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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/07/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI PRESIDENTE
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI CONSIGLIERE Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1177 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Di Gregorio in virtù di procura speciale su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Orietta Lettieri in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3349/2023
pubblicata il 19/07/2023 (Opposizione a precetto ex art. 615 cpc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16/09/2019 premesso che Parte_1 CP_1
gli aveva notificato atto di precetto con il quale gli aveva intimato il pagamento
[...]
della complessiva somma di € 3.367,05, di cui € 500,00 per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento dei due figli minori per il mese di agosto 2018, € 392,00
per mancato pagamento delle spese straordinarie relative ai figli ed € 2.475,00 per il mancato versamento delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto in comproprietà della casa familiare, su di lui gravante in forza dell'omologa di separazione n. 5302/2018 del Tribunale di Salerno;
che l'atto di precetto era nullo perché non conteneva la firma del difensore cui era stato conferito mandato, oltre che illegittimo nel quantum dal momento che: la somma di € 500,00, pretesa a titolo di mantenimento dei figli, era già stata corrisposta da esso opponente, così come risultava dall'estratto conto depositato;
l'importo di € 392,00 richiesto per le spese straordinarie non era dovuto in quanto queste ultime non erano state preventivamente concordate tra i coniugi;
l'importo per le rate insolute del mutuo non poteva essere oggetto di precetto da parte della poiché l'accollo per intero della quota di mutuo da parte CP_1
dell'opponente rientrava tra gli accordi eventuali della separazione, così come già
statuito nel Decreto n. 3680/2019 di rigetto del sequestro di beni ex art. 156 c.c. emesso dal Tribunale di Salerno;
che il precetto era inefficace stante la mancata allegazione di
2 qualsivoglia documentazione comprovante l'importo richiesto, proponeva
opposizione al precetto ex art. 615 cpc e conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Salerno al fine di sentir così provvedere: “ In via preliminare: 1) Controparte_1
Disporre la sospensione dell' esecutività dell' atto di precetto impugnato;
2) Nel
merito, in via principale: - Dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace, annullare l'atto
di precetto di pagamento impugnato;
- In mero subordine accertare l'importo
effettivamente ossia legittimamente dovuto in forza di precetto impugnato ovvero
rideterminare l'importo dell' atto di precetto in base alle vigenti tariffe di legge;
- In
ogni caso, con vittoria di spese, compensi del presente giudizio da attribuirsi al
sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, quanto alla eccezione Controparte_1
di nullità dell'atto di precetto, deduceva che all'epoca della redazione dello stesso l'allora abogado Orietta Lettieri aveva specificato di agire unicamente ai fini dell'intesa con l'avvocato Gaetano Fruscione;
con riferimento al quantum della pretesa, contestava che relativamente al mese di agosto del 2018 il avesse provveduto al versamento Pt_1
dell'importo di € 500 a titolo di mantenimento dei figli, all'uopo depositando un dettaglio degli accrediti ricevuti;
faceva inoltre rilevare che l'importo richiesto a titolo di spese straordinarie atteneva all'attività sportiva e alle spese mediche sostenute per il piccolo , in merito alle quali era stato raggiunto un accordo tra gli ex coniugi in Per_1
epoca anteriore alla separazione;
eccepiva di essere legittimata ad attivare un procedimento di esecuzione forzata nei confronti dell'ex coniuge inadempiente stante l'arbitraria decisione di quest'ultimo di sospendere il pagamento delle rate del mutuo dal novembre del 2018, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
3 All'udienza del 19/07/2023, a seguito di discussione orale delle parti, il Tribunale di
Salerno con sentenza n. 3349/2023, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, rilevato che aveva dato prova esclusivamente del pagamento della somma di € Parte_1
500,00 per il mantenimento dei figli per il mese di agosto 2018, accoglieva parzialmente la domanda e così provvedeva: “dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto per la
somma eccedente l'importo di € 3.092,05. Condanna parte attorea a pagare in favore
di parte convenuta le spese di lite, quantificate in euro 1.278,00 (oltre accessori come
per legge), con compensazione fra le parti per l'I/7 dell'importo intimato, con
attribuzione”.
Con atto di appello dell'8/11/2023 ha impugnato la sentenza dinanzi Parte_1
a questa Corte di Appello al fine di ottenerne la riforma integrale e, per l'effetto, sentir così provvedere: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e revocare la provvisoria
esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nella causa iscritta al n. 8924/2019 ai
sensi dell'art. 281 sexies cpc, in seguito a discussione orale in udienza il 19/07/2023,
mai notificata, accogliere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi
al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e
compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e Cap come per
legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita che ha resistito ai motivi di appello di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese con attribuzione.
Questa Corte, con ordinanza dell'11/04/2025, rilevato preliminarmente la confusione fatta in atto di gravame in ordine all'indicazione del numero di ruolo generale del procedimento di primo grado nonché l'omessa indicazione del numero della sentenza impugnata;
rilevato altresì che dalla documentazione allegata dalle parti poteva
4 evincersi che il procedimento dinanzi al Tribunale di Salerno recava il n. 8924/2019
R.G. e che esso si era concluso con la sentenza n. 3349/2023, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza ritenendo insussistenti i presupposti di legge.
Successivamente, il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato la causa all'udienza del 13/03/2025; con successiva ordinanza del 27/03/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha rideterminato l'importo per il quale legittimamente poteva emettere precetto ritenendo che: quanto alle Controparte_1
spese straordinarie, che in virtù dell'accordo di separazione gravavano su ciascun coniuge al 50%, la aveva fornito compiuta documentazione degli esborsi CP_1
attraverso le fatture allegate agli atti, e, quanto al mutuo contratto con la Banca
Unicredit, che dalla documentazione prodotta era evincibile il mancato pagamento delle mensilità a partire da novembre 2018 da parte del Pt_1
2. Con un unico motivo di appello ha contestato la decisione di rigetto Parte_1
dell'opposizione con riferimento alla statuizione relativa al pagamento delle rate di mutuo ed alle spese straordinarie, ed ha chiesto alla Corte “l'accoglimento di tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e di disattendere le eccezioni ed
istanze dell'appellato”.
3. L'appello è inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc.
3.1. La norma, nel richiedere all'appellante di indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, configura il giudizio di appello come finalizzato ad una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di
5 primo grado, del quale deve essere evidenziata l'erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti di causa, sia infine nella corretta applicazione delle norme di diritto.
La formulazione del motivo di gravame deve pertanto essere necessariamente specifica e 'simmetrica' rispetto alle ragioni della decisione espresse dal Giudice di primo grado.
3.2. L'appello come proposto non rispetta i rigorosi criteri di legge e contiene altresì
delle doglianze inammissibili in quanto non allegate all'opposizione di primo grado.
Ed infatti, quanto alle rate di mutuo, a fronte della decisione del primo Giudice che,
richiamati gli accordi della separazione in virtù dei quali il si era impegnato a Pt_1
pagare la rata mensile di mutuo di € 550,00 tenendone indenne la coniuge, che pertanto rinunciava al mantenimento per sé, l'appellante ha dedotto che l'immobile che garantiva il prestito bancario era stato assoggettato a pignoramento anche per il mancato pagamento delle rate da parte della che quest'ultima aveva chiesto di CP_1
accollarsi per intero il mutuo perché viveva nell'immobile con i figli ed il nuovo compagno;
che in sede di divorzio esso appellante aveva chiesto la modifica delle condizioni concordate in sede di separazione e l'accollo totale del mutuo a lei;
che,
essendo il mutuo cointestato, la non poteva chiedere il rimborso dell'intero a CP_1
lui. Ha infine ribadito quanto eccepito in primo grado in ordine al difetto di legittimazione della ritenendo che soltanto la banca creditrice avrebbe potuto CP_1
chiedere il pagamento dei ratei insoluti.
Quanto alle spese straordinarie, l'appellante ha contestato la decisione deducendo genericamente che esse non potevano essere poste a suo carico senza alcuna specificazione e che non era stata dimostrata la sussistenza di un accordo preventivo tra le parti.
3.3. Le doglianze espresse con l'atto di appello sono inammissibili giacché, in primo luogo, non costituiscono una specifica contestazione delle ragioni della decisione del
6 primo Giudice, che aveva rigettato l'opposizione al precetto nella parte relativa alle rate di mutuo richiamando l'accordo tra i coniugi sull'accollo del debito da parte del e Pt_1
la documentazione bancaria dalla quale si evinceva il mancato pagamento, e aveva altresì rigettato l'opposizione nella parte relativa alle spese straordinarie ritenendo queste ultime adeguatamente documentate dalla CP_1
L'appello contiene, inoltre, contestazioni avverso l'atto di precetto che devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 345 cpc non essendo state mosse con l'opposizione proposta in primo grado, ove, come si è illustrato nella parte relativa allo 'Svolgimento
del processo', il si era limitato ad eccepire, quanto al mutuo, la carenza di Pt_1
legittimazione della e, quanto alle spese straordinarie, che le medesime non CP_1
erano state portate a sua conoscenza né concordate.
Va altresì rilevato, con specifico riferimento a quest'ultimo profilo, che la contestazione
è inammissibile anche per genericità giacché, a fronte della documentazione offerta dalla relativa a spese mediche e scolastiche dei figli, di cui ha dato atto il CP_1
Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto articolare una specifica impugnazione delle risultanze istruttorie positivamente valutate in sentenza.
Da ultimo va rilevato che, rigettando l'opposizione a precetto, il primo giudice ha implicitamente disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_1
che il aveva sollevato sul presupposto che soltanto la Banca creditrice avrebbe Pt_1
potuto chiedere il pagamento delle rate insolute.
L'eccezione, qui riproposta, è infondata giacché il pagamento chiesto dalla CP_1
attiene al rapporto di accollo interno del mutuo da parte del marito, e quindi ha la natura di richiesta di rimborso.
Fuori dell'oggetto del presente giudizio sono infine i fatti sopravvenuti all'accordo di separazione, cui il fa confuso riferimento nelle note scritte inviate in sostituzione Pt_1
dell'udienza, ovvero il regime giuridico nel giudizio di divorzio di quella che fu la casa
7 coniugale, pignorata dalla Banca ed assegnata alla la circostanza che CP_1
l'appellante non vede i figli da più di due anni pur versando regolarmente il mantenimento;
l'esiguità del suo reddito residuo.
4. Le statuizioni contenute nella sentenza impugnata restano pertanto definitive non essendo state validamente contestate con l'atto di gravame, che è stato strutturato come mera riproposizione delle difese di primo grado.
5. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00 - negli importi minimi, stante la bassa complessità della controversia e l'esiguità delle difese dell'appellata, e per le fasi trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'8/11/2023 da nei Parte_1
confronti di avverso la Sentenza del Tribunale di Salerno n. Controparte_1
3349/202,3 così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO.
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio, che liquida in favore di in € 962,00 oltre rimborso Controparte_1
forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Orietta
Lettieri, che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
8 dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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