Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 49
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha ritenuto fondato il vizio procedimentale dedotto, poiché l'ingiunzione di pagamento era basata su un atto (sollecito di pagamento) privo dei requisiti di un avviso di accertamento e inidoneo a divenire definitivo. L'ente impositore non ha provato l'esistenza delle condizioni per omettere l'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 49
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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