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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8182/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE e dell'avv. D'ONOFRIO C.F._2
MARIANNA, elettivamente domiciliate in VIA GIORGIO DE FALCO 54 80010 QUARTO presso il difensore avv. CHIERCHIA GIUSEPPE
ATTRICI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANIELLO Controparte_1 P.IVA_1
IO e dell'avv. ROMANIELLO ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA
CASSIODORO 19/A NAPOLI presso il difensore avv. ROMANIELLO IO
CONVENUTA
Oggetto: Vendita cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le attrici e così concludono: Parte_1 Parte_2
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via principale: accertare per tutte le ragioni suesposte il diritto delle odierne attrici alla sostituzione del veicolo oggetto di causa con uno analogo però munito di specchietti «retrovisori elettrici e riscaldati con sensore di temperatura ripiegabili automaticamente», e per l'effetto pagina 1 di 8 condannare parte convenuta a tale sostituzione a Sue spese, con contestuale condanna della convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma che sarà determinata dall'On. Giudicante secondo giustizia ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo;
b) ovvero - atteso che controparte ha dichiarato che non è in grado di sostituire il veicolo perchė non viene più prodotto con gli specchietti richiudibili (cfr. comparsa di costituzione e risposta di controparte, motivo in diritto n. 4), rigo 11) - accogliere la domanda gradata di: pronunciare la risoluzione del contratto in oggetto condannando controparte alla restituzione del prezzo pagato dalle attrici pari ad € 22.849,99, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.p.c. a far data dalla domanda trattandosi di debito di valuta, oltre rivalutazione monetaria;
c) sia in caso di sostituzione del veicolo sia in caso di risoluzione del contratto: condannare la convenuta al risarcimento in favore delle attrici dell'ulteriore danno pari al prezzo pagato per
l'acquisto e l'installazione dei dispositivi antifurto pari ad € 1.500,00; nonché € 337,85 per il ristoro dell'imposta provinciale di trascrizione;
d) in via ancor più gradata e con riserva di gravame e solo per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande: condannare la convenuta al pagamento della differenza di valore del veicolo per la mancanza degli accessori per cui è causa a titolo di riduzione del prezzo ovvero di risarcimento danni;
e) in ogni caso: condannare parte convenuta al risarcimento del danno in favore delle attrici pari ad una somma di denaro da quantificarsi equitativamente per non aver goduto per fatto della convenuta degli accessori pattuiti de quibus;
nonché al ristoro delle spese per l'assistenza stragiudiziale nella misura dei compensi professionali stabilita dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 per l'attività stragiudiziale in relazione al valore della controversia pari ad € 2.896,35, che costituiscono autonoma voce di danno, ovvero al diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
f) con vittoria di spese e compensi professionali, rimb. spese forf. al 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., sia per il presente giudizio sia per la prodromica necessaria fase stragiudiziale, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
La società convenuta così conclude: Controparte_1
“Si conclude affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia così provvedere:
1) Preliminarmente, pronunciare improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, con i provvedimenti conseguenti;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
3) Nel merito, rigettare le domanda perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese, competenze, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai pagina 2 di 8 procuratori antistatari.
