CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
VITA TA ER, OR
MANGIARACINA TA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002499840 IVA-ALIQUOTE 2009
proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920130024674405000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140002099341000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140002099341000 IVA-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, RGR. 501/25, Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1 Srl, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920259002499840 del 07.02.2025, notificata a mezzo PEC in data
19/02/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 113.088,80 qui di seguito riportate:
a) cartella di pagamento n. 29920130024674405000 per ritenute IRPEF anno d'imposta 2010 Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Castelvetrano, di € 22.225,69;
b) cartella di pagamento n. 29920140002099341000 per IVA e ritenute IRPEF anno d'imposta 2009 Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castelvetrano, di € 92.863,11;
sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente eccepiva, la tardività della notifica dell'atto impugnato e pertanto la prescrizione del diritto di credito da parte dell'Agente per la riscossione, nonché per la seconda cartella relativa ad IVA e IRPEF anno 2009, anche la decadenza originaria.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 29.07.2025, eccepiva preliminarmente un difetto di litisconsorzio necessario passivo a norma dell'art.14, comma 6-bis del D. Lgs. 546/92 entrato in vigore a far data dal 05.01.2024. Nel merito confutava le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
Accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza del 03.11.2025, all'udienza del
19.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato è va accolto.
L'eccezione dell'Ufficio relativa al difetto di litisconsorzio necessario passivo a norma dell'art.14, comma 6- bis del D. Lgs. 546/92, non è fondata.
Non si discute, infatti, della ipotesi di omessa notifica degli atti presupposti, notifica che non viene contestata dalla ricorrente.
Fondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti.
Orbene dalla notifica delle cartelle di pagamento avvenuta per la prima in data 10.4.2014 e la seconda in data 24.04.2014, e la notifica della impugnata intimazione avvenuta in data 19/02/2025, non risulta notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
L'Art.12, comma 2° del D. Lgs. N.159/2015, richiamato dall'art.68 e recante la proroga biennale non è applicabile nel caso in specie, in quanto il termine di prescrizione ricade al di fuori del periodo di sospensione emergenziale.
La Cassazione e la giurisprudenza di merito (es. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia,
(sent. n. 4/694 del 12/03/2025; CGT Catanzaro n. 1576/2024), hanno chiarito il perimetro dell'art. 68, comma
4-bis, D.L. 18/2020.
La mancanza di atti intermedi, interruttivi dei termini prescrizionali, tra la data di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento ha comportato, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria.
Assorbito ogni altro motivo di ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. AP 19.01.2026 Il Presidente Il OR Dott. Giovanni
Palermo Dott. Gaetano Calogero Vita
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
VITA TA ER, OR
MANGIARACINA TA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002499840 IVA-ALIQUOTE 2009
proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920130024674405000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140002099341000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140002099341000 IVA-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, RGR. 501/25, Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1 Srl, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920259002499840 del 07.02.2025, notificata a mezzo PEC in data
19/02/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 113.088,80 qui di seguito riportate:
a) cartella di pagamento n. 29920130024674405000 per ritenute IRPEF anno d'imposta 2010 Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Castelvetrano, di € 22.225,69;
b) cartella di pagamento n. 29920140002099341000 per IVA e ritenute IRPEF anno d'imposta 2009 Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castelvetrano, di € 92.863,11;
sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente eccepiva, la tardività della notifica dell'atto impugnato e pertanto la prescrizione del diritto di credito da parte dell'Agente per la riscossione, nonché per la seconda cartella relativa ad IVA e IRPEF anno 2009, anche la decadenza originaria.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 29.07.2025, eccepiva preliminarmente un difetto di litisconsorzio necessario passivo a norma dell'art.14, comma 6-bis del D. Lgs. 546/92 entrato in vigore a far data dal 05.01.2024. Nel merito confutava le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
Accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza del 03.11.2025, all'udienza del
19.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato è va accolto.
L'eccezione dell'Ufficio relativa al difetto di litisconsorzio necessario passivo a norma dell'art.14, comma 6- bis del D. Lgs. 546/92, non è fondata.
Non si discute, infatti, della ipotesi di omessa notifica degli atti presupposti, notifica che non viene contestata dalla ricorrente.
Fondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti.
Orbene dalla notifica delle cartelle di pagamento avvenuta per la prima in data 10.4.2014 e la seconda in data 24.04.2014, e la notifica della impugnata intimazione avvenuta in data 19/02/2025, non risulta notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
L'Art.12, comma 2° del D. Lgs. N.159/2015, richiamato dall'art.68 e recante la proroga biennale non è applicabile nel caso in specie, in quanto il termine di prescrizione ricade al di fuori del periodo di sospensione emergenziale.
La Cassazione e la giurisprudenza di merito (es. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia,
(sent. n. 4/694 del 12/03/2025; CGT Catanzaro n. 1576/2024), hanno chiarito il perimetro dell'art. 68, comma
4-bis, D.L. 18/2020.
La mancanza di atti intermedi, interruttivi dei termini prescrizionali, tra la data di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento ha comportato, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria.
Assorbito ogni altro motivo di ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. AP 19.01.2026 Il Presidente Il OR Dott. Giovanni
Palermo Dott. Gaetano Calogero Vita