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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Michela Grillo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1356/2025 R.G., avente ad oggetto “mutamento di sesso”, riservata per la decisione all'udienza del 26 novembre 2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini n. 113, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Guercio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26 Novembre 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il ricorrente – premesso di aver manifestato sin dall'infanzia una natura Parte_1 psicologica e comportamentale tipicamente femminile;
che ormai da tempo ha assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna, vivendo con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi di integrazione sociale;
che le è stata diagnosticata una condizione di disforia di genere presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” di Roma, che è stato sottoposto a terapia ormonale femminilizzante da Ottobre 2023 prescritta presso gli ambulatori gli Ambulatori di Endocrinologia
1 N. R.G. 1356/2025
del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma per Disforia di Genere - ha chiesto, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto, di: 1) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile,
e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome ” con quello di Pt_1
”; 2) autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico Per_1 Parte_1 per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n. 2), dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost.
143/2024.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al P.M. in sede.
All'udienza del 26 novembre 2025, sentita parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Tanto premesso, gli univoci elementi acquisiti inducono a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda. La ricorrente ha prodotto la relazione psicologica del 3 luglio 2024,
a firma del dott. e della dott.ssa da cui emerge che Persona_2 Persona_3 Parte_1
è stato seguito presso il (SAIFIP) “Servizio per l'adeguamento tra l'identità fisica ed
[...] identità psichica” dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che il primo colloquio
è avvenuto nel Settembre 2022 e successivamente, a Giugno 2023, iniziava un percorso psicodiagnostico dal quale è emersa una diagnosi di Incongruenza di genere definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”. Con la suddetta relazione si dà atto che ha iniziato una terapia ormonale Parte_1 femminilizzante a ottobre 2023 prescritta dal dott. , per cui effettua controlli regolari Persona_4 per la valutazione dello stato di salute. Sulla base delle osservazioni cliniche si legge che la condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica, ritenuta un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico, nelle persone con incongruenza di genere, che “La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso”. Si evidenzia inoltre che l'identificazione al femminile ha permesso alla ricorrente di contenere i disagi relativi all'Incongruità di genere e che tuttavia sorgono difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile, ritenendo urgente il cambio anagrafico e l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici.
2 N. R.G. 1356/2025
Nella consulenza effettuata presso gli Ambulatori di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina
Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di
Roma, per Disforia di genere del 19 Febbraio 2025, si dà atto che ha intrapreso Parte_1 una terapia ormonale da ottobre 2023, e che la suddetta terapia - volta a promuovere la riduzione e la scomparsa di barba e pilifero, redistribuzione ginoide del grasso viscerale, ipertrofia della ghiandola mammaria e ipotrofia del tessuto testicolare bilaterale - deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche (cfr. doc. 4 ricorso).
Ciò posto, la documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari e indispensabili per l'accoglimento della domanda di rettificazione, emergendo la piena consapevolezza delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
Allo stesso modo, all'udienza del 26 novembre 2025, parte ricorrente, le cui sembianze apparivano nettamente femminili, ha dichiarato: “Fin dall'infanzia ricordo di aver percepito una netta distinzione tra i generi nella quale non mi rispecchiavo, in quanto mi veniva imposta.
Nell'adolescenza ho avuto qualche problema con mio padre, che non accettava la situtazione. Mio padre ha tuttora difficoltà, ma il resto della famiglia non ha problemi al riguardo. Ho svolto tutto
l'iter medico iniziando dal San Camillo di Roma, che ho concluso a 26 anni. Continuo la terapia ormonale da oltre un anno.”.
3. Tanto considerato, quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte ricorrente ha proposto congiuntamente alla domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare il soma al genere desiderato), deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo
3 N. R.G. 1356/2025
sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
3.1. Nel caso di specie, gli elementi raccolti e sopra descritti, indicativi dell'effettiva consapevolezza e della definitività della determinazione mostrata dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, impongono al Tribunale di ritenere che parte ricorrente all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
3.2. Quanto all'ulteriore domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che, conformemente a quanto evidenziato nella relazione psicologica sopra richiamata, esso appare fondamentale per consentire un miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità.
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23 luglio 2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le
4 N. R.G. 1356/2025
modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
In conclusione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024 ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non è più un passaggio obbligato se il tribunale ritiene che il percorso di transizione della persona sia già sufficientemente avanzato e consolidato da giustificare di per sé la rettificazione anagrafica del sesso e del nome.
Nel caso in esame, dall'esame delle anzidette risultanze (terapia ormonale, percorso psicologico, vita sociale nel genere di elezione) è possibile ritenere che la ricorrente abbia intrapreso un percorso di transizione consolidato, sufficiente, alla luce della citata giurisprudenza, per accogliere la domanda di rettificazione del sesso e del nome. In tali casi, l'intervento chirurgico cessa di essere un elemento del procedimento legale di rettificazione e rientra pienamente nella sfera di autodeterminazione della persona, come scelta legata al proprio benessere psicofisico e al diritto alla salute.
Di conseguenza, sulla scorta della citata pronuncia della Corte Costituzione, la richiesta autorizzazione non è più necessaria.
Permanendo, comunque, un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri Parte_1 sessuali ai caratteri sessuali femminili. Nulla osta, pertanto, al suddetto trattamento.
3. Le spese vanno dichiarate irripetibili stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la rettificazione degli atti anagrafici relativi all'istante , come sopra Parte_1 generalizzato e ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Cassino (FR) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...], nel senso di Parte_1 sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile”, e di sostituire il prenome da
” a ”; Pt_1 Per_1
2) dichiara il diritto di , come sopra generalizzato, di sottoporsi ai Parte_1 trattamenti necessari medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili, nulla ostando a tal fine;
3) manda all'Ufficiale di Stato Civile di Cassino (FR) per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025.
5 N. R.G. 1356/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Michela Grillo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1356/2025 R.G., avente ad oggetto “mutamento di sesso”, riservata per la decisione all'udienza del 26 novembre 2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini n. 113, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Guercio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26 Novembre 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il ricorrente – premesso di aver manifestato sin dall'infanzia una natura Parte_1 psicologica e comportamentale tipicamente femminile;
che ormai da tempo ha assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna, vivendo con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi di integrazione sociale;
che le è stata diagnosticata una condizione di disforia di genere presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” di Roma, che è stato sottoposto a terapia ormonale femminilizzante da Ottobre 2023 prescritta presso gli ambulatori gli Ambulatori di Endocrinologia
1 N. R.G. 1356/2025
del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma per Disforia di Genere - ha chiesto, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto, di: 1) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile,
e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome ” con quello di Pt_1
”; 2) autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico Per_1 Parte_1 per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n. 2), dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost.
143/2024.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al P.M. in sede.
All'udienza del 26 novembre 2025, sentita parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Tanto premesso, gli univoci elementi acquisiti inducono a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda. La ricorrente ha prodotto la relazione psicologica del 3 luglio 2024,
a firma del dott. e della dott.ssa da cui emerge che Persona_2 Persona_3 Parte_1
è stato seguito presso il (SAIFIP) “Servizio per l'adeguamento tra l'identità fisica ed
[...] identità psichica” dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che il primo colloquio
è avvenuto nel Settembre 2022 e successivamente, a Giugno 2023, iniziava un percorso psicodiagnostico dal quale è emersa una diagnosi di Incongruenza di genere definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”. Con la suddetta relazione si dà atto che ha iniziato una terapia ormonale Parte_1 femminilizzante a ottobre 2023 prescritta dal dott. , per cui effettua controlli regolari Persona_4 per la valutazione dello stato di salute. Sulla base delle osservazioni cliniche si legge che la condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica, ritenuta un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico, nelle persone con incongruenza di genere, che “La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso”. Si evidenzia inoltre che l'identificazione al femminile ha permesso alla ricorrente di contenere i disagi relativi all'Incongruità di genere e che tuttavia sorgono difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile, ritenendo urgente il cambio anagrafico e l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici.
2 N. R.G. 1356/2025
Nella consulenza effettuata presso gli Ambulatori di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina
Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di
Roma, per Disforia di genere del 19 Febbraio 2025, si dà atto che ha intrapreso Parte_1 una terapia ormonale da ottobre 2023, e che la suddetta terapia - volta a promuovere la riduzione e la scomparsa di barba e pilifero, redistribuzione ginoide del grasso viscerale, ipertrofia della ghiandola mammaria e ipotrofia del tessuto testicolare bilaterale - deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche (cfr. doc. 4 ricorso).
Ciò posto, la documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari e indispensabili per l'accoglimento della domanda di rettificazione, emergendo la piena consapevolezza delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
Allo stesso modo, all'udienza del 26 novembre 2025, parte ricorrente, le cui sembianze apparivano nettamente femminili, ha dichiarato: “Fin dall'infanzia ricordo di aver percepito una netta distinzione tra i generi nella quale non mi rispecchiavo, in quanto mi veniva imposta.
Nell'adolescenza ho avuto qualche problema con mio padre, che non accettava la situtazione. Mio padre ha tuttora difficoltà, ma il resto della famiglia non ha problemi al riguardo. Ho svolto tutto
l'iter medico iniziando dal San Camillo di Roma, che ho concluso a 26 anni. Continuo la terapia ormonale da oltre un anno.”.
3. Tanto considerato, quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte ricorrente ha proposto congiuntamente alla domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare il soma al genere desiderato), deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo
3 N. R.G. 1356/2025
sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
3.1. Nel caso di specie, gli elementi raccolti e sopra descritti, indicativi dell'effettiva consapevolezza e della definitività della determinazione mostrata dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, impongono al Tribunale di ritenere che parte ricorrente all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
3.2. Quanto all'ulteriore domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che, conformemente a quanto evidenziato nella relazione psicologica sopra richiamata, esso appare fondamentale per consentire un miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità.
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23 luglio 2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le
4 N. R.G. 1356/2025
modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
In conclusione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024 ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non è più un passaggio obbligato se il tribunale ritiene che il percorso di transizione della persona sia già sufficientemente avanzato e consolidato da giustificare di per sé la rettificazione anagrafica del sesso e del nome.
Nel caso in esame, dall'esame delle anzidette risultanze (terapia ormonale, percorso psicologico, vita sociale nel genere di elezione) è possibile ritenere che la ricorrente abbia intrapreso un percorso di transizione consolidato, sufficiente, alla luce della citata giurisprudenza, per accogliere la domanda di rettificazione del sesso e del nome. In tali casi, l'intervento chirurgico cessa di essere un elemento del procedimento legale di rettificazione e rientra pienamente nella sfera di autodeterminazione della persona, come scelta legata al proprio benessere psicofisico e al diritto alla salute.
Di conseguenza, sulla scorta della citata pronuncia della Corte Costituzione, la richiesta autorizzazione non è più necessaria.
Permanendo, comunque, un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri Parte_1 sessuali ai caratteri sessuali femminili. Nulla osta, pertanto, al suddetto trattamento.
3. Le spese vanno dichiarate irripetibili stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la rettificazione degli atti anagrafici relativi all'istante , come sopra Parte_1 generalizzato e ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Cassino (FR) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...], nel senso di Parte_1 sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile”, e di sostituire il prenome da
” a ”; Pt_1 Per_1
2) dichiara il diritto di , come sopra generalizzato, di sottoporsi ai Parte_1 trattamenti necessari medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili, nulla ostando a tal fine;
3) manda all'Ufficiale di Stato Civile di Cassino (FR) per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025.
5 N. R.G. 1356/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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