TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00391 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00366/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2025, proposto da ER EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 23/2024, depositata il 11.01.2024, passata in giudicato. N. 00366/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TR ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, il Prof. ER EM ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 23/2024 pubblicata in data 11/1/2024 con la quale il Tribunale Ordinario di Bergamo ha così statuito “dichiara il diritto di (…) EM ER, (…) al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, e ciò per le ragioni già evidenziate nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025, 445/2025, che si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a..
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. N. 00366/2025 REG.RIC.
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.
Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
6.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 16.4.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 25.3.2025.
7.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
7.1. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore del ricorrente, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore deve trovare accoglimento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001). N. 00366/2025 REG.RIC.
8. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
9. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
9.1. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni N. 00366/2025 REG.RIC.
fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
10.- Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e)
c.p.a. per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato. L'invocata penalità di mora appare nella specie sproporzionata e iniqua rispetto al credito cui andrebbe correlata, tenuto conto sia dell'oggettiva complessità della gestione, da parte dell'Amministrazione, del contenzioso seriale di cui trattasi, sia della finalità della somma oggetto di debito, la quale non appare qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, ma come mero incentivo alla crescita professionale, peraltro d'impiego affatto facoltativo.
11.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore N. 00366/2025 REG.RIC.
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZO NG RI N. 00366/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00391 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00366/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2025, proposto da ER EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 23/2024, depositata il 11.01.2024, passata in giudicato. N. 00366/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TR ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, il Prof. ER EM ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 23/2024 pubblicata in data 11/1/2024 con la quale il Tribunale Ordinario di Bergamo ha così statuito “dichiara il diritto di (…) EM ER, (…) al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, e ciò per le ragioni già evidenziate nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025, 445/2025, che si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a..
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. N. 00366/2025 REG.RIC.
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.
Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
6.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 16.4.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 25.3.2025.
7.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
7.1. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore del ricorrente, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore deve trovare accoglimento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001). N. 00366/2025 REG.RIC.
8. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
9. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
9.1. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni N. 00366/2025 REG.RIC.
fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
10.- Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e)
c.p.a. per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato. L'invocata penalità di mora appare nella specie sproporzionata e iniqua rispetto al credito cui andrebbe correlata, tenuto conto sia dell'oggettiva complessità della gestione, da parte dell'Amministrazione, del contenzioso seriale di cui trattasi, sia della finalità della somma oggetto di debito, la quale non appare qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, ma come mero incentivo alla crescita professionale, peraltro d'impiego affatto facoltativo.
11.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore N. 00366/2025 REG.RIC.
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZO NG RI N. 00366/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO