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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
T R A
C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F.: rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3
dall'avv. Marco Bellingacci
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: _1
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maori P.IVA_1
Parte convenuta
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_2 C.F._4
Bonelli
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: rappresentato e CP_3 P.IVA_2
difeso dall'avv. Andrea Bellucci
Parte intervenuta
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale, verificatosi in data 19.5.2016, alle ore 13.50
circa, lungo la SR3 Flaminia, all'altezza del km 135,600, percorsa dall'attrice con Pt_1
direzione di marcia Campello sul Clitunno-San Giacomo di Spoleto
In quelle circostanze di tempo e di luogo, connotate dalla presenza di una variante per un cantiere ferroviario e dalla scivolosità per pioggia del relativo tratto stradale, l'autoveicolo condotto dall'attrice 500, tg. DM818ZJ- sarebbe stato impattato quasi frontalmente CP_4
dall'autovettura Kia Venga, tg. EJ189K, di proprietà del convenuto e dal medesimo CP_2
condotta, proveniente dall'opposto senso di marcia;
l'incidente sarebbe da imputare alla responsabilità esclusiva del convenuto, il quale avrebbe, a velocità eccessiva, invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia.
L'attrice avrebbe riportato, in seguito al sinistro, gravissime lesioni all'integrità fisica,
descritte nel proprio atto introduttivo, e avrebbe subito un rilevante danno patrimoniale e non patrimoniale, di cui sono state specificate le componenti;
il marito dell'attrice,
[...]
, e la figlia della stessa, , avrebbero subito un pregiudizio da lesione Parte_2 Parte_3
del rapporto parentale.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro e di condannare, per l'effetto, i convenuti al risarcimento, in favore degli attori, dei pregiudizi subiti.
Radicatosi il contraddittorio, l'assicurazione convenuta ha eccepito l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro: il sinistro si sarebbe verificato secondo una dinamica diversa da quella descritta da parte attrice, avendo l'attrice che Pt_1
procedeva a velocità maggiore rispetto a quella consentita di 40 km/h, invaso la corsia riservata al senso di marcia opposto rispetto a quello da lei percorso.
pagina 2 di 25 La convenuta ha, poi, contestato le voci di danno descritte dalla controparte e il difetto di prova dei pregiudizi;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Il convenuto costituitosi in giudizio, ha condiviso la ricostruzione della CP_2
dinamica dell'incidente proposta dalla compagnia assicuratrice, soggiungendo di aver tentato, nonostante la visuale limitata dalla curva a dx, di sterzare a sinistra per evitare il sinistro;
che la controparte, che avrebbe in ogni caso almeno concorso a causare l'incidente,
non avrebbe indossato le cinture di sicurezza al momento dell'incidente.
Il convenuto ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
di condannare, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta a manlevarlo, previo accertamento dell'obbligo di indennizzo sulla medesima gravante.
Ha spiegato in giudizio intervento volontario il quale, dopo aver allegato di CP_3
aver corrisposto all'attrice la rendita per l'infortunio in itinere -essendosi l'incidente verificato lungo il tragitto percorso dall'attrice per recarsi al lavoro-, ha condiviso le difese attoree in punto di responsabilità dei convenuti per la verificazione dell'incidente e, esercitando il diritto di surroga al danneggiato, ha concluso chiedendo al Tribunale di condannare i convenuti al rimborso in proprio favore delle somme versate all'attrice a titolo di rendita.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite la prova per testi. L'attore ha reso l'interrogatorio formale;
sono state eseguite la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice e la c.t.u. cinematica. Pt_1
******
1. Per decidere in ordine alla fondatezza della domanda attorea, deve valutarsi la dinamica di verificazione dell'incidente, stabilendo la responsabilità per la verificazione del medesimo, atteso che le ricostruzioni delle parti sul tema divergono nei termini sopra illustrati.
1.1. Sul tema si osserva che l'art. 2054, c. 2, c.c. dispone che ―nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli .La norma, volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in pagina 3 di 25 capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale tra più veicoli a motore,
riguarda, in particolare — seguendo l'orientamento interpretativo secondo il quale il criterio di imputazione della responsabilità regolata dalla norma citata sia costituito dalla colpa — gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti, nonché dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Il comma 2 dell'art. 2054 c.c. prevede, dunque, in estrema sintesi, una presunzione, fino a prova contraria, di eguale concorso di colpa tra i conducenti. Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro: l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 cod. civ., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta,
pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento.
Per giurisprudenza costante la presunzione di pari responsabilità svolge una funzione sussidiaria trovando applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Tra le tante Cass. n. 18479 del 21/09/2015; Cass. n. 21130 del 16/09/2013;
Cass. n. 6483 del 14/03/2013; Cass. n. 9528 del 12/06/2012; Cass. n. 26004 del 05/12/2011; Cass.
n. 15434 del 10/08/2004). Si ritiene, peraltro, che ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno dei conducenti, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
1.2. Tanto premesso in punto di inquadramento della responsabilità che viene in rilievo in questo giudizio, nel caso di specie -in difetto di testimoni che abbiano assistito all'incidente-
pagina 4 di 25 la dinamica dell'incidente può essere ricostruita condividendo i risultati dell'elaborato peritale svolto in giudizio, trattandosi di elaborato congruamente motivato anche con riguardo alle osservazioni delle parti.
In primo luogo il perito incaricato descrive lo stato dei luoghi: il sinistro si è verificato nel territorio extraurbano del Comune di Spoleto (PG), a circa 80 metri oltre l'inizio e a metri 220
circa prima del termine della “variante provvisoria”, in corrispondenza di una curva volgente a sinistra con visuale preclusa e all'altezza della progressiva chilometrica 135+570 circa del tracciato dell'adiacente S.R. 3 “Flaminia”; la carreggiata e il piano stradale della variante provvisoria erano di larghezza irregolare, atteso che la carreggiata dall'inizio della variante e fino ai pressi delle posizioni di quiete assunte dai veicoli coinvolti misurava una larghezza pari a metri 8,60 circa, ridotti a metri 8,20 all'altezza della zona di collisione metri 8,20; la segnaletica orizzontale risultava poco visibile;
il limite di velocità era pari a 40 km/h (cfr.
anche pag. 4 comparsa Unipol); la pavimentazione risultava particolarmente viscida, sia nei punti bagnati nonché in altre parti già asciutte.
L'impatto (punto d'applicazione) ha interessato l'angolo anteriore sinistro dell'autovettura dell'attrice e lo spigolo anteriore destro dell'autovettura del convenuto;
il punto d'urto indicato nella relazione delle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente risulta incompatibile con le posizioni di quiete post urto assunte dai veicoli,
tenuto anche conto che i detriti appartenenti ai mezzi coinvolti nelle collisioni non cadono al suolo contestualmente all'impatto, ma possono essere proiettati in base alla tipologia dell'urto e, comunque, raggiungono il piano viabile una frazione di secondo dopo;
in occasione dell'incidente non sono state eseguite rilevazioni sui luoghi che permettano la collocazione del punto d'urto nell'una ovvero nell'altra corsia percorsa dai veicoli coinvolti.
Poste queste premesse, il punto d'urto è collocato dal perito 4 mt indietro rispetto a quanto rilevato dalla relazione delle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente; la collocazione del punto d'urto indicata dal c.t.u. muove dai danni riportati dai veicoli e dalla posizione dai medesimi assunta in seguito all'impatto (l'autovettura dell'attrice è stata respinto indietro per circa 7 metri, con contestuale rotazione di circa 320 gradi in senso orario pagina 5 di 25 e ha assunto la posizione di quiete sul proprio lato sinistro della carreggiata, con la parte anteriore sinistra direzionata verso Spoleto e in prossimità della barriera “ ” - Parte_4
posta a protezione del lato sinistro della strada-, con la parte posteriore destra a circa 1,20
metri dalla linea di mezzeria;
l'autovettura del convenuto ha proseguito nella sua originaria direzione di marcia per circa 11 metri, con contestuale deviazione verso la propria sinistra, e ha assunto la posizione di quiete sul proprio lato sinistro dell'arteria, con la parte anteriore rivolta verso e lievemente obliqua verso quel lato del piano stradale, a Parte_5
cavallo tra la corsia e la banchina ivi esistente, e con la fiancata sinistra nei pressi della barriera “ ” posta a protezione di quel lato dell'arteria); la posizione di arresto Parte_4
dei veicoli sarebbe stata diversa rispetto a quella rilevata, ove l'impatto fosse avvenuto nell'una ovvero nell'altra corsia di marcia;
l'impatto tra i veicoli è, quindi, avvenuto al centro della carreggiata, in prossimità dell'asse stradale.
A tale ultimo proposito viene specificato che al momento dell'impatto l'autoveicolo dell'attrice era in posizione pressoché parallela rispetto l'asse stradale o lievemente obliqua verso la propria destra, mentre l'autoveicolo del convenuto era orientato verso il proprio lato sinistro della carreggiata con un'angolazione di circa 40/45 gradi rispetto l'asse stradale;
la velocità tenuta dall'attrice era pari a circa 40 km/h, quella tenuta dal convenuto era pari a circa 70 km/h.
1.3. Descritta la dinamica dell'incidente, va ascritta alla condotta tenuta dal convenuto la assorbente efficacia eziologica nella determinazione dell'incidente: il convenuto viaggiava, al momento dell'impatto e in prossimità di una curva, a una velocità pari quasi al doppio della velocità consentita (40 km/h) e comunque non adeguata allo stato dei luoghi -connotato dalla suddetta riduzione di carreggiata per lavori e dalla presenza di pavimentazione particolarmente viscida-; ancorché l'incidente si sia verificato in prossimità del centro della carreggiata, il medesimo è avvenuto perché l'autoveicolo condotto convenuto era, al momento dell'impatto, orientato verso il proprio lato sinistro della carreggiata con un'angolazione di circa 40/45 gradi rispetto l'asse stradale;
il veicolo era, pertanto, prossimo pagina 6 di 25 all'invasione della corsia riservata all'opposto senso di marcia (cfr. illustrazione, pag. 22
c.t.u.).
Nessuna responsabilità può, di contro, ascriversi all'attrice, il cui autoveicolo era in posizione pressoché parallela rispetto l'asse stradale o lievemente obliqua verso la propria destra: benché la posizione tenuta dall'autoveicolo dell'attrice non fosse pienamente in linea con il disposto dell'art. 143, c. 1, cod. strad. -secondo cui i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima-, questa violazione non ha avuto un'efficienza causale nella determinazione dell'incidente, in quanto la finalità
dell'art. 143, c. 1, cod. strad. è garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono,
non evitare condotte anomale da parte dei veicoli che percorrono la corsia riservata all'opposto senso di marcia (in tal senso Cass., n. 50024/2017).
Non residua, pertanto, alcuno spazio interpretativo per configurare la responsabilità
concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro.
2. Venendo, a questo punto, alla disamina dei pregiudizi dei quali l'attrice ha Pt_1
chiesto il ristoro, la parte ha allegato di aver subito, a causa dell'incidente, la lesione dell'integrità fisica, dalla quale le è derivato un danno non patrimoniale.
Per valutare l'esistenza dei postumi lamentati dall'attrice, è stata eseguita c.t.u. medico-
legale sulla sua persona, dalla quale si ricava che l'attrice ha riportato, in conseguenza del sinistro, grave trauma cranio-encefalico, con iniziale stato di coma, che ha richiesto una iniziale intubazione oro-tracheale, con conseguente emiparesi dell'emilaringe destra da verosimile lesione della corda vocale omolaterale;
diffusa emorragia sub-aracnoidea prevalente nelle regioni fronto-parietali, al vertice bilateralmente a destra, nelle regioni temporo-basali, a livello sotto-tentoriale peri-troncale e nella cisterna inter-peduncolare, a livello interemisferico lungo la grande falce interessante la regione frontale destra, il braccio posteriore della capsula interna destra e del peduncolo cerebrale (mesencefalo) destro, con iniziale depiazzamento verso sinistra di circa 3 mm delle strutture della linea mediana,
emorragia parenchimale periventricolare a livello della corona radiata sinistra, danno pagina 7 di 25 sottocorticale postraumatico non emorragico a livello del braccio posteriore della capsula interna destra e della superficie laterale del peduncolo cerebrale destro, danno assonale diffuso (iuxta corticale lungo i solchi frontali superiori ed i lobuli paracentrali, corpo del nucleo caudato di sinistra, braccio posteriore della capsula interna destra, peduncolo cerebrale destro, piede destro del ponte sino alla piramide bulbare omolaterale); deficit centrale del 7° nervo cranico sinistro;
iniziale plegia dell'arto superiore sinistro con atteggiamento in flessione del gomito ed emiparesi dell'arto inferiore sinistro;
emianopsia laterale omonima sinistra per coinvolgimento traumatico contusivo delle vie ottiche nel tratto retro lenticolare della capsula interna destra;
trauma toracico con frattura dell'arco medio della 2, 3, 5, 7, 8 e 9 costa di destra, frattura dell'arco medio della 3, 4, 8 e 9 costa di sinistra,
frattura del manubrio sternale, contusioni polmonari bilaterali;
frattura del capitello radiale destro;
trauma contusivo-distorsivo spalla sinistra;
trauma contusivo addominale con lacerazione del VII segmento epatico.
I postumi permanenti di tali lesioni sono stati valutati dal perito incaricato dal Tribunale
in 65% punti percentuali.
La temporanea inabilità è stata, inoltre, totale per giorni 365; parziale al 75% per giorni
240; parziale al 54% per giorni 270; parziale al 25% per ulteriori giorni 20.
Le spese mediche sostenute ammontano ad € 14.092,30.
Il convenuto non ha indicato elementi probatori documentali che consentano di ritenere che l'attrice non indossasse, al momento dell'incidente, la cintura di sicurezza;
neppure dalla prova orale svolta in giudizio sono emersi elementi che consentano di ritenere che l'attrice non indossasse la cintura di sicurezza;
a causa del difetto di prova dell'eccezione -che avrebbe potuto assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.p.c.- l'indagine circa la compatibilità
delle lesioni subite dall'attrice con l'aver indossato le cinture di sicurezza non è stata demandata al c.t.u.
3. Proseguendo nella disamina delle voci di pregiudizio di cui l'attrice ha chiesto il ristoro, non è configurabile ai danni dell'attrice il pregiudizio da perdita chance di miglioramento carriera, allegato in citazione: contrariamente a quanto sostenuto da parte pagina 8 di 25 attrice, non vi è stata perdita della capacità lavorativa specifica (cfr. c.t.u., pag. 33) e la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale non può
formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale (Tribunale Trento sez.
lav., 27/02/2024, n. 36).
Viene parimenti escluso che si rendano necessarie spese mediche future (cfr. c.t.u., pag.
35); che all'attrice spetti il ristoro delle spese di assistenza domiciliare futura, posto che nessuna prova l'attrice ha articolato per dimostrare la futura necessità di tali spese e che tale necessità non si desume dalla c.t.u.
Non sono state neanche dimostrate le spese di rottamazione del veicolo dell'attrice,
avendo piuttosto l'attrice documentato la vendita dell'autoveicolo a terzi in data successiva all'incidente -29.9.2016- (doc. n. 5, all. atto di citazione), sicché alcun pregiudizio patrimoniale risulta risarcibile in favore dell'attrice.
4. Venendo alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale spettante all'attrice,
vengono applicate le tabelle di Milano per l'anno 2024, l'importo liquidabile in favore dell'attrice, tenuto conto dell'età di anni 45 che l'attrice aveva al momento del sinistro, è pari ad € 757.759,30, di cui € 443.261,00 a titolo di danno biologico permanente;
€ 221.631,00 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 14.092,30 per spese mediche;
€ 78.775,00 a titolo di danno biologico temporaneo.
Con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008,
nn. 26972 – 26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce pagina 9 di 25 necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti, dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi,
"definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale,
senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve
tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più
complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità
personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2021, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione pagina 10 di 25 del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non vi siano peculiarità da valorizzare, tenuto conto che le allegazioni svolte dall'attrice sul punto non sono indicative di circostanze idonee a differenziare il caso di specie rispetto a quelli analoghi.
5. Si valuta, a questo punto, la domanda di surroga spiegata da CP_5
[...
. In argomento viene richiamato il consolidato principio in base al quale per stabilire se l'assicuratore sociale abbia o non abbia il diritto di surrogarsi occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale abbia ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come pagina 11 di 25 “danno civile”, a nulla rilevando che la vittima ne abbia o non ne abbia chiesto il risarcimento al terzo responsabile (e, del resto, se la vittima del fatto illecito ha patito un danno che le viene indennizzato dall' nella normalità dei casi non ne domanderà il risarcimento anche CP_3
al terzo responsabile).
Dunque, poiché per il lavoratore vittima di un infortunio in itinere costituiscono “danno civile” sia la lesione della salute, sia la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, sia la necessità di spendere del denaro per curarsi, l'assicuratore sociale, allorché
indennizza l'uno, l'altro o tutti e tre questi pregiudizi, acquista ipso iure il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, a nulla rilevando che l'indennizzo del primo tipo di danni avvenga mediante il pagamento di una somma di denaro, e l'indennizzo degli altri attraverso l'accollo del relativo onere (v. da ultimo Cass. 14982/2022; sull'operatività
della surroga anche per le spese di accertamento medico-legale, in quanto indispensabili per il riconoscimento stesso dei postumi, v. ex multis Trib. Roma 27 novembre 2018).
Si è peraltro precisato che l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo CP_3
responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68
D.P.R. 1124/1965, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e ss. del medesimo D.P.R., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti
(l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c., a nulla rilevando - a tal fine - il fatto che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro o altri pregiudizi patrimoniali di sorta (v. Cass. 3296/2018).
Se è vero, poi, che il responsabile civile e la relativa compagnia di assicurazione possono opporre all'assicuratore sociale tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbero potuto far valere nei riguardi del danneggiato, atteso che l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale (trattandosi, per l'appunto, di surrogazione per successione a titolo particolare nel diritto controverso) non può mai eccedere quanto pagina 12 di 25 astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. in materia Cass., SS.UU.,
8620/2015 e Cass., SS.UU. 2639/87, nonché Cass. 10834/07 e Cass. 6797/03), nel caso di specie nessuna eccezione risulta validamente sollevata nei confronti dell' , posto che CP_3
l'assicurazione convenuta ha soltanto richiamato il non conferente principio della compensatio lucri cum damno, finalizzato ad evitare arricchimenti indebiti del danneggiato.
5.2. In diritto, per quel che interessa in questa sede esaminare, va anche ricordato
(cfr. Cass. n. 3296/2018; Cass. n. 12435/2021) che l' indennizza due tipi di danno: CP_3
a. il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;
b. il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti: 1) la riduzione della capacità di guadagno,
che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume "juris et de jure" quando l'invalidità
biologica risulti superiore al 16%, e che vene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'Allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. b;
2) la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia, che l' indennizza col pagamento di una CP_3
indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, art. 68, comma 1; 3) le spese sanitarie, che l' è tenuto ad anticipare ai sensi del CP_6
d.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 86 e ss. cit.
5.3. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (doc. n. 11, all. note di trattazione scritta dell'udienza del 24.9.2024) che l' , riconoscendo nell'evento occorso ai CP_6
danni dell'attrice gli estremi dell'infortunio "in itinere", ha erogato, sulla base dell'istruttoria e degli accertamenti compiuti, secondo criteri infortunistici, una rendita di complessivi euro
784.910,38, volta a compensare entrambe le voci di danno (biologico e patrimoniale presunto),
valutando il danno biologico permanente nella misura del 54%.
Si tratta dunque di verificare se e in che limiti l' surrogandosi nella posizione del CP_3
danneggiato, possa ottenere dai responsabili dell'illecito il rimborso delle spese sostenute e da sostenere in relazione all'infortunio per cui è causa, secondo la nozione "civilistica" (e non
"assicurativa") di danno risarcibile (cfr. ex multis Cass. n. 18975/2022; Cass. n. 2325/1992).
pagina 13 di 25 5.3. All' spetta il rimborso delle somme erogate ed erogande all'attrice per il rimborso CP_3
del danno biologico permanente, trattandosi di somme dirette a ristorare il medesimo pregiudizio all'integrità fisica che deve essere risarcito dall'assicurazione convenuta e dal convenuto;
la somma spettante all' è pari ad € 270.881,73, di cui € 213.468,94 quale CP_3
rendita ancora da erogare ed € 57.412,79 pari ai ratei già erogati.
Poiché il danno biologico complessivamente derivante all'attrice è liquidabile tramite il maggiore importo di € 443.261,00, all'attrice spetta, a titolo di risarcimento del danno biologico all'esito della surroga dell' il minore importo di € 172.379,27; all'attrice spetta, CP_3
inoltre, l'importo di € 221.631,00 per il risarcimento delle voci comunque rientranti nell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, ma non coperte dall'indennizzo ex CP_3
art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 e insuscettibili di surrogazione.
Ne residua, in capo all'attrice, un credito risarcitorio per il danno non patrimoniale pari ad € 394.010,27 (€ 172.379,27 + € 221.631,00).
5.4. Venendo al danno derivante dalla perdita della capacità di guadagno (cfr.
motivazione punto 5.2., lett. b, n. 1), l' ha individuato la relativa rendita e ha chiesto la CP_3
surroga limitatamente al minore importo di € 399.364,68 (cfr. comparsa conclusionale)
sull'assunto che l'attrice avrebbe subito, in seguito al sinistro controverso, la riduzione della capacità lavorativa specifica.
5.4.1. In argomento va premesso che la liquidazione attraverso l'integrazione della rendita per danno biologico della perdita della capacità di guadagno può avvenire da parte dell CP_3
anche in assenza di un accertamento concreto della perdita subita - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, ove l'invalidità risulti superiore del 16 per cento. L'accoglimento della domanda di surrogazione dell' per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale CP_3
presunto, presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile
(Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n. 12435).
pagina 14 di 25 Nella specie difetta il danno da perdita della capacità lavorativa specifica dell'attrice,
sicché alcuna surroga da parte dell' risulta possibile con riferimento alla predetta rendita. CP_3
Il Tribunale condivide le argomentazioni della CTU in ordine alla difficoltà di impostare un ragionamento in termini di "perdita di capacità lavorativa specifica", se si considera che,
come è pacifico, la danneggiata ha mantenuto il posto di lavoro, conservando lo stesso livello
(cfr. c.t.u., pag. 33 “Posto che l'attrice ha riferito che in epoca antecedente al sinistro di causa lavorava come impiegata bancaria, attività che ha dichiarato di svolgere a tutt'oggi, non si può non sottolineare che i postumi delle lesioni encefaliche e psichiche, quantizzabili nella misura del 45%, incidono negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa di impiegata bancaria, attività che può essere ancora svolta ma con maggior sforzo e maggior usura, configurando quello che viene comunemente definito come danno biologico pesante”).
5.4.2. Parte attrice nell'atto introduttivo ha, piuttosto, prospettato la proiezione futura della condizione d'invalidità come danno patrimoniale da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (cfr. atto di citazione, pag. 16
“ ha svolto l'attività di impiegata per oltre 20 anni, sino alla data del sinistro Parte_1
per cui è causa. Per la quantificazione del danno patrimoniale, pertanto, e salvo diverso miglior criterio da parte di codesto Tribunale, anche eventualmente ricorrendo a C.T.U., si dovranno considerare tutti i futuri compensi connessi agli straordinari, alle superiori mansioni cui era adibita ed agli scatti di carriera che avrebbe potuto conseguire e che
[...]
non percepirà più, da oggi fino all'età pensionabile, e ciò anche sotto Parte_1
l'aspetto della perdita di chance a causa delle difficoltà sopra indicate”).
Il danno patrimoniale da perdita di chance è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte in questi termini: "il danneggiato ha diritto a vedersi risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività
lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori,
pagina 15 di 25 confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito" (cfr. Cass. n. 14246/2020).
Esso viene dunque considerato come un danno patrimoniale diverso ed autonomo rispetto a quello derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica (cfr. di recente Cass. n. 19931/2019): mentre il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica richiede al danneggiato di dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività
produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. n. 5786/2017; Cass. n. 4673/2016; Cass. n. 14517/2015; Cass. n.
15238/2014; Cass. n. 2644/2013; Cass. n. 3290/2013), il danno patrimoniale futuro da perdita di chance lavorative e di progressione di carriera postula la preesistenza nella sfera del danneggiato di un quid favorevole di conseguire un determinato bene su cui abbia inciso,
sfavorevolmente, il comportamento illecito altrui (cfr. Cass. n. 28993/2019).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "la riduzione della capacità
lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno" (cfr. Cass. n. 3961/1999).
Il creditore ha dunque l'onere di provare, benché in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
In altri termini, in materia di infortunio sul lavoro, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige, la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, "la cui perdita produce un danno risarcibile da considerarsi non già futuro, bensì
pagina 16 di 25 danno certo ed attuale in proiezione futura, rappresentato dalla perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito. Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato, il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva...va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c...." (cfr. Cass. n. 14246/2020 cit.; Cass. n. 2737/2015; Cass. n. 15385/2011; Cass. n.
10111/2008).
Orbene nella specie si ravvisa anzitutto estrema genericità nelle allegazioni attoree in merito alla carriera lavorativa (vedi sopra) sebbene potenziale, che, in assenza del sinistro, la lavoratrice avrebbe potuto probabilmente raggiungere o a cui avrebbe voluto e potuto aspirare, in base alle sue attitudini e capacità professionali acquisite, posto che queste ultime non sono state specificate in alcun modo;
non risultano nemmeno indicate quali fossero le possibilità concrete di sviluppo professionale della lavoratrice, vuoi all'interno dell'istituto bancario o vuoi al di fuori di esso, e delle correlate opportunità di guadagno che la danneggiata avrebbe - in tesi - potuto raggiungere con l'anzianità, che solo astrattamente vengono definite "migliori" rispetto a quelle oggi sperabili.
In conclusione, ferme la impossibilità di configurare un danno da perdita di capacità
lavorativa specifica e l'assenza del diritto di surroga in capo all' per la rendita erogata in CP_3
relazione alla riduzione della capacità di guadagno dell'attrice, in giudizio la danneggiata ha anche fallito l'onere assertivo e probatorio di cui era gravata in relazione al presunto danno da perdita di chance lavorativa.
5.5. L' si surroga, invece, per le spese mediche erogate in favore dell'attrice, pari ad € CP_3
622,48 (doc. n. 11 citato), restando il credito risarcitorio dell'attrice per la medesima voce integro, perché esso afferisce a spese diverse da quelle sostenute da (€ 14.092,30); per CP_3
l'importo di € 35.825,23, erogato a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea ex art. 68 d.P.R. cit. (doc. n. 11).
pagina 17 di 25 Quest'ultima non è automaticamente sovrapponibile e nella specie non coincide con il periodo di invalidità biologica temporanea (che l' non indennizza): essa infatti costituisce CP_3
una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce "totalmente" e "di fatto"
all'infortunato di "attendere al lavoro", da porsi cioè a causa dell'astensione effettiva dall'attività lavorativa specifica. Inoltre, a differenza degli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale "presunto", con l'indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. cit. "l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali…", vale a dire "il lucro cessante da perdita della retribuzione" (cfr. Cass. n. 3296/2018).
Come chiarito dalla S.C. "se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è
stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell' si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c… l' ha CP_3 CP_3
sempre diritto di surrogarsi, perchè la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita" (cfr. Cass. n. 3296/2018; conf. Cass. n. 12435/2021).
In capo all'attrice, all'esito della surroga dell' per questa voce di pregiudizio, residua CP_3
un credito pari ad € 42.949,77 (€ 78.775,00 - € 35.825,23).
5.6. Tirando le fila del ragionamento svolto, all'esito della surroga da parte di il CP_3
credito risarcitorio di quest'ultimo è pari ad € 307.329,44 (€ 270.881,73 per la rendita relativa al danno biologico + € 622,48 per le spese anticipate + € 35.825,23 per l'indennità giornaliera); il credito risarcitorio dell'attrice è pari ad € 451.052,34 (€ 394.010,27 per il danno non patrimoniale + € 14.092,30 per le spese mediche + € 42.949,77 per il danno biologico temporaneo).
5.7. Poiché la surroga dell'Inps non muta la natura del debito risarcitorio, che rimane di valore e non di valuta, sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti la rivalutazione monetaria (che attualizza al momento della liquidazione il danno subito) e gli interessi pagina 18 di 25 compensativi (volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno).
Gli interessi compensativi, secondo la nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito ed incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT FOI relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
Recependo i suddetti principi di diritto, condivisi dall'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis Cass. n. 7192/2022; Cass. n. 2461/2020; Cass. n. 27602/2019; Cass. n.
6619/2018; Cass. n. 25817/2017; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 24539/2016; Cass. n. 6347/2014),
appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056
c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma riconosciuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato, del versamento dell'acconto e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali,
calcolati con le seguenti modalità:
a) devalutando l'acconto ed il capitale (cfr. tutte le spese riconosciute, quota parte del versato a titolo di indennità temporanea e dei ratei di rendita per quota danno biologico già
pagati) alla data dell'illecito (19.05.2016);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione del saggio legale, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Dalla data della sentenza sono dovuti altresì gli interessi al tasso legale sull'importo espresso in moneta attuale. Sulle residue somme relative al capitale di rendita non ancora pagina 19 di 25 erogato, ma semplicemente riconosciuto dall'ente assistenziale a titolo di rendita, vanno solo applicati gli interessi legali dalla pronuncia alla data del pagamento
5.8. Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice è stata effettuata sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo gli importi aggiornati
(edizione 2024), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale all'attrice deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione e del lucro cessante, per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del sinistro, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali;
questi ultimi, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712
del 17/02/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), devono essere calcolati sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità degli importi capitali spettanti all'attrice secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare i suddetti importi alla data dell'incidente (19.5.2016).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un importo pari ad € 374.317,29;
applicando sugli importi così ricavati rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 494.496,93.
6. Agli attori e , quali prossimi congiunti dell'attrice che Parte_2 Parte_3
ha subito a causa del fatto illecito lesioni personali, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale -concretamente accertato in giudizio tramite la prova testimoniale- da lesione del rapporto parentale (cfr. testi escussi alle udienze del 16.4.2024 e del 9.7.2024).
In relazione alla particolare situazione affettiva dell'attrice, non è ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche il danno patito dai congiunti trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è
accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che,
pagina 20 di 25 anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01).
Il danno da lesione del rapporto parentale non è, quindi, relegato una dimensione puramente "clinico-nosografica" che, per vero, non gli è mai appartenuta, visto che "la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti", indifferentemente, "sia una sofferenza d'animo", sia "una perdita vera e propria di salute", sia, "una incidenza sulle abitudini di vita"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748, Rv. 657507-01).
La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può
produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché
apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero "in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11
novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301).
Per determinare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il Tribunale fa riferimento alle tabelle del
Tribunale di Roma, anno 2023, che prevedono specificamente idonee modalità di quantificazione del danno secondo la combinazione di un sistema integrato a punti (Cass., n.
13540/2023).
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in € 3.474,00 per la prima e un importo tra gli € 3.474,00 e gli € 2.450,00
per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
pagina 21 di 25 Nella relazione illustrativa delle tabelle viene specificato che la seconda componente del punto spetta soltanto ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza del congiunto.
Vi sono, poi, un numero di punti per il tipo di relazione parentale (20 punti per genitore,
coniuge, convivente etc.); un coefficiente dato dal numero dei familiari conviventi;
un numero di punti per ogni fascia di età del danneggiato (anni 0-10 sono il punteggio massimo di 10
punti) e un numero di punti per ogni fascia di età della vittima (punteggio massimo sono 7
punti per la fascia 0-30 anni).
Individuato il valore del punto, il risarcimento liquidato è pari al valore complessivo quantificato secondo le seguenti operazioni: la somma dei punti -quantificati per il tipo di relazione parentale, per la fascia di età del danneggiato e per la fascia di età della vittima-
viene moltiplicata per il coefficiente del numero dei familiari conviventi con il danneggiato e tenuti a prestare assistenza la medesimo;
il risultato ottenuto viene, quindi, moltiplicato per il valore del punto previamente individuato;
il risultato ottenuto viene ulteriormente moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato.
Nel caso di specie il valore del punto viene determinato in € 6.474,00, di cui € 3.474,00 per la componente interiore di sofferenza, di cui € 3.000,00, tenuto conto che all'attrice non è stato riconosciuto alcun diritto all'assistenza attraverso sussidi pubblici né vi è stato riconoscimento del diritto alla fruizione di assistenza per il futuro.
La somma dei punti è pari a 28 per (15 per relazione parentale;
6 per fascia Parte_3
di età del danneggiato;
7 per fascia di età della vittima) e a 31 per (20 per Parte_2
relazione parentale;
6 per fascia di età del danneggiato;
5 per fascia di età della vittima); il coefficiente del numero dei familiari conviventi con il danneggiato e tenuti a prestare assistenza la medesimo non è previsto per il coniuge ( ) mentre è pari a 0,7 Parte_2
per il caso di figlio ( ); la percentuale di pregiudizio permanente riconosciuta Parte_3
all'attrice è pari a 65%.
pagina 22 di 25 Moltiplicando i punti per il suddetto coefficiente il risultato è 31 per e Parte_2
19,6 per;
detti punti vengono moltiplicati per il valore del punto (€ 6.474,00) e Parte_3
quindi per la percentuale di invalidità permanente (65%).
Il totale delle operazioni è pari ad € 130.451,20 per ed € 82.478,76 per Parte_2
. Parte_3
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 108.258,26 per ed € 68.447,10 per;
applicando sull'importo così ricavato Parte_2 Parte_3
rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 143.016,03 per ed € 90.423,00 per . Parte_2 Parte_3
Non spetta a il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, Parte_2
cioè dei minori guadagni professionali in tesi derivati all'attore a causa del sinistro oggetto di giudizio: nessuna allegazione l'attore ha svolto in citazione circa l'esistenza di questa tipologia di pregiudizio patrimoniale;
la prova orale e documentale sul punto è da ritenersi inammissibile, siccome tendente a dimostrare la contrazione del reddito dell'attore, quale fatto che non è stato oggetto di tempestiva allegazione.
7. I convenuti sono condannati in solido al risarcimento del danno in favore degli attori,
quantificato nelle somme indicate, e dell' quantificato nell'importo sopra indicato. CP_3
8. La domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione è fondata e viene accolta.
9. Le spese di lite -comprensive delle spese di c.t.u.- seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti degli attori e della parte intervenuta;
le stesse si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e dell'attività svolta da ciascuna parte vittoriosa in relazione alle singole fasi del giudizio.
Le spese di lite tra l'assicurazione convenuta e il convenuto sono poste a carico CP_2
dell'assicurazione in considerazione della soccombenza della medesima rispetto alla domanda di manleva;
le stesse si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M.
pagina 23 di 25 55/2014 e ss.mm., tenendo conto che in relazione a tale domanda il convenuto ha svolto attività relativa unicamente alle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda degli attori, accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro stradale oggetto di giudizio e Controparte_2
condanna, per l'effetto, i convenuti e in Controparte_2 _1
solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato
- in € 494.496,93 in favore di , Parte_1
- in € 143.016,03 in favore di , Parte_2
- in € 90.423,00 in favore di;
Parte_3
2) in accoglimento della domanda di condanna i convenuti e CP_3 Controparte_2
in solido e nelle rispettive qualità, a corrispondere all' _1 CP_3
all'esito dell'esercizio del diritto di surroga nei diritti del danneggiato e secondo i principi di cui in parte motiva, l'importo di € 307.329,44, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolare sulle somme devalutate e rivalutate anno per anno secondo i criteri dettati in motivazione per le prestazioni già erogate -sulla somma finale così liquidata e sul capitale di rendita non ancora erogata sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo-;
3) in accoglimento della domanda di manleva spiegata da , condanna Controparte_2
a tenere il convenuto indenne di quanto dal medesimo risarcito in Controparte_7
favore degli attori e di CP_3
4) condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 _1
degli attori e della parte intervenuta, delle spese di lite, liquidate
- in € 1.713,00 per esborsi ed € 14.598,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti agli attori,
- in € 1.683,00 per esborsi ed € 11.598,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti alla parte intervenuta;
pagina 24 di 25 5) condanna al pagamento, in favore del convenuto _1
, delle spese di lite, liquidate in € 3.824,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e Controparte_2
spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 _1
le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti.
[...]
Così deciso in Spoleto, il 30.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
T R A
C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F.: rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3
dall'avv. Marco Bellingacci
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: _1
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maori P.IVA_1
Parte convenuta
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_2 C.F._4
Bonelli
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: rappresentato e CP_3 P.IVA_2
difeso dall'avv. Andrea Bellucci
Parte intervenuta
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale, verificatosi in data 19.5.2016, alle ore 13.50
circa, lungo la SR3 Flaminia, all'altezza del km 135,600, percorsa dall'attrice con Pt_1
direzione di marcia Campello sul Clitunno-San Giacomo di Spoleto
In quelle circostanze di tempo e di luogo, connotate dalla presenza di una variante per un cantiere ferroviario e dalla scivolosità per pioggia del relativo tratto stradale, l'autoveicolo condotto dall'attrice 500, tg. DM818ZJ- sarebbe stato impattato quasi frontalmente CP_4
dall'autovettura Kia Venga, tg. EJ189K, di proprietà del convenuto e dal medesimo CP_2
condotta, proveniente dall'opposto senso di marcia;
l'incidente sarebbe da imputare alla responsabilità esclusiva del convenuto, il quale avrebbe, a velocità eccessiva, invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia.
L'attrice avrebbe riportato, in seguito al sinistro, gravissime lesioni all'integrità fisica,
descritte nel proprio atto introduttivo, e avrebbe subito un rilevante danno patrimoniale e non patrimoniale, di cui sono state specificate le componenti;
il marito dell'attrice,
[...]
, e la figlia della stessa, , avrebbero subito un pregiudizio da lesione Parte_2 Parte_3
del rapporto parentale.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro e di condannare, per l'effetto, i convenuti al risarcimento, in favore degli attori, dei pregiudizi subiti.
Radicatosi il contraddittorio, l'assicurazione convenuta ha eccepito l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro: il sinistro si sarebbe verificato secondo una dinamica diversa da quella descritta da parte attrice, avendo l'attrice che Pt_1
procedeva a velocità maggiore rispetto a quella consentita di 40 km/h, invaso la corsia riservata al senso di marcia opposto rispetto a quello da lei percorso.
pagina 2 di 25 La convenuta ha, poi, contestato le voci di danno descritte dalla controparte e il difetto di prova dei pregiudizi;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Il convenuto costituitosi in giudizio, ha condiviso la ricostruzione della CP_2
dinamica dell'incidente proposta dalla compagnia assicuratrice, soggiungendo di aver tentato, nonostante la visuale limitata dalla curva a dx, di sterzare a sinistra per evitare il sinistro;
che la controparte, che avrebbe in ogni caso almeno concorso a causare l'incidente,
non avrebbe indossato le cinture di sicurezza al momento dell'incidente.
Il convenuto ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
di condannare, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta a manlevarlo, previo accertamento dell'obbligo di indennizzo sulla medesima gravante.
Ha spiegato in giudizio intervento volontario il quale, dopo aver allegato di CP_3
aver corrisposto all'attrice la rendita per l'infortunio in itinere -essendosi l'incidente verificato lungo il tragitto percorso dall'attrice per recarsi al lavoro-, ha condiviso le difese attoree in punto di responsabilità dei convenuti per la verificazione dell'incidente e, esercitando il diritto di surroga al danneggiato, ha concluso chiedendo al Tribunale di condannare i convenuti al rimborso in proprio favore delle somme versate all'attrice a titolo di rendita.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite la prova per testi. L'attore ha reso l'interrogatorio formale;
sono state eseguite la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice e la c.t.u. cinematica. Pt_1
******
1. Per decidere in ordine alla fondatezza della domanda attorea, deve valutarsi la dinamica di verificazione dell'incidente, stabilendo la responsabilità per la verificazione del medesimo, atteso che le ricostruzioni delle parti sul tema divergono nei termini sopra illustrati.
1.1. Sul tema si osserva che l'art. 2054, c. 2, c.c. dispone che ―nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli .La norma, volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in pagina 3 di 25 capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale tra più veicoli a motore,
riguarda, in particolare — seguendo l'orientamento interpretativo secondo il quale il criterio di imputazione della responsabilità regolata dalla norma citata sia costituito dalla colpa — gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti, nonché dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Il comma 2 dell'art. 2054 c.c. prevede, dunque, in estrema sintesi, una presunzione, fino a prova contraria, di eguale concorso di colpa tra i conducenti. Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro: l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 cod. civ., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta,
pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento.
Per giurisprudenza costante la presunzione di pari responsabilità svolge una funzione sussidiaria trovando applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Tra le tante Cass. n. 18479 del 21/09/2015; Cass. n. 21130 del 16/09/2013;
Cass. n. 6483 del 14/03/2013; Cass. n. 9528 del 12/06/2012; Cass. n. 26004 del 05/12/2011; Cass.
n. 15434 del 10/08/2004). Si ritiene, peraltro, che ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno dei conducenti, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
1.2. Tanto premesso in punto di inquadramento della responsabilità che viene in rilievo in questo giudizio, nel caso di specie -in difetto di testimoni che abbiano assistito all'incidente-
pagina 4 di 25 la dinamica dell'incidente può essere ricostruita condividendo i risultati dell'elaborato peritale svolto in giudizio, trattandosi di elaborato congruamente motivato anche con riguardo alle osservazioni delle parti.
In primo luogo il perito incaricato descrive lo stato dei luoghi: il sinistro si è verificato nel territorio extraurbano del Comune di Spoleto (PG), a circa 80 metri oltre l'inizio e a metri 220
circa prima del termine della “variante provvisoria”, in corrispondenza di una curva volgente a sinistra con visuale preclusa e all'altezza della progressiva chilometrica 135+570 circa del tracciato dell'adiacente S.R. 3 “Flaminia”; la carreggiata e il piano stradale della variante provvisoria erano di larghezza irregolare, atteso che la carreggiata dall'inizio della variante e fino ai pressi delle posizioni di quiete assunte dai veicoli coinvolti misurava una larghezza pari a metri 8,60 circa, ridotti a metri 8,20 all'altezza della zona di collisione metri 8,20; la segnaletica orizzontale risultava poco visibile;
il limite di velocità era pari a 40 km/h (cfr.
anche pag. 4 comparsa Unipol); la pavimentazione risultava particolarmente viscida, sia nei punti bagnati nonché in altre parti già asciutte.
L'impatto (punto d'applicazione) ha interessato l'angolo anteriore sinistro dell'autovettura dell'attrice e lo spigolo anteriore destro dell'autovettura del convenuto;
il punto d'urto indicato nella relazione delle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente risulta incompatibile con le posizioni di quiete post urto assunte dai veicoli,
tenuto anche conto che i detriti appartenenti ai mezzi coinvolti nelle collisioni non cadono al suolo contestualmente all'impatto, ma possono essere proiettati in base alla tipologia dell'urto e, comunque, raggiungono il piano viabile una frazione di secondo dopo;
in occasione dell'incidente non sono state eseguite rilevazioni sui luoghi che permettano la collocazione del punto d'urto nell'una ovvero nell'altra corsia percorsa dai veicoli coinvolti.
Poste queste premesse, il punto d'urto è collocato dal perito 4 mt indietro rispetto a quanto rilevato dalla relazione delle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente; la collocazione del punto d'urto indicata dal c.t.u. muove dai danni riportati dai veicoli e dalla posizione dai medesimi assunta in seguito all'impatto (l'autovettura dell'attrice è stata respinto indietro per circa 7 metri, con contestuale rotazione di circa 320 gradi in senso orario pagina 5 di 25 e ha assunto la posizione di quiete sul proprio lato sinistro della carreggiata, con la parte anteriore sinistra direzionata verso Spoleto e in prossimità della barriera “ ” - Parte_4
posta a protezione del lato sinistro della strada-, con la parte posteriore destra a circa 1,20
metri dalla linea di mezzeria;
l'autovettura del convenuto ha proseguito nella sua originaria direzione di marcia per circa 11 metri, con contestuale deviazione verso la propria sinistra, e ha assunto la posizione di quiete sul proprio lato sinistro dell'arteria, con la parte anteriore rivolta verso e lievemente obliqua verso quel lato del piano stradale, a Parte_5
cavallo tra la corsia e la banchina ivi esistente, e con la fiancata sinistra nei pressi della barriera “ ” posta a protezione di quel lato dell'arteria); la posizione di arresto Parte_4
dei veicoli sarebbe stata diversa rispetto a quella rilevata, ove l'impatto fosse avvenuto nell'una ovvero nell'altra corsia di marcia;
l'impatto tra i veicoli è, quindi, avvenuto al centro della carreggiata, in prossimità dell'asse stradale.
A tale ultimo proposito viene specificato che al momento dell'impatto l'autoveicolo dell'attrice era in posizione pressoché parallela rispetto l'asse stradale o lievemente obliqua verso la propria destra, mentre l'autoveicolo del convenuto era orientato verso il proprio lato sinistro della carreggiata con un'angolazione di circa 40/45 gradi rispetto l'asse stradale;
la velocità tenuta dall'attrice era pari a circa 40 km/h, quella tenuta dal convenuto era pari a circa 70 km/h.
