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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/10/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2118/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRAGALA' CC giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio, premesso di essere usufruttuaria dell'immobile sito in Parte_1
AN RO, via dei Platani n. 94 a seguito di rogito per Notar el 23.12.2010 e di Per_1 non essere stata a conoscenza che l'immobile era privo di regolare allaccio alla rete idrica, adiva l'intestato Tribunale deducendo che novembre 2022 aveva concesso in locazione l'immobile e che in data 4.11.2022 sospendeva l'erogazione della fornitura idrica in Controparte_1 ragione dell'allaccio abusivo dell'immobile alla rete;
di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate dalla società convenuta e di aver richiesto nel novembre 2022 di regolarizzare la propria posizione contrattuale;
che nonostante i solleciti on Controparte_1 provvedeva a ripristinare l'allaccio abusivo e comunicava che la realizzazione dell'impianto di
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allaccio alla rete idrica avrebbe potuto comportare anche una attesa di 12 mesi in ragione dei lavori straordinari da svolgere e le autorizzazioni da ottenere;
di aver rinunciato alla corresponsione dei canoni di locazione in ragione della mancata fornitura di acqua.
Tutto quanto sopra premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via Cautelare: 1) accertare anticipatoriamente e/o cautelarmente
– anche in limine di Decreto cautelare emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c. e 700 c.p.c.
– l'obbligo da parte di con sede in Roma, al Piazzale Ostiense n. 2, c.f. e p. iva n. Controparte_1
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare il precedente allaccio alla rete P.IVA_1 idrica al fine di consentire l'erogazione provvisoria e temporanea di acqua corrente presso l'immobile sito in
AN RO (RM), alla via dei Platani n. 94, sino alla conclusione dei lavori inerenti il nuovo allaccio;
In via Principale: 2) accertare e dichiarare l'obbligo da parte di con sede in Roma, al Piazzale Controparte_1
Ostiense n. 2, c.f. e p. iva n. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, ad effettuare e P.IVA_1 terminare immediatamente, ed entro giorni 10 (dieci) dall'emanazione/notifica del provvedimento, gli interventi di integrazione dell'infrastruttura e di allaccio al servizio idrico integrato per la fornitura di acqua potabile e corrente presso l'immobile sito in AN RO (RM), alla via dei Platani n. 94, all'uopo stabilendo idonea penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia;
3) per l'effetto, e per tutte le ragioni esplicate in narrativa, condannare l a corrispondere alla ricorrente una somma non Controparte_1 inferiore ad € € 24.422,25 (ventiquattromilaquattrocentoventidue,25) calcolata al mese di luglio 2023, da maggiorarsi per € 870,00 (ottocentrosettanta,00) per ogni mese a decorrere dall'agosto 2023 e sino al mese di emanazione del provvedimento cautelare e/o del provvedimento/sentenza definitivo che, in ogni caso, faccia luogo per pronuncia costitutiva”.
La società resistente si costituiva in giudizio evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione, rappresentava altresì che i lavori oggetto di causa si erano conclusi il 21.07.2023 per cui l'abitazione della ricorrente era stata regolarmente collegata alla rete idrica ed era stato ripristinato il servizio.
Rigettata la domanda cautelare, la causa era istruita mediante acquisizioni documentali e decisa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7.10.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Come già rilevato in sede cautelare deve essere dichiarata, con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all'allaccio alla rete idrica la cessazione della materia del contendere. E' infatti incontestato tra le parti oltre che documentalmente provato che ha Controparte_1 provveduto nelle more dell'instaurazione del presente giudizio a ripristinare la fornitura di acqua all'immobile della ricorrente, previa realizzazione dell'impianto di allaccio alla rete idrica.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass. 8381/1997).
Parte attrice nel giudizio di merito ha insistito per l'accertamento dell'obbligo di provvedere della società convenuta, tardivamente posto in essere e per il conseguente proprio diritto al risarcimento del danno.
Nondimeno deve osservarsi come sia incontestato tra le parti che l'allaccio alla rete idrica da parte della fosse abusivo (costituisce in tal senso confessione stragiudiziale la richiesta della Parte_1 medesima di regolarizzare la propria posizione a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo di acqua, cfr. doc. 3 ricorso introduttivo). A fronte della predetta situazione di illegalità la ricorrente non può invocare l'art. 23 della delibera ARERA 655/2015 che si applica ai preventivi standardizzabili. Né d'altra parte può ritenersi accoglibile la tesi della ricorrente per cui l'allaccio abusivo fosse necessitato dall'assenza di infrastrutture sul territorio.
