Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4802
CASS
Sentenza 6 ottobre 1998

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L'attività di vigilanza e di custodia, ovvero le ricerche di investigazione, previste dall'art.134 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), non possono essere stabilmente esercitate in luoghi diversi da quelli per i quali, specificamente, è stata rilasciata la licenza. Pertanto il superamento dei predetti limiti territoriali senza la previa autorizzazione integra il reato di cui agli articoli 257, ultimo comma, del Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e 221 del citato Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì ribadito, come già in passato affermato dalla stessa Corte di Cassazione, che per la definizione dell'ambito territoriale della gestione dell'attività oggetto di licenza non ci si deve riferire solo alla sede legale (principale) dell'ente o del soggetto che l'esercitano, e che non occorre nessuna ulteriore autorizzazione nei casi, frequenti ma sempre occasionali, in cui si rende necessario inviare agenti fuori sede per l'adempimento dei singoli incarichi assunti).

Non è ammissibile la concessione dell'affidamento in prova presso un paese straniero in cui il condannato risiede, in quanto si tratta di una misura alternativa alla detenzione e, come tale, non può svolgersi in una nazione diversa da quella in cui la pena dovrebbe essere espiata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4802
    Data del deposito : 6 ottobre 1998

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