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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 130/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Gela in data 8.03.2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
, ed ivi residente nella via dello Zenzero s.n.c., rappresentato e
[...] difeso, congiuntamente e disgiuntamente da sé stesso e dall' Avv. Livio
RO TA presso il cui studio, in Caltanissetta, Via malta n. 73/D, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. con sede in CP_1 CP_1
Piazza San ES (p.iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Antonella Barbera, presso il cui studio, in , Via Belgio n. 20 CP_1
è elettivamente domiciliato;
Appellato
E, NEI CONFRONTI DI
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., corrente in Palermo (p.iva ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teresa Salamone e Maria Clara
1 Canzoneri, ed elettivamente domiciliata in , presso gli Uffici periferici CP_1 della Società, via Sette Farine s.n.c.;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“In via del tutto preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare
l'illegittimità, inammissibilità, contraddittorietà, infondatezza, nullità dell'appellata Ordinanza dell' 8.03.2022 emessa dal Tribunale civile di
Gela per le ragioni analiticamente indicate al punto ! del presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della stessa voler ritenere e dichiarare, in via preliminare, per le causali esposte in narrativa,a che la mancata rimozione delle barriere architettoniche alla fermata del servizio di trasporto urbano, la mancata predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza obbligatori per legge ai sensi dell'articolo 24 del DPR 503/96,
l'inaccessibilità degli Uffici comunali, costituiscono una discriminazione posta in essere dal e/o dall' in CP_1 Controparte_2 danno dell'Avvocato ai sensi dell'art. 2 della legge n. Parte_1
67/2006 e per l'effetto, anche ai sensi della legge 104/92 e del DPR
n.503/1996 in tema di tutela e superamento di barriere architettoniche negli uffici pubblici e/o aperti al pubblico e, con riferimento all'inaccessibilità del servizio di trasporto pubblico locale, ordinare, ex art.3 comma 3 legge n. 67/2006, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dal e dall' CP_1 [...]
, ciò mediante l'immediato abbattimento delle barriere Controparte_3 architettoniche presenti alle fermate degli autobus e/o presso i marciapiedi cittadini, nonché mediante l'istallazione di adeguati sistemi di ancoraggio come per legge all'interno dei pullman utilizzati per l'espletamento del servizio di trasporto urbano cittadino. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che il superiore punto richieda l'espletamento di procedure da realizzare nell'arco temporale di alcuni mesi, sempre con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle fermate, nelle more del completamento del predetto abbattimento, disporre l'immediata ripresa di
2 un servizio di trasporto accessorio a chiamata, accessorio e sussidiario a quello urbano locale. Sempre in subordine e con riferimento alla presenza di barriere architettoniche presso gli Uffici anagrafe e servizi sociali, disporre la realizzazione degli interventi necessari per l'abbattimento delle predette barriere architettoniche nei predetti uffici ed in tutti quelli attualmente inaccessibili. Condannare in relazione all'inaccessibilità del servizio di trasporto pubblico locale, in solido tra loro, il e CP_1
l' in persona dei loro rispettivi regali Controparte_2 rappresentanti p.t. a risarcire il danno non patrimoniale da valutare in via equitativa per ogni mese di ritardo a decorrere dal mese di settembre 2019 in poi e sino alla data di effettivo soddisfo con accessori di legge, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia0.
Condannare, in relazione all'inaccessibilità degli Uffici comunali anagrafe
e servizi sociali, il in persona del Sindaco nonché suo CP_1 legale rappresentante p.t., a risarcire il danno non patrimoniale, da valutare in via equitativa per ogni mese di ritardo, a decorrere dal mese di settembre 2019 in poi e sino alla data di effettivo soddisfo, con accessori di legge, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore dei difensori anticipatari.”
Conclusioni dell'appellato CP_1 CP_1
“Voglia l'ill.ma adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale rigettare l'appello promosso dall'Avvocato
[...]
difeso da sé e dall'Avvocato Livio RO TA, avverso Parte_1
l'ordinanza dell'8.03.2022 emessa dal Tribunale di Gela a conclusione del procedimento sommario di cognizione recante R.G. n. 1660/19 in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. In via subordinata, nella denegata e non tenuta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello: 1) ritenere e dichiarare che nessuna condotta omissiva o commissiva che abbia i requisiti di cui all'art. 2 della legge n.