Qualora il Tribunale ritenesse necessaria ulteriore istruttoria, ci si riporta alle richieste già formulate nei termini di legge. Si chiede che la causa venga decisa. Salvis Juribus”
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo:
- che in data 30 dicembre 2021 esse istanti avevano formulato a Controparte_2 presso la sua sede operativa di NT TA (CE), ordine di acquisto di un'autovettura CP1
NUOVO CAPTURE versione S2MMTH6 6US – ZEN TCe 100 GPL MY202 al prezzo – comprensivo di accessori, passaggio di proprietà ed IVA – di € 22.849,99 “chiavi in mano”, oltre € 337,85 per imposta provinciale di trascrizione (doc. 1);
- che, come risultava dal preventivo, l'autovettura acquistata aveva tra gli accessori “retrovisori elettrici e riscaldati von sensore di temperatura ripiegabili automaticamente” (doc. 2);
- che esse istanti avevano provveduto al pagamento della somma di € 300,00 a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto, alla permuta di autovettura di recente immatricolazione (€
2.637,85) ed al pagamento della somma di € 19.950,00 a mezzo bonifico bancario in data 28 maggio
2022, con la corresponsione di ulteriori € 1.500,00 tramite bonifico e dell'importo di € 200,00 a titolo di saldo “con costo di installazione block shaft ed antifurto satellitare” (doc.ti 3-6);
- che il veicolo acquistato era stato consegnato il 13 giugno 2022 contestualmente al pagamento del saldo;
- che, al momento della consegna, esse istanti avevano constatato che non funzionava il sistema di chiusura elettronica automatizzata degli specchietti retrovisori, che erano “caratteristica essenziale” dell'acquisto, e la venditrice aveva, quindi, consegnato apposta lettera di giustificazione in cui, riconoscendo tale mancanza e imputandola ai ritardi dei fornitori, dava atto che il “pulsante” che permetteva tale modalità sarebbe stato installato in seguito, non appena vi fosse stata la disponibilità presso il produttore, nel corso del 2022, a cura della società venditrice;
- che, nonostante l'asserita temporaneità della mancanza e l'impegno assunto, il pulsante non era stato installato, sicché esse istanti avevano contestato la circostanza alla concessionaria CP_2 con pec del 13 marzo 2023, chiedendo la riparazione o la sostituzione dell'autovettura
[...] pagina 3 di 8 con altra priva di tale difetto;
- che, in risposta, la concessionaria (che aveva inviato la comunicazione Controparte_2 per conoscenza anche agli indirizzi mail riferibili a e all'ufficio relazioni clientela di Parte_3
Renault Italia), aveva rappresentato che, contattata la società produttrice, aveva ricevuto comunicazione che l'accessorio in questione, sul modello acquistato, non era previsto, negando qualsiasi responsabilità;
- che tuttavia tale comunicazione costituiva ammissione delle mendaci pregresse dichiarazioni di
Controparte_2
- che con successiva comunicazione era stata contestata la circostanza sia all'ufficio relazioni con la clientela Renault Italia sia a la quale aveva ribadito che il modello in questione Controparte_1 non prevedeva gli specchietti richiudibili elettronicamente, indipendentemente da quanto comunicato in sede di ritiro del veicolo, rappresentando ad esse istanti che sarebbero state ricontattate, ma ciò non era avvenuto.
Sulla base di tali premesse le attrici, richiamando la disciplina del Codice del Consumo e la loro qualità di consumatrici e ribadendo che l'acquisto era avvenuto presso la concessionaria Renault
QUINTAMARCIA GROUP s.r.l. presso la sede in NT TA (CE), deducevano che, nonostante ciò, “il soggetto venditore finale (era) la convenuta (…)”, come poteva, a loro dire, Controparte_1 evincersi “dalla certificazione p.r.a. (…) e come non contestato da controparte nella sua comunicazione del 24/03/2023”; e chiedevano, quindi, ai sensi dell'art. 134 e degli artt. 135-bis, 135- ter e 135-quater del Codice del Consumo, che venisse accertato il loro diritto alla sostituzione del veicolo, o, in subordine, che venisse dichiarata la risoluzione con condanna alla restituzione del prezzo corrisposto, oltre al risarcimento dei danni;
in via subordinata, chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della differenza di valore del veicolo per la mancanza degli accessori, oltre al risarcimento dei danni per il mancato godimento degli accessori e per le spese per l'attività stragiudiziale.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio – tardivamente – CP_1 che contestava la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, in particolare deducendo:
[...]
- che le stesse attrici avevano dato atto, nelle premesse della citazione, di avere acquistato il veicolo dalla concessionaria e infatti l'acquisto era avvenuto con tale ultima CP_2 CP_2 società, come emergeva anche dall'istanza dell'acquirente ai fini della prima immatricolazione del pagina 4 di 8 veicolo al PRA (doc. 2);
- che essa convenuta, pur se proprietaria del veicolo, non aveva partecipato alla contrattazione e non era mai divenuta parte del rapporto contrattuale, né aveva ricevuto il corrispettivo o avuto contatti con le attrici, sicché non era configurabile la sua legittimazione passiva;
- che, in ogni caso, nel dicembre 2021 la Renault aveva preannunciato la variazione della dotazione in serie di alcune auto, tra cui quella oggetto del contratto, annunciando che le auto già vendute sarebbero state successivamente adeguate, con comunicazione ufficiale poi effettuata solo nel gennaio 2022, a fronte della indicazione delle autovetture effettivamente adeguabili, fra le quali non rientrava il veicolo in questione, pervenuta molto tempo dopo;
- che, al momento della redazione del preventivo, il modello di auto ordinata dalle attrici prevedeva gli specchietti richiudibili automaticamente, mentre al momento dell'ordine effettuato da e, quindi, dell'accettazione di tale ordine da parte di essa convenuta tale Controparte_2 accessorio non era più previsto per il modello ordinato;
- che essa convenuta non era neppure a conoscenza del preventivo redatto dalla concessionaria, avendo ricevuto unicamente l'ordine di acquisto pervenutole dalla concessionaria ed essendosi limitata a consegnare un veicolo conforme alle caratteristiche da quest'ultima richieste;
- che in ogni caso l'autovettura, con l'allestimento scelto dalle attrici, non era più in produzione, sicché era impossibile la sostituzione o qualsiasi intervento di riparazione;
- che le domande di sostituzione e risoluzione erano, comunque, inammissibili, mentre la domanda di riduzione del prezzo era infondata, così come infondata, in difetto di prova del danno, era la domanda risarcitoria.
La convenuta chiedeva, pertanto, che, in rito, venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
in subordine chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva (rilevabile anche d'ufficio); in ulteriore subordine, chiedeva che venissero rigettate le domande proposte, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
3.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., trattandosi di procedimento soggetto al rito introdotto dal d.lgs. 149/2022, e pagina 5 di 8 concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Rimessa la causa sul ruolo per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 20 novembre 2025, mutato il giudice, la causa – stante la rinuncia dei procuratori delle parti alla concessione di nuovi termini ex art. 189 c.p.c. – veniva trattenuta in decisione.
* * *
4.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, sollevata dalla convenuta.
Sul punto è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza dell'eccezione – che, come già rilevato dalle attrici, l'art. 3 comma 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, che disciplina l'istituto della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevede espressamente che il previo esperimento di tale procedura non è condizione di procedibilità in relazione alle controversie – quale quella in esame – concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
5.
Appare, per contro, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta;
con la precisazione che, trattandosi di eccezione in senso lato (ossia rilevabile d'ufficio anche dal giudice), non rileva che la costituzione della convenuta sia avvenuta tardivamente.
Nella specie va, infatti, osservato che, secondo la prospettazione delle stesse attrici, queste ultime avevano acquistato il veicolo non già dalla convenuta, bensì dalla società Controparte_2
[...]
E del resto da tale società era stato redatto il preventivo (cfr. doc. 2 di parte attrice); a tale società è diretto l'ordine di acquisto dell'autovettura (cfr. doc. 1 di parte attrice); a tale società erano stati versati sia la caparra (cfr. doc. 3) sia l'anticipo (cfr. doc. 7) sia, infine, il saldo del prezzo (come emerge dalla documentazione prodotta dalle attrici, e segnatamente dalla contabile di bonifico e dalla ricevuta di cui ai doc.ti 4 e 7); con tale società era avvenuta la permuta del veicolo di proprietà delle attrici;
tale società aveva provveduto alla consegna del veicolo, con la contestuale consegna della dichiarazione
(intestata sempre alla società relativa alla futura installazione Controparte_2 dell'accessorio non presente al momento della consegna (cfr. doc. 9).
D'altro canto, le stesse attrici – tramite difensore – alla società si erano Controparte_2
pagina 6 di 8 originariamente rivolte per chiedere la sostituzione dell'autovettura o la restituzione del prezzo (cfr. doc.ti 11 e 12 di parte attrice); così come la stessa parte acquirente, nell'istanza di prima immatricolazione rivolta al PRA, aveva dato atto di avere acquistato l'autovettura dalla società
(e non dalla convenuta (cfr. documentazione Controparte_2 Controparte_1 prodotta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta).
5.1
Né rileva, in contrario, il fatto che nel certificato del PRA risulti venditrice la società CP_1 posto che ciò che assume rilievo, ai fini dell'esperimento delle azioni a tutela dell'acquirente (anche se consumatore), è la qualità di contraente-venditore nel rapporto con il consumatore (ben potendosi ipotizzare anche la vendita di veicolo di proprietà del terzo).
5.2
Neppure vale ad inficiare tale ricostruzione – si ripete corroborata dal fatto che il corrispettivo dell'acquisto è stato versato alla concessionaria e non alla convenuta – il Controparte_2 tenore della risposta data alle attrici, in occasione della contestazione effettuata, con pec del 31 marzo
2023 (“al fine di perseguire la politica di massima soddisfazione della clientela ed in un'ottica puramente commerciale, la Sua assistita sarà contattata a breve al fine di cercare di trovare una soluzione bonaria” cfr. doc. 15 di parte attrice): la qualità di contraente si assume al momento della conclusione del contratto, mentre una disponibilità a verificare una possibile soluzione bonaria non vale certo ad attribuire la legittimazione passiva a soggetto diverso dall'effettivo contraente.
6.
Ne consegue che, in relazione alle domande proposte dalle attrici, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
7.
Quanto alle spese processuali, alla luce delle circostanze sopra rappresentate e del comportamento assunto prima del giudizio dalla convenuta (che potrebbe aver indotto le attrici a rivolgersi a quest'ultima, risultante peraltro “venditrice” dal certificato del PRA), ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alle Controparte_1 domande proposte dalle attrici;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8182/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE e dell'avv. D'ONOFRIO C.F._2
MARIANNA, elettivamente domiciliate in VIA GIORGIO DE FALCO 54 80010 QUARTO presso il difensore avv. CHIERCHIA GIUSEPPE
ATTRICI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANIELLO Controparte_1 P.IVA_1
IO e dell'avv. ROMANIELLO ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA
CASSIODORO 19/A NAPOLI presso il difensore avv. ROMANIELLO IO
CONVENUTA
Oggetto: Vendita cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le attrici e così concludono: Parte_1 Parte_2
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via principale: accertare per tutte le ragioni suesposte il diritto delle odierne attrici alla sostituzione del veicolo oggetto di causa con uno analogo però munito di specchietti «retrovisori elettrici e riscaldati con sensore di temperatura ripiegabili automaticamente», e per l'effetto pagina 1 di 8 condannare parte convenuta a tale sostituzione a Sue spese, con contestuale condanna della convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma che sarà determinata dall'On. Giudicante secondo giustizia ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo;
b) ovvero - atteso che controparte ha dichiarato che non è in grado di sostituire il veicolo perchė non viene più prodotto con gli specchietti richiudibili (cfr. comparsa di costituzione e risposta di controparte, motivo in diritto n. 4), rigo 11) - accogliere la domanda gradata di: pronunciare la risoluzione del contratto in oggetto condannando controparte alla restituzione del prezzo pagato dalle attrici pari ad € 22.849,99, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.p.c. a far data dalla domanda trattandosi di debito di valuta, oltre rivalutazione monetaria;
c) sia in caso di sostituzione del veicolo sia in caso di risoluzione del contratto: condannare la convenuta al risarcimento in favore delle attrici dell'ulteriore danno pari al prezzo pagato per
l'acquisto e l'installazione dei dispositivi antifurto pari ad € 1.500,00; nonché € 337,85 per il ristoro dell'imposta provinciale di trascrizione;
d) in via ancor più gradata e con riserva di gravame e solo per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande: condannare la convenuta al pagamento della differenza di valore del veicolo per la mancanza degli accessori per cui è causa a titolo di riduzione del prezzo ovvero di risarcimento danni;
e) in ogni caso: condannare parte convenuta al risarcimento del danno in favore delle attrici pari ad una somma di denaro da quantificarsi equitativamente per non aver goduto per fatto della convenuta degli accessori pattuiti de quibus;
nonché al ristoro delle spese per l'assistenza stragiudiziale nella misura dei compensi professionali stabilita dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 per l'attività stragiudiziale in relazione al valore della controversia pari ad € 2.896,35, che costituiscono autonoma voce di danno, ovvero al diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
f) con vittoria di spese e compensi professionali, rimb. spese forf. al 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., sia per il presente giudizio sia per la prodromica necessaria fase stragiudiziale, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
La società convenuta così conclude: Controparte_1
“Si conclude affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia così provvedere:
1) Preliminarmente, pronunciare improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, con i provvedimenti conseguenti;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
3) Nel merito, rigettare le domanda perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese, competenze, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai pagina 2 di 8 procuratori antistatari.
