TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n.2606 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Gaia Di Bella Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2606 /2025 R.G.V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
e da
, nata a [...] [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PULVIRENTI GRAZIA, presso il cui studio in Giarre (CT), Corso Italia n. 157, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Giarre (CT) in data 02.08.2008, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge. Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicché la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata. Quanto alla richiesta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio. La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando, OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il [...] e Controparte_1
, nata a [...] [...] , alle condizioni indicate nel ricorso e Parte_1 confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre (CT) (atto n.18 parte I anno 2008). Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 07.11. 2025. Il Presidente est. Dott.ssa Gaia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Gaia Di Bella Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2606 /2025 R.G.V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
e da
, nata a [...] [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PULVIRENTI GRAZIA, presso il cui studio in Giarre (CT), Corso Italia n. 157, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Giarre (CT) in data 02.08.2008, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge. Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicché la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata. Quanto alla richiesta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio. La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando, OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il [...] e Controparte_1
, nata a [...] [...] , alle condizioni indicate nel ricorso e Parte_1 confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre (CT) (atto n.18 parte I anno 2008). Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 07.11. 2025. Il Presidente est. Dott.ssa Gaia Di Bella