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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5031/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5031/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MOZZATO MICHELA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ANCILOTTO PAOLA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente delle parti all'udienza del 03.06.2025:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in data 11/06/1994 a Mirano (VE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1
del predetto Comune relativo all'anno 1994, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Atto n. 31, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di Mirano di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge;
2) in ragione dell'attuale non autosufficienza economica della secondogenita, il sig. CP_1
Per_ continuerà a versare alla signora il contributo per il mantenimento della figlia minore , Pt_1 pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, e ciò tramite bonifico bancario, alle coordinate già note al medesimo ed entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_ 3) stante l'autosufficienza economica nelle more raggiunta dalla figlia maggiore l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della stessa è venuto meno a far data dal gennaio CP_1
2025;
4) al fine di definire consensualmente il divorzio e di provvedere perciò alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, il sig. ha corrisposto alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
regolamentazione dell'assetto economico derivante dal divorzio, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della stessa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale la somma complessiva di € 75.000,00
(settantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5 L. 898/70, in data 14/03/2025, con cessazione della corresponsione del contributo per il mantenimento della stessa come indicato in sede di separazione;
5) la sig.ra provvederà a reperire una diversa abitazione e a rilasciare la casa coniugale entro Pt_1
il mese di luglio 2025;
6) i coniugi hanno individuato con separato accordo i beni costituenti arredo e corredo della casa familiare che – allorché la sig.ra rilascerà l'immobile – rimarranno definitivamente in Pt_1 proprietà dell'una ovvero dell'altra parte
7) spese legali interamente compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 11/06/1994 in Mirano (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 31, Parte II, Serie A, anno 1994.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 27.04.1999 a Camposampiero Persona_3
(PD), e , il 17.101.2003 a Camposampiero (PD). Persona_4
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 22.09.2022 e la separazione è stata omologata il
26.10.2022.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 11/06/1994 in Mirano (VE), e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 31, Parte II, Serie A, anno
1994;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge
898/70, la liquidazione Una Tantum dell'assegno divorzile da parte del marito nei confronti della moglie
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5031/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MOZZATO MICHELA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ANCILOTTO PAOLA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente delle parti all'udienza del 03.06.2025:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in data 11/06/1994 a Mirano (VE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1
del predetto Comune relativo all'anno 1994, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Atto n. 31, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di Mirano di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge;
2) in ragione dell'attuale non autosufficienza economica della secondogenita, il sig. CP_1
Per_ continuerà a versare alla signora il contributo per il mantenimento della figlia minore , Pt_1 pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, e ciò tramite bonifico bancario, alle coordinate già note al medesimo ed entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_ 3) stante l'autosufficienza economica nelle more raggiunta dalla figlia maggiore l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della stessa è venuto meno a far data dal gennaio CP_1
2025;
4) al fine di definire consensualmente il divorzio e di provvedere perciò alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, il sig. ha corrisposto alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
regolamentazione dell'assetto economico derivante dal divorzio, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della stessa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale la somma complessiva di € 75.000,00
(settantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5 L. 898/70, in data 14/03/2025, con cessazione della corresponsione del contributo per il mantenimento della stessa come indicato in sede di separazione;
5) la sig.ra provvederà a reperire una diversa abitazione e a rilasciare la casa coniugale entro Pt_1
il mese di luglio 2025;
6) i coniugi hanno individuato con separato accordo i beni costituenti arredo e corredo della casa familiare che – allorché la sig.ra rilascerà l'immobile – rimarranno definitivamente in Pt_1 proprietà dell'una ovvero dell'altra parte
7) spese legali interamente compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 11/06/1994 in Mirano (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 31, Parte II, Serie A, anno 1994.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 27.04.1999 a Camposampiero Persona_3
(PD), e , il 17.101.2003 a Camposampiero (PD). Persona_4
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 22.09.2022 e la separazione è stata omologata il
26.10.2022.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 11/06/1994 in Mirano (VE), e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 31, Parte II, Serie A, anno
1994;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge
898/70, la liquidazione Una Tantum dell'assegno divorzile da parte del marito nei confronti della moglie
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti