Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2026, proposto da
FA IO BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3500 dell’1/10/2025 emessa dal Tribunale di Catania - sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale della Regione siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Salvatore ER IM CO e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Il ricorrente esponeva che con la sentenza indicata in epigrafe era stata accolta la sua domanda “ volta ad ottenere i benefici previsti dall’art. di cui all’art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005 ”, con conseguente condanna dell’Assessorato convenuto “ a rideterminare l’inquadramento del ricorrente, secondo i benefici in questione, con ogni conseguenza di carattere
retributivo ed accessorio ” ovvero con l’“ obbligo dell’amministrazione di rideterminare eventuale inquadramento e trattamento economico e di corrispondere quanto per l’effetto dovuto alla parte lavoratrice, oltre gli accessori, come per legge ”.
1.1. Lamentava che, nonostante la notifica ed il passaggio in giudicato della sentenza ed il compimento dei 120 giorni di legge dalla medesima notifica, l’Amministrazione non avesse provveduto a liquidare, in suo favore, le differenze retributive ad esso dovute a far data dall’1 marzo 2005 e sino alla scadenza del proprio rapporto a termine (31 dicembre 2020) unitamente ai dovuti accessori di legge.
Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale di assegnare un breve termine all’Assessorato per l’adozione delle determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla succitata sentenza e, quindi, per liquidare, in suo favore, le differenze retributive ad esso dovute unitamente alle relative maggiorazioni per accessori di legge, richiedendo la nomina, per il caso di persistente inadempimento, di un commissario ad acta .
2. L’Assessorato intimato si costituiva in giudizio e depositava una memoria nella quale affermava di aver attribuito al ricorrente la posizione economica “2” della categoria “D” con effetto dall’1/3/2005 al 31/12/2007 e – stante l’avvenuto riconoscimento della progressione economica di cui all’Accordo FAMP 2008 – la posizione economica “3” della categoria “D” dall’1/1/2008 sino alla scadenza del contratto a termine (31/12/2020), e di aver disposto, “ di conseguenza il pagamento in favore del ricorrente delle dovute a titolo di differenze retributive, oltre gli accessori come per legge ”.
Per tale ragione chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di causa.
3. Il ricorrente depositava una memoria di replica nella quale evidenziava che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, l’Amministrazione non avrebbe provveduto ad adottare alcun decreto di impegno e liquidazione delle somme dovute al ricorrente in esecuzione della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro.
Pertanto, sul rilievo che non sarebbe stata liquidata al ricorrente alcuna somma, affermava che non si sarebbe configurata alcuna cessazione della materia del contendere ed insisteva, pertanto, nella domanda di accoglimento del ricorso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
6. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto.
Rileva, infatti, il Collegio che la sentenza è passata in giudicato, la procedura per l’ esecuzione di tale titolo risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si riviene, effettivamente, prova, in atti, della liquidazione e del pagamento delle somme dovute in base alla sentenza portata in esecuzione, sicché deve ritenersi priva di prova la deduzione dell’Assessorato regionale di aver provveduto all’esecuzione del titolo con conseguente asserita cessazione della materia del contendere.
Non ravvisandosi, d’altra parte, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata, deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dalla sentenza in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
L’Assessorato convenuto dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
7. Il Collegio stabilisce, altresì, che, alla scadenza del suddetto termine, in caso di perdurante inerzia delle predette Amministrazioni, si insedi il Commissario ad acta , individuato, sin da ora, nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina, fin da ora, Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva, rispetto all’Amministrazione, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore ER IM CO, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore ER IM CO | AG NN Barone |
IL SEGRETARIO