Articolo 2460 del Codice civile
Articolo 2435 bisArticolo 2435 ter
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2460.

(( (Modificazioni dell'atto costitutivo).)) ((Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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