Invero la realizzazione dell'impianto per l'allaccio alla rete idrica avvenuta nella primavera/estate
2023 sconfessa la tesi di parte ricorrente, per cui l'allaccio ben poteva essere realizzato in presenza di idonea istanza dell'utente finale.
Come già osservato nell'ordinanza cautelare, non può il Tribunale legittimare il protrarsi dell'allaccio abusivo alla rete idrica della ricorrente, non potendo ordinarsi alla società convenuta di ripristinare una situazione contra ius.
Quanto all'attivazione di una regolare utenza e l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete idrica poi svolti d'urgenza dalla società convenuta a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo di acqua, non può che osservarsi come la regolarizzazione dell'allaccio sia avvenuta conformemente a quanto previsto dalla delibera ARERA 655/2015 e la procedura è stata avviata nel marzo 2023 prima dell'instaurazione del presente giudizio (in data 12.07.2023). Invero il certificato di allaccio alla fognatura prodotto ad e necessario al fine di procedere all'allaccio alla CP_1 rete idrica è del 28.02.2023, detto certificato risulta inviato alla convenuta in data 7.03.2023 e la resistente ha documentato di essersi tempestivamente attivata ottenendo soltanto il 17 luglio 2023 il nulla osta agli scavi necessari per la realizzazione dell'impianto da parte di . A fronte del CP_2 predetto nulla osta l'allaccio risulta realizzato in data 21.07.2025. In ragione delle predette tempistiche alcun arbitrario ritardo di provvedere può essere contestato alla convenuta.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In ragione della legittimità dell'operato della resistente alcun risarcimento del danno può essere riconosciuto alla ricorrente.
Le spese di lite seguono pertanto il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate in parte dispositiva in conformità al DM 55/2014 secondo le tariffe medie stabilite per i procedimenti di cognizione ordinaria, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere della resistente;
2) rigetta la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 5077, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2118/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRAGALA' CC giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio, premesso di essere usufruttuaria dell'immobile sito in Parte_1
AN RO, via dei Platani n. 94 a seguito di rogito per Notar el 23.12.2010 e di Per_1 non essere stata a conoscenza che l'immobile era privo di regolare allaccio alla rete idrica, adiva l'intestato Tribunale deducendo che novembre 2022 aveva concesso in locazione l'immobile e che in data 4.11.2022 sospendeva l'erogazione della fornitura idrica in Controparte_1 ragione dell'allaccio abusivo dell'immobile alla rete;
di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate dalla società convenuta e di aver richiesto nel novembre 2022 di regolarizzare la propria posizione contrattuale;
che nonostante i solleciti on Controparte_1 provvedeva a ripristinare l'allaccio abusivo e comunicava che la realizzazione dell'impianto di
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allaccio alla rete idrica avrebbe potuto comportare anche una attesa di 12 mesi in ragione dei lavori straordinari da svolgere e le autorizzazioni da ottenere;
di aver rinunciato alla corresponsione dei canoni di locazione in ragione della mancata fornitura di acqua.
Tutto quanto sopra premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via Cautelare: 1) accertare anticipatoriamente e/o cautelarmente
– anche in limine di Decreto cautelare emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c. e 700 c.p.c.
– l'obbligo da parte di con sede in Roma, al Piazzale Ostiense n. 2, c.f. e p. iva n. Controparte_1
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare il precedente allaccio alla rete P.IVA_1 idrica al fine di consentire l'erogazione provvisoria e temporanea di acqua corrente presso l'immobile sito in
AN RO (RM), alla via dei Platani n. 94, sino alla conclusione dei lavori inerenti il nuovo allaccio;
In via Principale: 2) accertare e dichiarare l'obbligo da parte di con sede in Roma, al Piazzale Controparte_1
Ostiense n. 2, c.f. e p. iva n. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, ad effettuare e P.IVA_1 terminare immediatamente, ed entro giorni 10 (dieci) dall'emanazione/notifica del provvedimento, gli interventi di integrazione dell'infrastruttura e di allaccio al servizio idrico integrato per la fornitura di acqua potabile e corrente presso l'immobile sito in AN RO (RM), alla via dei Platani n. 94, all'uopo stabilendo idonea penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia;
3) per l'effetto, e per tutte le ragioni esplicate in narrativa, condannare l a corrispondere alla ricorrente una somma non Controparte_1 inferiore ad € € 24.422,25 (ventiquattromilaquattrocentoventidue,25) calcolata al mese di luglio 2023, da maggiorarsi per € 870,00 (ottocentrosettanta,00) per ogni mese a decorrere dall'agosto 2023 e sino al mese di emanazione del provvedimento cautelare e/o del provvedimento/sentenza definitivo che, in ogni caso, faccia luogo per pronuncia costitutiva”.
La società resistente si costituiva in giudizio evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione, rappresentava altresì che i lavori oggetto di causa si erano conclusi il 21.07.2023 per cui l'abitazione della ricorrente era stata regolarmente collegata alla rete idrica ed era stato ripristinato il servizio.
Rigettata la domanda cautelare, la causa era istruita mediante acquisizioni documentali e decisa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7.10.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Come già rilevato in sede cautelare deve essere dichiarata, con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all'allaccio alla rete idrica la cessazione della materia del contendere. E' infatti incontestato tra le parti oltre che documentalmente provato che ha Controparte_1 provveduto nelle more dell'instaurazione del presente giudizio a ripristinare la fornitura di acqua all'immobile della ricorrente, previa realizzazione dell'impianto di allaccio alla rete idrica.
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass. 8381/1997).
Parte attrice nel giudizio di merito ha insistito per l'accertamento dell'obbligo di provvedere della società convenuta, tardivamente posto in essere e per il conseguente proprio diritto al risarcimento del danno.
Nondimeno deve osservarsi come sia incontestato tra le parti che l'allaccio alla rete idrica da parte della fosse abusivo (costituisce in tal senso confessione stragiudiziale la richiesta della Parte_1 medesima di regolarizzare la propria posizione a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo di acqua, cfr. doc. 3 ricorso introduttivo). A fronte della predetta situazione di illegalità la ricorrente non può invocare l'art. 23 della delibera ARERA 655/2015 che si applica ai preventivi standardizzabili. Né d'altra parte può ritenersi accoglibile la tesi della ricorrente per cui l'allaccio abusivo fosse necessitato dall'assenza di infrastrutture sul territorio.
Invero la realizzazione dell'impianto per l'allaccio alla rete idrica avvenuta nella primavera/estate
2023 sconfessa la tesi di parte ricorrente, per cui l'allaccio ben poteva essere realizzato in presenza di idonea istanza dell'utente finale.
Come già osservato nell'ordinanza cautelare, non può il Tribunale legittimare il protrarsi dell'allaccio abusivo alla rete idrica della ricorrente, non potendo ordinarsi alla società convenuta di ripristinare una situazione contra ius.
Quanto all'attivazione di una regolare utenza e l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete idrica poi svolti d'urgenza dalla società convenuta a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo di acqua, non può che osservarsi come la regolarizzazione dell'allaccio sia avvenuta conformemente a quanto previsto dalla delibera ARERA 655/2015 e la procedura è stata avviata nel marzo 2023 prima dell'instaurazione del presente giudizio (in data 12.07.2023). Invero il certificato di allaccio alla fognatura prodotto ad e necessario al fine di procedere all'allaccio alla CP_1 rete idrica è del 28.02.2023, detto certificato risulta inviato alla convenuta in data 7.03.2023 e la resistente ha documentato di essersi tempestivamente attivata ottenendo soltanto il 17 luglio 2023 il nulla osta agli scavi necessari per la realizzazione dell'impianto da parte di . A fronte del CP_2 predetto nulla osta l'allaccio risulta realizzato in data 21.07.2025. In ragione delle predette tempistiche alcun arbitrario ritardo di provvedere può essere contestato alla convenuta.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In ragione della legittimità dell'operato della resistente alcun risarcimento del danno può essere riconosciuto alla ricorrente.
Le spese di lite seguono pertanto il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate in parte dispositiva in conformità al DM 55/2014 secondo le tariffe medie stabilite per i procedimenti di cognizione ordinaria, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere della resistente;
2) rigetta la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 5077, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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