Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 2
L'attività di vigilanza e di custodia, ovvero le ricerche di investigazione, previste dall'art.134 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), non possono essere stabilmente esercitate in luoghi diversi da quelli per i quali, specificamente, è stata rilasciata la licenza. Pertanto il superamento dei predetti limiti territoriali senza la previa autorizzazione integra il reato di cui agli articoli 257, ultimo comma, del Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e 221 del citato Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì ribadito, come già in passato affermato dalla stessa Corte di Cassazione, che per la definizione dell'ambito territoriale della gestione dell'attività oggetto di licenza non ci si deve riferire solo alla sede legale (principale) dell'ente o del soggetto che l'esercitano, e che non occorre nessuna ulteriore autorizzazione nei casi, frequenti ma sempre occasionali, in cui si rende necessario inviare agenti fuori sede per l'adempimento dei singoli incarichi assunti).
Non è ammissibile la concessione dell'affidamento in prova presso un paese straniero in cui il condannato risiede, in quanto si tratta di una misura alternativa alla detenzione e, come tale, non può svolgersi in una nazione diversa da quella in cui la pena dovrebbe essere espiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Mocali Piero Presidente del 26.3.1998
1. Dott. Campo Stefano Consigliere SENTENZA
2 " OR UM " N. 384
3. " Tardino Vincenzo " rel. REGISTRO GENERALE
4. " DE EN " N. 4121/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica della Pretura di Asti
avverso la sentenza, in data 24.10.1997 del Pretore di Asti Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Vincenzo Tardino
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Martuscelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Svolgimento in fatto
Il G.I.P. presso la Pretura di Asti assolveva perché il fatto non sussiste certo Petrone Gabriele, imputato di avere esercitato senza la prescritta autorizzazione "attività di antitaccheggio all'interno di un supermercato, incorrendo nella contravvenzione di cui agli artt.134 e 140 TULPS, in relazione all'art.259 del competente Regolamento". Il Pretore osservava che l'autorizzazione rilasciata dal prefetto di Gorizia, era sostanzialmente, idonea a consentirgli l'attività investigativa in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Avverso la predetta sentenza (24.10.1997)proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura, eccependo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, osservando, tra l'altro, che l'attività autorizzata deve svolgersi in stretta interdipendenza con le caratteristiche strutturali ed ambientali dell'immobile e della località in cui l'attività deve svolgersi: con la conseguente efficacia dell'autorizzazione limitatamente all'ambito territoriale della provincia nella quale è stata rilasciata.
In diritto,
La vigilanza e la custodia, ovvero le ricerche d'investigazione e quelle previste dall'art.134 R.D.18.6.1931 n.773 (T.L.P.S.), non possono essere stabilmente esercitate in luoghi diversi da quelli per i quali, specificamente, è stata rilasciata la licenza. Il superamento, pertanto, dei predetti limiti territoriali senza la previa autorizzazione integra il reato di cui agli artt.257, u.c. R.D.
6.5.1940 n.635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.) e 221 R.D. 18.6.1931 n.773. Sul punto la Cassazione, che ha enunciato il predetto principio ha, altresì, affermato che, per la definizione dell'ambito territoriale della gestione dell'attività oggetto di licenza non ci si deve riferire solo alla sede legale (principale) dell'ente o del soggetto che l'esercitano ed ha, inoltre, chiarito che non occorre nessuna ulteriore autorizzazione nei casi, frequenti ma sempre occasionali, in cui si rende necessario inviare agenti fuori sede per l'adempimento dei singoli incarichi assunti (Cass.pen.sez.3^, 29.5.1992 n. 6539). Incidentalmente va osservato che il principio fissato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 16.6.1958, richiamata dal pretore di Asti, e secondo il quale le autorizzazioni di polizia hanno validità limitatamente ad un territorio determinato, non tanto in forza di un principio generale, ma in quanto esse si riferiscono ad attività il cui esercizio è legato ad un locale o ad una zona ben precisata, va inteso nel senso che: la limitazione della validità territoriale dell'autorizzazione non è in relazione al fatto che essa sia stata rilasciata da un organo locale e non centrale dell'amministrazione dello Stato ma dipende dalla particolare interdipendenza tra l'attività autorizzata e le caratteristiche strutturali e ambientali dell'immobile o della località in cui l'attività medesima si svolge. Nel caso di specie non è contestabile che l'attività di antitaccheggio è di necessità collegata ad un immobile in cui deve esplicarsi (giusta il principio dei consiglio di Stato): ed è, pertanto, ragionevole che la licenza rilasciata all'Istituto d'investigazione sia sottoposta alle ordinarie limitazioni territoriali in ragione dei necessari controlli amministrativi. La sentenza impugnata va, perciò, annullata, rinviando per un nuovo giudizio allo stesso pretore.
P.T.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla pretura di Asti.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998