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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO CO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB02224 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di accertamento n. THB03BB02224/2024 generato dalla rettifica della dichiarazione iva sulla base del disconoscimento del diritto alla detrazione per imputazione di
“soggettiva” inesistenza. Ciò con riferimento all'anno 2019 Nel particolare le violazioni sono collegate alla accertata, da parte degli organi verificatori, esistenza di un sistema di frode “carosello” riguardo l'IVA intracomunitaria nel settore della compravendita di materiale informatico. A seguito di ciò venivano evidenziate violazioni a carico della ricorrente relative ad indebita detrazione di IVA relativamente a fatture soggettivamente inesistenti emesse da Società_1
srl per l'importo di € 2.976.703,75, iva indetraibile pari a € 654.874,83; infedele fatturazione di cessioni non imponibili ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72 a seguito della presentazione di false lettere di intento, per un ammontare di € 1.721.809,41 con recupero IVA pari a
€ 378.798,07.
Ricorrente_1 srl avrebbe, nella prospettazione elaborata dall'Ufficio, rivestito la posizione di soggetto che interagiva, attraverso un profilo di consapevolezza, con società filtro c.d. di secondo livello: società cioè fornitrici, delle merci commercializzate: e cioè quelle che effettuano cessioni nei confronti delle beneficiarie della frode. Il meccanismo fraudolento veniva attuato attraverso cessioni meramente cartolari da parte della società di primo livello) la quale, a sua volta rivendeva la merce ad altre società (secondo livello). Nel caso in esame e, per l'annualità in questione venivano riscontrate fatture provenienti dalla fornitrice Società_1 srl e fatture emesse verso la Società_2
, nonché verso una serie di operatori effettuate non aventi i requisiti per essere considerati esportatori abituali.
In sostanza viene contestato alla ricorrente una condotta finalizzata alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una c.d. “frode carosello”, laddove si riscontra l'attivazione di
“società cartiere” che coinvolgono il fornitore UE e l'acquirente effettivo della merce connotando un profilo di indebiti vantaggi fiscali, in termini di iva e di effetto distorsivo sul piano economico di mercato.
La parte ricorrente eccepisce in sintesi, a sostegno del ricorso, a) in via pregiudiziale il difetto di motivazione dell'atto in quanto l'accertamento non avrebbe, ai sensi dell'art. 56 comma 2 DPR 633/72, posto fatti certi alla base delle presunzioni utilizzate;
b) sotto un profilo di merito sottolinea la carenza di alcuni elementi strutturali della frode e di indici oggettivi di partecipazione frode;
c) l'erroneità ed eccessività delle sanzioni.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con condanna della parte resistente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contesta integralmente le eccezioni avanzate dalla ricorrente ritenendo infondate le argomentazioni difensive basate sulla carenza motivazionale nonché, sotto un profilo di merito, l'acquisita consapevolezza che le aziende di riferimento fossero in realtà soggetti “apparenti”, che le fatture utilizzate ed emesse dalle società fossero soggettivamente inesistenti
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
E' presentata memoria da parte ricorrente in data 18.11.2025 ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso e contestate le controdeduzioni dell'Ufficio producendo documentazione giurisprudenziale della Cassazione e della CGUE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
A parere di questa Corte la ricorrente ha fornito un quadro documentale e contabile coerente con lo svolgimento di operazioni effettive, anche in termini di esecuzione e destinazione dei beni acquistati. La stessa Agenzia, pur sostenendo la tesi dell'oggettiva inesistenza, richiama in più punti indizi riferibili a fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti, generando così un'ambiguità che si riverbera negativamente sulla chiarezza e sufficienza della motivazione.
Peraltro nell'ambito della frode fiscale, attuata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'orientamento espresso in sede di legittimità (ex multis Corte di cassazione sentenza n. 9851 del 2018; Corte di cassazione sentenza n. 5339 del 2020; Corte di cassazione sentenza n. 15369 del 2020; Corte di cassazione sentenza n. 25891 del 2023), grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione economica documentata dalla fattura è stata realizzata da soggetto diverso dall'emittente della fattura (ipotesi di frode carosello mediante l'utilizzo di società cartiere all'uopo costituite), allegando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione.
Sotto il profilo dell'onere della prova, la sussistenza della frode fiscale deve essere adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo e dai verificatori, fornendo la prova dell'accordo fraudolentemente posto in essere tra interposto ed interponente, per ottenere gli indebiti benefici fiscali, nonché della consapevole partecipazione alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, risultano nella stessa coinvolti (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 6 “Il riscontro analitico – normativo sull'osservanza della disciplina IVA”, pag. 202 e ss.).
E, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare (Corte di cassazione, nella sentenza n. 9588/2019 depositata in data 05 aprile 2019), non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Per cui l'Amministrazione finanziaria deve preliminarmente acquisire un preciso quadro indiziario, connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, che valorizzi l'esistenza di un disegno criminoso finalizzato ad evadere le imposte, mediante l'utilizzo di fatture false.
Nel caso che qui occupa la Corte ritiene che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio di avere agito in buona fede, adoperando la
“diligenza massima esigibile da un operatore economico accorto”, sulla base di diversi elementi presuntivi, non contraddetti dall'Agenzia delle Entrate, che comunque ha espressamente riconosciuto che nessun rilievo formale è stato rilevato nei confronti della stessa ricorrente.
Segnatamente risulta che la società-strumento attraverso la quale sarebbe avvenuta la partecipazione soggettiva alla “frode”, ossia Società_1, risulta essere una società ben capitalizzata (€ 540.000) che ancora esiste nel 2025, opera, ed è iscritta al VIES;
nondimeno la società Società_3, qualificata dall'Agenzia come parte della frode unitamente alla Ricorrente_1, ha visto riconosciuta, in realtà la regolarità fiscale del proprio comportamento con sentenze di questa Corte n. 52/2025 e n.611/2025.
Quanto alle cessioni agli esportatori abituali, poi, nessuna responsabilità per inerzia, colpa o dolo si intravede a carico della ricorrente poiché risulta che la stessa ha svolto i controlli con i poteri propri che in qualità di privato potevano essere svolti (Acquisizione di bilanci, Modello Iva, dichiarazione di intento, verifica partita iva, visure CCIAA).
Da ultimo deve essere posto in evidenza che il contesto in esame rappresentante identici fatti per le annualità accertate 2015, 2016,2017, 2018 è stato giudicato più volte da questa Corte di Giustizia attraverso le sentenze nn. 124/2024, 140/2024, 436/2024, 209/2025 con esiti tutti favorevoli alla ricorrente.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto, con condanna alle spese della società resistente nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO CO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB02224 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di accertamento n. THB03BB02224/2024 generato dalla rettifica della dichiarazione iva sulla base del disconoscimento del diritto alla detrazione per imputazione di
“soggettiva” inesistenza. Ciò con riferimento all'anno 2019 Nel particolare le violazioni sono collegate alla accertata, da parte degli organi verificatori, esistenza di un sistema di frode “carosello” riguardo l'IVA intracomunitaria nel settore della compravendita di materiale informatico. A seguito di ciò venivano evidenziate violazioni a carico della ricorrente relative ad indebita detrazione di IVA relativamente a fatture soggettivamente inesistenti emesse da Società_1
srl per l'importo di € 2.976.703,75, iva indetraibile pari a € 654.874,83; infedele fatturazione di cessioni non imponibili ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72 a seguito della presentazione di false lettere di intento, per un ammontare di € 1.721.809,41 con recupero IVA pari a
€ 378.798,07.
Ricorrente_1 srl avrebbe, nella prospettazione elaborata dall'Ufficio, rivestito la posizione di soggetto che interagiva, attraverso un profilo di consapevolezza, con società filtro c.d. di secondo livello: società cioè fornitrici, delle merci commercializzate: e cioè quelle che effettuano cessioni nei confronti delle beneficiarie della frode. Il meccanismo fraudolento veniva attuato attraverso cessioni meramente cartolari da parte della società di primo livello) la quale, a sua volta rivendeva la merce ad altre società (secondo livello). Nel caso in esame e, per l'annualità in questione venivano riscontrate fatture provenienti dalla fornitrice Società_1 srl e fatture emesse verso la Società_2
, nonché verso una serie di operatori effettuate non aventi i requisiti per essere considerati esportatori abituali.
In sostanza viene contestato alla ricorrente una condotta finalizzata alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una c.d. “frode carosello”, laddove si riscontra l'attivazione di
“società cartiere” che coinvolgono il fornitore UE e l'acquirente effettivo della merce connotando un profilo di indebiti vantaggi fiscali, in termini di iva e di effetto distorsivo sul piano economico di mercato.
