Articolo 8 della Legge 7 dicembre 1959, n. 1083
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 gennaio 1960
Art. 8.
Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 6 gennaio 1960