Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07144/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7144 del 2025, proposto da
BI – Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Mastellone ed Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale, Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, Ambiente Solidale Società Cooperativa Sociale – Onlus, non costituiti in giudizio;
per l'esatta ottemperanza
della Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Seconda Sezione, n. 62 del 04.01.2025, resa nel giudizio avente n.r. 3909/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha agito per l’esatta ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. 62/2025 del 4.01.2025, con la quale è stato accolto il ricorso dalla stessa proposto avverso l’aggiudicazione in favore della costituenda ATI tra RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale e Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale della procedura aperta per il servizio di assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare disabili indetta dal Comune di Acerra e per la declaratoria della nullità, per violazione del giudicato, della Determinazione dirigenziale rep. generale n. 81 del 20.01.2025, del verbale di consegna del servizio del 22.01.2025 e del contratto d’appalto reg. prot. 0023152 del 14.03.2025 nella parte in cui hanno circoscritto il valore economico del rapporto contrattuale alla parte residua non ancora eseguita dal precedente affidatario.
Parte ricorrente premette di aver impugnato la determinazione dirigenziale rep. generale n. 787 del 29.07.2024 di aggiudicazione della gara sopra richiamata.
La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1672/2024 del 6 settembre 2024, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad un primo esame proprio della presente fase cautelare e con riserva di ulteriori approfondimenti nella fase di merito specie con riguardo alle censure contenute nel primo motivo, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris quantomeno con riguardo al profilo di censura contenuto nel secondo motivo relativo alla mancanza del requisito di idoneità professionale in capo alla Cooperativa indicata dal Consorzio Co.re come esecutrice dell’appalto, atteso che, ai sensi dell’art. 6.5 del bando “Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori”; Ritenuto che la mancanza del suddetto requisito è suscettibile di determinare l’esclusione dell’aggiudicataria e che, dunque, sussiste il paventato periculum in mora; […]”.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello cautelare il Comune di Acerra e, in pendenza dell’appello cautelare, adottava la Determina Dirigenziale reg. n. 56 dell’8.10.2024 – rep. n. 988 dell’8.10.2024, con la quale, premesso di aver disposto l’esecuzione in via d’urgenza del contratto all’ATI RO, preso atto dell’ordinanza cautelare, disponeva la prosecuzione del servizio fino alla definizione del giudizio cautelare in appello e del giudizio di primo grado.
L’appello cautelare, avente n.r.g. 7488/2024, veniva respinto con ordinanza n. 3985/2024 del 25 ottobre 2024 della III Sezione del Consiglio di Stato per le seguenti ragioni: “Considerato che, in disparte profili di possibile irricevibilità dell’appello cautelare, le questioni sottoposte al primo giudice potranno trovare celere definizione nell’udienza pubblica già fissata dinanzi al Tar per il prossimo 5 dicembre 2024, fermo restando che non emergono in questa sede evidenti profili di fondatezza delle censure dedotte contro l’ordinanza impugnata; Considerato, dunque, che non sussiste il profilo del periculum per l’accoglimento dell’appello cautelare; […]” .
All’esito dell’udienza pubblica del 5.12.2024, il T.A.R., con sentenza n. 62/2025 pubblicata il 04.01.2025, ha accolto il ricorso ritenendolo fondato con riguardo al motivo di censura relativo alla mancanza del requisito di idoneità professionale in capo alla Cooperativa indicata dal Consorzio Co.re come esecutrice dell’appalto. Conseguentemente accoglieva la domanda di annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del controinteressato.
Il T.A.R. inoltre così disponeva: “In via conformativa, l’Amministrazione è tenuta, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge circa il possesso dei requisiti e la congruità dell’offerta, a disporre l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
In accoglimento delle relative domande va, altresì, dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata e, in caso di positivo esito delle verifiche indicate in precedenza, disposto il subentro della ricorrente nell’esecuzione del contratto”.
La sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.
All’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, il Comune di Acerra ha disposto l’aggiudicazione in favore della società BI, ma ha circoscritto il valore economico del rapporto contrattuale alla sola parte residua non ancora eseguita dal precedente affidatario, detraendo dall’importo posto a disposizione della ricorrente, le somme già corrisposte alla precedente aggiudicataria per il servizio prestato dal 1.8.2024 al 29.10.2024 (anche successivamente alla sospensione cautelare dell’aggiudicazione).
La ricorrente ritiene illegittima tale limitazione e, per tale ragione, ha impugnato la determinazione n. 81 del 20.01.2025, il verbale di consegna del servizio e il contratto successivamente stipulato, tutti accomunati dalla quantificazione dell’importo contrattuale dell’affidamento alla BI nella misura del solo monte ore residuo rispetto a quello medio tempore già fornito dalla controinteressata AT RO e pari a € 387.019,21 i.v.a. inclusa, in luogo dell’offerta presentata da BI in sede di gara, pari a € 464.130,20 oltre i.v.a. al 5% per un totale di € 487.336,71 (su un valore dell’appalto posto a base d’asta pari a € 468.306,01 oltre i.v.a.).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I. violazione e/o elusione del giudicato. violazione degli artt. 112 e ss. c.p.a. e dei principi in tema di ottemperanza, mancata integrale esecuzione dell’ordine di aggiudicazione e subentro, arbitraria rideterminazione del vincolo contrattuale e dell’importo di affidamento in difformità dalla lex specialis e dal giudicato, irrilevanza, nei confronti della ricorrente, delle prestazioni rese dal precedente affidatario, nullità degli atti contrari.
La sentenza del T.A.R. Campania-Napoli n. 62/2025 ha integralmente accolto il ricorso della società BI, annullando l’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI controinteressata, dichiarando l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordinando alla P.A., in caso di positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e sulla congruità dell’offerta, di disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente BI e il relativo subentro nell’esecuzione del contratto. La pronuncia non conterrebbe alcuna modulazione o limitazione – né quantitativa né temporale – degli effetti dell’inefficacia e del subentro, né prevede che l’esecuzione del giudicato possa essere attuata “per la sola parte residua”.
L’ordine conformativo, in assenza di un’espressa modulazione giudiziale, dovrebbe essere inteso nella sua portata piena, vale a dire come idoneo a rimettere BI nella posizione che avrebbe occupato se l’illegittima aggiudicazione non fosse mai stata adottata, con ricostruzione del rapporto secondo la disciplina di gara e secondo l’originario assetto economico dell’affidamento, nonché secondo l’offerta presentata dalla società in fase di gara, come di recente affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione del 15 luglio 2025, n. 9.
II – in via subordinata.
Ove all’esito della decisione non risultasse più possibile la corretta esecuzione in forma specifica della sentenza n. 62/2025, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 112 co. 3 c.p.a., la condanna del Comune al pagamento di una somma equivalente alla differenza tra quanto liquidato alla BI e l’importo da questa offerto in sede di partecipazione alla gara ed oggetto di aggiudicazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale della precedente aggiudicazione illegittimamente disposta in favore dell’ATI OS, oltre al danno curriculare da determinarsi secondo equità.
Si è costituito il Comune di Acerra, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza della ricorrente all’assetto contrattuale contestato, avendo essa accettato senza riserve, nel verbale di consegna, l’importo contrattuale ridotto, che con il ricorso in esame contesta. Una volta concluso il contratto con la modulazione quantitativa proposta, il rimedio esperibile non potrebbe essere quello dell’ottemperanza.
Nel merito sostiene, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso perché la sentenza si sarebbe limitata a disporre il subentro nel contratto eventualmente già stipulato, senza nulla disporre quanto agli effetti della pronuncia, che non potrebbero, in difetto di altra prescrizione, ritenersi retroattivi.
All’esito dell’udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. In via preliminare occorre delibare l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza sollevata dalla parte resistente, la quale ha rilevato che la legale rappresentante della società ricorrente avrebbe espressamente accettato senza riserve, nel verbale di consegna anticipata del servizio (al quale il contratto fa espresso rinvio) l’importo ridotto del corrispettivo, così prestando acquiescenza a far valere l’importo proposto con la propria offerta.
L’eccezione è infondata e il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
L’acquiescenza può fungere da causa ostativa alla proposizione di un’azione giurisdizionale solo nel caso in cui risulti da elementi certi e univoci la volontà della parte di rinunciare a contestare l’atto o la pronuncia a sé sfavorevoli (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/12/2025, n. 32088 “ricorre l'ipotesi dell'acquiescenza tacita, di cui all'art. 329 c.p.c., quando l'interessato abbia posto in essere atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, quindi, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione.” ).
Ciò non può affermarsi nel caso di specie, non avendo la ricorrente rinunciato alle azioni poste a tutela della propria posizione giuridica, e, in particolare, all’esatta ottemperanza della sentenza in epigrafe, non costituendo le espressioni utilizzate un’univoca manifestazione di volontà dismissiva dei diritti derivanti dalla pronuncia favorevole di questo T.A.R., azionata in via esecutiva.
Invero parte ricorrente in sede di consegna anticipata dal servizio, si è limitata genericamente ad accettare la consegna del servizio in via anticipata alle condizioni previste dai precedenti atti, all’evidente fine di conseguire l’utilità primaria cui aveva aspirato mediante l’azione di annullamento proposta avverso l’originaria illegittima l’aggiudicazione dell’appalto all’A.T.I. RO, ma da essa non è dato desumere una chiara volontà dismissiva delle azioni previste a propria tutela per far valere l’esatto adempimento della sentenza n. 62/2025, non essendo, all’uopo, sufficiente una dichiarazione di accettazione “senza riserve ” di tutte le condizioni genericamente indicate nel verbale.
La legale rappresentante della società, infatti, nell’accettare la consegna anticipata del servizio ha dichiarato di “accettare la consegna del servizio oggetto di affidamento a decorrere dal 27.1.2025, senza sollevare riserva o eccezione alcuna e alle condizioni riportate nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nella determinazione dirigenziale di efficacia dell’aggiudicazione n. 81 del 20.1.2025” . Se è vero che l’aggiudicazione n. 81 del 2025 riportava, tra l’altro, anche il minore importo contrattuale, tuttavia, la dichiarazione di accettazione resa da parte ricorrente non contiene alcuna rinuncia a far valere in altra sede l’esatta esecuzione della sentenza e la reintegra della posizione lesa dall’illegittima aggiudicazione dell’appalto ad altra ditta, non essendovi un’assoluta incompatibilità tra l’accettazione del suddetto minore importo e la successiva azione per ottenere l’importo residuo spettante, ben potendosi concludere un contratto integrativo sulla medesima base.
Il ricorso è, dunque, ammissibile.
2. Il ricorso è fondato.
Il caso in esame è esattamente sovrapponibile a quello deciso con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2025 nella quale si è statuito, in applicazione del principio chiovendiano secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (cfr. Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190), che: “Gli articoli 121 e 122 del c.p.a. hanno attribuito al giudice della cognizione il potere di ‘modulare' la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, stabilendo se essa debba operare ex tunc, ovvero ex nunc o da una determinata data, mantenendo fermi, in questi ultimi casi, gli effetti del contratto ormai caducatosi, con riferimento al periodo durante il quale esso sia già stato eseguito dall'originario aggiudicatario.
Nel consentire il "subentro nel contratto", gli articoli 122 e 124 non si sono riferiti alla ‘successione' nel contratto e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma hanno consentito al giudice amministrativo di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, prevedendo anche l'ultrattività degli effetti del contratto (ormai caducatosi a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) e disponendo che il ‘secondo aggiudicatario' sia sostituito a quello ‘originario' quale contraente, con la stipula di un contratto sostitutivo del precedente, che consenta l'esecuzione della prestazione indicata nell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2021, n. 2476; 26 gennaio 2021, n. 786; 30 novembre 2015, n. 5404; Sez. III, 12 settembre 2012, n. 4831).