1.3. Descritta la dinamica dell'incidente, va ascritta alla condotta tenuta dal convenuto la assorbente efficacia eziologica nella determinazione dell'incidente: il convenuto viaggiava, al momento dell'impatto e in prossimità di una curva, a una velocità pari quasi al doppio della velocità consentita (40 km/h) e comunque non adeguata allo stato dei luoghi -connotato dalla suddetta riduzione di carreggiata per lavori e dalla presenza di pavimentazione particolarmente viscida-; ancorché l'incidente si sia verificato in prossimità del centro della carreggiata, il medesimo è avvenuto perché l'autoveicolo condotto convenuto era, al momento dell'impatto, orientato verso il proprio lato sinistro della carreggiata con un'angolazione di circa 40/45 gradi rispetto l'asse stradale;
il veicolo era, pertanto, prossimo pagina 6 di 25 all'invasione della corsia riservata all'opposto senso di marcia (cfr. illustrazione, pag. 22
c.t.u.).
Nessuna responsabilità può, di contro, ascriversi all'attrice, il cui autoveicolo era in posizione pressoché parallela rispetto l'asse stradale o lievemente obliqua verso la propria destra: benché la posizione tenuta dall'autoveicolo dell'attrice non fosse pienamente in linea con il disposto dell'art. 143, c. 1, cod. strad. -secondo cui i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima-, questa violazione non ha avuto un'efficienza causale nella determinazione dell'incidente, in quanto la finalità
dell'art. 143, c. 1, cod. strad. è garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono,
non evitare condotte anomale da parte dei veicoli che percorrono la corsia riservata all'opposto senso di marcia (in tal senso Cass., n. 50024/2017).
Non residua, pertanto, alcuno spazio interpretativo per configurare la responsabilità
concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro.
2. Venendo, a questo punto, alla disamina dei pregiudizi dei quali l'attrice ha Pt_1
chiesto il ristoro, la parte ha allegato di aver subito, a causa dell'incidente, la lesione dell'integrità fisica, dalla quale le è derivato un danno non patrimoniale.
Per valutare l'esistenza dei postumi lamentati dall'attrice, è stata eseguita c.t.u. medico-
legale sulla sua persona, dalla quale si ricava che l'attrice ha riportato, in conseguenza del sinistro, grave trauma cranio-encefalico, con iniziale stato di coma, che ha richiesto una iniziale intubazione oro-tracheale, con conseguente emiparesi dell'emilaringe destra da verosimile lesione della corda vocale omolaterale;
diffusa emorragia sub-aracnoidea prevalente nelle regioni fronto-parietali, al vertice bilateralmente a destra, nelle regioni temporo-basali, a livello sotto-tentoriale peri-troncale e nella cisterna inter-peduncolare, a livello interemisferico lungo la grande falce interessante la regione frontale destra, il braccio posteriore della capsula interna destra e del peduncolo cerebrale (mesencefalo) destro, con iniziale depiazzamento verso sinistra di circa 3 mm delle strutture della linea mediana,
emorragia parenchimale periventricolare a livello della corona radiata sinistra, danno pagina 7 di 25 sottocorticale postraumatico non emorragico a livello del braccio posteriore della capsula interna destra e della superficie laterale del peduncolo cerebrale destro, danno assonale diffuso (iuxta corticale lungo i solchi frontali superiori ed i lobuli paracentrali, corpo del nucleo caudato di sinistra, braccio posteriore della capsula interna destra, peduncolo cerebrale destro, piede destro del ponte sino alla piramide bulbare omolaterale); deficit centrale del 7° nervo cranico sinistro;
iniziale plegia dell'arto superiore sinistro con atteggiamento in flessione del gomito ed emiparesi dell'arto inferiore sinistro;
emianopsia laterale omonima sinistra per coinvolgimento traumatico contusivo delle vie ottiche nel tratto retro lenticolare della capsula interna destra;
trauma toracico con frattura dell'arco medio della 2, 3, 5, 7, 8 e 9 costa di destra, frattura dell'arco medio della 3, 4, 8 e 9 costa di sinistra,
frattura del manubrio sternale, contusioni polmonari bilaterali;
frattura del capitello radiale destro;
trauma contusivo-distorsivo spalla sinistra;
trauma contusivo addominale con lacerazione del VII segmento epatico.
I postumi permanenti di tali lesioni sono stati valutati dal perito incaricato dal Tribunale
in 65% punti percentuali.
La temporanea inabilità è stata, inoltre, totale per giorni 365; parziale al 75% per giorni
240; parziale al 54% per giorni 270; parziale al 25% per ulteriori giorni 20.
Le spese mediche sostenute ammontano ad € 14.092,30.
Il convenuto non ha indicato elementi probatori documentali che consentano di ritenere che l'attrice non indossasse, al momento dell'incidente, la cintura di sicurezza;
neppure dalla prova orale svolta in giudizio sono emersi elementi che consentano di ritenere che l'attrice non indossasse la cintura di sicurezza;
a causa del difetto di prova dell'eccezione -che avrebbe potuto assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.p.c.- l'indagine circa la compatibilità
delle lesioni subite dall'attrice con l'aver indossato le cinture di sicurezza non è stata demandata al c.t.u.
3. Proseguendo nella disamina delle voci di pregiudizio di cui l'attrice ha chiesto il ristoro, non è configurabile ai danni dell'attrice il pregiudizio da perdita chance di miglioramento carriera, allegato in citazione: contrariamente a quanto sostenuto da parte pagina 8 di 25 attrice, non vi è stata perdita della capacità lavorativa specifica (cfr. c.t.u., pag. 33) e la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale non può
formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale (Tribunale Trento sez.
lav., 27/02/2024, n. 36).
Viene parimenti escluso che si rendano necessarie spese mediche future (cfr. c.t.u., pag.
35); che all'attrice spetti il ristoro delle spese di assistenza domiciliare futura, posto che nessuna prova l'attrice ha articolato per dimostrare la futura necessità di tali spese e che tale necessità non si desume dalla c.t.u.
Non sono state neanche dimostrate le spese di rottamazione del veicolo dell'attrice,
avendo piuttosto l'attrice documentato la vendita dell'autoveicolo a terzi in data successiva all'incidente -29.9.2016- (doc. n. 5, all. atto di citazione), sicché alcun pregiudizio patrimoniale risulta risarcibile in favore dell'attrice.
4. Venendo alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale spettante all'attrice,
vengono applicate le tabelle di Milano per l'anno 2024, l'importo liquidabile in favore dell'attrice, tenuto conto dell'età di anni 45 che l'attrice aveva al momento del sinistro, è pari ad € 757.759,30, di cui € 443.261,00 a titolo di danno biologico permanente;
€ 221.631,00 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 14.092,30 per spese mediche;
€ 78.775,00 a titolo di danno biologico temporaneo.
Con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008,
nn. 26972 – 26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce pagina 9 di 25 necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti, dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi,
"definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale,
senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve
tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più
complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità
personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2021, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione pagina 10 di 25 del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non vi siano peculiarità da valorizzare, tenuto conto che le allegazioni svolte dall'attrice sul punto non sono indicative di circostanze idonee a differenziare il caso di specie rispetto a quelli analoghi.
5. Si valuta, a questo punto, la domanda di surroga spiegata da CP_5
[...
. In argomento viene richiamato il consolidato principio in base al quale per stabilire se l'assicuratore sociale abbia o non abbia il diritto di surrogarsi occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale abbia ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come pagina 11 di 25 “danno civile”, a nulla rilevando che la vittima ne abbia o non ne abbia chiesto il risarcimento al terzo responsabile (e, del resto, se la vittima del fatto illecito ha patito un danno che le viene indennizzato dall' nella normalità dei casi non ne domanderà il risarcimento anche CP_3
al terzo responsabile).
Dunque, poiché per il lavoratore vittima di un infortunio in itinere costituiscono “danno civile” sia la lesione della salute, sia la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, sia la necessità di spendere del denaro per curarsi, l'assicuratore sociale, allorché
indennizza l'uno, l'altro o tutti e tre questi pregiudizi, acquista ipso iure il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, a nulla rilevando che l'indennizzo del primo tipo di danni avvenga mediante il pagamento di una somma di denaro, e l'indennizzo degli altri attraverso l'accollo del relativo onere (v. da ultimo Cass. 14982/2022; sull'operatività
della surroga anche per le spese di accertamento medico-legale, in quanto indispensabili per il riconoscimento stesso dei postumi, v. ex multis Trib. Roma 27 novembre 2018).
Si è peraltro precisato che l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo CP_3
responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68
D.P.R. 1124/1965, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e ss. del medesimo D.P.R., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti
(l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c., a nulla rilevando - a tal fine - il fatto che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro o altri pregiudizi patrimoniali di sorta (v. Cass. 3296/2018).
Se è vero, poi, che il responsabile civile e la relativa compagnia di assicurazione possono opporre all'assicuratore sociale tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbero potuto far valere nei riguardi del danneggiato, atteso che l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale (trattandosi, per l'appunto, di surrogazione per successione a titolo particolare nel diritto controverso) non può mai eccedere quanto pagina 12 di 25 astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. in materia Cass., SS.UU.,
8620/2015 e Cass., SS.UU. 2639/87, nonché Cass. 10834/07 e Cass. 6797/03), nel caso di specie nessuna eccezione risulta validamente sollevata nei confronti dell' , posto che CP_3
l'assicurazione convenuta ha soltanto richiamato il non conferente principio della compensatio lucri cum damno, finalizzato ad evitare arricchimenti indebiti del danneggiato.
5.2. In diritto, per quel che interessa in questa sede esaminare, va anche ricordato
(cfr. Cass. n. 3296/2018; Cass. n. 12435/2021) che l' indennizza due tipi di danno: CP_3
a. il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;
b. il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti: 1) la riduzione della capacità di guadagno,
che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume "juris et de jure" quando l'invalidità
biologica risulti superiore al 16%, e che vene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'Allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. b;
2) la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia, che l' indennizza col pagamento di una CP_3
indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, art. 68, comma 1; 3) le spese sanitarie, che l' è tenuto ad anticipare ai sensi del CP_6
d.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 86 e ss. cit.
5.3. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (doc. n. 11, all. note di trattazione scritta dell'udienza del 24.9.2024) che l' , riconoscendo nell'evento occorso ai CP_6
danni dell'attrice gli estremi dell'infortunio "in itinere", ha erogato, sulla base dell'istruttoria e degli accertamenti compiuti, secondo criteri infortunistici, una rendita di complessivi euro
784.910,38, volta a compensare entrambe le voci di danno (biologico e patrimoniale presunto),
valutando il danno biologico permanente nella misura del 54%.
Si tratta dunque di verificare se e in che limiti l' surrogandosi nella posizione del CP_3
danneggiato, possa ottenere dai responsabili dell'illecito il rimborso delle spese sostenute e da sostenere in relazione all'infortunio per cui è causa, secondo la nozione "civilistica" (e non
"assicurativa") di danno risarcibile (cfr. ex multis Cass. n. 18975/2022; Cass. n. 2325/1992).
pagina 13 di 25 5.3. All' spetta il rimborso delle somme erogate ed erogande all'attrice per il rimborso CP_3
del danno biologico permanente, trattandosi di somme dirette a ristorare il medesimo pregiudizio all'integrità fisica che deve essere risarcito dall'assicurazione convenuta e dal convenuto;
la somma spettante all' è pari ad € 270.881,73, di cui € 213.468,94 quale CP_3
rendita ancora da erogare ed € 57.412,79 pari ai ratei già erogati.
Poiché il danno biologico complessivamente derivante all'attrice è liquidabile tramite il maggiore importo di € 443.261,00, all'attrice spetta, a titolo di risarcimento del danno biologico all'esito della surroga dell' il minore importo di € 172.379,27; all'attrice spetta, CP_3
inoltre, l'importo di € 221.631,00 per il risarcimento delle voci comunque rientranti nell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, ma non coperte dall'indennizzo ex CP_3
art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 e insuscettibili di surrogazione.
Ne residua, in capo all'attrice, un credito risarcitorio per il danno non patrimoniale pari ad € 394.010,27 (€ 172.379,27 + € 221.631,00).
5.4. Venendo al danno derivante dalla perdita della capacità di guadagno (cfr.
motivazione punto 5.2., lett. b, n. 1), l' ha individuato la relativa rendita e ha chiesto la CP_3
surroga limitatamente al minore importo di € 399.364,68 (cfr. comparsa conclusionale)
sull'assunto che l'attrice avrebbe subito, in seguito al sinistro controverso, la riduzione della capacità lavorativa specifica.
5.4.1. In argomento va premesso che la liquidazione attraverso l'integrazione della rendita per danno biologico della perdita della capacità di guadagno può avvenire da parte dell CP_3
anche in assenza di un accertamento concreto della perdita subita - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, ove l'invalidità risulti superiore del 16 per cento. L'accoglimento della domanda di surrogazione dell' per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale CP_3
presunto, presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile
(Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n. 12435).
pagina 14 di 25 Nella specie difetta il danno da perdita della capacità lavorativa specifica dell'attrice,
sicché alcuna surroga da parte dell' risulta possibile con riferimento alla predetta rendita. CP_3
Il Tribunale condivide le argomentazioni della CTU in ordine alla difficoltà di impostare un ragionamento in termini di "perdita di capacità lavorativa specifica", se si considera che,
come è pacifico, la danneggiata ha mantenuto il posto di lavoro, conservando lo stesso livello
(cfr. c.t.u., pag. 33 “Posto che l'attrice ha riferito che in epoca antecedente al sinistro di causa lavorava come impiegata bancaria, attività che ha dichiarato di svolgere a tutt'oggi, non si può non sottolineare che i postumi delle lesioni encefaliche e psichiche, quantizzabili nella misura del 45%, incidono negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa di impiegata bancaria, attività che può essere ancora svolta ma con maggior sforzo e maggior usura, configurando quello che viene comunemente definito come danno biologico pesante”).
5.4.2. Parte attrice nell'atto introduttivo ha, piuttosto, prospettato la proiezione futura della condizione d'invalidità come danno patrimoniale da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (cfr. atto di citazione, pag. 16
“ ha svolto l'attività di impiegata per oltre 20 anni, sino alla data del sinistro Parte_1
per cui è causa. Per la quantificazione del danno patrimoniale, pertanto, e salvo diverso miglior criterio da parte di codesto Tribunale, anche eventualmente ricorrendo a C.T.U., si dovranno considerare tutti i futuri compensi connessi agli straordinari, alle superiori mansioni cui era adibita ed agli scatti di carriera che avrebbe potuto conseguire e che
[...]
non percepirà più, da oggi fino all'età pensionabile, e ciò anche sotto Parte_1
l'aspetto della perdita di chance a causa delle difficoltà sopra indicate”).
Il danno patrimoniale da perdita di chance è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte in questi termini: "il danneggiato ha diritto a vedersi risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività
lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori,
pagina 15 di 25 confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito" (cfr. Cass. n. 14246/2020).
Esso viene dunque considerato come un danno patrimoniale diverso ed autonomo rispetto a quello derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica (cfr. di recente Cass. n. 19931/2019): mentre il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica richiede al danneggiato di dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività
produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. n. 5786/2017; Cass. n. 4673/2016; Cass. n. 14517/2015; Cass. n.
15238/2014; Cass. n. 2644/2013; Cass. n. 3290/2013), il danno patrimoniale futuro da perdita di chance lavorative e di progressione di carriera postula la preesistenza nella sfera del danneggiato di un quid favorevole di conseguire un determinato bene su cui abbia inciso,
sfavorevolmente, il comportamento illecito altrui (cfr. Cass. n. 28993/2019).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "la riduzione della capacità
lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno" (cfr. Cass. n. 3961/1999).
Il creditore ha dunque l'onere di provare, benché in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
In altri termini, in materia di infortunio sul lavoro, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige, la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, "la cui perdita produce un danno risarcibile da considerarsi non già futuro, bensì
pagina 16 di 25 danno certo ed attuale in proiezione futura, rappresentato dalla perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito. Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato, il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva...va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c...." (cfr. Cass. n. 14246/2020 cit.; Cass. n. 2737/2015; Cass. n. 15385/2011; Cass. n.
10111/2008).
Orbene nella specie si ravvisa anzitutto estrema genericità nelle allegazioni attoree in merito alla carriera lavorativa (vedi sopra) sebbene potenziale, che, in assenza del sinistro, la lavoratrice avrebbe potuto probabilmente raggiungere o a cui avrebbe voluto e potuto aspirare, in base alle sue attitudini e capacità professionali acquisite, posto che queste ultime non sono state specificate in alcun modo;
non risultano nemmeno indicate quali fossero le possibilità concrete di sviluppo professionale della lavoratrice, vuoi all'interno dell'istituto bancario o vuoi al di fuori di esso, e delle correlate opportunità di guadagno che la danneggiata avrebbe - in tesi - potuto raggiungere con l'anzianità, che solo astrattamente vengono definite "migliori" rispetto a quelle oggi sperabili.
In conclusione, ferme la impossibilità di configurare un danno da perdita di capacità
lavorativa specifica e l'assenza del diritto di surroga in capo all' per la rendita erogata in CP_3
relazione alla riduzione della capacità di guadagno dell'attrice, in giudizio la danneggiata ha anche fallito l'onere assertivo e probatorio di cui era gravata in relazione al presunto danno da perdita di chance lavorativa.
5.5. L' si surroga, invece, per le spese mediche erogate in favore dell'attrice, pari ad € CP_3
622,48 (doc. n. 11 citato), restando il credito risarcitorio dell'attrice per la medesima voce integro, perché esso afferisce a spese diverse da quelle sostenute da (€ 14.092,30); per CP_3
l'importo di € 35.825,23, erogato a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea ex art. 68 d.P.R. cit. (doc. n. 11).
pagina 17 di 25 Quest'ultima non è automaticamente sovrapponibile e nella specie non coincide con il periodo di invalidità biologica temporanea (che l' non indennizza): essa infatti costituisce CP_3
una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce "totalmente" e "di fatto"
all'infortunato di "attendere al lavoro", da porsi cioè a causa dell'astensione effettiva dall'attività lavorativa specifica. Inoltre, a differenza degli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale "presunto", con l'indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. cit. "l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali…", vale a dire "il lucro cessante da perdita della retribuzione" (cfr. Cass. n. 3296/2018).
Come chiarito dalla S.C. "se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è
stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell' si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c… l' ha CP_3 CP_3
sempre diritto di surrogarsi, perchè la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita" (cfr. Cass. n. 3296/2018; conf. Cass. n. 12435/2021).
