TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 422/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
, Vi resentato e difeso dagli Avv.ti Vito Cantore e Daniela Rovelli;
- parte appellante -
nei confronti di:
(Partita Iva ), nella persona del dott. in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ppresentata v. Luigistelio Becheri;
- parte appellata – nonché di:
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 gio Foro di Lodi.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni di Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nelle sue funzioni di Giudice del gravame, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 292/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lodi, così giudicare:
1) Condannare la compagnia di assicurazioni , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a rimborsare al Sig. 1, I comma, del c.p.c. le spese Parte_1 legali sostenute nel giudizio di prime cure, successivamente al rifiuto della proposta conciliativa (vale a dire le spese relative all'attività istruttoria espletata per l'intero e quelle relative alla fase decisoria), come quantificate nella nota spese del giudizio di prime cure ovvero nella diversa misura che il giudice riterrà di liquidare, per tutte le ragioni di cui al primo motivo di appello, nonché le spese della fase precedente, ai sensi del disposto dell'art. 92 c.p.c., così come quantificate nella nota spese del giudizio di primo grado ovvero nella misura che il Codesto Giudice riterrà dovute;
2) In ogni caso, condannare la compagnia di assicurazioni , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a rimborsare al Sig. i di cui al secondo motivo Parte_1
pagina 1 di 6 di appello, le spese legali di cui al giudizio di prime cure, nella misura di cui alla nota spese relativa al giudizio di prime cure ovvero nella misura che il Tribunale adito riterrà dovute;
3) Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, comprensive di tassa di registro, del contributo unificato e delle competenze professionali, oltre accessori di legge e oltre rimborso forfettario spese generali.”
Conclusioni di Controparte_1
“Contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda per i motivi esposti in narrativa della comparsa;
In via principale e nel merito: respingere l'impugnazione proposta e pertanto confermare la sentenza impugnata;
Spese di causa rifuse.”
Conclusioni di Controparte_3
“In via pregiudiziale: dichiarare ai sensi dell'artt. 348 bis cpc inammissibile l'appello per cui è causa;
In via principale: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito da ogni fondamento. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità in capo alla la stessa dovrà essere mantenuta indenne da Controparte_3 qualsivoglia condanna, obbl a domanda di manleva spiegata nel presente giudizio nei confronti della n persona del suo legale rappresentante in forza della polizza contrattuale Controparte_4 denominata Ruota Libera
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 n. 292/2024, pubblicata il 02.08.2024, emessa d e di Lodi, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
A fondamento della domanda parte appellata ha allegato le seguenti circostanze:
- di aver convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Controparte_5
e rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice
[...] Controparte_1 dell'autovettura Opel Corsa tg. FC430GH, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di € 23.356,76, per i danni cagionati alla propria abitazione in occasione del sinistro stradale provocato da MI GR alla guida del predetto veicolo;
- che nel giudizio di primo grado si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, ritenendo satisfattiva la somma già liquidata in fase di trattative stragiudiziali, per complessivi € 10.628,00;
- che nel giudizio di primo grado si è costituita contestando la quantificazione dei Controparte_3 danni operata dall'attore e chiedendo, in via subordinata, di essere manlevata da
[...] in caso di accoglimento della domanda attore;
CP_1
- che il Giudice di Pace ha disposto CTU, nominando l'Ing. il quale - invitato ad esperire Per_1 il tentativo di conciliazione tra le parti - ha stimato in via transattiva danni per un valore pari a € 17.750,00;
- che, a seguito del rifiuto della proposta transattiva da parte di è stata Controparte_1 espletata la CTU, all'esito della quale il danno complessivo è stato quantificato in € 16.751,00;
- che, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal sig. il Giudice di Pace ha Pt_1 condannato e in via solidale, al pagamento di € 17.750,00, a Controparte_1 Controparte_3 titolo di risarcimento danni, detratto l'acconto già ricevuto di € 10.628,00, compensando le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 6 In punto di diritto, parte appellante ha invocato la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. da parte del Giudice di Pace, il quale pur accogliendo la domanda attorea nei limiti della proposta conciliativa del CTU, accettata solo dal sig. ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, l'appellante Pt_1 deduce che il Giudice di p be dovuto porre le spese di lite a carico integrale dei convenuti o quanto meno le spese di lite per le fasi di trattazione e di decisione stante il rifiuto della proposta conciliativa da parte della compagnia assicurativa.
1.2. si è costituita in giudizio in data 07.07.2025 eccependo, in via preliminare, Controparte_1 l'im a in quanto parte appellante, pur notificando l'impugnazione a CP_3
non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche nei suoi confronti.
[...]
Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in ragione della corretta Controparte_1 applicazion isciplinano la compensazione delle spese di lite. In particolare, quanto ai motivi di gravame, parte appellata ha osservato quanto segue:
i. quanto alla violazione dell'art. 91 c.p.c., la mancata adesione alla proposta conciliativa è stata giustificata dal fatto che il consulente d'ufficio non aveva specificato che l'acconto già versato, pari a € 10.628,00, andava detratta dalla somma indicata a fini conciliativi;
ii. quanto alla violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., il Giudice di Pace ha correttamente ravvisato un'ipotesi di soccombenza reciproca in quanto, non accogliendo l'iniziale pretesa del sig. Pt_1 quantificata in € 23.356,76, ha condannato la compagnia assicuratrice a versare € 17.750,00, diminuendo di fatto l'iniziale importo richiesto.
1.3. A fronte della notifica dell'atto di appello, si è costituita in giudizio in data 08.07.2025 Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, ha chiesto CP_3 di essere m a per quanto dovesse essere condannata a pagare al sig. Controparte_1
Pt_1
1.4. Con ordinanza del 26.09.2025 la Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: corrisponderà a la somma pari a € 2.300,00, oltre iva e cpa, a titolo di spese di lite Controparte_1 Parte_1 p i giudizio e del pello” ed ha fissato udienza al 07.11.2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
1.5. In data 07.11.2025 la Giudice, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte del sig. Pt_1 ha fissato udienza di discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
1.6. All'udienza del 19.11.2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sulle eccezioni preliminari.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata da è Controparte_3 infondata.
L'art. 348 bis c.p.c. si riferisce all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto ricomprendendo sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità
o improcedibilità espressamente previste dalla legge.
Nel caso di specie, non si ravvisa una manifesta infondatezza prima facie dell'appello; in particolare, non risultano dedotte circostanze sulla scorta delle quali escludere in radice che l'appello abbia ragionevoli probabilità di accoglimento (Cass. civ. n. 13923/2015).
Ferma l'ammissibilità dell'appello, la richiesta di di essere manlevata da Controparte_3 Controparte_1 è inammissibile non avendo formulato appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace di Lodi ha condannato e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni, senza nulla statuire d mulata in primo grado.
pagina 3 di 6 2.2. ha eccepito l'improcedibilità della domanda in quanto parte appellante si è Controparte_1 limi impugnazione a senza chiedere la riforma della sentenza Controparte_3 appellata anche nei confronti di quest'ultima.
L'eccezione è infondata.
Si osserva che l'appellante ha correttamente citato in giudizio la sola parte nei cui confronti aveva interesse a formulate la domanda di riforma della sentenza di primo grado. L'atto, nondimeno, è stato notificato alla nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 331 c.p.c. e dei principi sul litisconsorzio in appello. CP_3
L'art. 331 c.p.c. non richiede d'altra parte la necessaria citazione in giudizio, bensì solo la notifica dell'atto in modo tale da rendere edotte del gravame anche le parti nei cui confronti non è spiegata alcuna domanda.
3. Nel merito dell'appello.
3.1. Il sig. ha chiesto la riforma in punto spese di lite della sentenza n. 292/2024 in quanto il Pt_1 Giudice di Pace, pur accogliendo la domanda risarcitoria e condannando ha Controparte_1 compensato le spese di lite.
Parte appellante ha invocato la violazione dell'art. 91 co. 1 c.p.c. ai sensi del quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta”.
Nella fattispecie, nel primo grado di giudizio, il consulente d'ufficio aveva formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte di di € 17.750,00. La proposta è stata Controparte_1 accettata dal sig. ma rifiutata dalla compag est'ultima ha chiarito di non aver Pt_1 aderito sull'erroneo presupposto che detta proposta non fosse comprensiva dell'indennizzo già versato. In effetti, la formulazione letterale della proposta non contiene alcun riferimento alla somma di € 10.628,00 in precedenza riconosciuta da (“Parte corrisponde un totale di Controparte_1 CP_4 indennizzo di 17.750 € a parte a chiusu era ido in errore, tanto più se Pt_1 si considera che l'attore ave ificato il danno in € 23.356,76, oltre ad una somma da quantificare in via equitativa per i danni cagionati alla pavimentazione e all'acero.
3.2. Parte appellante ha poi invocato l'errata applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. L'appellante esclude che – stante l'esito del giudizio - possa parlarsi di soccombenza parziale reciproca e ha evidenziato che il Giudice di Pace ha omesso di motivare in ordine alle circostanze, rilevanti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., che giustificano la compensazione delle spese di lite.
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. U. n. 32061/2022). L'art. 92 c.p.c. mitiga quindi il rigore previsto dall'art. 91 co. 1 c.p.c. in presenza di particolari circostanze che giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nel caso in esame, non viene in rilievo un'ipotesi di soccombenza reciproca, tuttavia, sussistono i presupposti per compensare parziale le spese di lite.
ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, in virtù della polizza Controparte_1 assicurativa stipulata da e dopo aver svolto una perizia di stima per quantificare il danno Controparte_3 arrecato all'abitazione d aveva erogato al sig. l'importo di € 10.628,00. Si osserva Pt_1 che l'indennizzo liquidato corrisponde quindi circa al 60% montare del danno quantificato in corso di causa all'esito della CTU, pari a € 16.751,00. A ciò si aggiunge che il sig. veva insistito Pt_1 pagina 4 di 6 nelle proprie conclusioni per la condanna di controparte al pagamento di un importo superiore a quello accertato dal consulente d'ufficio oltre al riconoscimento di un'ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, per i danni all'acero e alla pavimentazione. Quest'ultima voce risulta però già conteggiata nella quantificazione contenuta nella CTU:
Ciò premesso, l'appello dev'essere accolto e la sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Lodi dev'essere riformata, dichiarando però la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono quantificate facendo riferimento ai giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum (scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), applicati i valori medi per tutte le fasi.
Non può essere riconosciuto l'aumento richiesto dall'attore ai sensi dell'art. 4 co. 8 DM n. 147/2022.
La disposizione citata prevede che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Ebbene, deve escludersi la sussistenza del presupposto della manifesta fondatezza considerato che per l'accertamento del danno si è reso necessario l'espletamento di una CTU che ha quantificato il danno in misura inferiore alla quantificazione prospettata dall'attore. dev'essere quindi condannata a rimborsare al sig. il 50% delle spese di lite, Controparte_1 Pt_1 045,00 per onorari, oltre al 15% per spese genera pa come per legge, oltre spese esenti per € 244,00 di cui € 237,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo;
il restante 50% delle spese di lite viene compensato tra le parti.
In ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria, seppur in misura ridotta, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di Controparte_1
3.2. Con note scritte depositate in data 06.11.2025 parte appellante ha rilevato che nella quantificazione delle spese di lite andrebbero ricompresi i costi sostenuti per il proprio consulente di parte.
La Cassazione ha recentemente ribadito che “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa.” (n 26729/2024). Tuttavia, il sig. on ha depositato copia della nota spese del proprio consulente né Pt_1 del pagamento dell'onorario. di CTP restano quindi a carico della parte.
4. Sulle spese di lite.
4.1. In ragione dell'accoglimento dell'appello, applicato l'art. 91 c.p.c., è tenuta a Controparte_1 rifondere le spese di lite per il presente giudizio che liquida come da disp dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase decisionale previsti dal DM n. 147/2022 per i giudizi di cognizione di valore compreso nello scaglione € 1.101,00 e 5.200,00.
Non può essere riconosciuto l'incremento richiesto da parte appellante ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM 147/2022. La disposizione citata prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Ebbene, è evidente che non si configura nessuna delle ipotesi menzionate.
È dovuto poi il rimborso di € 174,00, di cui € 147,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo.
4.2. Nulla dev'essere disposto quanto alle spese di lite nei confronti di soggetto nei confronti CP_3 della quale non è stata formulata alcuna domanda e non avendo questa proposto appello incidentale.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 292/2024 emessa dal Giudice di Pace, pubblicata il 02.08.2024, condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese di lite che liquida in € 1.045,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, oltre € 244,00 per spese esenti;
compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU;
Controparte_1
2) condanna a rimborsare a e spese del giudizio di appello Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, oltre € 174,00 per spese esenti;
3) nulla sulle spese di lite rispetto a CP_3
Lodi, 22 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 422/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
, Vi resentato e difeso dagli Avv.ti Vito Cantore e Daniela Rovelli;
- parte appellante -
nei confronti di:
(Partita Iva ), nella persona del dott. in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ppresentata v. Luigistelio Becheri;
- parte appellata – nonché di:
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 gio Foro di Lodi.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni di Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nelle sue funzioni di Giudice del gravame, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 292/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lodi, così giudicare:
1) Condannare la compagnia di assicurazioni , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a rimborsare al Sig. 1, I comma, del c.p.c. le spese Parte_1 legali sostenute nel giudizio di prime cure, successivamente al rifiuto della proposta conciliativa (vale a dire le spese relative all'attività istruttoria espletata per l'intero e quelle relative alla fase decisoria), come quantificate nella nota spese del giudizio di prime cure ovvero nella diversa misura che il giudice riterrà di liquidare, per tutte le ragioni di cui al primo motivo di appello, nonché le spese della fase precedente, ai sensi del disposto dell'art. 92 c.p.c., così come quantificate nella nota spese del giudizio di primo grado ovvero nella misura che il Codesto Giudice riterrà dovute;
2) In ogni caso, condannare la compagnia di assicurazioni , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a rimborsare al Sig. i di cui al secondo motivo Parte_1
pagina 1 di 6 di appello, le spese legali di cui al giudizio di prime cure, nella misura di cui alla nota spese relativa al giudizio di prime cure ovvero nella misura che il Tribunale adito riterrà dovute;
3) Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, comprensive di tassa di registro, del contributo unificato e delle competenze professionali, oltre accessori di legge e oltre rimborso forfettario spese generali.”
Conclusioni di Controparte_1
“Contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda per i motivi esposti in narrativa della comparsa;
In via principale e nel merito: respingere l'impugnazione proposta e pertanto confermare la sentenza impugnata;
Spese di causa rifuse.”
Conclusioni di Controparte_3
“In via pregiudiziale: dichiarare ai sensi dell'artt. 348 bis cpc inammissibile l'appello per cui è causa;
In via principale: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito da ogni fondamento. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità in capo alla la stessa dovrà essere mantenuta indenne da Controparte_3 qualsivoglia condanna, obbl a domanda di manleva spiegata nel presente giudizio nei confronti della n persona del suo legale rappresentante in forza della polizza contrattuale Controparte_4 denominata Ruota Libera
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 n. 292/2024, pubblicata il 02.08.2024, emessa d e di Lodi, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
A fondamento della domanda parte appellata ha allegato le seguenti circostanze:
- di aver convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Controparte_5
e rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice
[...] Controparte_1 dell'autovettura Opel Corsa tg. FC430GH, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di € 23.356,76, per i danni cagionati alla propria abitazione in occasione del sinistro stradale provocato da MI GR alla guida del predetto veicolo;
- che nel giudizio di primo grado si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, ritenendo satisfattiva la somma già liquidata in fase di trattative stragiudiziali, per complessivi € 10.628,00;
- che nel giudizio di primo grado si è costituita contestando la quantificazione dei Controparte_3 danni operata dall'attore e chiedendo, in via subordinata, di essere manlevata da
[...] in caso di accoglimento della domanda attore;
CP_1
- che il Giudice di Pace ha disposto CTU, nominando l'Ing. il quale - invitato ad esperire Per_1 il tentativo di conciliazione tra le parti - ha stimato in via transattiva danni per un valore pari a € 17.750,00;
- che, a seguito del rifiuto della proposta transattiva da parte di è stata Controparte_1 espletata la CTU, all'esito della quale il danno complessivo è stato quantificato in € 16.751,00;
- che, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal sig. il Giudice di Pace ha Pt_1 condannato e in via solidale, al pagamento di € 17.750,00, a Controparte_1 Controparte_3 titolo di risarcimento danni, detratto l'acconto già ricevuto di € 10.628,00, compensando le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 6 In punto di diritto, parte appellante ha invocato la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. da parte del Giudice di Pace, il quale pur accogliendo la domanda attorea nei limiti della proposta conciliativa del CTU, accettata solo dal sig. ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, l'appellante Pt_1 deduce che il Giudice di p be dovuto porre le spese di lite a carico integrale dei convenuti o quanto meno le spese di lite per le fasi di trattazione e di decisione stante il rifiuto della proposta conciliativa da parte della compagnia assicurativa.
1.2. si è costituita in giudizio in data 07.07.2025 eccependo, in via preliminare, Controparte_1 l'im a in quanto parte appellante, pur notificando l'impugnazione a CP_3
non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche nei suoi confronti.
[...]
Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in ragione della corretta Controparte_1 applicazion isciplinano la compensazione delle spese di lite. In particolare, quanto ai motivi di gravame, parte appellata ha osservato quanto segue:
i. quanto alla violazione dell'art. 91 c.p.c., la mancata adesione alla proposta conciliativa è stata giustificata dal fatto che il consulente d'ufficio non aveva specificato che l'acconto già versato, pari a € 10.628,00, andava detratta dalla somma indicata a fini conciliativi;
ii. quanto alla violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., il Giudice di Pace ha correttamente ravvisato un'ipotesi di soccombenza reciproca in quanto, non accogliendo l'iniziale pretesa del sig. Pt_1 quantificata in € 23.356,76, ha condannato la compagnia assicuratrice a versare € 17.750,00, diminuendo di fatto l'iniziale importo richiesto.
1.3. A fronte della notifica dell'atto di appello, si è costituita in giudizio in data 08.07.2025 Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, ha chiesto CP_3 di essere m a per quanto dovesse essere condannata a pagare al sig. Controparte_1
Pt_1
1.4. Con ordinanza del 26.09.2025 la Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: corrisponderà a la somma pari a € 2.300,00, oltre iva e cpa, a titolo di spese di lite Controparte_1 Parte_1 p i giudizio e del pello” ed ha fissato udienza al 07.11.2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
1.5. In data 07.11.2025 la Giudice, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte del sig. Pt_1 ha fissato udienza di discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
1.6. All'udienza del 19.11.2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sulle eccezioni preliminari.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata da è Controparte_3 infondata.
L'art. 348 bis c.p.c. si riferisce all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto ricomprendendo sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità
o improcedibilità espressamente previste dalla legge.
Nel caso di specie, non si ravvisa una manifesta infondatezza prima facie dell'appello; in particolare, non risultano dedotte circostanze sulla scorta delle quali escludere in radice che l'appello abbia ragionevoli probabilità di accoglimento (Cass. civ. n. 13923/2015).
Ferma l'ammissibilità dell'appello, la richiesta di di essere manlevata da Controparte_3 Controparte_1 è inammissibile non avendo formulato appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace di Lodi ha condannato e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni, senza nulla statuire d mulata in primo grado.
pagina 3 di 6 2.2. ha eccepito l'improcedibilità della domanda in quanto parte appellante si è Controparte_1 limi impugnazione a senza chiedere la riforma della sentenza Controparte_3 appellata anche nei confronti di quest'ultima.
L'eccezione è infondata.
Si osserva che l'appellante ha correttamente citato in giudizio la sola parte nei cui confronti aveva interesse a formulate la domanda di riforma della sentenza di primo grado. L'atto, nondimeno, è stato notificato alla nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 331 c.p.c. e dei principi sul litisconsorzio in appello. CP_3
L'art. 331 c.p.c. non richiede d'altra parte la necessaria citazione in giudizio, bensì solo la notifica dell'atto in modo tale da rendere edotte del gravame anche le parti nei cui confronti non è spiegata alcuna domanda.
3. Nel merito dell'appello.
3.1. Il sig. ha chiesto la riforma in punto spese di lite della sentenza n. 292/2024 in quanto il Pt_1 Giudice di Pace, pur accogliendo la domanda risarcitoria e condannando ha Controparte_1 compensato le spese di lite.
Parte appellante ha invocato la violazione dell'art. 91 co. 1 c.p.c. ai sensi del quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta”.
Nella fattispecie, nel primo grado di giudizio, il consulente d'ufficio aveva formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte di di € 17.750,00. La proposta è stata Controparte_1 accettata dal sig. ma rifiutata dalla compag est'ultima ha chiarito di non aver Pt_1 aderito sull'erroneo presupposto che detta proposta non fosse comprensiva dell'indennizzo già versato. In effetti, la formulazione letterale della proposta non contiene alcun riferimento alla somma di € 10.628,00 in precedenza riconosciuta da (“Parte corrisponde un totale di Controparte_1 CP_4 indennizzo di 17.750 € a parte a chiusu era ido in errore, tanto più se Pt_1 si considera che l'attore ave ificato il danno in € 23.356,76, oltre ad una somma da quantificare in via equitativa per i danni cagionati alla pavimentazione e all'acero.
3.2. Parte appellante ha poi invocato l'errata applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. L'appellante esclude che – stante l'esito del giudizio - possa parlarsi di soccombenza parziale reciproca e ha evidenziato che il Giudice di Pace ha omesso di motivare in ordine alle circostanze, rilevanti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., che giustificano la compensazione delle spese di lite.
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. U. n. 32061/2022). L'art. 92 c.p.c. mitiga quindi il rigore previsto dall'art. 91 co. 1 c.p.c. in presenza di particolari circostanze che giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nel caso in esame, non viene in rilievo un'ipotesi di soccombenza reciproca, tuttavia, sussistono i presupposti per compensare parziale le spese di lite.
ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, in virtù della polizza Controparte_1 assicurativa stipulata da e dopo aver svolto una perizia di stima per quantificare il danno Controparte_3 arrecato all'abitazione d aveva erogato al sig. l'importo di € 10.628,00. Si osserva Pt_1 che l'indennizzo liquidato corrisponde quindi circa al 60% montare del danno quantificato in corso di causa all'esito della CTU, pari a € 16.751,00. A ciò si aggiunge che il sig. veva insistito Pt_1 pagina 4 di 6 nelle proprie conclusioni per la condanna di controparte al pagamento di un importo superiore a quello accertato dal consulente d'ufficio oltre al riconoscimento di un'ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, per i danni all'acero e alla pavimentazione. Quest'ultima voce risulta però già conteggiata nella quantificazione contenuta nella CTU:
Ciò premesso, l'appello dev'essere accolto e la sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Lodi dev'essere riformata, dichiarando però la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono quantificate facendo riferimento ai giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum (scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), applicati i valori medi per tutte le fasi.
Non può essere riconosciuto l'aumento richiesto dall'attore ai sensi dell'art. 4 co. 8 DM n. 147/2022.
La disposizione citata prevede che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Ebbene, deve escludersi la sussistenza del presupposto della manifesta fondatezza considerato che per l'accertamento del danno si è reso necessario l'espletamento di una CTU che ha quantificato il danno in misura inferiore alla quantificazione prospettata dall'attore. dev'essere quindi condannata a rimborsare al sig. il 50% delle spese di lite, Controparte_1 Pt_1 045,00 per onorari, oltre al 15% per spese genera pa come per legge, oltre spese esenti per € 244,00 di cui € 237,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo;
il restante 50% delle spese di lite viene compensato tra le parti.
In ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria, seppur in misura ridotta, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di Controparte_1
3.2. Con note scritte depositate in data 06.11.2025 parte appellante ha rilevato che nella quantificazione delle spese di lite andrebbero ricompresi i costi sostenuti per il proprio consulente di parte.
La Cassazione ha recentemente ribadito che “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa.” (n 26729/2024). Tuttavia, il sig. on ha depositato copia della nota spese del proprio consulente né Pt_1 del pagamento dell'onorario. di CTP restano quindi a carico della parte.
4. Sulle spese di lite.
4.1. In ragione dell'accoglimento dell'appello, applicato l'art. 91 c.p.c., è tenuta a Controparte_1 rifondere le spese di lite per il presente giudizio che liquida come da disp dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase decisionale previsti dal DM n. 147/2022 per i giudizi di cognizione di valore compreso nello scaglione € 1.101,00 e 5.200,00.
Non può essere riconosciuto l'incremento richiesto da parte appellante ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM 147/2022. La disposizione citata prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Ebbene, è evidente che non si configura nessuna delle ipotesi menzionate.
È dovuto poi il rimborso di € 174,00, di cui € 147,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo.
4.2. Nulla dev'essere disposto quanto alle spese di lite nei confronti di soggetto nei confronti CP_3 della quale non è stata formulata alcuna domanda e non avendo questa proposto appello incidentale.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 292/2024 emessa dal Giudice di Pace, pubblicata il 02.08.2024, condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese di lite che liquida in € 1.045,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, oltre € 244,00 per spese esenti;
compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU;
Controparte_1
2) condanna a rimborsare a e spese del giudizio di appello Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, oltre € 174,00 per spese esenti;
3) nulla sulle spese di lite rispetto a CP_3
Lodi, 22 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 6 di 6