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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ON NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4147/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162200 32263 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21702/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in esame
, in persona del legale rappresentate p.t., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, alla stessa notificato da MUNICIPIA s.p.a. per conto del
Comune di Napoli, il 02.01.2025, con il quale si richiedeva il pagamento della Tari 2019 relativa al possesso di 4 immobili ubicati per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni , pari ad € 4.083,00.
La ricorrente ha dedotto la non debenza del tributo ai sensi dell'art.5 comma 2 lett. h) del Regolamento Tari del Comune di Napoli risultando gli immobili in oggetto destinati a luogo di culto e che tale finalità era en nota all'ente impositore.
All'udienza del 13.06.2025 il giudice disponeva la sospensione dell'atto impugnato.
Si è costituita Municipia s.p.a. ed ha controdedotto l'infondatezza del ricorso non risultando dimostrata l'effettiva destinazione degli immobili a luogo di culto.
Ha depositato memorie integrative la ricorrente facendo rilevare la tardività della costituzione della resistente.
Ha depositato ulteriori memorie anche la resistente insistendo nelle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. L'art. 1 comma 660 della l. 147/2013 ha previsto che “il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.
La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità' generale del comune.
L'art. 5 comma 5 del Regolamento Tari del Comune di Napoli ratione temporis vigente ha concretizzato tale previsione disponendo la esclusione dei luoghi di culto dal tributo prevedendo, però, un onere di comunicazione a carico del contribuente.
Nella fattispecie tale denuncia non è mai stata presentata.
Occorre pur tuttavia rilevare che il Comune di Napoli era effettivamente a conoscenza della destinazione di tali locali a luoghi di culto.
Sul punto si rileva che è stata prodotta in atti una voltura del contratto di comodato d'uso dei locali (di proprietà del ente territoriale) datata 2015 in cui sono effettivamente indicati gli immobili oggetto della questione e la loro destinazione a sala di preghiera.
Orbene appare evidente che la finalità della denuncia è collegata alla facoltà per l'ente di verificare l'effettività della destinazione dei locali a luogo di culto e la loro incapacità di produrre rifiuti ma se tale destinazione risulta per atto sottoscritto dallo stesso ente territoriale appare del tutto formalistica una interpretazione volta a denegare il diritto alla esenzione.
Pe tali motivi il ricorso deve essere accolto. Si ritiene equo alla luce delle ragioni poste a fondamento del ricorso compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ON NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4147/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162200 32263 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21702/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in esame
, in persona del legale rappresentate p.t., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, alla stessa notificato da MUNICIPIA s.p.a. per conto del
Comune di Napoli, il 02.01.2025, con il quale si richiedeva il pagamento della Tari 2019 relativa al possesso di 4 immobili ubicati per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni , pari ad € 4.083,00.
La ricorrente ha dedotto la non debenza del tributo ai sensi dell'art.5 comma 2 lett. h) del Regolamento Tari del Comune di Napoli risultando gli immobili in oggetto destinati a luogo di culto e che tale finalità era en nota all'ente impositore.
All'udienza del 13.06.2025 il giudice disponeva la sospensione dell'atto impugnato.
Si è costituita Municipia s.p.a. ed ha controdedotto l'infondatezza del ricorso non risultando dimostrata l'effettiva destinazione degli immobili a luogo di culto.
Ha depositato memorie integrative la ricorrente facendo rilevare la tardività della costituzione della resistente.
Ha depositato ulteriori memorie anche la resistente insistendo nelle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. L'art. 1 comma 660 della l. 147/2013 ha previsto che “il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.
La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità' generale del comune.
L'art. 5 comma 5 del Regolamento Tari del Comune di Napoli ratione temporis vigente ha concretizzato tale previsione disponendo la esclusione dei luoghi di culto dal tributo prevedendo, però, un onere di comunicazione a carico del contribuente.
Nella fattispecie tale denuncia non è mai stata presentata.
Occorre pur tuttavia rilevare che il Comune di Napoli era effettivamente a conoscenza della destinazione di tali locali a luoghi di culto.
Sul punto si rileva che è stata prodotta in atti una voltura del contratto di comodato d'uso dei locali (di proprietà del ente territoriale) datata 2015 in cui sono effettivamente indicati gli immobili oggetto della questione e la loro destinazione a sala di preghiera.
Orbene appare evidente che la finalità della denuncia è collegata alla facoltà per l'ente di verificare l'effettività della destinazione dei locali a luogo di culto e la loro incapacità di produrre rifiuti ma se tale destinazione risulta per atto sottoscritto dallo stesso ente territoriale appare del tutto formalistica una interpretazione volta a denegare il diritto alla esenzione.
Pe tali motivi il ricorso deve essere accolto. Si ritiene equo alla luce delle ragioni poste a fondamento del ricorso compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.