In capo all'attrice, all'esito della surroga dell' per questa voce di pregiudizio, residua CP_3
un credito pari ad € 42.949,77 (€ 78.775,00 - € 35.825,23).
5.6. Tirando le fila del ragionamento svolto, all'esito della surroga da parte di il CP_3
credito risarcitorio di quest'ultimo è pari ad € 307.329,44 (€ 270.881,73 per la rendita relativa al danno biologico + € 622,48 per le spese anticipate + € 35.825,23 per l'indennità giornaliera); il credito risarcitorio dell'attrice è pari ad € 451.052,34 (€ 394.010,27 per il danno non patrimoniale + € 14.092,30 per le spese mediche + € 42.949,77 per il danno biologico temporaneo).
5.7. Poiché la surroga dell'Inps non muta la natura del debito risarcitorio, che rimane di valore e non di valuta, sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti la rivalutazione monetaria (che attualizza al momento della liquidazione il danno subito) e gli interessi pagina 18 di 25 compensativi (volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno).
Gli interessi compensativi, secondo la nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito ed incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT FOI relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
Recependo i suddetti principi di diritto, condivisi dall'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis Cass. n. 7192/2022; Cass. n. 2461/2020; Cass. n. 27602/2019; Cass. n.
6619/2018; Cass. n. 25817/2017; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 24539/2016; Cass. n. 6347/2014),
appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056
c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma riconosciuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato, del versamento dell'acconto e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali,
calcolati con le seguenti modalità:
a) devalutando l'acconto ed il capitale (cfr. tutte le spese riconosciute, quota parte del versato a titolo di indennità temporanea e dei ratei di rendita per quota danno biologico già
pagati) alla data dell'illecito (19.05.2016);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione del saggio legale, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Dalla data della sentenza sono dovuti altresì gli interessi al tasso legale sull'importo espresso in moneta attuale. Sulle residue somme relative al capitale di rendita non ancora pagina 19 di 25 erogato, ma semplicemente riconosciuto dall'ente assistenziale a titolo di rendita, vanno solo applicati gli interessi legali dalla pronuncia alla data del pagamento
5.8. Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice è stata effettuata sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo gli importi aggiornati
(edizione 2024), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale all'attrice deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione e del lucro cessante, per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del sinistro, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali;
questi ultimi, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712
del 17/02/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), devono essere calcolati sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità degli importi capitali spettanti all'attrice secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare i suddetti importi alla data dell'incidente (19.5.2016).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un importo pari ad € 374.317,29;
applicando sugli importi così ricavati rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 494.496,93.
6. Agli attori e , quali prossimi congiunti dell'attrice che Parte_2 Parte_3
ha subito a causa del fatto illecito lesioni personali, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale -concretamente accertato in giudizio tramite la prova testimoniale- da lesione del rapporto parentale (cfr. testi escussi alle udienze del 16.4.2024 e del 9.7.2024).
In relazione alla particolare situazione affettiva dell'attrice, non è ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche il danno patito dai congiunti trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è
accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che,
pagina 20 di 25 anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01).
Il danno da lesione del rapporto parentale non è, quindi, relegato una dimensione puramente "clinico-nosografica" che, per vero, non gli è mai appartenuta, visto che "la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti", indifferentemente, "sia una sofferenza d'animo", sia "una perdita vera e propria di salute", sia, "una incidenza sulle abitudini di vita"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748, Rv. 657507-01).
La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può
produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché
apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero "in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11
novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301).
Per determinare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il Tribunale fa riferimento alle tabelle del
Tribunale di Roma, anno 2023, che prevedono specificamente idonee modalità di quantificazione del danno secondo la combinazione di un sistema integrato a punti (Cass., n.
13540/2023).
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in € 3.474,00 per la prima e un importo tra gli € 3.474,00 e gli € 2.450,00
per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
pagina 21 di 25 Nella relazione illustrativa delle tabelle viene specificato che la seconda componente del punto spetta soltanto ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza del congiunto.
Vi sono, poi, un numero di punti per il tipo di relazione parentale (20 punti per genitore,
coniuge, convivente etc.); un coefficiente dato dal numero dei familiari conviventi;
un numero di punti per ogni fascia di età del danneggiato (anni 0-10 sono il punteggio massimo di 10
punti) e un numero di punti per ogni fascia di età della vittima (punteggio massimo sono 7
punti per la fascia 0-30 anni).
Individuato il valore del punto, il risarcimento liquidato è pari al valore complessivo quantificato secondo le seguenti operazioni: la somma dei punti -quantificati per il tipo di relazione parentale, per la fascia di età del danneggiato e per la fascia di età della vittima-
viene moltiplicata per il coefficiente del numero dei familiari conviventi con il danneggiato e tenuti a prestare assistenza la medesimo;
il risultato ottenuto viene, quindi, moltiplicato per il valore del punto previamente individuato;
il risultato ottenuto viene ulteriormente moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato.
Nel caso di specie il valore del punto viene determinato in € 6.474,00, di cui € 3.474,00 per la componente interiore di sofferenza, di cui € 3.000,00, tenuto conto che all'attrice non è stato riconosciuto alcun diritto all'assistenza attraverso sussidi pubblici né vi è stato riconoscimento del diritto alla fruizione di assistenza per il futuro.
La somma dei punti è pari a 28 per (15 per relazione parentale;
6 per fascia Parte_3
di età del danneggiato;
7 per fascia di età della vittima) e a 31 per (20 per Parte_2
relazione parentale;
6 per fascia di età del danneggiato;
5 per fascia di età della vittima); il coefficiente del numero dei familiari conviventi con il danneggiato e tenuti a prestare assistenza la medesimo non è previsto per il coniuge ( ) mentre è pari a 0,7 Parte_2
per il caso di figlio ( ); la percentuale di pregiudizio permanente riconosciuta Parte_3
all'attrice è pari a 65%.
pagina 22 di 25 Moltiplicando i punti per il suddetto coefficiente il risultato è 31 per e Parte_2
19,6 per;
detti punti vengono moltiplicati per il valore del punto (€ 6.474,00) e Parte_3
quindi per la percentuale di invalidità permanente (65%).
Il totale delle operazioni è pari ad € 130.451,20 per ed € 82.478,76 per Parte_2
. Parte_3
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 108.258,26 per ed € 68.447,10 per;
applicando sull'importo così ricavato Parte_2 Parte_3
rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 143.016,03 per ed € 90.423,00 per . Parte_2 Parte_3
Non spetta a il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, Parte_2
cioè dei minori guadagni professionali in tesi derivati all'attore a causa del sinistro oggetto di giudizio: nessuna allegazione l'attore ha svolto in citazione circa l'esistenza di questa tipologia di pregiudizio patrimoniale;
la prova orale e documentale sul punto è da ritenersi inammissibile, siccome tendente a dimostrare la contrazione del reddito dell'attore, quale fatto che non è stato oggetto di tempestiva allegazione.
7. I convenuti sono condannati in solido al risarcimento del danno in favore degli attori,
quantificato nelle somme indicate, e dell' quantificato nell'importo sopra indicato. CP_3
8. La domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione è fondata e viene accolta.
9. Le spese di lite -comprensive delle spese di c.t.u.- seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti degli attori e della parte intervenuta;
le stesse si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e dell'attività svolta da ciascuna parte vittoriosa in relazione alle singole fasi del giudizio.
Le spese di lite tra l'assicurazione convenuta e il convenuto sono poste a carico CP_2
dell'assicurazione in considerazione della soccombenza della medesima rispetto alla domanda di manleva;
le stesse si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M.
pagina 23 di 25 55/2014 e ss.mm., tenendo conto che in relazione a tale domanda il convenuto ha svolto attività relativa unicamente alle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda degli attori, accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro stradale oggetto di giudizio e Controparte_2
condanna, per l'effetto, i convenuti e in Controparte_2 _1
solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato
- in € 494.496,93 in favore di , Parte_1
- in € 143.016,03 in favore di , Parte_2
- in € 90.423,00 in favore di;
Parte_3
2) in accoglimento della domanda di condanna i convenuti e CP_3 Controparte_2
in solido e nelle rispettive qualità, a corrispondere all' _1 CP_3
all'esito dell'esercizio del diritto di surroga nei diritti del danneggiato e secondo i principi di cui in parte motiva, l'importo di € 307.329,44, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolare sulle somme devalutate e rivalutate anno per anno secondo i criteri dettati in motivazione per le prestazioni già erogate -sulla somma finale così liquidata e sul capitale di rendita non ancora erogata sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo-;
3) in accoglimento della domanda di manleva spiegata da , condanna Controparte_2
a tenere il convenuto indenne di quanto dal medesimo risarcito in Controparte_7
favore degli attori e di CP_3
4) condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 _1
degli attori e della parte intervenuta, delle spese di lite, liquidate
- in € 1.713,00 per esborsi ed € 14.598,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti agli attori,
- in € 1.683,00 per esborsi ed € 11.598,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti alla parte intervenuta;
pagina 24 di 25 5) condanna al pagamento, in favore del convenuto _1
, delle spese di lite, liquidate in € 3.824,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e Controparte_2
spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 _1
le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti.
[...]
Così deciso in Spoleto, il 30.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 25 di 25