La parte ricorrente eccepisce in sintesi, a sostegno del ricorso, a) in via pregiudiziale il difetto di motivazione dell'atto in quanto l'accertamento non avrebbe, ai sensi dell'art. 56 comma 2 DPR 633/72, posto fatti certi alla base delle presunzioni utilizzate;
b) sotto un profilo di merito sottolinea la carenza di alcuni elementi strutturali della frode e di indici oggettivi di partecipazione frode;
c) l'erroneità ed eccessività delle sanzioni.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con condanna della parte resistente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contesta integralmente le eccezioni avanzate dalla ricorrente ritenendo infondate le argomentazioni difensive basate sulla carenza motivazionale nonché, sotto un profilo di merito, l'acquisita consapevolezza che le aziende di riferimento fossero in realtà soggetti “apparenti”, che le fatture utilizzate ed emesse dalle società fossero soggettivamente inesistenti
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
E' presentata memoria da parte ricorrente in data 18.11.2025 ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso e contestate le controdeduzioni dell'Ufficio producendo documentazione giurisprudenziale della Cassazione e della CGUE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
A parere di questa Corte la ricorrente ha fornito un quadro documentale e contabile coerente con lo svolgimento di operazioni effettive, anche in termini di esecuzione e destinazione dei beni acquistati. La stessa Agenzia, pur sostenendo la tesi dell'oggettiva inesistenza, richiama in più punti indizi riferibili a fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti, generando così un'ambiguità che si riverbera negativamente sulla chiarezza e sufficienza della motivazione.
Peraltro nell'ambito della frode fiscale, attuata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'orientamento espresso in sede di legittimità (ex multis Corte di cassazione sentenza n. 9851 del 2018; Corte di cassazione sentenza n. 5339 del 2020; Corte di cassazione sentenza n. 15369 del 2020; Corte di cassazione sentenza n. 25891 del 2023), grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione economica documentata dalla fattura è stata realizzata da soggetto diverso dall'emittente della fattura (ipotesi di frode carosello mediante l'utilizzo di società cartiere all'uopo costituite), allegando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione.
Sotto il profilo dell'onere della prova, la sussistenza della frode fiscale deve essere adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo e dai verificatori, fornendo la prova dell'accordo fraudolentemente posto in essere tra interposto ed interponente, per ottenere gli indebiti benefici fiscali, nonché della consapevole partecipazione alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, risultano nella stessa coinvolti (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 6 “Il riscontro analitico – normativo sull'osservanza della disciplina IVA”, pag. 202 e ss.).
E, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare (Corte di cassazione, nella sentenza n. 9588/2019 depositata in data 05 aprile 2019), non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Per cui l'Amministrazione finanziaria deve preliminarmente acquisire un preciso quadro indiziario, connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, che valorizzi l'esistenza di un disegno criminoso finalizzato ad evadere le imposte, mediante l'utilizzo di fatture false.
Nel caso che qui occupa la Corte ritiene che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio di avere agito in buona fede, adoperando la
“diligenza massima esigibile da un operatore economico accorto”, sulla base di diversi elementi presuntivi, non contraddetti dall'Agenzia delle Entrate, che comunque ha espressamente riconosciuto che nessun rilievo formale è stato rilevato nei confronti della stessa ricorrente.
Segnatamente risulta che la società-strumento attraverso la quale sarebbe avvenuta la partecipazione soggettiva alla “frode”, ossia Società_1, risulta essere una società ben capitalizzata (€ 540.000) che ancora esiste nel 2025, opera, ed è iscritta al VIES;
nondimeno la società Società_3, qualificata dall'Agenzia come parte della frode unitamente alla Ricorrente_1, ha visto riconosciuta, in realtà la regolarità fiscale del proprio comportamento con sentenze di questa Corte n. 52/2025 e n.611/2025.
Quanto alle cessioni agli esportatori abituali, poi, nessuna responsabilità per inerzia, colpa o dolo si intravede a carico della ricorrente poiché risulta che la stessa ha svolto i controlli con i poteri propri che in qualità di privato potevano essere svolti (Acquisizione di bilanci, Modello Iva, dichiarazione di intento, verifica partita iva, visure CCIAA).
Da ultimo deve essere posto in evidenza che il contesto in esame rappresentante identici fatti per le annualità accertate 2015, 2016,2017, 2018 è stato giudicato più volte da questa Corte di Giustizia attraverso le sentenze nn. 124/2024, 140/2024, 436/2024, 209/2025 con esiti tutti favorevoli alla ricorrente.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto, con condanna alle spese della società resistente nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.