Qualora il Tribunale ritenesse necessaria ulteriore istruttoria, ci si riporta alle richieste già formulate nei termini di legge. Si chiede che la causa venga decisa. Salvis Juribus”
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo:
- che in data 30 dicembre 2021 esse istanti avevano formulato a Controparte_2 presso la sua sede operativa di NT TA (CE), ordine di acquisto di un'autovettura CP1
NUOVO CAPTURE versione S2MMTH6 6US – ZEN TCe 100 GPL MY202 al prezzo – comprensivo di accessori, passaggio di proprietà ed IVA – di € 22.849,99 “chiavi in mano”, oltre € 337,85 per imposta provinciale di trascrizione (doc. 1);
- che, come risultava dal preventivo, l'autovettura acquistata aveva tra gli accessori “retrovisori elettrici e riscaldati von sensore di temperatura ripiegabili automaticamente” (doc. 2);
- che esse istanti avevano provveduto al pagamento della somma di € 300,00 a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto, alla permuta di autovettura di recente immatricolazione (€
2.637,85) ed al pagamento della somma di € 19.950,00 a mezzo bonifico bancario in data 28 maggio
2022, con la corresponsione di ulteriori € 1.500,00 tramite bonifico e dell'importo di € 200,00 a titolo di saldo “con costo di installazione block shaft ed antifurto satellitare” (doc.ti 3-6);
- che il veicolo acquistato era stato consegnato il 13 giugno 2022 contestualmente al pagamento del saldo;
- che, al momento della consegna, esse istanti avevano constatato che non funzionava il sistema di chiusura elettronica automatizzata degli specchietti retrovisori, che erano “caratteristica essenziale” dell'acquisto, e la venditrice aveva, quindi, consegnato apposta lettera di giustificazione in cui, riconoscendo tale mancanza e imputandola ai ritardi dei fornitori, dava atto che il “pulsante” che permetteva tale modalità sarebbe stato installato in seguito, non appena vi fosse stata la disponibilità presso il produttore, nel corso del 2022, a cura della società venditrice;
- che, nonostante l'asserita temporaneità della mancanza e l'impegno assunto, il pulsante non era stato installato, sicché esse istanti avevano contestato la circostanza alla concessionaria CP_2 con pec del 13 marzo 2023, chiedendo la riparazione o la sostituzione dell'autovettura
[...] pagina 3 di 8 con altra priva di tale difetto;
- che, in risposta, la concessionaria (che aveva inviato la comunicazione Controparte_2 per conoscenza anche agli indirizzi mail riferibili a e all'ufficio relazioni clientela di Parte_3
Renault Italia), aveva rappresentato che, contattata la società produttrice, aveva ricevuto comunicazione che l'accessorio in questione, sul modello acquistato, non era previsto, negando qualsiasi responsabilità;
- che tuttavia tale comunicazione costituiva ammissione delle mendaci pregresse dichiarazioni di
Controparte_2
- che con successiva comunicazione era stata contestata la circostanza sia all'ufficio relazioni con la clientela Renault Italia sia a la quale aveva ribadito che il modello in questione Controparte_1 non prevedeva gli specchietti richiudibili elettronicamente, indipendentemente da quanto comunicato in sede di ritiro del veicolo, rappresentando ad esse istanti che sarebbero state ricontattate, ma ciò non era avvenuto.
