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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 883/2025 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 06.05.2025 da: (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] (con l'avv. Bonfiglio) e C.F._1 Parte_2 (c.f. , nato alla Spezia il 24.02.1985 (con l'avv. Federici)
[...] C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 06.05.2025 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in data [...] il figlio regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo Per_1 venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio Per_1
“– 1) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
– 2) Durante il periodo da metà marzo a metà ottobre (alta stagione lavorativa), su due settimane, una settimana il padre terrà con sé il minore il lunedì, il mercoledì dall'uscita da scuola o dai campus fino alla sera alle 21/21,30 ed il venerdì dall'uscita da scuola o dai campus fino alle ore 19 ed il week end sarà di spettanza della mamma;
la settimana successiva, in cui il week end sarà di spettanza del padre egli terrà con sé il minore il lunedì, il mercoledì, fino alle ore 21/22 ed il venerdì dall'uscita da scuola o dai campus, fino alle ore 23 ed al sabato mattina dalle 7 alle 21 della domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della mamma. I genitori concordano che il padre si farà carico degli oneri e costi di una baby sitter che terrà il minore al sabato mattina quando il medesimo sarà impegnato con il lavoro nei detti week end di sua spettanza. Durante il periodo da metà ottobre a metà marzo (bassa stagione lavorativa) il padre terrà con sé il minore nella settimana in cui il week end sia di spettanza della mamma il lunedì, il mercoledì fino alle ore 21/21,30 ed il venerdì dall'uscita da scuola alla sera alle 19, la settimana successiva, in cui il week end sarà di sua spettanza egli terrà con sé il minore il lunedì, il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 21, e dal venerdì all'uscita da scuola per tutto il fine settimana sino alla domenica sera alle 21, quando lo riaccompagnerà a casa della mamma. – Durante il periodo estivo il genitore che non potrà tenere con sé il minore nelle giornate di sua spettanza sosterrà i costi eventuali di baby sitter.
– I genitori si alterneranno le festività.
– Durante l'anno (entrambi i genitori lavorano di più d'estate) i genitori passeranno 15 gg con il minore da comunicarsi almeno 30 giorni prima di cui una settimana almeno consecutiva.
– 3) Il Sig. provvederà a versare alla mamma quale contributo al mantenimento del figlio Pt_2
la somma di E. 200,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione Istat annuale come per legge, Per_1 accollandosi interamente le spese della mensa/refezione scolastica, l'assegno unico spetterà interamente alla mamma, mentre le spese straordinarie individuate come da protocollo del Tribunale della Spezia (con la precisazione che le spese della mensa sono a carico del padre e quelle del pulmino scolastico a metà per uno tra i genitori) saranno ripartite al 50% tra i genitori.
– 4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
– 5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
– 6) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 03.07.2025 le parti sono comparse insistendo come da ricorso. Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne, possono pertanto essere omologate. Non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto ritenuto superfluo in ragione dell'età e dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 10.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
), nata a [...] il [...] (con l'avv. Bonfiglio) e C.F._1 Parte_2 (c.f. , nato alla Spezia il 24.02.1985 (con l'avv. Federici)
[...] C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 06.05.2025 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in data [...] il figlio regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo Per_1 venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio Per_1
“– 1) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
– 2) Durante il periodo da metà marzo a metà ottobre (alta stagione lavorativa), su due settimane, una settimana il padre terrà con sé il minore il lunedì, il mercoledì dall'uscita da scuola o dai campus fino alla sera alle 21/21,30 ed il venerdì dall'uscita da scuola o dai campus fino alle ore 19 ed il week end sarà di spettanza della mamma;
la settimana successiva, in cui il week end sarà di spettanza del padre egli terrà con sé il minore il lunedì, il mercoledì, fino alle ore 21/22 ed il venerdì dall'uscita da scuola o dai campus, fino alle ore 23 ed al sabato mattina dalle 7 alle 21 della domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della mamma. I genitori concordano che il padre si farà carico degli oneri e costi di una baby sitter che terrà il minore al sabato mattina quando il medesimo sarà impegnato con il lavoro nei detti week end di sua spettanza. Durante il periodo da metà ottobre a metà marzo (bassa stagione lavorativa) il padre terrà con sé il minore nella settimana in cui il week end sia di spettanza della mamma il lunedì, il mercoledì fino alle ore 21/21,30 ed il venerdì dall'uscita da scuola alla sera alle 19, la settimana successiva, in cui il week end sarà di sua spettanza egli terrà con sé il minore il lunedì, il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 21, e dal venerdì all'uscita da scuola per tutto il fine settimana sino alla domenica sera alle 21, quando lo riaccompagnerà a casa della mamma. – Durante il periodo estivo il genitore che non potrà tenere con sé il minore nelle giornate di sua spettanza sosterrà i costi eventuali di baby sitter.
– I genitori si alterneranno le festività.
– Durante l'anno (entrambi i genitori lavorano di più d'estate) i genitori passeranno 15 gg con il minore da comunicarsi almeno 30 giorni prima di cui una settimana almeno consecutiva.
– 3) Il Sig. provvederà a versare alla mamma quale contributo al mantenimento del figlio Pt_2
la somma di E. 200,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione Istat annuale come per legge, Per_1 accollandosi interamente le spese della mensa/refezione scolastica, l'assegno unico spetterà interamente alla mamma, mentre le spese straordinarie individuate come da protocollo del Tribunale della Spezia (con la precisazione che le spese della mensa sono a carico del padre e quelle del pulmino scolastico a metà per uno tra i genitori) saranno ripartite al 50% tra i genitori.
– 4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
– 5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
– 6) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 03.07.2025 le parti sono comparse insistendo come da ricorso. Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne, possono pertanto essere omologate. Non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto ritenuto superfluo in ragione dell'età e dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 10.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI