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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SA AR Presidente rel. dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott. Francesco De Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Grottammare alla Via della Rinascita n. 13, elettivamente domiciliato a Cupra Marittima alla Via Garibaldi n.18 presso l'Avv. Lorella Crosta, (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura stesa su C.F._2 foglio separato da considerarsi parta integrante del ricorso, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.c., nonché dell'art. 136 comma 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 0735 778153, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3 Grottammare alla Via della Rinascita n. 13; RESISTENTE contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario” CONCLUSIONI: Come da ricorso(“Dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 09/05/1998 tra la sig.ra ed il sig. Controparte_1
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Arzano, (atto n. 25_ parte II- Parte_1 serie A- anno 1998) a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Assegnare la casa coniugale alla signora che continuerà a viverci insieme ai figli, e CP_1 Per_1 ; Per_2 Disporre, con decorrenza dal deposito della presente domanda, a carico del sig. , un assegno di Parte_1 mantenimento in solo favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 pari ad € 200,00 mensili, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di codesto Tribunale. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”)
* * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 4 Il ricorrente , premettendo di aver contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1 Arzano (NA) in data 09.05.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, numero 25, Parte II, Serie A), che dalla suddetta unione sono nati tre figli,
nata il [...], , nato il [...] e nata il [...] e che gli Per_3 Per_1 Per_2 stessi coniugi si sono consensualmente separati in virtu' di decreto di omologa del Tribunale di Fermo n. cronol. 1929/2019 del 08/04/2019, rassegnava nel ricorso le conclusioni in epigrafe riportate, instando per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per l'assegnazione della casa coniugale alla signora nonché per porre a proprio carico, con decorrenza dal Controparte_1 deposito del ricorso, un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00 mensili, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Fermo. In particolare, a fondamento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deduceva che, a decorrere dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo in data 21.02.2019 nel procedimento di separazione consensuale R.G. 2641/2018, definito con il detto decreto di omologa, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 21.11.2024; nella stessa udienza la ricorrente veniva autorizzata a rassegnare le conclusioni, che venivano precisate in conformità a quelle rassegnate nel ricorso. La causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza del 20 novembre 2025, nella quale il Tribunale rilevava che: l'istante deduceva a fondamento della domanda che, dopo la separazione consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Fermo, con decreto n. cronol. 1929/2019 del 08/04/2019, gli stessi avevano ininterrottamente vissuto separati e che era venuta definitivamente a cessare la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
di tale cessazione il ricorrente tuttavia non aveva offerto prova alcuna, atteso che dal prodotto certificato di residenza e stato di famiglia in data 12/06/2024 lo stesso risultava ancora risiedere con la moglie e due dei tre figli in Grottammare alla Via Parte_1 della Rinascita n. 13, mentre, pur deducendo di condurre in locazione un appartamento, sito in Grottammare alla Via Paini n. 45, di tale circostanza non aveva offerto alcuna prova documentale;
in assenza di elementi di giudizio circa l'effettiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, era pertanto necessaria l'acquisizione di documentazione da cui evincere che il ricorrente, come affermato in ricorso, viveva dalla data della separazione consensuale in luogo diverso da quello in cui erano residenti anche la moglie e due dei figli. Pertanto all'esito di detta ordinanza, il ricorrente depositava nei termini la documentazione richiesta e, segnatamente: ricevute di pagamento attestanti il pagamento di canone di locazione presso abitazione diversa da quella di residenza della resistente, nonché certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 11/12/2025.
**** Cessazione degli effetti civili del matrimonio Premesso che e hanno contratto matrimonio in forma Parte_1 Controparte_1 concordataria in Arzano (NA) in data 09.05.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, numero 25, Parte II, Serie A), si rileva che sin dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo in data 21.02.2019 nel procedimento di separazione consensuale R.G. 2641/2018, definito con decreto di omologa del Tribunale di Fermo n. cronol. 1929/2019 del 08/04/2019, i coniugi vivono separati, come si evince dalla documentazione prodotta dal ricorrente dopo la rimessione della causa in istruttoria. Deve pertanto ritenersi che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale, né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.01.12.1970 n. 898, e pertanto per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. pagina 2 di 4 Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamnete indipendente Sul punto, preme osservare che, quanto alla maggiore età della prole, la giurisprudenza di legittimità afferma in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita ovvero siano stati posti in condizione di provvedervi (cfr. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147) e che, in via generale la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n. 12952/2016, n. 12952) Secondo la giurisprudenza, ormai prevalente, il diritto all'assegno cessa quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita, in grado di garantirgli una stabilità economica, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013). In ogni caso, poiché il mantenimento ha una chiara funzione educativa, la valutazione va compiuta tenendo conto delle aspirazioni, del percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e della situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il ragazzo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. 23673/2006; 4765/2002). Ebbene, svolte le doverose premesse, nel caso di specie, con riguardo alla figlia ora di anni Per_2 venti, il ricorrente, previa affermazione che la stessa vive con la madre e non è ancora economicamente indipendente, si dichiara disponibile a contribuire al mantenimento della stessa con la corresponsione della somma mensile di € 200,00, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Fermo. Tuttavia, in assenza della domanda del genitore avente diritto al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, id est della resistente, rimasta contumace, il Collegio si limita a prendere atto della disponibilità del ricorrente alla corresponsione di tale contributo. Assegnazione della casa coniugale Parimenti, la domanda di assegnazione della casa coniugale non è stata svolta nella specie dall'avente diritto, cioè dal genitore del figlio minore collocato presso lo stesso o dal genitore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente con il quale convive. Pertanto, nulla va disposto al riguardo. Spese del procedimento La contumacia della resistente, la natura della causa e l'esito delle domande relative al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ed all'assegnazione della casa coniugale integrano i Per_2 gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Arzano (NA) il 09/5/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
[...] Comune, anno 1998, numero 25, Parte II, Serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto della disponibilità del ricorrente di corrispondere dalla data della domanda un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, di € Per_2 200,00 mensili, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Fermo;
pagina 3 di 4 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente relatore
SA AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SA AR Presidente rel. dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott. Francesco De Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Grottammare alla Via della Rinascita n. 13, elettivamente domiciliato a Cupra Marittima alla Via Garibaldi n.18 presso l'Avv. Lorella Crosta, (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura stesa su C.F._2 foglio separato da considerarsi parta integrante del ricorso, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.c., nonché dell'art. 136 comma 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 0735 778153, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3 Grottammare alla Via della Rinascita n. 13; RESISTENTE contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario” CONCLUSIONI: Come da ricorso(“Dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 09/05/1998 tra la sig.ra ed il sig. Controparte_1
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Arzano, (atto n. 25_ parte II- Parte_1 serie A- anno 1998) a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Assegnare la casa coniugale alla signora che continuerà a viverci insieme ai figli, e CP_1 Per_1 ; Per_2 Disporre, con decorrenza dal deposito della presente domanda, a carico del sig. , un assegno di Parte_1 mantenimento in solo favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 pari ad € 200,00 mensili, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di codesto Tribunale. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”)
* * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 4 Il ricorrente , premettendo di aver contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1 Arzano (NA) in data 09.05.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, numero 25, Parte II, Serie A), che dalla suddetta unione sono nati tre figli,
nata il [...], , nato il [...] e nata il [...] e che gli Per_3 Per_1 Per_2 stessi coniugi si sono consensualmente separati in virtu' di decreto di omologa del Tribunale di Fermo n. cronol. 1929/2019 del 08/04/2019, rassegnava nel ricorso le conclusioni in epigrafe riportate, instando per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per l'assegnazione della casa coniugale alla signora nonché per porre a proprio carico, con decorrenza dal Controparte_1 deposito del ricorso, un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00 mensili, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Fermo. In particolare, a fondamento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deduceva che, a decorrere dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo in data 21.02.2019 nel procedimento di separazione consensuale R.G. 2641/2018, definito con il detto decreto di omologa, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 21.11.2024; nella stessa udienza la ricorrente veniva autorizzata a rassegnare le conclusioni, che venivano precisate in conformità a quelle rassegnate nel ricorso. La causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza del 20 novembre 2025, nella quale il Tribunale rilevava che: l'istante deduceva a fondamento della domanda che, dopo la separazione consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Fermo, con decreto n. cronol. 1929/2019 del 08/04/2019, gli stessi avevano ininterrottamente vissuto separati e che era venuta definitivamente a cessare la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
di tale cessazione il ricorrente tuttavia non aveva offerto prova alcuna, atteso che dal prodotto certificato di residenza e stato di famiglia in data 12/06/2024 lo stesso risultava ancora risiedere con la moglie e due dei tre figli in Grottammare alla Via Parte_1 della Rinascita n. 13, mentre, pur deducendo di condurre in locazione un appartamento, sito in Grottammare alla Via Paini n. 45, di tale circostanza non aveva offerto alcuna prova documentale;
in assenza di elementi di giudizio circa l'effettiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, era pertanto necessaria l'acquisizione di documentazione da cui evincere che il ricorrente, come affermato in ricorso, viveva dalla data della separazione consensuale in luogo diverso da quello in cui erano residenti anche la moglie e due dei figli. Pertanto all'esito di detta ordinanza, il ricorrente depositava nei termini la documentazione richiesta e, segnatamente: ricevute di pagamento attestanti il pagamento di canone di locazione presso abitazione diversa da quella di residenza della resistente, nonché certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 11/12/2025.
**** Cessazione degli effetti civili del matrimonio Premesso che e hanno contratto matrimonio in forma Parte_1 Controparte_1 concordataria in Arzano (NA) in data 09.05.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, numero 25, Parte II, Serie A), si rileva che sin dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo in data 21.02.2019 nel procedimento di separazione consensuale R.G. 2641/2018, definito con decreto di omologa del Tribunale di Fermo n. cronol. 1929/2019 del 08/04/2019, i coniugi vivono separati, come si evince dalla documentazione prodotta dal ricorrente dopo la rimessione della causa in istruttoria. Deve pertanto ritenersi che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale, né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.01.12.1970 n. 898, e pertanto per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. pagina 2 di 4 Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamnete indipendente Sul punto, preme osservare che, quanto alla maggiore età della prole, la giurisprudenza di legittimità afferma in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita ovvero siano stati posti in condizione di provvedervi (cfr. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147) e che, in via generale la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n. 12952/2016, n. 12952) Secondo la giurisprudenza, ormai prevalente, il diritto all'assegno cessa quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita, in grado di garantirgli una stabilità economica, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013). In ogni caso, poiché il mantenimento ha una chiara funzione educativa, la valutazione va compiuta tenendo conto delle aspirazioni, del percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e della situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il ragazzo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. 23673/2006; 4765/2002). Ebbene, svolte le doverose premesse, nel caso di specie, con riguardo alla figlia ora di anni Per_2 venti, il ricorrente, previa affermazione che la stessa vive con la madre e non è ancora economicamente indipendente, si dichiara disponibile a contribuire al mantenimento della stessa con la corresponsione della somma mensile di € 200,00, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Fermo. Tuttavia, in assenza della domanda del genitore avente diritto al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, id est della resistente, rimasta contumace, il Collegio si limita a prendere atto della disponibilità del ricorrente alla corresponsione di tale contributo. Assegnazione della casa coniugale Parimenti, la domanda di assegnazione della casa coniugale non è stata svolta nella specie dall'avente diritto, cioè dal genitore del figlio minore collocato presso lo stesso o dal genitore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente con il quale convive. Pertanto, nulla va disposto al riguardo. Spese del procedimento La contumacia della resistente, la natura della causa e l'esito delle domande relative al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ed all'assegnazione della casa coniugale integrano i Per_2 gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Arzano (NA) il 09/5/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
[...] Comune, anno 1998, numero 25, Parte II, Serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto della disponibilità del ricorrente di corrispondere dalla data della domanda un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, di € Per_2 200,00 mensili, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Fermo;
pagina 3 di 4 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente relatore
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