Articolo 8 della Legge 28 marzo 1968, n. 385
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 aprile 1968
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Versione
6 maggio 1998
Art. 8.
I contributi trentennali a carico dello Stato, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , che successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora corrisposti alla societa' concessionaria, saranno liquidati alla societa' stessa alle seguenti date:
a) entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino a tutto il 31 dicembre 1967;
b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, il contributo stanziato nell'anno stesso. ((3)) La corresponsione dei contributi e' subordinata alla condizione che la societa' non sia incorsa in uno dei casi di decadenza previsti dalla convenzione ed ha luogo in misura rapportata al costo delle opere effettivamente eseguite alle date anzidette, qualora, per giustificati motivi, non risultino osservati, a tali date, i tempi di esecuzione stabiliti nella convenzione stessa.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera m)) la soppressione delle funzioni amministrative relative "al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all' articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385 ."
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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