Sulla base di tali premesse le attrici, richiamando la disciplina del Codice del Consumo e la loro qualità di consumatrici e ribadendo che l'acquisto era avvenuto presso la concessionaria Renault
QUINTAMARCIA GROUP s.r.l. presso la sede in NT TA (CE), deducevano che, nonostante ciò, “il soggetto venditore finale (era) la convenuta (…)”, come poteva, a loro dire, Controparte_1 evincersi “dalla certificazione p.r.a. (…) e come non contestato da controparte nella sua comunicazione del 24/03/2023”; e chiedevano, quindi, ai sensi dell'art. 134 e degli artt. 135-bis, 135- ter e 135-quater del Codice del Consumo, che venisse accertato il loro diritto alla sostituzione del veicolo, o, in subordine, che venisse dichiarata la risoluzione con condanna alla restituzione del prezzo corrisposto, oltre al risarcimento dei danni;
in via subordinata, chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della differenza di valore del veicolo per la mancanza degli accessori, oltre al risarcimento dei danni per il mancato godimento degli accessori e per le spese per l'attività stragiudiziale.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio – tardivamente – CP_1 che contestava la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, in particolare deducendo:
[...]
- che le stesse attrici avevano dato atto, nelle premesse della citazione, di avere acquistato il veicolo dalla concessionaria e infatti l'acquisto era avvenuto con tale ultima CP_2 CP_2 società, come emergeva anche dall'istanza dell'acquirente ai fini della prima immatricolazione del pagina 4 di 8 veicolo al PRA (doc. 2);
- che essa convenuta, pur se proprietaria del veicolo, non aveva partecipato alla contrattazione e non era mai divenuta parte del rapporto contrattuale, né aveva ricevuto il corrispettivo o avuto contatti con le attrici, sicché non era configurabile la sua legittimazione passiva;
- che, in ogni caso, nel dicembre 2021 la Renault aveva preannunciato la variazione della dotazione in serie di alcune auto, tra cui quella oggetto del contratto, annunciando che le auto già vendute sarebbero state successivamente adeguate, con comunicazione ufficiale poi effettuata solo nel gennaio 2022, a fronte della indicazione delle autovetture effettivamente adeguabili, fra le quali non rientrava il veicolo in questione, pervenuta molto tempo dopo;
- che, al momento della redazione del preventivo, il modello di auto ordinata dalle attrici prevedeva gli specchietti richiudibili automaticamente, mentre al momento dell'ordine effettuato da e, quindi, dell'accettazione di tale ordine da parte di essa convenuta tale Controparte_2 accessorio non era più previsto per il modello ordinato;
- che essa convenuta non era neppure a conoscenza del preventivo redatto dalla concessionaria, avendo ricevuto unicamente l'ordine di acquisto pervenutole dalla concessionaria ed essendosi limitata a consegnare un veicolo conforme alle caratteristiche da quest'ultima richieste;
- che in ogni caso l'autovettura, con l'allestimento scelto dalle attrici, non era più in produzione, sicché era impossibile la sostituzione o qualsiasi intervento di riparazione;
- che le domande di sostituzione e risoluzione erano, comunque, inammissibili, mentre la domanda di riduzione del prezzo era infondata, così come infondata, in difetto di prova del danno, era la domanda risarcitoria.