Il giudice amministrativo, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell'originario contratto, può anche disporre che il ‘secondo aggiudicatario' effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale ‘residuo' dell'affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.”.
Nel caso di specie, la sentenza n. 62 del 4.1.2025, non ha previsto che la ricorrente effettuasse solo le prestazioni contrattuali residue, essendosi limitata a disporre l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata (avente ex lege efficacia retroattiva) e il subentro della ricorrente nel contratto ( “il ricorso deve essere accolto, con declaratoria di illegittimità della ammissione della controinteressata, in mancanza dei requisiti di partecipazione.
Va, conseguentemente accolta la domanda di annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del controinteressato.
In via conformativa, l’Amministrazione è tenuta, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge circa il possesso dei requisiti e la congruità dell’offerta, a disporre l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
In accoglimento delle relative domande va, altresì, dichiarata l’inefficacia de contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata e, in caso di positivo esito delle verifiche indicate in precedenza, disposto il subentro della ricorrente nell’esecuzione del contratto.” ).
Anche se nella pronuncia non è stato esplicitato che il subentro della ricorrente avrebbe dovuto essere disposto per un periodo corrispondente a quello originariamente previsto con il contratto ormai caducato, dalla lettura della sua motivazione ciò si desume senza incertezze, poiché:
a) le statuizioni sulla inefficacia e sul subentro sono state disposte "in accoglimento della domanda all'uopo proposta dall'appellante principale ", la quale non aveva circoscritto la richiesta di risarcimento in forma specifica alla parte di contratto non ancora eseguita, ma aveva domandato il subentro nella convenzione, senza limitazioni;
b) la decorrenza dell'inefficacia del contratto originario non è stata specificata, ma in coerenza con la portata retroattiva della pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione del principio secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa, il “ subentro ” prescritto – che è conseguenziale alla declaratoria di inefficacia integrale del contratto pure disposta – non va inteso come successione nel contratto in essere, ma come disposizione volta ad imporre all’amministrazione di stipulare il contratto con la ricorrente vittoriosa, anche in caso di contratto già stipulato col precedente affidatario;
c) il servizio svolto dalla RO per effetto della consegna anticipata del medesimo dovuta alla natura essenziale delle prestazioni è proseguito anche dopo l’ordinanza cautelare di sospensione di questo T.A.R. del 9.9.2025 senza che sia neppure stato stipulato un autonomo contratto, e, deve ritenersi, al solo fine di garantire la continuità dell’erogazione del servizio, di tal chè in concreto la statuizione relativa all’inefficacia del contratto e del subentro nello stesso per il ricorrente, contenuta nella sentenza neppure rilevava in concreto, dovendo l’Amministrazione procedere all’aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto secondo le condizioni previste dal bando;
d) nel corso del giudizio di cognizione, l'Amministrazione non aveva prospettato "la sussistenza di ostacoli alla dichiarazione di inefficacia del contratto concluso con l'aggiudicataria e alla condanna al subentro nel contratto in favore dell'appellante ", né questi emergono aliunde , considerata la natura essenziale del servizio da svolgere;
d) l'appellante aveva chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente, sulla cui domanda la sentenza non si è pronunciata proprio in considerazione dell'integrale accoglimento della domanda di subentro, da intendere come risarcimento in forma specifica.
3. Per le ragioni sopra richiamate, il ricorso è fondato e le statuizioni limitative dell’importo contrattuale contenuto negli atti impugnati devono essere dichiarate nulle perché elusive della portata del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe. Per l’effetto, il Comune dovrà provvedere, o con atto modificativo del contratto, ovvero stipulando un contratto integrativo ad adeguare l’importo contrattuale a quanto proposto dall’aggiudicataria nella propria offerta, ferme tutte le altre condizioni.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie e per l’effetto dichiara la nullità delle statuizioni limitative dell’importo contrattuale contenuto negli atti impugnati, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AN OR, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | NN AP |
IL SEGRETARIO