CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KO IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
(ette le conclusioni del eG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso . DeposLt.,:a Ca.:ìcciieria Penale Sent. Sez. 3 Num. 982 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Trieste, con ordinanza del 10/02/2025, ha applicato nei confronti di OM AN la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui all'art. 73, comma 1, 80, comma 2, DPR 309/1990 per aver detenuto presso la propria abitazione di via Meucci n.6, in concorso con la compagna UC PE, oltre due chili di cocaina, due chili e mezzo di MDMA, unitamente a una somma di danaro in contanti pari a euro 35.000. A seguito di istanza formulata dall'indagato OM ex art. 299 cod. proc. pen., il Gip presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30/06/2025, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso un alloggio ATER nel frattempo assegnato al OM, in via Toscanelli n.4, ossia in una abitazione diversa da quella in cui l'indagato deteneva la sostanza stupefacente unitamente alla compagna. Con ordinanza del 17/07/2025 il Tribunale di Trieste, pronunciando sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha revocato la suddetta misura domiciliare e disposto la custodia intrannuraria. 2.1.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato AN OM il quale lamenta, con il primo motivo di ricorso, la mancanza e l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla valutazione del pericolo di recidiva specifica. Evidenzia che il giudice a quo, nel formulare il giudizio in ordine all'esistenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., ha fatto richiamo ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato e ha espresso una valutazione negativa della sua Personalità, qualificata come "allarmante", senza far riferimentb alcuno alle modalità e alle circostanze della condotta, fattori che costituiscono parametri espressamente indicati dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Solo in modo generico e stereotipato, il giudice a quo ha richiamato anche le modalità della condotta, nella specie, svolta esclusivamente nell'abitazione di via Meucci n.6, ove risiede ed è sottoposta agli arresti domiciliari la compagna PE. Inoltre, nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al PM in data 10 febbraio 2025, l'indagato ha dato dimostrazione di essersi discostato dall'ambiente criminale e ha fornito i nomi dei fornitori, circostanza che avrebbe comportato una valutazione della sua personalità in termini più benevoli. Pertanto, si lamenta vizio e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso un'abitazione diversa rispetto a quella ove il KO aveva detenuto la sostanza stupefacente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione e travisamento della prova, in quanto il giudice a quo ha del tutto travisato la valenza positiva della condotta collaborativa tenuta dal KO nel corso dell'interrogatorio, non ritenendo che questa sia significativa di una sentita resipiscenza e ritenendo ultronee le informazioni fornite dall'indagato in quella sede, a fronte di un quadro probatorio ormai consolidato. 1 Si evidenzia, tuttavia, che nel corso dell'interrogatorio il OM aveva fornito i nominativi dei fornitori (tra cui tale Muka) e fornito informazioni in ordine ai numerosi episodi di spaccio di stupefacente attuati per tutto l'anno del 2024 e perfino fino al febbraio 2025, superando così le iniziali ritrosie e reticenze manifestate durante l'interrogatorio effettuato dai PM nel momento immediatamente successivo all'arresto, in flagranza di reato, dettate perlopiù dalla concitazione del momento e soprattutto dal timore di ritorsioni gravi da parte dei soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti. Il ricorrente, dopo essersi consultato con il difensore, ha dunque superato l'atteggiamento di iniziale "copertura" dei collaboratori e illustrato approfonditamente i rapporti intercorsi con il Muka. Pertanto, il KO - contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo - ha tenuto una condotta pienamente collaborativa, sintomatica di un sentito discostamento dall'ambiente criminale e di una "laica" resipiscenza, la quale si sostanzia nel fornire informazioni al fine di consentire l'interruzione dell'attività delittuosa. Tale comportamento è meritevole di positiva considerazione e avrebbe consentito una valutazione della personalità in termini più benevoli, in linea con quello effettuata dal GIP del Tribunale di Trieste del 30/06/2025. Né il giudice può richiedere qualcosa di diverso dalla "resipiscenza laica", ovvero una sorta di processo di emenda morale, richiesta non compatibile con un ordinamento penale laico. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN. DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato, le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato i reati fondanti il titolo cautelare e i fatti contestati, significativi di un traffico di droga duraturo, organizzato e ben strutturato presso l'abitazione del OM, che era stata adibita a sede operativa;
attività da cui il ricorrente traeva l'unica e cospicua fonte di reddito, considerata la somma di danaro detenuta in contanti, in quanto si avvieva di stabili e collaudati rapporti personali sia a monte che a valle della catena di distribuzione di sostanza stupefacente. Il giudice ha altresì richiamato i plurimi precedenti specifici e non specifici, in particolare i reati contro il patrimonio e contro la persona da cui il KO è gravato, ritenendo che l'assegnazione di un alloggio dall'Ater non costituisca elemento di novità sufficiente ad elidere il pericolo di recidiva specifica. In particolare, il giudice ha 2 evidenziato la personalità del OM, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al p.m. ha dichiarato di detenere una pistola per "gambizzare" un debitore di una ingente somma di danaro. Quanto al lamentato vizio di travisamento della prova per omissione, configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione, si evidenzia che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Nel caso in disamina, si osserva preliminarmente che l'atto processuale che si pretende essere stato non esplicitamente preso in considerazione nella motivazione del provvedimento, non è stato neppure allegato al ricorso per cassazione, in violazione degli oneri di allegazione che incombono sul ricorrente. Ad ogni Modo, 'con riguardo a•tale doglianza, il giudice a. quo ha rilevato che' l'ordinanza impugnata si era limitatatstituire la misura intramurale con gli arresti domiciliari senza fare alcun cenno all'interrogatorio reso innanzi al PM, aggiungendo, in ogni caso, di ritenere che le dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio del 10 febbraio 2025, successivamente all'atteggiamento di iniziale ritrosia, non siano state significative di una matura resipiscenza ma di una sostanziale "resa" dell'indagato, in quanto era ormai acquisito un carico accusatorio già consolidato. Pertanto, in tale quadro indiziario, tenuto conto che della propria abitazione l'indagato aveva fatto la sede operativa dell'attività illecita svolta, il giudice ha escluso che il mero cambio di indirizzo dell'abitazione possa aver affievolito l'esigenza di tutela della collettività. Né il cosiddetto braccialetto elettronico può ridimensionare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite, proprio alla luce delle consolidate modalità operative che hanno caratterizzato l'attività di spaccio e gli acquisti della droga. Dunque, il giudice a quo ha assolto all'obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze 3 che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie, in quanto, non essendo intervenuta alcuna circostanza che giustifichi un affievolimento delle esigenze cautelari, la misura custodiale intramuraria si profila come l'unica idonea a garantire le esigenze di prevenzione del pericolo di reiterazione specifica del reato. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest'ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). 4.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all'udienza del 04/11/2025
(ette le conclusioni del eG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso . DeposLt.,:a Ca.:ìcciieria Penale Sent. Sez. 3 Num. 982 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Trieste, con ordinanza del 10/02/2025, ha applicato nei confronti di OM AN la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui all'art. 73, comma 1, 80, comma 2, DPR 309/1990 per aver detenuto presso la propria abitazione di via Meucci n.6, in concorso con la compagna UC PE, oltre due chili di cocaina, due chili e mezzo di MDMA, unitamente a una somma di danaro in contanti pari a euro 35.000. A seguito di istanza formulata dall'indagato OM ex art. 299 cod. proc. pen., il Gip presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30/06/2025, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso un alloggio ATER nel frattempo assegnato al OM, in via Toscanelli n.4, ossia in una abitazione diversa da quella in cui l'indagato deteneva la sostanza stupefacente unitamente alla compagna. Con ordinanza del 17/07/2025 il Tribunale di Trieste, pronunciando sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha revocato la suddetta misura domiciliare e disposto la custodia intrannuraria. 2.1.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato AN OM il quale lamenta, con il primo motivo di ricorso, la mancanza e l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla valutazione del pericolo di recidiva specifica. Evidenzia che il giudice a quo, nel formulare il giudizio in ordine all'esistenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., ha fatto richiamo ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato e ha espresso una valutazione negativa della sua Personalità, qualificata come "allarmante", senza far riferimentb alcuno alle modalità e alle circostanze della condotta, fattori che costituiscono parametri espressamente indicati dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Solo in modo generico e stereotipato, il giudice a quo ha richiamato anche le modalità della condotta, nella specie, svolta esclusivamente nell'abitazione di via Meucci n.6, ove risiede ed è sottoposta agli arresti domiciliari la compagna PE. Inoltre, nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al PM in data 10 febbraio 2025, l'indagato ha dato dimostrazione di essersi discostato dall'ambiente criminale e ha fornito i nomi dei fornitori, circostanza che avrebbe comportato una valutazione della sua personalità in termini più benevoli. Pertanto, si lamenta vizio e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso un'abitazione diversa rispetto a quella ove il KO aveva detenuto la sostanza stupefacente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione e travisamento della prova, in quanto il giudice a quo ha del tutto travisato la valenza positiva della condotta collaborativa tenuta dal KO nel corso dell'interrogatorio, non ritenendo che questa sia significativa di una sentita resipiscenza e ritenendo ultronee le informazioni fornite dall'indagato in quella sede, a fronte di un quadro probatorio ormai consolidato. 1 Si evidenzia, tuttavia, che nel corso dell'interrogatorio il OM aveva fornito i nominativi dei fornitori (tra cui tale Muka) e fornito informazioni in ordine ai numerosi episodi di spaccio di stupefacente attuati per tutto l'anno del 2024 e perfino fino al febbraio 2025, superando così le iniziali ritrosie e reticenze manifestate durante l'interrogatorio effettuato dai PM nel momento immediatamente successivo all'arresto, in flagranza di reato, dettate perlopiù dalla concitazione del momento e soprattutto dal timore di ritorsioni gravi da parte dei soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti. Il ricorrente, dopo essersi consultato con il difensore, ha dunque superato l'atteggiamento di iniziale "copertura" dei collaboratori e illustrato approfonditamente i rapporti intercorsi con il Muka. Pertanto, il KO - contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo - ha tenuto una condotta pienamente collaborativa, sintomatica di un sentito discostamento dall'ambiente criminale e di una "laica" resipiscenza, la quale si sostanzia nel fornire informazioni al fine di consentire l'interruzione dell'attività delittuosa. Tale comportamento è meritevole di positiva considerazione e avrebbe consentito una valutazione della personalità in termini più benevoli, in linea con quello effettuata dal GIP del Tribunale di Trieste del 30/06/2025. Né il giudice può richiedere qualcosa di diverso dalla "resipiscenza laica", ovvero una sorta di processo di emenda morale, richiesta non compatibile con un ordinamento penale laico. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN. DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato, le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato i reati fondanti il titolo cautelare e i fatti contestati, significativi di un traffico di droga duraturo, organizzato e ben strutturato presso l'abitazione del OM, che era stata adibita a sede operativa;
attività da cui il ricorrente traeva l'unica e cospicua fonte di reddito, considerata la somma di danaro detenuta in contanti, in quanto si avvieva di stabili e collaudati rapporti personali sia a monte che a valle della catena di distribuzione di sostanza stupefacente. Il giudice ha altresì richiamato i plurimi precedenti specifici e non specifici, in particolare i reati contro il patrimonio e contro la persona da cui il KO è gravato, ritenendo che l'assegnazione di un alloggio dall'Ater non costituisca elemento di novità sufficiente ad elidere il pericolo di recidiva specifica. In particolare, il giudice ha 2 evidenziato la personalità del OM, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al p.m. ha dichiarato di detenere una pistola per "gambizzare" un debitore di una ingente somma di danaro. Quanto al lamentato vizio di travisamento della prova per omissione, configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione, si evidenzia che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Nel caso in disamina, si osserva preliminarmente che l'atto processuale che si pretende essere stato non esplicitamente preso in considerazione nella motivazione del provvedimento, non è stato neppure allegato al ricorso per cassazione, in violazione degli oneri di allegazione che incombono sul ricorrente. Ad ogni Modo, 'con riguardo a•tale doglianza, il giudice a. quo ha rilevato che' l'ordinanza impugnata si era limitatatstituire la misura intramurale con gli arresti domiciliari senza fare alcun cenno all'interrogatorio reso innanzi al PM, aggiungendo, in ogni caso, di ritenere che le dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio del 10 febbraio 2025, successivamente all'atteggiamento di iniziale ritrosia, non siano state significative di una matura resipiscenza ma di una sostanziale "resa" dell'indagato, in quanto era ormai acquisito un carico accusatorio già consolidato. Pertanto, in tale quadro indiziario, tenuto conto che della propria abitazione l'indagato aveva fatto la sede operativa dell'attività illecita svolta, il giudice ha escluso che il mero cambio di indirizzo dell'abitazione possa aver affievolito l'esigenza di tutela della collettività. Né il cosiddetto braccialetto elettronico può ridimensionare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite, proprio alla luce delle consolidate modalità operative che hanno caratterizzato l'attività di spaccio e gli acquisti della droga. Dunque, il giudice a quo ha assolto all'obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze 3 che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie, in quanto, non essendo intervenuta alcuna circostanza che giustifichi un affievolimento delle esigenze cautelari, la misura custodiale intramuraria si profila come l'unica idonea a garantire le esigenze di prevenzione del pericolo di reiterazione specifica del reato. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest'ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). 4.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all'udienza del 04/11/2025