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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2327/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CALLEGARO ANTONELLA, elettivamente domiciliata come in atti
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MAZZUCCO MARIA CRISTINA e BARDELLE FEDERICO, elettivamente domiciliati come in atti,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ A) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Mesola
(FE) in data 15.12.2018, matrimonio civile iscritto al n.28, Serie C, parte II dell'anno 2018 del
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di provvedere alle relative annotazioni. B) confermarsi l'affido della figlia minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
C) il sig. PE _2
autorizza e la sig.ra s'impegna a provvedervi entro il mese di agosto
[...] Parte_1
1 2025, il trasferimento definitivo di madre e figlia a Casale Monferrato (AL) con conseguente rinuncia da parte della all'assegnazione della casa coniugale sita ad Adria (RO), via Ragazzi del Pt_1
1899, n.12 che verrà quindi revocata con conseguente diritto del sig. di rientrare in Parte_2 possesso dell'immobile; D) il padre, salvo migliori accordi dei genitori, potrà tenere con sé la figlia
a week alternati dal venerdì pomeriggio o dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e scolastici e ludici dell'altra, salvo malattia o altri problemi di salute dei genitori e/o della figlia;
il padre potrà tenere con sé la figlia altresì - per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- la minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
Al fine di definire in maniera precisa e corretta il diritto di visita paterno, per i weekend alternati di competenza del padre, il diritto di visita sarà garantito nel seguente modo: alternativamente il padre si recherà presso
Casale Monferrato il venerdì pomeriggio e si tratterrà fino alla domenica sera e, il successivo weekend di competenza del padre, la madre porterà la figlia ad Adria il sabato mattina entro le 9.00
e la riporterà a Casale Monferrato la domenica sera. E) sarà tenuto a Parte_2 corrispondere, con decorrenza da agosto 2025 alla sig.ra , entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 650,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
2 prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. F) l'assegno universale unico, corrisposto dall' e relativo ad _2
, sarà percepito per intero dalla ricorrente, anche in assenza del consenso di PE _2
; G) pur non svolgendo attività lavorativa, la sig.ra
[...] Parte_1 rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore e nulla dovrà quindi esserle più dovuto a tale titolo a decorrere da agosto 2025; H) La sig.ra potrà asportare Parte_1 dalla casa coniugale soltanto i beni personali propri e della figlia oltre alla lavatrice. I) spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata la figlia in data PE
13.05.2020, precisando che con sentenza n. 398/2025 emessa in data 06.05.2025 e pubblicata in data
12.05.2025, il Tribunale Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 5.5.2025.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato
(18.06.2024) al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della
Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 18.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 10.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
3 Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, all'udienza del 16.9.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 18.6.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n.
398/2025.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in MESOLA in data 15/12/2018 tra e , trascritto nei Registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di Matrimonio del Comune di MESOLA nell'anno 2018, n.28, Serie C, parte II;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
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