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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16728 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario CA LV ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 45529/ 2022 promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Serafina Sabina Vaccaro,
con Studio in Roma, via Alberico II n.8
◼ Indirizzo telematico
ATTORE/OPPONENTE
contro
( C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti e dell'Avv. Francesco Concio
con Studio in Milano, via Vittoria Colonna n.4
- Indirizzo telematico
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: finanziamento Conclusioni :
All'udienza del 26 marzo 2025 marzo 2024 il procuratore di parte opponente precisava le conclusioni richiamando quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/01/ 2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2022, emesso in data
08.01.2022 dal Tribunale di Roma, con il quale gli veniva ingiunto, in solido con gli altri fideiussori, di pagare alla opposta la somma di € 73.649,81, oltre interessi, spese ed accessori.
L'opponente deduceva che il contratto di fideiussione omnibus prestato in data
02.04.2015 a garanzia delle obbligazioni assunte da fosse Controparte_2
parzialmente nullo per violazione della normativa antitrust (art. 2, L. 287/1990; art. 101 TFUE), in quanto conforme allo schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dalla
Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005.
In via subordinata eccepiva altresì la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia, ex art. 1957 c.c., per mancata proposizione di tempestiva azione nei confronti del debitore principale.
La parte convenuta si costituiva con comparsa del 30.11.2022, contestando le avverse domande, eccependo la validità della fideiussione, la non provata natura anticoncorrenziale del contratto, e affermando la tempestiva richiesta di adempimento entro i termini ex art. 1957 c.c. In particolare, si insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice, con ordinanza resa all'udienza del 06.12.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto, assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. La causa
Pag. 2 di 6 veniva successivamente istruita documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
26.03.2025.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondata l'opposizione per le motivazioni che seguono:
La controversia riguarda l'opponibilità e validità di una fideiussione omnibus prestata da un soggetto (persona fisica) in favore di un istituto di credito per l'adempimento delle obbligazioni di una società poi fallita.
Ai fini della valutazione della validità della garanzia e dell'azionabilità del credito, occorre esaminare:
la legittimità del contratto alla luce della normativa sulla concorrenza e dell'eventuale nullità parziale ex art. 1419 c.c.;
la decorrenza e decadenza del diritto ex art. 1957 c.c.;
la qualifica soggettiva del garante (eventuale applicazione della normativa consumeristica);
la solidarietà ed estensione della responsabilità in presenza di clausole uniformi e potenzialmente abusive.
1. Circa l'eccepita nullità parziale per asserita violazione della normativa antitrust:
L'opponente ha fondato la propria eccezione di nullità parziale sul rilievo che le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione richiamano integralmente quelle contenute nello schema ABI 2003, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ne ha dichiarato l'illiceità ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 41994/2021) ha statuito che:
Pag. 3 di 6 “I contratti di fideiussione contenenti clausole conformi a quelle dichiarate illecite dall'Autorità Garante sono da considerarsi parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, co.
3, L. 287/1990 e 1419 c.c., con nullità che colpisce esclusivamente le clausole in contrasto”.
Il contratto in esame, stipulato nel 2015, riproduce pedissequamente tali clausole. La nullità delle clausole incriminate deve quindi ritenersi acclarata in diritto.
Tuttavia, la nullità non determina l'invalidità dell'intera fideiussione, salvo che risulti il venir meno della funzione di garanzia. Ciò non si verifica nel caso di specie, poiché le clausole nulle non risultano essenziali ed è applicabile il principio di conservazione ex art. 1419, co. 1, c.c.
2. Sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“La deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. non è ammissibile se inserita in un contratto nullo ex art. 2 L. 287/1990” (Cass. civ. n. 29810/2017, n. 13846/2019).
Nel caso di specie, essendo la clausola derogatoria contenuta in una fideiussione affetta da nullità parziale, torna applicabile la disciplina codicistica ordinaria.
La Banca avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, come richiesto dall'art. 1957
c.c.
Tuttavia, risulta agli atti che già con lettera di recesso del 01/08/2016, la banca avesse richiesto il pagamento immediato alla debitrice principale e ai fideiussori.
L'orientamento giurisprudenziale più recente ritiene sufficiente anche la richiesta stragiudiziale ad interrompere la decadenza.
In particolare, la Corte di cassazione, con sentenza n. 22346 del 2017, ha confermato l'orientamento secondo cui una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte della
Pag. 4 di 6 banca al fideiussore, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., è sufficiente a evitare la decadenza dall'azione.
Pertanto, non si è verificata decadenza del diritto di credito ex art. 1957 c.c.
3. Sulla qualità di consumatore e nullità per vessatorietà.
L'eccezione sulla qualità di consumatore del fideiussore e sulla conseguente nullità delle clausole abusive è inammissibile per tardività ex art. 183 c.p.c. in quanto sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale
Anche nel merito, non è stata fornita adeguata prova che il fideiussore abbia agito per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, essendo egli socio della debitrice principale. La giurisprudenza esige una chiara estraneità rispetto all'attività garantita
(Cass. civ. n. 5423/2022), qui non dimostrata.
Si ritiene pertanto che Il contratto di fideiussione sia valido pur con la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6, 8; che Il diritto di credito è esigibile;
che non sussista decadenza ex art. 1957 c.c.;
Per le considerazioni sin qui esposte la domanda di parte opponente non è suscettibile di accoglimento con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D,.M.147/2022: tenuto conto della particolare complessità della causa, suscettibile anche di diversa interpretazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 45529/2022 R.G, ogni ulteriore o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
Pag. 5 di 6 ✓ Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 433/2022 del Tribunale di Roma;
✓ Conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
✓ Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese documentate;
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di Controparte_1
Così deciso.
Roma, 30 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(CA LV ER)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario CA LV ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 45529/ 2022 promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Serafina Sabina Vaccaro,
con Studio in Roma, via Alberico II n.8
◼ Indirizzo telematico
ATTORE/OPPONENTE
contro
( C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti e dell'Avv. Francesco Concio
con Studio in Milano, via Vittoria Colonna n.4
- Indirizzo telematico
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: finanziamento Conclusioni :
All'udienza del 26 marzo 2025 marzo 2024 il procuratore di parte opponente precisava le conclusioni richiamando quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/01/ 2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2022, emesso in data
08.01.2022 dal Tribunale di Roma, con il quale gli veniva ingiunto, in solido con gli altri fideiussori, di pagare alla opposta la somma di € 73.649,81, oltre interessi, spese ed accessori.
L'opponente deduceva che il contratto di fideiussione omnibus prestato in data
02.04.2015 a garanzia delle obbligazioni assunte da fosse Controparte_2
parzialmente nullo per violazione della normativa antitrust (art. 2, L. 287/1990; art. 101 TFUE), in quanto conforme allo schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dalla
Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005.
In via subordinata eccepiva altresì la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia, ex art. 1957 c.c., per mancata proposizione di tempestiva azione nei confronti del debitore principale.
La parte convenuta si costituiva con comparsa del 30.11.2022, contestando le avverse domande, eccependo la validità della fideiussione, la non provata natura anticoncorrenziale del contratto, e affermando la tempestiva richiesta di adempimento entro i termini ex art. 1957 c.c. In particolare, si insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice, con ordinanza resa all'udienza del 06.12.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto, assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. La causa
Pag. 2 di 6 veniva successivamente istruita documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
26.03.2025.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondata l'opposizione per le motivazioni che seguono:
La controversia riguarda l'opponibilità e validità di una fideiussione omnibus prestata da un soggetto (persona fisica) in favore di un istituto di credito per l'adempimento delle obbligazioni di una società poi fallita.
Ai fini della valutazione della validità della garanzia e dell'azionabilità del credito, occorre esaminare:
la legittimità del contratto alla luce della normativa sulla concorrenza e dell'eventuale nullità parziale ex art. 1419 c.c.;
la decorrenza e decadenza del diritto ex art. 1957 c.c.;
la qualifica soggettiva del garante (eventuale applicazione della normativa consumeristica);
la solidarietà ed estensione della responsabilità in presenza di clausole uniformi e potenzialmente abusive.
1. Circa l'eccepita nullità parziale per asserita violazione della normativa antitrust:
L'opponente ha fondato la propria eccezione di nullità parziale sul rilievo che le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione richiamano integralmente quelle contenute nello schema ABI 2003, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ne ha dichiarato l'illiceità ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 41994/2021) ha statuito che:
Pag. 3 di 6 “I contratti di fideiussione contenenti clausole conformi a quelle dichiarate illecite dall'Autorità Garante sono da considerarsi parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, co.
3, L. 287/1990 e 1419 c.c., con nullità che colpisce esclusivamente le clausole in contrasto”.
Il contratto in esame, stipulato nel 2015, riproduce pedissequamente tali clausole. La nullità delle clausole incriminate deve quindi ritenersi acclarata in diritto.
Tuttavia, la nullità non determina l'invalidità dell'intera fideiussione, salvo che risulti il venir meno della funzione di garanzia. Ciò non si verifica nel caso di specie, poiché le clausole nulle non risultano essenziali ed è applicabile il principio di conservazione ex art. 1419, co. 1, c.c.
2. Sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“La deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. non è ammissibile se inserita in un contratto nullo ex art. 2 L. 287/1990” (Cass. civ. n. 29810/2017, n. 13846/2019).
Nel caso di specie, essendo la clausola derogatoria contenuta in una fideiussione affetta da nullità parziale, torna applicabile la disciplina codicistica ordinaria.
La Banca avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, come richiesto dall'art. 1957
c.c.
Tuttavia, risulta agli atti che già con lettera di recesso del 01/08/2016, la banca avesse richiesto il pagamento immediato alla debitrice principale e ai fideiussori.
L'orientamento giurisprudenziale più recente ritiene sufficiente anche la richiesta stragiudiziale ad interrompere la decadenza.
In particolare, la Corte di cassazione, con sentenza n. 22346 del 2017, ha confermato l'orientamento secondo cui una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte della
Pag. 4 di 6 banca al fideiussore, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., è sufficiente a evitare la decadenza dall'azione.
Pertanto, non si è verificata decadenza del diritto di credito ex art. 1957 c.c.
3. Sulla qualità di consumatore e nullità per vessatorietà.
L'eccezione sulla qualità di consumatore del fideiussore e sulla conseguente nullità delle clausole abusive è inammissibile per tardività ex art. 183 c.p.c. in quanto sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale
Anche nel merito, non è stata fornita adeguata prova che il fideiussore abbia agito per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, essendo egli socio della debitrice principale. La giurisprudenza esige una chiara estraneità rispetto all'attività garantita
(Cass. civ. n. 5423/2022), qui non dimostrata.
Si ritiene pertanto che Il contratto di fideiussione sia valido pur con la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6, 8; che Il diritto di credito è esigibile;
che non sussista decadenza ex art. 1957 c.c.;
Per le considerazioni sin qui esposte la domanda di parte opponente non è suscettibile di accoglimento con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D,.M.147/2022: tenuto conto della particolare complessità della causa, suscettibile anche di diversa interpretazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 45529/2022 R.G, ogni ulteriore o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
Pag. 5 di 6 ✓ Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 433/2022 del Tribunale di Roma;
✓ Conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
✓ Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese documentate;
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di Controparte_1
Così deciso.
Roma, 30 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(CA LV ER)
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