67/2007 per potersi definire discriminatoria, sia stata posta in essere dal
3 in danno dell'Avvocato quale soggetto con CP_1 Parte_1 disabilità motoria per l'asserita presenza di barriere architettoniche presso
l'Ufficio comunale che ne impedirebbero l'accesso e la possibilità di usufruire dei servizi offerti ai cittadini. 2) ritenere e dichiarare che il
Comune di si è attivato per non limitare le libertà fondamentali dei CP_1 cittadini anche con disabilità motoria consentendo, eventualmente anche con accomodamenti ragionevoli e all'avanguardia come esposti in narrativa, l'esplicazione dei diritti tra cui la libertà di spostamento del ricorrente, di accesso agli Uffici comunali per usufruire dei servizi offerti agli utenti e, conseguentemente rigettare anche la domanda risarcitoria afferente all'asserita inaccessibilità degli Uffici comunali anagrafe e servizi sociali. 3) ritenere e dichiarare che non vi è stata alcuna illiceità nella condotta dell'ente comunale e che, in ogni caso, non vi è prova che da siffatta eventuale illiceità sarebbe derivata per il ricorrente un reale pregiudizio e, conseguentemente rigettare la domanda anche inibitoria formulata dal ricorrente. 4) ritenere e dichiarare che nessuna condotta omissiva o commissiva che abbia requisiti per potersi definire discriminatoria, sia stata posta in essere dal in danno CP_1 dell'avvocato per l'asserita presenza di barriere Parte_1 architettoniche presso le fermate del trasporto pubblico locale che impedirebbero la salita e la discesa dei cittadini con disabilità motorie dai marciapiedi. 5) ritenere e dichiarare che il Comune di si è attivato per CP_1 non limitare le libertà fondamentali dei cittadini con disabilità motoria consentendo, eventualmente, anche con accomodamenti ragionevoli,
l'esplicazione dei diritti tra cui la libertà di spostamento del ricorrente, di accesso e di utilizzo del servizio di trasporto pubblico urbano per quanto di sua competenza e, conseguentemente, rigettare anche la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente. 6) ritenere e dichiarare che non vi è stata alcuna illiceità nella condotta dell'ente comunale e che in ogni caso non vi è prova che da siffatta eventuale illiceità sarebbe derivata, per il ricorrente un reale pregiudizio e, conseguentemente, rigettare anche la
4 domanda di inibitoria formulata dal ricorrente con riguardo alla inaccessibilità del trasporto pubblico urbano per quanto di competenza del
. 7) ritenere dichiarare che il non ha posto CP_1 CP_1 in essere alcuna condotta omissiva o commissiva che abbia i requisiti per potersi definire discriminatoria a danno dell'Avv. per la Parte_1 asserita mancata installazione di adeguati sistemi di ancoraggio presso gli autobus urbani, siccome di competenza del concessionario del servizio di Contr trasporto pubblico locale chiamato, eventualmente, a risponderne. 8) ritenere o dichiarare che il di Gema si è attivato per non limitare CP_1 le libertà fondamentali dei cittadini con disabilità motorie avuto riguardo alla mancanza dei sistemi di ancoraggio presso alcuni degli autobus urbani avendo intrapreso tutte le dovute azioni nei confronti dell' CP_2 concessionaria del trasporto pubblico locale. 9) ritenere e dichiarare che il
non può essere ritenuto responsabile e/o chiamato a CP_1 rispondere per la mancata installazione di adeguati sistemi di ancoraggio presso gli autobus AST urbani siccome non di sua competenza e, conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria ed inibitoria formulata dalla parte ricorrente nei confronti del e, CP_1 conseguentemente, ritenere e dichiarare chiamato a risponderne la società concessionaria in persona del legale rappresentante p.t..10) in CP_2 subordine in ipotesi di accoglimento delle domande inibitorie, si chiede che venga considerata e dichiarata la circostanza per la quale l'onere richiesto all'amministrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche non può essere sproporzionato rispetto alle capacità finanziarie dell'ente potendo ben consistere in un accomodamento ragionevole che potrà essere individuato dallo stesso Giudice ove ritenuto. 11) Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.” Contr Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta rigettare la citazione in appello fatta notificare a mezzo pec il 7 Aprile 22 proposta avverso
l'Ordinanza dell'8 Marzo 2022 emessa dal Tribunale civile di Gela in
5 composizione monocratica nella causa iscritta al n. 1660/2019 del Ruolo
Generale degli affari civili contenziosi in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese del giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 702 bis dell8.12.2019 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, il e la CP_1
Contr società al fine di far accertare e dichiarare la cessazione immediata della condotta discriminatoria posta in essere dalle convenute a causa della mancata eliminazione nelle barriere architettoniche presenti alle fermate degli autobus urbani, della mancata installazione dei dispositivi di ancoraggio a bordo dei pullman e della mancata rimozione delle barriere architettoniche all'interno di alcuni uffici comunali con particolare riferimento all' Anagrafe e ai Servizi Sociali.
Chiedeva, altresì, la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di causa.
Deduceva, in particolare, di essere invalido al 100% in ragione di “tetra paresi spastica post traumatica” e perciò costretto a muoversi mediante carrozzina attrezzata.
Esponeva, ancora, che il servizio di trasporto pubblico urbano risultava inutilizzabile da parte dei cittadini con disabilità atteso che le fermate dei pullman non erano adeguatamente attrezzate per la salita e la discesa di Contr persone in carrozzina e gli autobus dell' erano privi di dispositivi di ancoraggio e bloccaggio ai sensi dell'articolo 24 del DPR 306/96.
Allegava ancora l'esistenza di barriere architettoniche negli Uffici comunali che ne rendevano impossibile l'utilizzo da parte delle persone con disabilità. Contr Si costituivano in giudizio sia il che l' che CP_1 contestavano la domanda attorea deducendo, entrambi, la insussistenza Contr della asserita condotta discriminatoria rappresentando, l' di essere impossibilitata ad assicurare l'accessibilità alle persone con ridotta mobilità stante la presenza di barriere architettoniche alle fermate e la
6 sosta selvaggia di molti cittadini in prossimità delle stesse, e il Comune di avere superato il problema attivando servizi online e di aver predisposto idonei strumenti (pedane mobili ed ascensori) negli uffici indicati diretti ad assicurare il libero accesso dei cittadini disabili.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale.
Con l'Ordinanza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato il ricorso proposto da compensando integralmente tra le Parte_1 parti le spese di lite.
Il Giudice di prime cure è pervenuto alla richiamata conclusione rilevando, preliminarmente, come il ricorrente avesse inteso far valere la tutela giurisdizionale prevista dalla legge 67/2006 che attribuisce al cittadino il diritto alla rimozione di una condizione di disuguaglianza lesiva del principio sancito dall'art. 3 della Costituzione nonché del diritto soggettivo azionabile da parte di persone con disabilità a non essere discriminate.
Ritiene, tuttavia, il Decidente che, affinchè l'azione possa configurare la richiesta di eliminazione di una condizione di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità, è necessario che l'aggressione potenziale all'uguaglianza sia effettivamente realizzata nel senso che la mera possibilità di mettere in svantaggio il disabile esorbita dalla tutela assicurata della norma invocata occorrendo, in definitiva, che l'atto discriminatorio abbia avuto effettiva efficacia lesiva nei confronti del soggetto agente.
Sulla scorta dei tali principi, - e considerando come nel caso di discriminazione indiretta (con riferimento all'abbattimento di barriere architettoniche) la materia urbanistica ed edilizia appartenga alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo che è, pertanto, competente anche a conoscere nella lesione dei diritti soggettivi - il
Tribunale ha evidenziato come, nel caso in specie, non fosse stato allegato, da parte del ricorrente, il reale verificarsi di atti concretamente
7 pregiudizievoli nei suoi confronti a cagione della condizione di disabilità da lui vissuta.
In proposito, rileva ancora il Giudice di prime cure, con riferimento alle lagnanze espresse nei confronti del servizio di trasporto pubblico locale Contr fornito da per mancanza di dispositivi di ancoraggio il ricorrente pare non faccia riferimento ad una personale condizione ma un interesse diffuso e riferibile quindi a tutti gli individui che condividono la medesima condizione (sembra, del resto, che lo stesso ricorrente agisca anche come consulente legale della dei disabili). Parte_2
Con riferimento, invece, alla dedotta inaccessibilità degli Uffici comunali il Tribunale rileva come la presenza di ostacoli che impediscano l'accesso e la circolazione nei predetti locali dell'Ente - con particolare riferimento ai Servizi Sociali e all'Anagrafe – siano rimaste a affermazioni generiche, essendo rimasto indimostrato il pregiudizio concretamente subito anche alla luce delle misure alternative predisposte dal e volte a CP_1 garantire l'accessibilità agli Uffici ai cittadini disabili.
Da ciò il rigetto della domanda.
****
Avverso tale Ordinanza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame l'appellante deduce la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'Ordinanza appellata per contraddittorietà della stessa, infondatezza in fatto di diritto, carenza di motivazione, vizio di ultrapetizione, omessa pronuncia ed errato esame di elementi probatori.
A sostegno del motivo si evidenzia come il ricorrente, Avvocato Pt_1 avesse prodotto in atti tutta la documentazione utile a dimostrare la sussistenza della condotta discriminatoria da parte dei
8 convenuti/resistenti dalla quale era agevolmente dato evincersi che egli aveva agito in giudizio a titolo individuale diffidando il Parte_3
[.Contr a rimuovere tutti gli ostacoli che impedivano l'utilizzo del servizio di trasporto pubblico e l'accesso agli Uffici comunali.
Si evidenzia come lo stesso ricorrente aveva indicato, nell'atto introduttivo del giudizio, l'impossibilità ad accedere a due settori chiari del quale quello dell'Anagrafe e quello dei Servizi Sociali CP_1 CP_1 ad ulteriore conferma della personale necessità dell'azione e della concreta ed effettiva impossibilità di fruire personalmente dei servizi essenziali per cui è richiesta la presenza del cittadino.
Si osserva, ancora, che ove avesse voluto intraprendere un'azione collettiva egli avrebbe agito per il tramite della per la Parte_2 disabilità e non certamente a titolo individuale.
Fatte tali premesse l'appellante evidenzia come dagli elementi probatori forniti e dalle difese formulate dalle parti resistenti (generiche e labiali) era evidente il concretizzarsi di una discriminazione diretta ed indiretta realizzata in danno del ricorrente essendogli stato negato, quale cittadino, sia la possibilità di utilizzare i servizi di trasporto pubblico nonostante gli fosse stato regolarmente rilasciato dal apposito tesserino CP_1
a titolo gratuito, sia il libero accesso agli Uffici comunali, con violazione della normative di legge a tutela delle persone con disabilità e con particolare riferimento al richiamo dell'articolo 2 della legge 67/2006.
Evidenzia, inoltre, ancora l'appellante come l'Ordinanza impugnata si ponga in contrasto con l'articolo 28 del D. leg.vo 150/2011 norma che impone nel caso di controversia in materia di discriminazione regolata dal rito sommario al ricorrente ai fini dell'accertamento della condotta discriminatoria, di fornire elementi di fatto desumibili anche da dati a carattere statistico dalla quale poter anche solo presumere l'esistenza degli atti dedotti, essendo onere del convenuto provare la insussistenza della discriminazione.
9 Nel caso specie, continua l'appellante, con le allegazioni primo grado si era andato ben oltre l'onere probatorio richiesto dalla legge in quanto l'ampia documentazione prodotta ( i verbali del tavolo tecnico comunale ove gli stessi funzionari e i dirigenti avevano confermato le irregolarità delle fermate degli autobus di linea e la presenza di barriere architettoniche nonché la documentazione fotografica dei luoghi) avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere fondata la domanda così come proposta.
Di contro, continua l'appellante, la difesa dei convenuti si era limitata ad evidenziare asserite carenze di bilancio (per il ovvero l'incuria CP_1 dei cittadini indisciplinati nel parcheggio dei mezzi o comunque la responsabilità del che nulla aveva fatto per eliminare le barriere CP_1
Contr architettoniche presenti (per l' .
Si rileva, in definitiva, la erroneità della decisione impugnata anche per omessa verifica degli elementi probatori allegati essendo evidente che ciò ha gravemente viziato la decisione finale del giudice che ha ritenuto fondate le eccezioni dei resistenti sulla base di mere allegazioni verbali senza considerare che, invece, erano loro onere dimostrare di essersi attivati per rimuovere gli ostacoli lamentati
******
Deve preliminarmente rilevarsi che, con note depositate in data 26 marzo
2025 l'Avv. Barbera, per conto del ha rappresentato CP_1
l'intervenuto decesso dell'appellante chiedendo dichiararsi l'interruzione del processo, denegata dalla Corte atteso che tale richiesta non era intervenuta da parte del procuratore del ricorrente.
Deve, sempre in via preliminare, ricordarsi come la Corte, con Ordinanza del 23.02.2023 ha disposto l'acquisizione al giudizio dei nuovi documenti indicati nell'atto di appello in quanto indispensabili ai fini della decisione ex art. 702 quater c.p.c. come vigente ratione temporis.
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L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà.
10 Nella materia oggetto di esame la legge 1 marzo 2006, n. 67, recante
“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, rappresenta il principale strumento di protezione contro gli atti discriminatori fondati sulla condizione di disabilità ponendosi in continuità e attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con L. 18/2009), il cui scopo è “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità” e che definisce la discriminazione come qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione basata sulla disabilità, che abbia lo scopo o l'effetto di compromettere il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
La legge individua due tipologie di discriminazione, quella diretta che si concretizza quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto a una persona non disabile in situazione analoga e quella indiretta che ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altri.
Quanto alla tutela giurisdizionale si osserva che la legge accorda una disciplina processuale particolarmente favorevole verso la persona con disabilità, soprattutto dal punto di vista probatorio, prevedendo non solo un procedimento snello e non soggetto alle rigide prescrizioni del normale rito di cognizione, ma attuando una concreta inversione parziale dell'onere della prova essendo previsto che non spetta alla persona con disabilità provare di aver subito la discriminazione, bensì al presunto discriminante l'onere di dimostrare di non aver messo in atto una o più discriminazioni.
*****
Così riassunti i termini della vicenda oggi all'esame della Corte deve, in primo luogo, evidenziarsi che, effettivamente, l'azione giudiziaria incoata
11 dal nei confronti dei resistenti deve essere valutata come posta a Pt_1 tutela di un interesse individuale e non collettivo.
Ciò si evince dal complesso della documentazione allegata al ricorso con particolare riferimento non solo alle diffide inviate ai resistenti (ultima delle quali con pec del 21 marzo 2022) ma dalla stessa relazione a firma del Dirigente della Polizia Municipale di , Dott. CP_1 Persona_1 del 25 settembre 2019 prot. n. 010179/P.M. (doc. n. 3) ove, chiaramente, si fa riferimento “alla nota pervenuta tramite pec in data 24.09.2019 con la quale lo studio legale , in nome e per conto del Controparte_4 suo assistito, Avv. rileva la persistenza di barriere Parte_1 architettoniche nelle fermate urbane degli autobus…”.
Con la stessa nota il Dirigente Comandante della Polizia Municipale dà atto della sussistenza di tali barriere architettoniche che impediscono l'accesso dei diversamente abili agli Uffici Anagrafe e Stato Civile del
Comune “suggerendo il ripristino della fermata dell'ascensore al piano rialzato del Palazzo di città nonché il ripristino del funzionamento del montascala che porta dall'ascensore al suddetto piano rialzato” ricordando
“come egli stesso con il Sindaco si erano trovati nella condizione di trasportare a mano la sedia a ruote con sopra un diversamente abili al fine di consentirgli l'accesso all' Ufficio“.
Sempre con la medesima nota – con riferimento alle problematiche Contr evidenziate a carico dell' che gestiva il servizio pubblico urbano di trasporto - la Polizia municipale comunicava l'avvenuto avvio di un procedimento di irrogazione di sanzioni contrattuali nei confronti della
Ditta alla quale il aveva riferito circa la sussistenza delle CP_1 predette criticità con invito a provvedere nel più breve tempo possibile.
Occorre, ancora, porre in rilievo che - sempre con riferimento alla prova della sussistenza delle criticità rilevate - parte appellante ha allegato una serie di verbali delle Commissioni Consiliari del (nello CP_1 specifico la n. 48/2021 la n. 51/2022, la n.46/2021 e la n. 49/2022 dalla lettura delle quali si comprende come i fatti denunciati siano stati oggetto
12 di discussione all'interno degli Organi comunali tant'è che l'Ente si era impegnato al trasferimento degli Uffici “in ambienti più idonei e più sicuri
e senza barriere architettoniche.”
Si aggiunga, infine, che erano state prodotte una serie di fotografie riproducenti l'ingresso degli Uffici comunali in oggetto privi di strumenti idonei a consentire l'accesso ai disabili.
*****
Appurato, pertanto, che parte ricorrente aveva effettivamente allegato la prova delle criticità lamentate - anche perché, per come sopra ricordato, nella materia in esame il grado di certezza dei fatti allegati non deve essere necessariamente elevato in quanto l'istruzione vera e propria è focalizzata proprio sulla confutazione delle presunzioni di cui si avvale il ricorrente da parte dei resistenti – occorre ulteriormente rilevare che la tutela apprestata dal legislatore alla eliminazione delle barriere architettoniche al fine di consentire l'accessibilità ai disabili rende la normativa a tutela della persone con disabilità, “immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime, consentendo loro il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando
l'accessibilità sia impedita o limitata, e ciò a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi". (Cass.n. 3691 del 15 ottobre 2019 - 13 febbraio 2020).
*****
Ciò detto deve, però, rilevarsi che l'intervenuto decesso dell'Avv. – Pt_1 dedotto dal difensore del “che riferisce di averlo appreso CP_1 da notizie di stampa“ (vedasi note del 26 marzo 2025) mai contestato dal procuratore dello stesso ricorrente, sebbene inidoneo a produrre l'interruzione del processo in quanto proveniente da soggetto diverso dal procuratore costituito del stesso, rende del tutto irrilevante una Pt_1 pronuncia della Corte che accerti e dichiari la sussistenza della condotta
13 discriminatoria condannando i resistenti a porre in essere quei rimedi necessari ad eliminarla in un tempo compatibilmente breve rispetto alle esigenze dell'avente diritto, e ciò anche in considerazione che l'azione incoata dal Capici era diretta “ad una sua tutela individuale” e non a tutela di interessi associativi.
Vi è, inoltre, da rilevare che la morte dell'appellante - quale fatto sopravvenuto incidente sul merito del processo – comporta la perdita di interesse in relazione alla tutela strettamente individuale e personale e, quindi, intrasmissibile quale l'eliminazione delle barriere architettoniche che avevano indotto il ad agire in giudizio. Pt_1
****
Diverso il discorso per quanto attiene al risarcimento del danno la cui liquidazione è stata richiesta in via equitativa a far data dal settembre
2019 (data della prima diffida) al soddisfo.
Tale richiesta risarcitoria conserva, infatti, potenziale attualità dal momento che il relativo diritto è entrato nel patrimonio del defunto ed è, perciò, trasmissibile agli eredi.
Dovendosi ritenere raggiunta la prova del danno (per le argomentazioni sopra riportate) e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, appare conforme a diritto ricorrere ad una sua quantificazione in via equitativa che consenta di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria avanzata dal soggetto leso [La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente
14 riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8941).
In virtù dei suddetti principi stima questa Corte ritenere equo disporre, a carico dei convenuti/resistenti, in solido, un obbligo risarcitorio che può liquidarsi in €. 10.000,00 oltre interessi al tasso legale dal settembre 2019 al soddisfo, da liquidarsi in favore del ricorrente o dei suoi aventi Pt_1 diritto.
*****
In ragione di quanto sopra la sentenza deve riformarsi. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della Ordinanza resa dal Tribunale di Gela in data 8 marzo 2022 ed appellata da;
Parte_1
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore del della complessiva somma di €. 10.000,00 Pt_1 oltre interessi, al tasso legale, dal settembre 2019 al soddisfo.
Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessive
€.777,00 per spese vive ed €. 1.800,00 per compensi oltre spese generali
15% iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore del procuratore costituito ed antistatario che ne ha fatto specifica richiesta.
Caltanissetta, 16 Dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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