Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 9.02.2022 e comunicato il 12.09.2025, col quale la Prefettura di Reggio Emilia ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa CA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il signor -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, il provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2022, con il quale è stata rigettata la sua istanza di “emersione” del lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 203 del 4 dicembre 2025, questo Tribunale ha ordinato alla Prefettura di Reggio Emilia il deposito di una relazione sui fatti di causa, corredata dalla relativa documentazione, che l’Amministrazione resistente ha provveduto a produrre agli atti del giudizio in data 16 gennaio 2026.
Con successiva ordinanza n. 41 del 12 febbraio 2026, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, così motivando: « Ritenuto che, nella materia dell’immigrazione, non è infrequente che i soggetti destinatari dei provvedimenti (e delle prodromiche comunicazioni procedimentali ad essi relative) siano cittadini stranieri che versano in condizioni di precarietà dal punto di vista alloggiativo, o comunque in situazioni tali per cui siano parzialmente impossibilitati a ricevere tali comunicazioni presso l'indirizzo dichiarato; e che in tali ipotesi, i doveri di correttezza e buona fede risultano ancor più pregnanti se si considera la delicatezza delle questioni che vengono in rilievo, in relazione alle quali sono coinvolti interessi di rilievo costituzionale e internazionale attinenti ai diritti fondamentali della persona (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 luglio 2024 n. 6575); Ritenuto che, proprio in virtù dei principi di correttezza e buona fede, a fronte di interessi così delicati, appare tollerabile – in un’ottica di bilanciamento – l’onere dell’Amministrazione di procedere, quantomeno, a una seconda notifica, eventualmente a seguito di nuove ricerche (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 luglio 2024 n. 6575) »; ha, quindi, assegnato alla Prefettura di Reggio Emilia il termine di dieci giorni per notificare al ricorrente il preavviso di rigetto e l’ulteriore termine di venti giorni, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni o, comunque, dal decorso dei dieci giorni di cui all’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per concludere il procedimento con un nuovo provvedimento di conferma o di revoca di quello impugnato.
Con deposito del 24 marzo 2026, la Prefettura di Reggio Emilia ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento di revoca in autotutela del rigetto dell'istanza di emersione, con contestuale convocazione del datore di lavoro e del lavoratore “ al fine di presentare presso questo Sportello Unico la documentazione necessaria all'acquisizione della manifestazione di interesse all'istanza da parte del datore di lavoro e alla conduzione di una nuova istruttoria ” (atto prot. n. -OMISSIS- del 19 marzo 2026).
Con memoria del 24 marzo 2026, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, chiesta dalle parti la definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., giacché la sopraggiunta revoca in autotutela del rigetto gravato comporta che l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere; mentre l’effetto caducatorio del provvedimento non può ritenersi pienamente satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, integrante un interesse pretensivo all’ottenimento del titolo richiesto.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite; ciò la distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485).
Nel caso di specie, la revoca in autotutela del provvedimento gravato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame e non la cessazione della materia del contendere, ipotesi che si sarebbe verificata laddove l’Amministrazione avesse anche formalmente rilasciato il titolo richiesto, circostanza però non avveratasi tenuto conto della riapertura del procedimento da parte della Prefettura di Reggio Emilia.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. soccombenza virtuale, confermata dalla revoca in autotutela del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Condanna la Prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
CA ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ER | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.