La convenuta chiedeva, pertanto, che, in rito, venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
in subordine chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva (rilevabile anche d'ufficio); in ulteriore subordine, chiedeva che venissero rigettate le domande proposte, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
3.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., trattandosi di procedimento soggetto al rito introdotto dal d.lgs. 149/2022, e pagina 5 di 8 concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Rimessa la causa sul ruolo per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 20 novembre 2025, mutato il giudice, la causa – stante la rinuncia dei procuratori delle parti alla concessione di nuovi termini ex art. 189 c.p.c. – veniva trattenuta in decisione.
* * *
4.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, sollevata dalla convenuta.
Sul punto è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza dell'eccezione – che, come già rilevato dalle attrici, l'art. 3 comma 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, che disciplina l'istituto della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevede espressamente che il previo esperimento di tale procedura non è condizione di procedibilità in relazione alle controversie – quale quella in esame – concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
5.
Appare, per contro, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta;
con la precisazione che, trattandosi di eccezione in senso lato (ossia rilevabile d'ufficio anche dal giudice), non rileva che la costituzione della convenuta sia avvenuta tardivamente.
Nella specie va, infatti, osservato che, secondo la prospettazione delle stesse attrici, queste ultime avevano acquistato il veicolo non già dalla convenuta, bensì dalla società Controparte_2
[...]
E del resto da tale società era stato redatto il preventivo (cfr. doc. 2 di parte attrice); a tale società è diretto l'ordine di acquisto dell'autovettura (cfr. doc. 1 di parte attrice); a tale società erano stati versati sia la caparra (cfr. doc. 3) sia l'anticipo (cfr. doc. 7) sia, infine, il saldo del prezzo (come emerge dalla documentazione prodotta dalle attrici, e segnatamente dalla contabile di bonifico e dalla ricevuta di cui ai doc.ti 4 e 7); con tale società era avvenuta la permuta del veicolo di proprietà delle attrici;
tale società aveva provveduto alla consegna del veicolo, con la contestuale consegna della dichiarazione
(intestata sempre alla società relativa alla futura installazione Controparte_2 dell'accessorio non presente al momento della consegna (cfr. doc. 9).
D'altro canto, le stesse attrici – tramite difensore – alla società si erano Controparte_2
pagina 6 di 8 originariamente rivolte per chiedere la sostituzione dell'autovettura o la restituzione del prezzo (cfr. doc.ti 11 e 12 di parte attrice); così come la stessa parte acquirente, nell'istanza di prima immatricolazione rivolta al PRA, aveva dato atto di avere acquistato l'autovettura dalla società
(e non dalla convenuta (cfr. documentazione Controparte_2 Controparte_1 prodotta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta).
5.1
Né rileva, in contrario, il fatto che nel certificato del PRA risulti venditrice la società CP_1 posto che ciò che assume rilievo, ai fini dell'esperimento delle azioni a tutela dell'acquirente (anche se consumatore), è la qualità di contraente-venditore nel rapporto con il consumatore (ben potendosi ipotizzare anche la vendita di veicolo di proprietà del terzo).
5.2
Neppure vale ad inficiare tale ricostruzione – si ripete corroborata dal fatto che il corrispettivo dell'acquisto è stato versato alla concessionaria e non alla convenuta – il Controparte_2 tenore della risposta data alle attrici, in occasione della contestazione effettuata, con pec del 31 marzo
2023 (“al fine di perseguire la politica di massima soddisfazione della clientela ed in un'ottica puramente commerciale, la Sua assistita sarà contattata a breve al fine di cercare di trovare una soluzione bonaria” cfr. doc. 15 di parte attrice): la qualità di contraente si assume al momento della conclusione del contratto, mentre una disponibilità a verificare una possibile soluzione bonaria non vale certo ad attribuire la legittimazione passiva a soggetto diverso dall'effettivo contraente.
6.
Ne consegue che, in relazione alle domande proposte dalle attrici, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
7.
Quanto alle spese processuali, alla luce delle circostanze sopra rappresentate e del comportamento assunto prima del giudizio dalla convenuta (che potrebbe aver indotto le attrici a rivolgersi a quest'ultima, risultante peraltro “venditrice” dal certificato del PRA), ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alle Controparte_1 domande proposte dalle attrici;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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