Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21151 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09049/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Conticiani, Alessandro Falasca, Marco Giustiniani e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.ssa Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- in parte qua , del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio (d’ora innanzi anche “PTPR”), approvato con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, e pubblicato sul B.U.R.L. del 10 giugno 2021 – Bollettino Ufficiale della Regione Lazio – n. 56 – Supplemento n. 2;
- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, a detta delibera presupposto, connesso o dipendente, ivi compresi, in particolare: i) la Tavola A) 24, che include l'area di proprietà della ricorrente all'interno del “ Sistema dei Paesaggi Insediativi HI LL e DI OR ”, di cui agli artt. 31 e 49 delle NTA, ii) la Tavola B) 24, che include l’area di proprietà della ricorrente all’interno delle “ Aree tutelate per legge: protezione dei parchi e delle riserve naturali ”, di cui all'art. 38 delle NTA;
- dell’Accordo di co-pianificazione stipulato tra Regione Lazio e MIC in attuazione degli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs 42/2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 avente appunto ad oggetto il PTPR della Regione Lazio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
-ove occorrer possa, dei provvedimenti amministrativi che sono il presupposto della determinazione di approvazione del vincolo paesaggistico di PTPR che interessa l‘area della ricorrente e cioè:
- della delibera del Consiglio Regionale n. 55 del 12 novembre 2008, avente ad oggetto “ Approvazione del Piano della Riserva Naturale di NT IO di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali» e successive modificazioni e integrazioni ”;
- della delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 31 marzo 2016, recante “ Modifiche alla deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2008, n. 55 «Approvazione del piano della riserva naturale di NT IO di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni e integrazioni» ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della Regione Lazio nonché i relativi allegati e l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. LI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società ricorrente è proprietaria di un immobile a destinazione d’uso residenziale, composto da alcuni edifici con area di pertinenza, sito in via -OMISSIS-, Roma, in località NT CC.
2 – In tali vesti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, la stessa ha impugnato:
- il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Lazio (di seguito anche “PTPR”), nella parte in cui quest’ultimo ha incluso l’area in cui è compreso il terreno di sua proprietà: i) nella Tav. A) 24, all’interno del “ Sistema dei Paesaggi Insediativi HI LL e DI OR ”, di cui agli artt. 31 e 49 delle NTA, ii) nella Tavola B) 24, all’interno delle “ Aree tutelate per legge: protezione dei parchi e delle riserve naturali ”, di cui all'art. 38 delle NTA;
- l’Accordo di co-pianificazione stipulato tra Regione Lazio e Ministero della Cultura in relazione al PTPR;
- delle delibere regionali sulla cui base la località NT CC è stata ricompresa all’interno della riserva naturale di NT IO (cfr. del. C. R. n. 55/2008, rettificata dalla del. C.R. n. 6/2016).
2 – Nel gravame, la ricorrente ha rappresentato, fra l’altro:
- che nel vigore del pregresso PTPR, adottato con del. G. R. nn. 556 e 1025/2007, l’immobile di sua proprietà era parzialmente ricompreso nei beni paesaggistici di cui alle aree boscate di cui all’art. 10 della l. r. Lazio n. 24/1998, e non risultava sottoposto ad altri vincoli di specie;
- di aver quindi chiesto e ottenuto il permesso di costruire n. -OMISSIS-, relativamente ad un ampliamento da realizzarsi nell’area di pertinenza, ai sensi della l. r. Lazio n. 21/2009;
- che nel corso dell’attuazione del progetto, l’Ente gestore della Riserva Regionale Naturale di NT IO ha sottoposto a sequestro dell’area di cantiere, a motivo dell’accertamento di un asserito abuso edilizio;
- di aver appreso solo in quel momento che il proprio immobile, unitamente alla più ampia località del NT CC era stata ricompresa all’interno della cennata Riserva Naturale di NT IO, il cui Piano di Assetto era stato varato dal Consiglio Regionale con delibera n. 55 del 12 novembre 2008;
- di essere stata informata, con nota regionale del 13 maggio 2019, che tale ricomprensione era stata sancita con la delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 31 giugno 2016: con quest’ultima era stata confermata l’approvazione del Piano di Assetto del 2008 emendando alcuni errori materiali, fra cui quello relativo alla mancata ricomprensione del NT CC nella Riserva Naturale di NT IO;
- che il Comune aveva, poi, proceduto alla verifica del permesso di costruire rilasciato, dopo averlo sospeso, in ragione della presunta carenza dei necessari atti integrativi dell’efficacia del titolo edilizio relativi al nulla osta ambientale e alla autorizzazione paesaggistica, avviando un’interlocuzione procedimentale;
- di aver censurato tali provvedimenti col ricorso n. R.G. -OMISSIS- proposto dinanzi a questo Tribunale;
- di aver appreso, nel corso del giudizio, della pubblicazione degli atti relativi all’approvazione del nuovo PTPR con delibera del Consiglio Regionale n. 5/2021: nell’ambito di quest’ultimo, la sua area di proprietà aveva subito una modifica, essendo stata inclusa sia all’interno del “ Sistema del Paesaggio Insediativo: HI LL e DI OR ” (Tavola A24) sia all’interno delle “ Aree Tutelate per Legge: Protezione dei HI e delle Riserve Naturali ” (Tavola B24);
- di essere insorta anche avverso tale atto.
4 – Nel ricorso sono stati dedotti:
- vizi di illegittimità derivata della delibera del Consiglio Regionale n. 5/2021, da ricondursi alle mende che affliggerebbero gli atti con cui l’area di proprietà della ricorrente è stata ricompresa nella Riserva Naturale di NT IO (del. C. R. nn. 55/2008 e 6/2016), con conseguente apposizione del vincolo ambientale, mende già dedotte nel ricorso n.R.G. -OMISSIS-;
- vizi di illegittimità propri (procedurali e sostanziali) relativi al procedimento di approvazione del PTPR del 2021.
In particolare, il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
A) Vizi di illegittimità derivata:
i) contraddittorietà della delibera n. 55/2008 per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione di atti istruttori, per contraddittorietà tra la determinazione finale e il parere obbligatorio dell’organo consultivo: nella specie, del parere del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente aveva espresso, il 20 dicembre 2007, avviso contrario all’inclusione del NT CC nella Riserva Naturale di NT IO;
ii) illegittimità della delibera n. 55/2008, in quanto la delibera n. 6/2016 sarebbe intervenuta a sanare, a ben quasi otto anni di distanza e in contrasto con le risultanze istruttorie, presunte discrasie esistenti tra gli elaborati grafici e descrittivi presenti nel Piano di Assetto del 2008 (che non includevano il NT CC nella Riserva Naturale) e la parte prescrittiva del detto Piano;
iii) illegittimità della delibera n. 55/2008, in quanto la delibera n. 6/2026 non avrebbe avuto efficacia di mera rettifica ma avrebbe determinato un’espansione del vincolo ambientale, senza che fossero assolti i necessari incombenti procedurali e partecipativi;
iv) illegittimità della delibera n. 6/2026 a motivo dei vizi precedentemente dedotti, ove quest’ultima fosse ritenuta la fonte del vincolo ambientale;
A) Vizi di illegittimità propria:
i) il PTPR gravato con l’atto introduttivo del presente giudizio, ancorché differente da quelli adottati nel 2007 e nel 2019 (oggetto, quest’ultimo, di annullamento ad opera della nota pronuncia Corte cost., 17 novembre 2020, n 240), non sarebbe mai stato ripubblicato prima della sua approvazione definitiva, in tal modo precludendo, a chi ne avesse avuto interesse, ogni possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23, commi da 2 a 5 della l. r. Lazio n. 24/1998; il sistema della co-pianificazione Regione Lazio-MIBACT imponeva di assicurare l’effettiva partecipazione di quest’ultimo al sub-procedimento concernente l’esame delle osservazioni e la formulazione delle relative controdeduzioni, il quale risulta quindi altrettanto viziato in conseguenza della mancata pubblicazione del Piano;
ii) l’inclusione dell’area di proprietà della ricorrente fra i beni tutelati per legge è avvenuta in violazione degli obblighi di pubblicità e di partecipazione vigenti, intervenendo di fatto, per la prima, volta su un’area privata del tutto estranea a tale forma di vincolo;
iii) illegittimità dell’autonoma determinazione di ricomprensione dell’area di proprietà della ricorrente all’interno delle aree tutelate per legge, in assenza del necessario supporto istruttorio e motivazionale sulle ragioni di pregio della zona;
iv) illegittimità degli atti “ allegati ”, costituenti parte integrante della disciplina del PTPR, nella misura in cui hanno ricompreso, con efficacia prescrittiva, l’area della ricorrente fra i beni paesaggistici;
v) illegittimità del PTPR a motivo della mancata applicazione del procedimento di VAS.
5 – Roma Capitale si è costituita in giudizio, depositando documentazione.
6 – La Regione Lazio si è costituita in resistenza al ricorso e, con articolata e documentata memoria, ne ha dedotto l’irricevibilità in parte qua e comunque l’infondatezza.
7 – In vista dell’udienza, con memoria la ricorrente ha informato, fra l’altro, che: 1) il ricorso n.R.G. -OMISSIS- è stato dichiarato irricevibile in quanto questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha accertato che la ricorrente aveva conosciuto gli atti tardivamente gravati già alla data del sequestro penale preventivo dell’area disposto il 26 marzo 2019; 2) sull’appello avverso tale sentenza, il Consiglio di Stato, con decisione n. -OMISSIS-, ha dichiarato la cessata materia del contendere perché il Comune di Roma nelle more aveva rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire; 3) tale sopravvenienza è stata giustificata in quanto, con sentenza del Tribunale Penale di Roma n. -OMISSIS-, l’imputato per gli illeciti connessi agli abusi edilizi contestati sull’area è stato assolto: è stata, infatti, accertata la non ricomprensione dell’area di proprietà della ricorrente all’interno del perimetro della Riserva Naturale di NT IO.
Con repliche, infine, la stessa ricorrente ha preso posizione sulle deduzioni formulate dalla Regione.
8 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2025, uditi i legali come da verbale, è stato dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. della possibile tardività dei motivi di illegittimità derivata: i) sia in virtù degli esiti del giudizio n.R.G. -OMISSIS- (cfr. sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-/2021 e Cons. St., V, n. -OMISSIS-); ii) sia in via autonoma: le delibere regionali nnn. 55/2008 e 6/2016, nel presente giudizio, sono state comunque impugnate tardivamente, in quanto sono state adottate molti anni prima della sua instaurazione.
Indi la causa è passata in decisione.
9 – Il ricorso in parte va dichiarato irricevibile e in parte risulta infondato.
10 – Vanno innanzitutto dichiarate irricevibili le censure riportate nei vari paragrafi del punto I) del gravame, volte a far valere l’illegittimità derivata del PTPR approvato con delibera n. 5/2021, per vizi delle delibere regionali n. 55/2008 e n. 6/2016, volte a prevedere la ricomprensione dell’area di proprietà della ricorrente nella Riserva Naturale di NT IO.
Sul punto - come eccepito dalla difesa Regionale e riportato nell’avviso ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. –:
- è ben vero che la sentenza del Consiglio di Stato, V, n. -OMISSIS- si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere nel ricorso volto ad attingere in via diretta e immediata le delibere regionali nn. 55/2008 e 6/2016, in quanto il Comune di Roma in corso di causa ha rilasciato il permesso di costruire in favore del ricorrente; è tuttavia altrettanto innegabile che tale pronuncia ha avuto l’effetto di rendere definitive le statuizioni di irricevibilità contenute nella sentenza del T.A.R. Lazio, II- bis , n. -OMISSIS-/2021; né guasta considerare che la ricorrente in sede d’appello, ove avesse voluto evitare tale esito, ben avrebbe potuto far valere il suo perdurante interesse alla riforma delle ridette statuizioni, instando per l’accertamento della tempestività del gravame; tuttavia, essa non risulta essersi attivata in tal senso, essendosi limitata a dar conto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere in corso di causa (cfr. par. 5 della sentenza d’appello);
- in ogni caso, anche a voler prescindere dagli esiti del giudizio definito in sede d’appello con la citata pronuncia n. -OMISSIS-, il presente gravame - come rilevato nell’avviso di udienza effettuato ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. - è comunque da ritenersi irrimediabilmente tardivo tenuto conto che: i) le delibere n. 55/2008 e n. 16/2016 risultavano per il loro contenuto e per i loro effetti sulle aree di proprietà della ricorrente immediatamente lesive per quest’ultima, avendo esse ricadute immediate sul regime vincolistico ed edilizio dei terreni; ii) entrambe le delibere regionali rientravano fra gli atti regionali soggetti all’obbligo di pubblicazione sul BUR, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 118 della l. r. Lazio n. 12/2011 nonché del Regolamento Regionale n. 11/2011; iii) ai sensi dell’art. 41, comma 2 del cod.proc.amm., il dies a quo del termine decadenziale per l’impugnativa delle stesse ha irretrattabilmente cominciato a decorrere dalla scadenza del termine per la loro pubblicazione, essendo quest’ultima prevista “ dalla legge o in base alla legge ”; a tale stregua, risultando tali delibere entrambe pubblicate una il 21 gennaio 2009 (BURL n. 3, Supplemento Ordinario n. 1) e l’altra il 24 maggio 2016 (BURL n. 41), il presente gravame proposto l’8 settembre 2021 (data della sua notifica), cioè a distanza di molti anni, non può comunque essere ritenuto tempestivo.
11 – Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato che il PTPR approvato nel 2021, ancorché differente da quelli adottati nel 2007 e nel 2019 (oggetto, quest’ultimo, di annullamento ad opera della nota pronuncia Corte cost., 17 novembre 2020, n 240), non sarebbe mai stato ripubblicato prima della sua approvazione definitiva, in tal modo precludendo, a chi ne avesse avuto interesse, ogni possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23, commi da 2 a 5, l. r. Lazio n. 24/1998.
Inoltre, sempre in tesi, il sistema della co-pianificazione Regione Lazio-Mibact imponeva di assicurare l’effettiva partecipazione di quest’ultimo al sub-procedimento concernente l’esame delle osservazioni e la formulazione delle relative controdeduzioni, il quale risulterebbe quindi altrettanto viziato in conseguenza della mancata pubblicazione del Piano.
Tali profili di censura non colgono nel segno.
11.1 – Non il primo.
La doglianza poggia sull’assunto ricorsuale (peraltro neppure adeguatamente supportato), secondo cui la disciplina del PTPR approvato nel 2021 divergerebbe radicalmente da quello del 2007 e del 2019 (annullato).
La Regione Lazio ha contrastato questa prospettazione affermando, con puntuali e specifiche deduzioni, che:
- non sono intervenuti nel Piano mutamenti tali da determinare un suo cambiamento radicale; conseguentemente, non si è resa necessaria una nuova pubblicazione; la procedura di evidenza è già stata esperita a seguito dell’adozione del PTPR, come disposto dall’art. 23 della l. r. n. 24/1998;
- l’impianto del PTPR del 2021 è rimasto sostanzialmente conforme a quello adottato e, pertanto non necessitava di una nuova pubblicazione; ciò a fortiori per il solo inserimento delle aree di proprietà del ricorrente, trattandosi di un vincolo ex lege , da inserirsi necessariamente nello strumento pianificatorio alla luce dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004.
Osserva a questo riguardo il Collegio che parte ricorrente si è al riguardo limitata a contestazioni generiche e non persuasive e in ogni caso contrarie al principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit , principio in base al quale spettava alla ricorrente provare l’assunto della divergenza tra i testi dei vari Piani e non già alla Regione provare la loro corrispondenza.
Ne deriva che, non ricorrendo nella specie il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di ripubblicazione del Piano, il mezzo in esame è insuscettibile di positivo scrutinio.
In proposito, il Collegio non può che riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui l’esigenza di una nuova adozione e pubblicazione del Piano sussiste solo allorquando – diversamente da quanto emerso nella fattispecie all’esame - le modifiche apportate abbiano una tale incisività e una tale rilevanza da aver determinato lo stravolgimento dell’impianto pianificatorio predisposto (cfr. ex plurimis , Cons. St., VII, 2m. 10237/2023; T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 7647/2025).
11.2 – Altrettanto infondata risulta la doglianza, secondo cui in sede di approvazione del PTPR adottato con del. n. 5/2021 sarebbe stata omessa la partecipazione del MIC alla fase di esame delle osservazioni e formulazione delle relative controdeduzioni.
L’assunto risulta destituito di fondamento fattuale, ove si consideri che la partecipazione del MIC ha avuto luogo.
Ciò si desume, innanzitutto, dal preambolo della deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2021, recante l’approvazione del nuovo PTPR (cfr., in particolare, il doc. 1 di parte ricorrente a p. 6, e nello specifico il seguente paragrafo “ preso atto che non sono state istruite n. 25 ulteriori osservazioni pervenute successivamente al 14 dicembre 2014, data di conclusione congiunta delle osservazioni con il Ministero ”, unitamente ai sei paragrafi che lo precedono), senza che su tale specifico aspetto la parte ricorrente abbia mosso specifiche contestazioni.
Nello stesso senso induce a ritenere l’esame della sentenza n. 240/2020 della Corte Costituzionale, da cui traspare che la condotta della Regione violativa del principio di leale collaborazione ha avuto inizio in un momento successivo alla proposta di delibera consiliare n. 60 del 10 marzo 2016 (cfr. il sesto periodo del paragrafo 6.3 della detta sentenza), e dunque successivo a quello dell’esame delle osservazioni.
In senso convergente depone, ancora, il passaggio del preambolo della delibera n. 5/2021, in cui così si legge: “ PRESO ATTO che il Comitato istituito nel citato Protocollo d’Intesa ha svolto l’attività ivi prevista con le modalità di cui al disciplinare allegato al Protocollo medesimo e che, a partire dal 6 febbraio 2014 fino al 16 dicembre 2015, si è riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni, pervenendo alla produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte […] ”. Da tale passaggio si evince con evidenza che l’esame congiunto delle osservazioni si è concluso prima del 10 marzo 2016.
Infine, risulta rilevante il tenore dell’Accordo istituzionale sottoscritto tra Ministero della Cultura e Regione Lazio in data 27 maggio 2021 (cfr. doc. 5 della Regione Lazio), il cui art. 2, comma 1, lett. c), sancisce espressamente che “ Le parti si danno reciprocamente atto che: c) l’istruttoria delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione e pubblicazione del PTPR è stata effettuata congiuntamente e, ad esito di ciò, sono state condivise le proposte di accoglimento totale o parziale comportanti modifiche alla classificazione dei paesaggi e alla corretta individuazione dei beni paesaggistici, rappresentate graficamente sulle tavole del PTPR” (cfr. su censura analoga T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , nn. 16744/2025 e n. 8715/2025).
12 – Col secondo motivo, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’inclusione dell’area di proprietà della ricorrente fra i beni tutelati per legge, che in tesi sarebbe avvenuta in violazione degli obblighi di pubblicità e di partecipazione vigenti. In tesi, il nuovo PTPR sarebbe intervenuto di fatto, per la prima, volta su un’area privata del tutto estranea a tale forma di vincolo.
In proposito, il Collegio ritiene che la tesi ricorsuale si fondi su un doppio architrave logico destituito di pregio: i) quello secondo cui l’area del NT CC (e quindi le aree di proprietà della ricorrente che in tale località si trovano) non sia ricompreso nella Riserva Naturale di NT IO; ii) quello secondo cui detta area sia stata per la prima volta, ex abrupto e arbitrariamente, ricompresa fra quelle vincolate dal nuovo PTPR.
12.1 - Quanto al primo architrave logico, dalla documentazione in atti emerge che l’inclusione dell’area di NT CC nel perimetro della Riserva Naturale di NT IO è stata sancita in via chiara ed espressa ad opera e per effetto della delibera del Consiglio Regionale 31 marzo 2016, n. 6, recante l’approvazione del perimetro definitivo della Riserva stessa.
12.1.1 - In particolare, tale delibera è intervenuta a chiarire la portata della delibera del Consiglio Regionale 12 novembre 2008, n. 55, che aveva approvato il Piano della Riserva Naturale di NT IO ma che presentava una discrasia suscettibile di generare incertezza: mentre il perimetro definitivo della Riserva approvato non contemplava il NT CC, gli elaborati cartografici indicavano una diversa perimetrazione, che includeva tale località.
In questo contesto, è intervenuta la delibera n. 6/2016, a compimento del procedimento di rettifica della delibera n. 55/2008, culminato nell’espressa inclusione dell’area di NT CC nella Riserva Naturale di NT IO.
E la legittimità di tale delibera, della cui portata e dei cui effetti la ricorrente era tanto consapevole la ricorrente da essere insorta col ricorso n.R.G. -OMISSIS-, si è ormai consolidata – come già in precedenza illustrato – a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, V, n. -OMISSIS-, che ha definito tale giudizio, rendendo definitiva la statuizione di tardività della sua impugnazione.
12.1.2 - Orbene, in questo quadro, nessuna efficacia nel presente giudizio può annettersi agli esiti del procedimento penale avviato a carico di uno degli esponenti della società ricorrente per gli abusi connessi all’edificazione dell’area sita in NT CC.
Ora, è ben vero che la sentenza del Tribunale di Roma, IX Sezione Penale, n. -OMISSIS- ha assolto il predetto esponente, avendo ritenuto che l’area di NT CC non rientri nella Riserva Naturale di NT IO.
E’ tuttavia altrettanto innegabile che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, V, n. -OMISSIS-: i) “ nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola è quella dell’autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all’art. 654 c.p.p. secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all’Amministrazione per l’accertamento di fatti rilevanti ” ( ex multis , Cons. St., V, n. 1605/2025; id., n. 6583/2021); ii) il giudicato penale copre solo l’accertamento dei fatti materiali e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del Giudice amministrativo (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 5473/2017; id. n. 1350/2021); iii) la nozione di “fatti materiali”, che fanno stato in sede extrapenale, deve essere limitata alla realtà fenomenica, materiale e storica che ha determinato il convincimento del giudice penale e non può essere anche riferita all’ulteriore procedimento di sussunzione logica del materiale probatorio svolta dal giudice stesso anche attraverso processi argomentativi (cfr. ex multis , Cons. St., V, n. 1487/2016).
A tale stregua va subito evidenziato che il Giudice Penale ha fondato il suo giudizio sulla valutazione del materiale probatorio acquisito in quel processo, condotta secondo le regole di quel processo, fra l’altro, senza neppure far menzione della delibera n. 6/2016 e della sua indubbia rilevanza sui fatti di causa.
Nulla impedisce, quindi, a questo Giudicante di condurre una valutazione autonoma e indipendente del più ampio materiale probatorio acquisito nel presente giudizio, secondo le regole e i princìpi validi per quest’ultimo.
12.1.3 – Parimenti nessuna rilevanza riveste nel presente giudizio la circostanza per cui Roma Capitale, con provvedimento del -OMISSIS-, ha rilasciato il permesso di costruire in favore della società ricorrente, basandosi sull’assunto per cui l’area di proprietà di quest’ultima non rientrasse nella Riserva Naturale di NT IO.
Si tratta, infatti, di un provvedimento amministrativo, insuscettibile - per la sua natura, per la sua valenza e per il carattere tutt’altro che persuasivo della premessa su cui è basato (anch’essa ha totalmente pretermesso la valutazione della delibera n. 6/2016, aspetto questo che assumeva una rilevanza fondamentale) - di pregiudicare la valutazione di questo Giudicante.
Inoltre, essendo tale provvedimento stato assunto dal solo Comune, l’eventuale silenzio (contegno questo ex se neutro) serbato da altri soggetti non coinvolti nel relativo procedimento, come la Regione e l’Ente Gestore, non può certamente corroborare la correttezza delle determinazioni assunte o comunque influire sulla diversa e più ampia valutazione che questo Giudice è chiamato a compiere.
12.1.4 – Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l’inclusione dell’aera del NT CC nella Riserva Naturale di NT IO è stata in modo chiaro ed esplicito sancita dalla delibera del Consiglio Regionale n. 6/2016, da ritenersi tuttora valida ed efficace.
12.2 – Alla stregua di tale premessa, il nuovo PTPR nel 2021 non poteva che tenere conto di quanto già in precedenza stabilito da tale delibera e conseguentemente graficizzare il vincolo vigente su quest’area nonché recepire la relativa area fra quelle tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 42/2004, con efficacia ricognitiva.
E ciò è stato fatto in piena coerenza con: i) tale norma annovera fra le aree di rilievo paesaggistico, tutelate per legge, “ i parchi e le riserve nazionali o regionali [come appunto era l’area di NT CC dopo la sua espressa ed esplicita ricomprensione nella Riserva Naturale di NT IO avvenuta nel 2016 NDR] , nonché i territori di protezione esterna dei parchi ”; ii) l’art. 143, comma 1erreta c) del d.lgs n. 42/2004, che annovera fra i contenuti necessari del piano paesaggistico, fra l’altro, la “ ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione ”.
12.3. Di qui l’infondatezza del secondo architrave logico posto a base delle tesi della ricorrente, la legittimità dell’operato della Regione sotto i profili qui censurati e l’irrilevanza di un’eventuale fase partecipativa sul punto, attesa la mera trasposizione all’interno del PTPR del 2021 della Riserva Naturale di NT IO, quale area tutelata per legge, secondo le perimetrazioni e le dimensioni recate dalle delibere che ne hanno delineato l’assetto (cfr. del. reg. nn. 55/2008 rettificata da del. reg. n. 6/2016).
Sul punto va rimarcato che l’impianto del PTPR è rimasto sostanzialmente conforme a quello adottato e, pertanto non necessitava di una nuova pubblicazione; lo stesso è a dirsi con riferimento al solo inserimento delle aree di proprietà della ricorrente nel PTPR approvato, trattandosi di un vincolo ex lege , da inserirsi necessariamente nello strumento pianificatorio alla luce dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004.
13 – Il terzo motivo ha censurato l’illegittimità dell’autonoma determinazione regionale di ricomprensione dell’area di proprietà della ricorrente all’interno delle aree tutelate per legge (ville, giardini e parchi) anche ai sensi dell’art. 31 delle NTA del PTPR e del sistema del Paesaggio Insediativo dei HI LL e DI OR, ricomprensione che in tesi sarebbe avvenuta in assenza del necessario supporto istruttorio e motivazionale sulle ragioni di pregio della zona.
Anche tale censura non regge il vaglio di fondatezza.
13.1 – Quanto al primo profilo, giova richiamare per relationem , per esigenze di sinteticità ex art. 3 del cod.proc.amm., quanto illustrato in merito alla valenza della delibera regionale n. 6/2016, adottata proprio al fine di porre fine alle incertezze sulla perimetrazione della Riserva Naturale di NT IO e di esplicitare l’inclusione in essa dell’area di NT CC, superando ogni residuo profilo di dubbio e di criticità.
Quanto alla censura tesa a criticare la ricomprensione della zona di proprietà dei ricorrenti nel sistema del Paesaggio Insediativo dei HI LL e DI OR, nel rilevare che tale classificazione era già presente nel PTPR adottato, giova evidenziare quanto segue.
13.2. Per una migliore comprensione della questione, occorre ricapitolare sinteticamente la cornice normativa rilevante nella specie.
In base all’art. 135, commi 2, 3 e 4, del d. lgs n. 42/2004:
“ 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ” .
Conformemente a tale disposizione l’art. 143 del d. lgs n. 42/2004, nel disciplinare il contenuto minimo del “Piano Paesaggistico”, alla lettera a), prevede espressamente: “ 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135”.
In tale cornice, la Regione Lazio, in sede di approvazione del PTPR qui censurato, ha dedicato l’intero Capo II delle N.T.A. alla “ Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi ” (dall’art. 17 all’art. 33) (cfr. allegato 2 di parte resistente).
In particolare, secondo quanto previsto dai commi da 1 a 4 dell’art. 17:
“1. Il PTPR, ai sensi dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 24/1998 ha individuato per l’intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, di seguito denominati “paesaggi”, definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti.
2. Gli ambiti di paesaggio costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva.
3. La individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sulla analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico percettive del territorio ed è riconducibile a tre configurazioni fondamentali:
a) SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE che è costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;
b) SISTEMA del PAESAGGIO AGRARIO che è costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell’effettivo uso agricolo;
c) SISTEMA del PAESAGGIO INSEDIATIVO che è costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali;
4. I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi secondo lo schema di seguito riportato:
SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE
Paesaggio naturale
Paesaggio naturale agrario
Paesaggio naturale di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO
Paesaggio agrario di rilevante valore
Paesaggio agrario di valore
Paesaggio agrario di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO
Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto
HI, LL e DI storici
Paesaggio dell’insediamento urbano
Reti infrastrutture e servizi
Paesaggio dell’insediamento in evoluzione
Paesaggio dell’insediamento storico diffuso».
A ciascuno di siffatti “ Ambiti paesaggistici ” corrisponde poi una specifica normativa d’uso del territorio (artt. da 18 a 33 delle N.T.A.).
Per quanto di rilievo nel caso in esame, l’art. 31 NTA (“ HI, ville e giardini storici ”) così prevede “1 . Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di ville, parchi e giardini storici che, all’interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.2. Nel paesaggio dei parchi, ville e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non rientrando all’interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l’interesse storico artistico e naturalistico e connotano il paesaggio.3. In tale ambito di paesaggio, ove cogente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49 delle norme.4. La tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico.5. Per tale paesaggio costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica le presenti ulteriori prescrizioni ”.
La classificazione del paesaggio (Tavola A), è stata attribuita dalla Regione, a seguito di un’istruttoria, così come emerge dagli atti regionali allegati all’approvazione (relazione e voto del Comitato depositati in atti) riconoscendo le emergenze come ville e giardini a determinate aree.
13.3 - In ordine al potere esercitato, la giurisprudenza ha evidenziato che le valutazioni in materia di tutela del paesaggio sono “ espressione dell'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa attribuita all'Amministrazione in materia pianificatoria, che involge, primariamente, un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che gli atti di esercizio del potere pianificatorio siano inficiati da errori di fatto, abnormi illogicità o profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità ” (cfr. tra le tante CGA, S. C., par. n. 380/2021; Cons. St., VI, n. 3367/2014; T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 1713/2018).
Va precisato che la valenza paesaggistica di un'area può dipendere dalla sua mera conformazione e ubicazione naturalistica, dal suo significato storico o dalla presenza di beni di interesse archeologico (e quindi paesaggistico) nel sottosuolo, indipendentemente da eventuali compromissioni che l'area stessa abbia subito nel tempo a causa di interventi antropici o di fenomeni di degrado ambientale (cfr. Tar Sicilia, Catania, I, n. 1306/2024).
Va inoltre rammentato che, vertendosi in tema di discrezionalità tecnica in ambito di tutela del paesaggio, l’onere della prova gravante sulla parte ricorrente va considerato in termini rigorosi, alla luce dell’orientamento per cui ove l’interessato non ottemperi all’onere di mettere in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione (cfr., da ultimo, Cons. St., VII, n. 6578/2023).
13.4 - Calando le precedenti coordinate ricostruttive nella fattispecie all’esame, il Collegio ritiene che nel caso di specie gli elementi addotti dalla ricorrente non sono idonei ad inficiare le scelte operate dell’Amministrazione.
La deduzione in ordine ad una non corretta ricognizione del territorio è generica e sfornita di puntuali riscontri che consentano di evidenziare il carattere abnorme e contraddittorio della classificazione operata dal Piano, tenuto conto che essa:
i) richiama studi ed approfondimenti evidentemente tutti superati dall’adozione della del. n. 6/2016, che ha chiarito in via espressa la ricomprensione dell’area di NT CC nella Riserva Naturale di NT IO sulla base delle sue caratteristiche e della sua portata (cfr. quanto emerge dal doc. 18 della Regione);
ii) non è supportata da alcun elemento idoneo ad inficiare l’istruttoria compiuta dalla Regione sulla classificazione del paesaggio, istruttoria emergente dagli atti regionali richiamati nella delibera di approvazione.
Le scelte operate dall'Amministrazione in sede di pianificazione paesaggistica sono espressione di discrezionalità tecnica, che nel caso di specie si è manifestata con una classificazione dell’area di proprietà della ricorrente come “ Paesaggio dei HI, ville e giardini storici ” sulla base di un'istruttoria, che ha valorizzato: i) il regime vincolistico dell’area ricompresa in una riserva naturale; ii) gli elementi di interesse storico e naturalistico in essa presenti (cfr. anche l’area boscata), elementi confermati dalle ortofoto in atti (cfr. doc. 12 e 13 della Regione) e supportate da deduzioni puntuali e circostanziate della stessa Regione, non oggetto di efficace smentita.
Né potrebbe ritenersi che l’antropizzazione di una determinata area o perfino il suo degrado possano costituire ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici e culturali legati da sempre al paesaggio, stante i profili espressivi di “identità” ambientale, storica e paesaggistica che vi si ritrovano (T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 16573/2025; Cons. St., VI, n. 3892/2023).
In definitiva, la Regione Lazio ha esercitato, in conformità e nei limiti consentiti dall’ordinamento, con imparzialità e logica, il proprio potere discrezionale di pianificazione paesaggistica.
Infatti, la classificazione del paesaggio risulta congrua e logica sia alla luce di quanto previsto dalla Tavola B) sia rispetto a quanto riportato nella Tavola A) del PTPR.
14 – Parimenti infondato risulta il quarto motivo di ricorso, volto a censurare gli allegati al PTPR laddove essi ripropongono, graficizzandole, le disposizioni sostanziali del Piano già censurate.
Sul punto, il Collegio non può che osservare che la rappresentazione nelle Tavole B) del PTPR dell’area naturale protetta in esame, non è altro che la conseguenza della sua ricognizione quale bene di cui all’art.142 comma 1 lett. f) del d. lgs n. 42/2004, come già diffusamente illustrato nel par. 12.
15 – Ugualmente privo di pregio risulta il quinto e ultimo motivo, volto a censurare la mancata sottoposizione del PTPR alla procedura di VAS.
La censura non si presta a favorevole considerazione, non avendo il Collegio motivo di discostarsi dalle conclusioni già espresse in proposito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II- quater , nn. 7647/2025, 6224/2024,11119/2022), secondo cui “ l’adempimento in parola [vale a dire la sottoposizione a VAS] non era ancora stato prescritto al momento dell'avvio del procedimento pianificatorio, mentre, all'atto di entrata in vigore della normativa che lo imponeva, il procedimento di pianificazione si trovava in fase particolarmente avanzata (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2019 n. 5004, ove è chiarito che la DGR del 05 marzo 2010 n. 169 “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS” esclude dalla procedura di (verifica di assoggettabilità) a VAS (punto 1.3.7): o) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008; p) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della presente Delibera di Giunta Regionale, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l’adeguato svolgimento delle procedure di VAS, in quanto i Piani/Programmi devono essere valutati “all’atto dell’elaborazione e dell’adozione”, e del dettato della norma nazionale che la recepisce: “La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione” (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/06) ”.
16 – In definitiva, il ricorso in parte va dichiarato irricevibile e in parte va respinto siccome infondato, nelle parti e nei sensi in precedenza illustrati.
17 – Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e la Regione e sono liquidate nel dispositivo.
Sussistono, invece, giusti motivi, per disporre la compensazione delle spese nei rapporti fra la ricorrente e Roma Capitale, avuto riguardo alla costituzione in giudizio di quest’ultima puramente formale.
Nulla sulle spese nei rapporti fra la ricorrente il Ministero della Cultura dall’altro, in considerazione della mancata costituzione in giudizio di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda- Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo respinge, nelle parti e nei sensi in motivazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Regione Lazio, delle spese legali, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge.
Spese compensate nei rapporti fra la società ricorrente e Roma Capitale.
Nulla sulle spese nei rapporti fra la società ricorrente e il Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e in generale la controversia oggetto del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
LI IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IS | EN TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.