CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 39716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39716 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE EF nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39716 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da TE TT di revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc.pen., della sentenza della Corte di appello di Ancona in data 22 febbraio 2018, di condanna per il reato di cui all'art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000 A ragione della decisione ha osservato che la condotta per cui TT è stato condannato è attualmente prevista dall'art. 586-bis cod. pen. e che l'originaria previsione, contenuta in detta norma, dell'elemento soggettivo del dolo specifico «del fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2022 per eccesso di delega;
per tale motivo non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la lex mitior sopravvenuta alla commissione del fatto al quale l'imputato si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso dettato normativo. 2. Ricorre TT, per mezzo del difensore di fiducia avvocato Massimo Solari, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 2 e 586-bis cod. pen. e dell'art. 683 cod. proc. pen.. Denuncia l'erroneità della motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto l'istanza di revoca della sentenza, evidenziando come - al momento della commissione del fatto (il 17 marzo 2012) - fosse in vigore la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000, tuttavia abrogata dall'art. 2, comma 1 let. d), d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 che ha contestualmente introdotto l'articolo 586-bis cod. pen., restringendo la punibilità del fatto attraverso l'introduzione del dolo specifico anche nell'ipotesi del commercio. Poiché dalla sentenza impugnata emergeva l'assenza di tale dolo specifico, in virtù dell'applicazione della nuova e più favorevole fattispecie incriminatrice, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la sentenza, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. peri. 2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata revoca della sentenza per abolitio críminis. Il Giudice dell'esecuzione «non ha risposto in maniera specifica a tutte le doglianze proposte nella richiesta di revocazione ex articolo 673», basando la propria decisione di rigetto sulla scorta del mero richiamo ai principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle doglianze, sono infondati per le ragioni di seguito precisate. 2. Com'è noto, l'art. 9 legge n. 376 del 2000 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. n), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e, parallelamente, in applicazione del «principio della riserva di codice», enunciato nell'art.
3-bis cod. pen., l'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 21 del 2018 ha trasferito nel codice penale le disposizioni già contenute nell'indicato art. 7. Per ciò che qui interessa, il comma 7 dell'art. 9 appena menzionato puniva «Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente », con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni. L'art. 586-bis cod. pen., al settimo comma, al momento della sua introduzione, sanzionava il commercio di farmaci e di sostanze le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164,00 a euro 77.468,00. E, tuttavia, a Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 22 aprile 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 586-bis, settimo comma 7, cod. pen., limitatamente alla previsione del dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Segnatamente, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'inserimento della nuova disposizione nel codice penale doveva tradursi - secondo il criterio di delega - in un'operazione di mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già esistenti. Al contrario, il legislatore delegato ha 3 riprodotto nel settimo comma dell'art. 586-bis cod. pen. la previsione della stessa finalità - e quindi del medesimo dolo specifico - presente nel primo comma (oltre che nel secondo), così riducendo l'ampiezza della fattispecie penale del commercio di sostanze dopanti alla sola ipotesi in cui il suo autore persegua il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», al pari di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di sostanze dopanti. Tale limitazione - conforme a legge quanto alle condotte del primo (e del secondo) comma dell'art. 586-bis cod. pen. perché già presente nei corrispondenti primi due commi dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000 - secondo la Corte costituzionale doveva ritenersi in contrasto con il criterio di delega quanto alla condotta di commercio di sostanze dopanti di cui al comma 7 della disposizione codicistica, perché non presente nel comma 7 dell'art. 9. Conclusivamente sul punto, in virtù della pronuncia della Corte costituzionale, per la configurabilità delle condotte di commercio vietate dall'art. 586-bis cod. pen. non è, dunque, richiesto il dolo specifico. 3. Né, osserva il Collegio, l'inciso «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», sebbene dichiarato costituzionalmente illegittimo, potrebbe mai ritenersi applicabile ai fatti pregressi, quale disposizione più favorevole. Pertinente si ritiene, a questo proposito, il richiamo contenuto nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2022 alla sentenza dello stesso Giudice delle leggi n. 394 del 2006, laddove ha precisato che «Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 394 del 2006)». A sua volta, la Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006, sebbene su altro tema (la declaratoria d'illegittimità costituzionale di disposizioni penali di favore in materia di reati elettorali), per quanto qui d'interesse, ha: i) osservato che per i fatti commessi in epoca precedente alla formale entrata in vigore di una disposizione penale di favore, non viene in rilievo il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, bensì «il distinto principio di retroattività della norma penale più mite»; ii) rappresentato che il principio di retroattività della norma penale più mite trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza, precisando che «Il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole - 4 assolutamente inderogabile - detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995)»; iii) precisato che «è giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di eguaglianza - l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti, ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima - rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno - determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa». In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità: costituisce, invero, affermazione costante quella per cui la norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare a essere applicata, per il principio del favor rei, soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che siano stati commessi nell'operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. 4. Scrutinato il ricorso alla luce di tali principi, correttamente il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la condotta per cui TT è stato condannato integra perfettamente la fattispecie allora contestata e oggi sussunta nell'art. 586-bis cod. pen., per la quale vi è continuità normativa. Si tratta, invero, di un'abrogati° sine aboliti°, perché il fatto già punito dal previgente art. 9, comma 1, I. n. 376 del 2000 è ora oggetto d'incriminazione da parte dell'art. 586,..kS i comma 1, cod. pen. 5. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39716 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da TE TT di revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc.pen., della sentenza della Corte di appello di Ancona in data 22 febbraio 2018, di condanna per il reato di cui all'art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000 A ragione della decisione ha osservato che la condotta per cui TT è stato condannato è attualmente prevista dall'art. 586-bis cod. pen. e che l'originaria previsione, contenuta in detta norma, dell'elemento soggettivo del dolo specifico «del fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2022 per eccesso di delega;
per tale motivo non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la lex mitior sopravvenuta alla commissione del fatto al quale l'imputato si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso dettato normativo. 2. Ricorre TT, per mezzo del difensore di fiducia avvocato Massimo Solari, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 2 e 586-bis cod. pen. e dell'art. 683 cod. proc. pen.. Denuncia l'erroneità della motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto l'istanza di revoca della sentenza, evidenziando come - al momento della commissione del fatto (il 17 marzo 2012) - fosse in vigore la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000, tuttavia abrogata dall'art. 2, comma 1 let. d), d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 che ha contestualmente introdotto l'articolo 586-bis cod. pen., restringendo la punibilità del fatto attraverso l'introduzione del dolo specifico anche nell'ipotesi del commercio. Poiché dalla sentenza impugnata emergeva l'assenza di tale dolo specifico, in virtù dell'applicazione della nuova e più favorevole fattispecie incriminatrice, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la sentenza, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. peri. 2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata revoca della sentenza per abolitio críminis. Il Giudice dell'esecuzione «non ha risposto in maniera specifica a tutte le doglianze proposte nella richiesta di revocazione ex articolo 673», basando la propria decisione di rigetto sulla scorta del mero richiamo ai principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle doglianze, sono infondati per le ragioni di seguito precisate. 2. Com'è noto, l'art. 9 legge n. 376 del 2000 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. n), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e, parallelamente, in applicazione del «principio della riserva di codice», enunciato nell'art.
3-bis cod. pen., l'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 21 del 2018 ha trasferito nel codice penale le disposizioni già contenute nell'indicato art. 7. Per ciò che qui interessa, il comma 7 dell'art. 9 appena menzionato puniva «Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente », con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni. L'art. 586-bis cod. pen., al settimo comma, al momento della sua introduzione, sanzionava il commercio di farmaci e di sostanze le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164,00 a euro 77.468,00. E, tuttavia, a Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 22 aprile 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 586-bis, settimo comma 7, cod. pen., limitatamente alla previsione del dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Segnatamente, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'inserimento della nuova disposizione nel codice penale doveva tradursi - secondo il criterio di delega - in un'operazione di mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già esistenti. Al contrario, il legislatore delegato ha 3 riprodotto nel settimo comma dell'art. 586-bis cod. pen. la previsione della stessa finalità - e quindi del medesimo dolo specifico - presente nel primo comma (oltre che nel secondo), così riducendo l'ampiezza della fattispecie penale del commercio di sostanze dopanti alla sola ipotesi in cui il suo autore persegua il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», al pari di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di sostanze dopanti. Tale limitazione - conforme a legge quanto alle condotte del primo (e del secondo) comma dell'art. 586-bis cod. pen. perché già presente nei corrispondenti primi due commi dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000 - secondo la Corte costituzionale doveva ritenersi in contrasto con il criterio di delega quanto alla condotta di commercio di sostanze dopanti di cui al comma 7 della disposizione codicistica, perché non presente nel comma 7 dell'art. 9. Conclusivamente sul punto, in virtù della pronuncia della Corte costituzionale, per la configurabilità delle condotte di commercio vietate dall'art. 586-bis cod. pen. non è, dunque, richiesto il dolo specifico. 3. Né, osserva il Collegio, l'inciso «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», sebbene dichiarato costituzionalmente illegittimo, potrebbe mai ritenersi applicabile ai fatti pregressi, quale disposizione più favorevole. Pertinente si ritiene, a questo proposito, il richiamo contenuto nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2022 alla sentenza dello stesso Giudice delle leggi n. 394 del 2006, laddove ha precisato che «Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 394 del 2006)». A sua volta, la Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006, sebbene su altro tema (la declaratoria d'illegittimità costituzionale di disposizioni penali di favore in materia di reati elettorali), per quanto qui d'interesse, ha: i) osservato che per i fatti commessi in epoca precedente alla formale entrata in vigore di una disposizione penale di favore, non viene in rilievo il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, bensì «il distinto principio di retroattività della norma penale più mite»; ii) rappresentato che il principio di retroattività della norma penale più mite trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza, precisando che «Il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole - 4 assolutamente inderogabile - detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995)»; iii) precisato che «è giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di eguaglianza - l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti, ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima - rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno - determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa». In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità: costituisce, invero, affermazione costante quella per cui la norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare a essere applicata, per il principio del favor rei, soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che siano stati commessi nell'operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. 4. Scrutinato il ricorso alla luce di tali principi, correttamente il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la condotta per cui TT è stato condannato integra perfettamente la fattispecie allora contestata e oggi sussunta nell'art. 586-bis cod. pen., per la quale vi è continuità normativa. Si tratta, invero, di un'abrogati° sine aboliti°, perché il fatto già punito dal previgente art. 9, comma 1, I. n. 376 del 2000 è ora oggetto d'incriminazione da parte dell'art. 586,..kS i comma 1, cod. pen. 5. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente