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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 790/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Caltagirone (CT), Viale Europa n. C.F._1
59/L, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Rabbito ( , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata a Scordia (CT), Via Toselli n. 102, C.F._2 presso lo studio professionale dell'avv. Luisa La Ferlita
( , dalla quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
********
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione.
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione depositato il 13.07.2020, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 24.06.2020, con Controparte_1 cui era stato allo stesso intimato il pagamento della somma di € 17.662,24, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito la compensazione con presunti crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'opposta, pari ad € 45.436,27, dovuti in forza di spese affrontate nell'ambito della pregressa attività imprenditoriale svolta dalle parti.
Parte opponente ha inoltre dedotto di aver corrisposto somme a titolo di mantenimento della prole per un totale di € 3.500,00 contestando, quindi, la mancata loro contabilizzazione nel calcolo dell'ammontare precettato, pertanto, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto e il riconoscimento del proprio diritto di credito nei confronti dell'opposta, come sopra determinato.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.10.2020, si è costituita in giudizio la quale ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte Controparte_1 opponente ed ha chiesto il rigetto della proposta opposizione.
In particolare, parte opposta, ha dedotto: i) l'inammissibilità dell'opposizione proposta per sussistenza di giudicato esterno;
ii) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione;
iii) la correttezza dei conteggi dell'importo precettato;
iv)
l'inammissibilità delle doglianze afferenti alla prole.
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza del 14.05.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Successivamente, con ordinanza del 21.10.2025, la presente causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
*********
La presente opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n. 438020 del
2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento all'ipotesi, sussistente nella fattispecie in esame, di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di natura giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti”
(cfr. Cass. civ. n. 15376 del 2022).
Nel caso di specie, il precetto opposto è stato ottenuto sulla scorta: I) del decreto di omologa del 04.03.2015, reso nel corso del procedimento di separazione iscritto al n.
1431/14 R.G., munito di formula esecutiva in data 10.03.2018; II) del decreto di modifica delle condizioni di separazione, reso dal Tribunale di Caltagirone in data 03.05.2018 nel corso del giudizio iscritto al n. 877/17 R.G., munito di formula esecutiva il 02.07.2018.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, posta la sussistenza incontestata del fatto costitutivo del credito azionato dalla opposta, grava sull'opponente l'onere di
3 dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero della sussistenza di altro fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Preliminarmente, quanto all'eccepita violazione del ne bis in idem, occorre rilevarne l'infondatezza.
Secondo parte opposta, tale violazione sussisterebbe in quanto il Giudice dell'esecuzione si era pronunciato sulle stesse questioni, poste a sostegno della presente causa, con l'ordinanza resa nel giudizio n. 306/19 R.G.E. in data 09.09.2019.
Orbene, tale ordinanza non può assumere valore di giudicato, per cui non si pone alcun problema di violazione del principio del ne bis in idem (cfr. Tribunale di Salerno sentenza n. 2144 del 2021), il quale si perfeziona allorquando sussiste una pronuncia su medesime domande in giudizi contenziosi.
Come noto, infatti, la sola cognizione è deputata all'accertamento della sussistenza del diritto di credito e alla condanna all'adempimento con una pronuncia che potrà consolidarsi in giudicato, mentre l'esecuzione consiste in operazioni intese a portare ad attuazione il diritto risultante dal titolo esecutivo. (cfr. Trib. Frosinone sentenza n. 885 del
2024).
L'accertamento che compie il giudice dell'esecuzione dunque “ha una portata che si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale alla pronuncia di un atto esecutivo e non risolve una controversia nei modi della cognizione” (cfr. Cass. sentenza n. 5510 del 2003, conforme Cass. sentenza n. 16610 del 2011).
Nessun giudicato, quindi, si è formato a seguito della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 09.09.2019, relativa alla fase cautelare del giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., poi non proseguito con l'introduzione del giudizio di merito, considerando anche che tale ordinanza nulla ha statuito sui motivi posti a sostegno dell'opposizione atteso che il G.E. ha ritenuto che gli stessi “dovevano essere sollevati in altra sede poiché riguardano fatti modificativi delle condizioni di cui alla separazione tra i coniugi”, ragion per cui nessuna violazione del ne bis in idem sussiste nel presente caso.
Passando al merito, nel caso in esame, l'opponente non ha contestato la mancata corresponsione dell'obbligo pecuniario sullo stesso gravante, ma ha dedotto la non debenza delle somme precettate in forza della compensazione con quanto corrisposto, pari ad €
45.436,27, nell'ambito dell'attività imprenditoriale gestita dal medesimo ma intestata all'opposta.
4 Orbene, l'istituto della compensazione non risulta applicabile alla presente fattispecie, difatti, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti, “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass.,
04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento
(art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari
e, di conseguenza, non compensabile” (ex multis Cass. ordinanza n. 11689 del 2018).
Ne discende che l'assegno di mantenimento per il contributo dei figli, avendo natura sostanzialmente alimentare, soggiace allo stesso divieto di compensazione dei crediti di cui all'art. 447 c.c. e, pertanto, non possa essere compensato con credito di altra natura (cfr.
Tribunale di Enna n. 330 del 2024).
Deve ritenersi quindi non operante nel caso di specie l'eccepita compensazione, in quanto il credito azionato, essendo relativo al mantenimento della prole, ha carattere alimentare.
Tanto ha valore assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni di parte opposta formulate sul punto.
Vale la pena rilevare, inoltre, che comunque le asserzioni di parte opponente, in merito al presunto avvenuto pagamento della somma di € 45.436,27, sono rimaste prive di alcun supporto probatorio, essendosi la stessa limitata al deposito di due assegni che riguardano soggetti terzi, tanto in ordine al traente che al beneficiario (cfr. alleg. nn. 5 e 6 allegazione dell'opponente), e dell'atto di precetto, mediante il quale l'istituto di credito ha intimato il pagamento di quanto dovuto, sia nei confronti dell'opponente che dell'opposta, senza dimostrazione alcuna dell'avvenuta corresponsione del dovuto (cfr. allegato n. 8).
In ordine poi alla somma di € 22.000,00, presuntivamente corrisposta dall'opponente a titolo di prezzo per l'acquisto del mezzo aziendale (trattore stradale targato CK380HY), dalle allegazioni documentali si evince che lo stesso è di proprietà dell'opponente, ragion per cui nessuna pretesa creditoria può essere avanzata nei confronti dell'opposta (cfr. alleg.
9 costituzione parte opposta e 15 memoria istruttoria).
5 Quanto alla somma di € 3.500,00, che l'opponente avrebbe corrisposto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, nessuna prova è stata fornita.
Sul punto l'opponente ha prodotto soltanto un vaglia postale di € 300,00 datato 20.11.2017
(e non del novembre 2018, come dallo stesso asserito) il cui importo risulta essere stato comunque detratto e conteggiato nell'atto di precetto opposto (cfr. documento in atti) tenuto conto che, come rilevato da parte opposta, solo per mero errore materiale è stato ivi indicato il bonifico di novembre 2016, essendo invero il pagamento relativo al bonifico del novembre 2017, come documentalmente provato.
Infine, inammissibili sono le doglianze proposte dall'opponente in merito all'attribuzione degli assegni familiari e alla cessazione della frequentazione della scuola da parte dei figli.
L'opponente ha infatti proposto, attraverso la presente opposizione, domande di accertamento della modifica di circostanze di fatto che non possono essere oggetto di accertamento incidentale in questa sede, dovendo le stesse essere svolte nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. attenendo alle valutazioni sulla situazione patrimoniale dei coniugi e della prole.
Come già sopra rilevato, in tema di opposizione ad esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, con specifico riferimento all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze di separazione e divorzio, è stato ulteriormente precisato che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 27602 del 2020; Cass. civ., n.
17689 del 2019).
Da tanto consegue, con riguardo al caso di specie, che il coniuge tenuto in forza del provvedimento giudiziale, reso in seno al procedimento di separazione, alla corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal predetto titolo non può, in assenza di un procedimento di modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione, dedurre nel giudizio di opposizione a precetto la sopravvenienza di fatti nuovi, in ipotesi suscettibili di determinare la modifica dell'originaria statuizione. (cfr. Tribunale di Salerno n. 1931 del 2025).
La formazione del titolo esecutivo preclude quindi la proposizione, nel giudizio ai sensi degli artt. 615 e seguenti c.p.c., di tutte le questioni sostanziali dedotte dall'attore che
6 hanno come presupposto il mutamento delle condizioni di fatto, non competendo al giudice dell'esecuzione alcuna possibilità di accertamento incidentale delle mutate condizioni e di conseguente intervento sul titolo.
Sul punto la domanda attrice è, pertanto, inammissibile.
In ultimo, passando alla contestazione relativa ai conteggi indicati nell'atto di precetto, la stessa da qualificarsi quale motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., per quanto ammissibile, in quanto proposto nei venti giorni dalla notifica del precetto (opposizione notificata l'08.07.2020-atto di precetto notificato il 24.06.2020), va rigettato in quanto infondato.
Ed infatti, risulta smentito per tabulas l'omesso conteggio dei versamenti effettuati, attesa la decurtazione dal dovuto della somma di € 300,00 (bonifico del novembre 2017) e di quanto assegnato (€ 2.346,92) in seno alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 306/2019 R.G.E..
Infine, quanto alle eccezioni in ordine agli interessi legali e l'imputazione di interessi e spese sulle somme pignorate, le doglianze sono estremamente generiche e scevre di alcuna argomentazione a supporto, sulla questione giova comunque rilevare che, come statuito dai giudici di legittimità, “le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo” ( ex multis Cass., Sez. 6, ordinanza n. 9173 del 2018).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere rigettata.
[...]
*********
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che va condannato a rifondere, in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma liquidata in dispositivo, determinata secondo i parametri introdotti dal D.M. n.
55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della
7 controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta, da rifondere in favore dell'Erario, essendo l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, giusta delibera n. 665 del 24.09.2020.
*********
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
-RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
-CONDANNA a rifondere in favore dell'Erario tutte le spese da Parte_1
Questi anticipate ivi compreso quanto liquidano, come da separato decreto, a favore del difensore della convenuta, per compensi avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 27 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Caltagirone (CT), Viale Europa n. C.F._1
59/L, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Rabbito ( , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata a Scordia (CT), Via Toselli n. 102, C.F._2 presso lo studio professionale dell'avv. Luisa La Ferlita
( , dalla quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
********
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione depositato il 13.07.2020, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 24.06.2020, con Controparte_1 cui era stato allo stesso intimato il pagamento della somma di € 17.662,24, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito la compensazione con presunti crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'opposta, pari ad € 45.436,27, dovuti in forza di spese affrontate nell'ambito della pregressa attività imprenditoriale svolta dalle parti.
Parte opponente ha inoltre dedotto di aver corrisposto somme a titolo di mantenimento della prole per un totale di € 3.500,00 contestando, quindi, la mancata loro contabilizzazione nel calcolo dell'ammontare precettato, pertanto, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto e il riconoscimento del proprio diritto di credito nei confronti dell'opposta, come sopra determinato.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.10.2020, si è costituita in giudizio la quale ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte Controparte_1 opponente ed ha chiesto il rigetto della proposta opposizione.
In particolare, parte opposta, ha dedotto: i) l'inammissibilità dell'opposizione proposta per sussistenza di giudicato esterno;
ii) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione;
iii) la correttezza dei conteggi dell'importo precettato;
iv)
l'inammissibilità delle doglianze afferenti alla prole.
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza del 14.05.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Successivamente, con ordinanza del 21.10.2025, la presente causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
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La presente opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n. 438020 del
2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento all'ipotesi, sussistente nella fattispecie in esame, di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di natura giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti”
(cfr. Cass. civ. n. 15376 del 2022).
Nel caso di specie, il precetto opposto è stato ottenuto sulla scorta: I) del decreto di omologa del 04.03.2015, reso nel corso del procedimento di separazione iscritto al n.
1431/14 R.G., munito di formula esecutiva in data 10.03.2018; II) del decreto di modifica delle condizioni di separazione, reso dal Tribunale di Caltagirone in data 03.05.2018 nel corso del giudizio iscritto al n. 877/17 R.G., munito di formula esecutiva il 02.07.2018.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, posta la sussistenza incontestata del fatto costitutivo del credito azionato dalla opposta, grava sull'opponente l'onere di
3 dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero della sussistenza di altro fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Preliminarmente, quanto all'eccepita violazione del ne bis in idem, occorre rilevarne l'infondatezza.
Secondo parte opposta, tale violazione sussisterebbe in quanto il Giudice dell'esecuzione si era pronunciato sulle stesse questioni, poste a sostegno della presente causa, con l'ordinanza resa nel giudizio n. 306/19 R.G.E. in data 09.09.2019.
Orbene, tale ordinanza non può assumere valore di giudicato, per cui non si pone alcun problema di violazione del principio del ne bis in idem (cfr. Tribunale di Salerno sentenza n. 2144 del 2021), il quale si perfeziona allorquando sussiste una pronuncia su medesime domande in giudizi contenziosi.
Come noto, infatti, la sola cognizione è deputata all'accertamento della sussistenza del diritto di credito e alla condanna all'adempimento con una pronuncia che potrà consolidarsi in giudicato, mentre l'esecuzione consiste in operazioni intese a portare ad attuazione il diritto risultante dal titolo esecutivo. (cfr. Trib. Frosinone sentenza n. 885 del
2024).
L'accertamento che compie il giudice dell'esecuzione dunque “ha una portata che si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale alla pronuncia di un atto esecutivo e non risolve una controversia nei modi della cognizione” (cfr. Cass. sentenza n. 5510 del 2003, conforme Cass. sentenza n. 16610 del 2011).
Nessun giudicato, quindi, si è formato a seguito della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 09.09.2019, relativa alla fase cautelare del giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., poi non proseguito con l'introduzione del giudizio di merito, considerando anche che tale ordinanza nulla ha statuito sui motivi posti a sostegno dell'opposizione atteso che il G.E. ha ritenuto che gli stessi “dovevano essere sollevati in altra sede poiché riguardano fatti modificativi delle condizioni di cui alla separazione tra i coniugi”, ragion per cui nessuna violazione del ne bis in idem sussiste nel presente caso.
Passando al merito, nel caso in esame, l'opponente non ha contestato la mancata corresponsione dell'obbligo pecuniario sullo stesso gravante, ma ha dedotto la non debenza delle somme precettate in forza della compensazione con quanto corrisposto, pari ad €
45.436,27, nell'ambito dell'attività imprenditoriale gestita dal medesimo ma intestata all'opposta.
4 Orbene, l'istituto della compensazione non risulta applicabile alla presente fattispecie, difatti, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti, “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass.,
04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento
(art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari
e, di conseguenza, non compensabile” (ex multis Cass. ordinanza n. 11689 del 2018).
Ne discende che l'assegno di mantenimento per il contributo dei figli, avendo natura sostanzialmente alimentare, soggiace allo stesso divieto di compensazione dei crediti di cui all'art. 447 c.c. e, pertanto, non possa essere compensato con credito di altra natura (cfr.
Tribunale di Enna n. 330 del 2024).
Deve ritenersi quindi non operante nel caso di specie l'eccepita compensazione, in quanto il credito azionato, essendo relativo al mantenimento della prole, ha carattere alimentare.
Tanto ha valore assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni di parte opposta formulate sul punto.
Vale la pena rilevare, inoltre, che comunque le asserzioni di parte opponente, in merito al presunto avvenuto pagamento della somma di € 45.436,27, sono rimaste prive di alcun supporto probatorio, essendosi la stessa limitata al deposito di due assegni che riguardano soggetti terzi, tanto in ordine al traente che al beneficiario (cfr. alleg. nn. 5 e 6 allegazione dell'opponente), e dell'atto di precetto, mediante il quale l'istituto di credito ha intimato il pagamento di quanto dovuto, sia nei confronti dell'opponente che dell'opposta, senza dimostrazione alcuna dell'avvenuta corresponsione del dovuto (cfr. allegato n. 8).
In ordine poi alla somma di € 22.000,00, presuntivamente corrisposta dall'opponente a titolo di prezzo per l'acquisto del mezzo aziendale (trattore stradale targato CK380HY), dalle allegazioni documentali si evince che lo stesso è di proprietà dell'opponente, ragion per cui nessuna pretesa creditoria può essere avanzata nei confronti dell'opposta (cfr. alleg.
9 costituzione parte opposta e 15 memoria istruttoria).
5 Quanto alla somma di € 3.500,00, che l'opponente avrebbe corrisposto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, nessuna prova è stata fornita.
Sul punto l'opponente ha prodotto soltanto un vaglia postale di € 300,00 datato 20.11.2017
(e non del novembre 2018, come dallo stesso asserito) il cui importo risulta essere stato comunque detratto e conteggiato nell'atto di precetto opposto (cfr. documento in atti) tenuto conto che, come rilevato da parte opposta, solo per mero errore materiale è stato ivi indicato il bonifico di novembre 2016, essendo invero il pagamento relativo al bonifico del novembre 2017, come documentalmente provato.
Infine, inammissibili sono le doglianze proposte dall'opponente in merito all'attribuzione degli assegni familiari e alla cessazione della frequentazione della scuola da parte dei figli.
L'opponente ha infatti proposto, attraverso la presente opposizione, domande di accertamento della modifica di circostanze di fatto che non possono essere oggetto di accertamento incidentale in questa sede, dovendo le stesse essere svolte nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. attenendo alle valutazioni sulla situazione patrimoniale dei coniugi e della prole.
Come già sopra rilevato, in tema di opposizione ad esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, con specifico riferimento all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze di separazione e divorzio, è stato ulteriormente precisato che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 27602 del 2020; Cass. civ., n.
17689 del 2019).
Da tanto consegue, con riguardo al caso di specie, che il coniuge tenuto in forza del provvedimento giudiziale, reso in seno al procedimento di separazione, alla corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal predetto titolo non può, in assenza di un procedimento di modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione, dedurre nel giudizio di opposizione a precetto la sopravvenienza di fatti nuovi, in ipotesi suscettibili di determinare la modifica dell'originaria statuizione. (cfr. Tribunale di Salerno n. 1931 del 2025).
La formazione del titolo esecutivo preclude quindi la proposizione, nel giudizio ai sensi degli artt. 615 e seguenti c.p.c., di tutte le questioni sostanziali dedotte dall'attore che
6 hanno come presupposto il mutamento delle condizioni di fatto, non competendo al giudice dell'esecuzione alcuna possibilità di accertamento incidentale delle mutate condizioni e di conseguente intervento sul titolo.
Sul punto la domanda attrice è, pertanto, inammissibile.
In ultimo, passando alla contestazione relativa ai conteggi indicati nell'atto di precetto, la stessa da qualificarsi quale motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., per quanto ammissibile, in quanto proposto nei venti giorni dalla notifica del precetto (opposizione notificata l'08.07.2020-atto di precetto notificato il 24.06.2020), va rigettato in quanto infondato.
Ed infatti, risulta smentito per tabulas l'omesso conteggio dei versamenti effettuati, attesa la decurtazione dal dovuto della somma di € 300,00 (bonifico del novembre 2017) e di quanto assegnato (€ 2.346,92) in seno alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 306/2019 R.G.E..
Infine, quanto alle eccezioni in ordine agli interessi legali e l'imputazione di interessi e spese sulle somme pignorate, le doglianze sono estremamente generiche e scevre di alcuna argomentazione a supporto, sulla questione giova comunque rilevare che, come statuito dai giudici di legittimità, “le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo” ( ex multis Cass., Sez. 6, ordinanza n. 9173 del 2018).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere rigettata.
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Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che va condannato a rifondere, in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma liquidata in dispositivo, determinata secondo i parametri introdotti dal D.M. n.
55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della
7 controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta, da rifondere in favore dell'Erario, essendo l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, giusta delibera n. 665 del 24.09.2020.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
-RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
-CONDANNA a rifondere in favore dell'Erario tutte le spese da Parte_1
Questi anticipate ivi compreso quanto liquidano, come da separato decreto, a favore del difensore della convenuta, per compensi avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 27 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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