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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1675/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto R.G. Nr. 1675/2024 Vol. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Simona Minicozzi e (C.F. ), nato Controparte_1 C.F._2
a Cerignola (FG), il 10/03/1976, con il patrocinio dell'avv. Urbinati Stefania
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, e proponevano ricorso Parte_1 Controparte_1
congiunto per la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 1628/2015 pubblicata il 22/12/2015 – R.G. 4855/2015, con cui il Tribunale di Rimini, su domanda congiunta delle parti, aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli minori (nato il [...]), Per_1 PE
(nata il [...]) e (nata il [...]) e l'obbligo di di versare a Per_3 Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di euro 600,00 mensili, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, mediante prelievo diretto del datore di lavoro;
in tale sede, dato atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio chiedevano l'accoglimento delle seguenti Per_1 conclusioni: “- dichiarare non più dovuto, da parte del IG. , in favore della IG.ra Controparte_1
, il mantenimento per il figlio maggiorenne - conseguentemente, Parte_1 Per_1
confermare il contributo al mantenimento delle figlie minorenni e a carico del IGnor PE Per_3
e, contestualmente disporre la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento nella misura di un terzo rispetto all'importo indicato nella sentenza n. 1628/2015; - confermare, altresì, che la somma dovuta a titolo di mantenimento delle figlie e PE Per_3
continui ad essere prelevata direttamente dalla retribuzione del IGnor con conseguente CP_1 ordine, a carico dell'AUSL Romagna, con sede legale in Ravenna (RA), Via A. De Gasperi n. 8, di versare direttamente in favore della NO , ai sensi dell'art. 473 – bis n. 37, 1° Parte_1
co., c.p.c., con decorrenza dal 30/10/2024, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile ISTAT, già pari, ad oggi, ad € 440,03 (quattrocentoquaranta/03 Euro). Con spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
Assegnato il fascicolo al Presidente e fissato il termine per il deposito di note scritte, con decreto del
13/12/2024, il Presidente del Tribunale, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c., riassegnava il fascicolo ad altro
Giudice cui delegava la trattazione del procedimento.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero, il quale non ha poi presentato le proprie conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio
pagina 2 di 4 del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del
P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
In rito, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Giudice
Relatore designato dal Presidente, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio, disponendo la comparizione personale delle parti “quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
Nel caso di specie, in assenza dei presupposti normativamente previsti, non è stata disposta la comparizione delle parti.
Inoltre, va rilevato che la riassegnazione del fascicolo con decreto del 13/12/2024, ha comportato la revoca di quanto disposto con il precedente decreto del 17/10/2024, inclusa la fissazione del termine per il deposito di note scritte ivi prevista.
In via preliminare, il Collegio rileva che, quanto alla richiesta formulata dalle parti di “confermare, altresì, che la somma dovuta a titolo di mantenimento delle figlie e continui ad essere PE Per_3
prelevata direttamente dalla retribuzione del IGnor con conseguente ordine, a carico CP_1 dell'AUSL Romagna, con sede legale in Ravenna (RA), Via A. De Gasperi n. 8, di versare direttamente in favore della NO , ai sensi dell'art. 473 – bis n. 37, 1° co., c.p.c., con Parte_1 decorrenza dal 30/10/2024, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile ISTAT, già pari, ad oggi, ad €
440,03 (quattrocentoquaranta/03 Euro”, il Tribunale nulla può statuire in quanto, nell'attuale assetto normativo, la richiesta di pagamento diretto al terzo prescinde dall'intervento del Giudice, essendo un procedimento di natura stragiudiziale che non necessita di pronuncia giudiziale.
Ciò posto, il Tribunale, rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto ed al recepimento delle ulteriori condizioni di modifica della sentenza di divorzio concordate dalle parti, conformi all'intessere della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, così come dalle stesse concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1628/2015 pubblicata il 22/12/2015 – R.G. 4855/2015,
pagina 3 di 4 dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, come di seguito ritrascritte:
a) dichiara non più dovuto, da parte del IG. , in favore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1
il mantenimento per il figlio maggiorenne Per_1
b) conferma il contributo al mantenimento delle figlie minorenni e a carico del IGnor PE Per_3
con la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento nella Controparte_1 misura di un terzo rispetto all'importo indicato nella sentenza n. 1628/2015.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto R.G. Nr. 1675/2024 Vol. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Simona Minicozzi e (C.F. ), nato Controparte_1 C.F._2
a Cerignola (FG), il 10/03/1976, con il patrocinio dell'avv. Urbinati Stefania
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, e proponevano ricorso Parte_1 Controparte_1
congiunto per la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 1628/2015 pubblicata il 22/12/2015 – R.G. 4855/2015, con cui il Tribunale di Rimini, su domanda congiunta delle parti, aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli minori (nato il [...]), Per_1 PE
(nata il [...]) e (nata il [...]) e l'obbligo di di versare a Per_3 Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di euro 600,00 mensili, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, mediante prelievo diretto del datore di lavoro;
in tale sede, dato atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio chiedevano l'accoglimento delle seguenti Per_1 conclusioni: “- dichiarare non più dovuto, da parte del IG. , in favore della IG.ra Controparte_1
, il mantenimento per il figlio maggiorenne - conseguentemente, Parte_1 Per_1
confermare il contributo al mantenimento delle figlie minorenni e a carico del IGnor PE Per_3
e, contestualmente disporre la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento nella misura di un terzo rispetto all'importo indicato nella sentenza n. 1628/2015; - confermare, altresì, che la somma dovuta a titolo di mantenimento delle figlie e PE Per_3
continui ad essere prelevata direttamente dalla retribuzione del IGnor con conseguente CP_1 ordine, a carico dell'AUSL Romagna, con sede legale in Ravenna (RA), Via A. De Gasperi n. 8, di versare direttamente in favore della NO , ai sensi dell'art. 473 – bis n. 37, 1° Parte_1
co., c.p.c., con decorrenza dal 30/10/2024, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile ISTAT, già pari, ad oggi, ad € 440,03 (quattrocentoquaranta/03 Euro). Con spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
Assegnato il fascicolo al Presidente e fissato il termine per il deposito di note scritte, con decreto del
13/12/2024, il Presidente del Tribunale, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c., riassegnava il fascicolo ad altro
Giudice cui delegava la trattazione del procedimento.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero, il quale non ha poi presentato le proprie conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio
pagina 2 di 4 del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del
P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
In rito, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Giudice
Relatore designato dal Presidente, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio, disponendo la comparizione personale delle parti “quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
Nel caso di specie, in assenza dei presupposti normativamente previsti, non è stata disposta la comparizione delle parti.
Inoltre, va rilevato che la riassegnazione del fascicolo con decreto del 13/12/2024, ha comportato la revoca di quanto disposto con il precedente decreto del 17/10/2024, inclusa la fissazione del termine per il deposito di note scritte ivi prevista.
In via preliminare, il Collegio rileva che, quanto alla richiesta formulata dalle parti di “confermare, altresì, che la somma dovuta a titolo di mantenimento delle figlie e continui ad essere PE Per_3
prelevata direttamente dalla retribuzione del IGnor con conseguente ordine, a carico CP_1 dell'AUSL Romagna, con sede legale in Ravenna (RA), Via A. De Gasperi n. 8, di versare direttamente in favore della NO , ai sensi dell'art. 473 – bis n. 37, 1° co., c.p.c., con Parte_1 decorrenza dal 30/10/2024, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile ISTAT, già pari, ad oggi, ad €
440,03 (quattrocentoquaranta/03 Euro”, il Tribunale nulla può statuire in quanto, nell'attuale assetto normativo, la richiesta di pagamento diretto al terzo prescinde dall'intervento del Giudice, essendo un procedimento di natura stragiudiziale che non necessita di pronuncia giudiziale.
Ciò posto, il Tribunale, rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto ed al recepimento delle ulteriori condizioni di modifica della sentenza di divorzio concordate dalle parti, conformi all'intessere della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, così come dalle stesse concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1628/2015 pubblicata il 22/12/2015 – R.G. 4855/2015,
pagina 3 di 4 dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, come di seguito ritrascritte:
a) dichiara non più dovuto, da parte del IG. , in favore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1
il mantenimento per il figlio maggiorenne Per_1
b) conferma il contributo al mantenimento delle figlie minorenni e a carico del IGnor PE Per_3
con la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento nella Controparte_1 misura di un terzo rispetto all'importo indicato nella sentenza n. 1628/2015.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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