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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12991 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 28989/2025 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
TO e dall'avv. Rita TO per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maria Francesca Granata, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 agosto 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, esponendo:
- di avere ricevuto comunicazione in data 11 maggio 2023 con cui l' CP_1 la ha informata di averle versato nel periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, a titolo di reversibilità, la somma di € 2.777,01, risultata non dovuta per possesso di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge n. 335/1995, tabella F;
- che, di conseguenza, l'ente ne ha disposto il recupero mediante trattenute mensili di € 86,78;
- che l'Istituto è decaduto dall'esercizio della potestà recuperatoria, essendo decorso il termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, avendo lei correttamente inoltrato in data 30 giugno 2021 all'Ufficio delle Entrate il modello 730/2021, relativo ai redditi 2020, per cui l'ente avrebbe dovuto attivarsi per il recupero entro il 31 dicembre 2022, a pena di decadenza;
- che, inoltre, le somme sono irripetibili, attesa la buona fede dell'accipiens. Alla stregua di queste premesse la ricorrente ha domandato al Tribunale di “accertare e dichiarare la non è tenuta a retrocedere € 2.777,01, Pt_1 rivendicati dall' con provvedimento del 23.10.2023 a titolo di pensione di CP_1 reversibilità percepita nel periodo che va dal 01.01.2021 al 31.12.2021, in quanto non dovuti e/o irripetibili;
per l'effetto, condannare l' alla CP_2 restituzione in favore della ricorrente di quanto nelle more trattenuto sulla pensione in godimento;
in via gradata, accertare e dichiarare che la somma se del caso dovuta all' a carico della è pari al minore importo CP_1 Pt_1 netto di € 1.944,01. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della giurisdizione contabile, in quanto i ratei oggetto di ripetizione riguardano la pensione di reversibilità di un ex dipendente dello Stato, che è di natura pubblica, nonché contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della pretesa di restituzione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi la causa è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Posto che, invero, non è in contestazione la natura pubblicistica del trattamento pensionistico di reversibilità i cui ratei sono oggetto della richiesta di ripetizione impugnata nel presente giudizio, l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità, ribadito anche di recente e condiviso dal decidente,
“proprio in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall' rispetto alle somme versate dopo il decesso, e CP_1 non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico (così Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18172; Cass. Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22381; Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21586). 8. Va, dunque, ribadito che, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum” (cfr. Cass., sez. Un., n. 9436 del 5 aprile 2023). Posto che nel caso di specie il petitum introdotto in giudizio non concerne in alcun modo né l'an, né il quantum del trattamento pensionistico, ma soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per procedere a ripetizione di somme indebitamente erogate, la controversia appartiene alla giurisdizione del Tribunale ordinario.
3. Nel merito, in via preliminare e assorbente è fondata l'eccezione di decadenza sollevata in ricorso. Al riguardo, invero, secondo la tesi difensiva sostenuta in memoria di costituzione il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 per procedere al recupero dei ratei dei trattamenti pensionistici indebitamente erogati non determinerebbe alcuna decadenza in capo all' . CP_2
Premesso che – malgrado l'indicazione erronea delle conclusioni del ricorso – è pacifico che il presente l'accertamento riguardi ratei di trattamento pensionistico corrisposti da gennaio a dicembre 2020 e non nell'anno 2021, deponendo univocamente in tal senso la richiesta di ripetizione, l'assunto difensivo non è condivisibile. In fattispecie in punto di fatto del tutto assimilabile a quella controversa, invero, il Supremo Collegio, ribadendo il proprio indirizzo consolidato e dal quale non sono stati forniti argomenti per discostarsi, ha così motivato: “per la Corte, l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che "l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_1 conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. nr. 3802 del 2019);
18. si è ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo" l' CP_2 deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021);
19. in applicazione di tali principi, la Corte ha, per esempio, giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata ad ottobre 2006, in relazione a un indebito dell'anno 2004, accertato nel 2005, in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio dello stesso anno. Il termine ultimo per procedere al controllo spirava, infatti, il 31 dicembre 2006 (in termini, Cass. nr. 3802 del 2019); 20. pertanto, tornando alla fattispecie concreta, l'indebito dell'anno 2008, conosciuto nel 2009 -a seguito della dichiarazione dei redditi- e richiesto in restituzione nel corso del 2010, è dunque ripetibile. La decisione della Corte di appello si sottrae ai rilievi mossi”.
3.1 Orbene, facendo applicazione di questi principi, a fronte di un indebito relativo all'anno 2020, per il quale la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 30 giugno 2021, pertanto, l'azione di recupero avrebbe dovuto essere iniziata entro il 21 dicembre 2022, sicché la richiesta dell'11 maggio 2023 è tardiva, poiché presentata oltre il termine di decadenza di legge. Posto che nessun'altra argomentazione e deduzione sul punto è stata sollevata dall' , il ricorso va in definitiva accolto, con condanna CP_2 dell' alla restituzione degli importi trattenuti mensilmente sulla pensione CP_2 erogata. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
4. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, anche in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 7343 del 19 marzo 2025 e Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, le quali richiamano in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù quando, come nella specie, all'udienza di comparizione la causa è stata direttamente rinviata per la discussione. L'importo delle stesse va, tuttavia aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara la decadenza dell'Istituto dalla ripetizione delle somme richieste alla ricorrente con nota dell'11 maggio 2023 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto medio tempore trattenuto a tale titolo, oltre CP_1 interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.151,80, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari. Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo