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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 15217/2024
TRA
, nata il [...], a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Stefania Turnaturi e Gennaro Grassia, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Bevilacqua, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.12.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 9016401571 000, notificatale il
27.11.2024, contenente l'avviso di addebito n. 328 2016 0004229434 000, presuntivamente notificato il 12.12.2016, avente a oggetto l'importo di €. 4.198,38 per mancato pagamento IVS coltivatori diretti-somme aggiuntive per l'anno 2015.
Nello specifico, ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per omessa notifica dell'avviso indicato nonché la prescrizione successiva alla eventuale notifica dello 1 stesso, ove provata, chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 01.07.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata. Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa
CP_ notifica risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito tramite raccomandata a/r nelle mani della stessa ricorrente (cfr. ava e racc.
a/r in atti), la quale non ha svolto alcuna contestazione sul punto.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione
2 forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti CP_ prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 CP_1
n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
3 o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ciò posto, nel caso di specie l' ha eccepito e provato di aver Controparte_2
inviato alla ricorrente un atto interruttivo, consistente nell''intimazione di pagamento n.
028 2022 90061616 06/000, notificata in data 06.12.2022.
A tale data, però, il termine quinquennale era già spirato: e infatti - pur tenuto conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2,
D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021), per un totale di 311 giorni – il termine era spirato il 18.10.2022.
La pretesa contributiva risulta, quindi prescritta.
Ne discende che la domanda va accolta.
Le spese di lite possono compensarsi nella misura della metà atteso il rigetto dell'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di e CP_1 [...]
in solido, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza CP_2
di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0004229434 000, in quanto prescritte;
b) Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' e l' CP_1 Controparte_2
in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in €. 450,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 15217/2024
TRA
, nata il [...], a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Stefania Turnaturi e Gennaro Grassia, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Bevilacqua, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.12.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 9016401571 000, notificatale il
27.11.2024, contenente l'avviso di addebito n. 328 2016 0004229434 000, presuntivamente notificato il 12.12.2016, avente a oggetto l'importo di €. 4.198,38 per mancato pagamento IVS coltivatori diretti-somme aggiuntive per l'anno 2015.
Nello specifico, ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per omessa notifica dell'avviso indicato nonché la prescrizione successiva alla eventuale notifica dello 1 stesso, ove provata, chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 01.07.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata. Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa
CP_ notifica risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito tramite raccomandata a/r nelle mani della stessa ricorrente (cfr. ava e racc.
a/r in atti), la quale non ha svolto alcuna contestazione sul punto.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione
2 forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti CP_ prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 CP_1
n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
3 o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ciò posto, nel caso di specie l' ha eccepito e provato di aver Controparte_2
inviato alla ricorrente un atto interruttivo, consistente nell''intimazione di pagamento n.
028 2022 90061616 06/000, notificata in data 06.12.2022.
A tale data, però, il termine quinquennale era già spirato: e infatti - pur tenuto conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2,
D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021), per un totale di 311 giorni – il termine era spirato il 18.10.2022.
La pretesa contributiva risulta, quindi prescritta.
Ne discende che la domanda va accolta.
Le spese di lite possono compensarsi nella misura della metà atteso il rigetto dell'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di e CP_1 [...]
in solido, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza CP_2
di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0004229434 000, in quanto prescritte;
b) Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' e l' CP_1 Controparte_2
in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in €. 450,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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