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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BU DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0598950021100914 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo e successivi atti di causa.
Resistente: come da controdeduzioni e successivi atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'ingiunzione di pagamento notificata il 19.1.2022, con cui il Comune di Pozzallo chiedeva il versamento della somma di euro 776 a motivo di omessa corresponsione della TARI anno 2015, richiamando l'atto notificato il 31.12.2020.
La parte, esposti ed illustrati i motivi di ricorso, ha concluso come da “petitum” dell'atto introduttivo.
Il Comune di Pozzallo si è costituito in giudizio e ha resistito al ricorso, allegando, tra l'altro, che l'ingiunzione impugnata era preceduta da accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione entro i termini di legge.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al dedotto vizio procedimentale relativo alla mancanza di un avviso di accertamento prodromico.
In effetti il Comune resistente ha posto a base dell'ingiunzione impugnata l'atto notificato il 31.12.2020, il quale è un sollecito di pagamento che non fornisce alcuna indicazione in ordine agli immobili e alle relative superfici in possesso della ricorrente, cui si riferisce l'imposizione del tributo, e che, a sua volta, in quanto insufficientemente motivato, è inidoneo ad assumere carattere di definitività propria di un avviso di accertamento e non è soggetto ad impugnazione obbligatoria a pena di decadenza o di definitività della pretesa.
Nell'ambito della sequenza procedimentale "avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento" si è affermato in tema di tributi locali (quale quello di specie) che l'ingiunzione per cui si procede, qualificata dello stesso ente impositore quale ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass.,
Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10958). Essa costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2912;
Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23256; Cass., Sez. 2, 5 dicembre
2020, n. 24757). Costituisce, altresì, espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.
Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce (Cass., Sez. trib., 22 aprile 2022, n. 12832).
Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10896;
Cass., Sez. 6-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2022, n. 884).
Da ciò deriva che la mancanza del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata.
Il Comune resistente, modificando le difese di origine, ha dedotto nelle memorie illustrative che nel caso di specie non era necessaria l'emissione di un avviso di accertamento prodromico, confermando la natura di mero atto liquidatorio della ingiunzione impugnata.
E' noto sul punto che i Comuni hanno la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, fuori da tali casi ed in ipotesi di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, occorre pur sempre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Ora, tenuto conto delle difese esposte nel corpo dell'ingiunzione di pagamento e nelle controdeduzioni giudiziali, il Comune di Pozzallo aveva l'obbligo, rimasto inadempiuto, di dimostrare compiutamente che nel caso di specie non ricorressero le condizioni per omettere l'avviso di accertamento prodromico, le quali non si evincono né dal mero sollecito di pagamento prodotto, nè dalla documentazione allegata. E' da aggiungere, altresì, che la configurazione dell'ingiunzione di pagamento di cui si tratta come mero atto liquidatorio non rispetterebbe neanche i presupposti temporali sub art. 1 co. 163 legge n. 296/2006.
Ne discende che, assorbiti tutti gli altri motivi, l'atto impugnato deve essere annullato.
La pronuncia sulle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n. 695/2022 R.G.R. e condanna il Comune di Pozzallo a rifondare al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 330, di cui euro 300 per compenso, oltre accessori di legge, che distrae al procuratore antistatario.
Ragusa 24.9.2025.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BU DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0598950021100914 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo e successivi atti di causa.
Resistente: come da controdeduzioni e successivi atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'ingiunzione di pagamento notificata il 19.1.2022, con cui il Comune di Pozzallo chiedeva il versamento della somma di euro 776 a motivo di omessa corresponsione della TARI anno 2015, richiamando l'atto notificato il 31.12.2020.
La parte, esposti ed illustrati i motivi di ricorso, ha concluso come da “petitum” dell'atto introduttivo.
Il Comune di Pozzallo si è costituito in giudizio e ha resistito al ricorso, allegando, tra l'altro, che l'ingiunzione impugnata era preceduta da accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione entro i termini di legge.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al dedotto vizio procedimentale relativo alla mancanza di un avviso di accertamento prodromico.
In effetti il Comune resistente ha posto a base dell'ingiunzione impugnata l'atto notificato il 31.12.2020, il quale è un sollecito di pagamento che non fornisce alcuna indicazione in ordine agli immobili e alle relative superfici in possesso della ricorrente, cui si riferisce l'imposizione del tributo, e che, a sua volta, in quanto insufficientemente motivato, è inidoneo ad assumere carattere di definitività propria di un avviso di accertamento e non è soggetto ad impugnazione obbligatoria a pena di decadenza o di definitività della pretesa.
Nell'ambito della sequenza procedimentale "avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento" si è affermato in tema di tributi locali (quale quello di specie) che l'ingiunzione per cui si procede, qualificata dello stesso ente impositore quale ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass.,
Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10958). Essa costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2912;
Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23256; Cass., Sez. 2, 5 dicembre
2020, n. 24757). Costituisce, altresì, espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.
Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce (Cass., Sez. trib., 22 aprile 2022, n. 12832).
Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10896;
Cass., Sez. 6-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2022, n. 884).
Da ciò deriva che la mancanza del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata.
Il Comune resistente, modificando le difese di origine, ha dedotto nelle memorie illustrative che nel caso di specie non era necessaria l'emissione di un avviso di accertamento prodromico, confermando la natura di mero atto liquidatorio della ingiunzione impugnata.
E' noto sul punto che i Comuni hanno la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, fuori da tali casi ed in ipotesi di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, occorre pur sempre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Ora, tenuto conto delle difese esposte nel corpo dell'ingiunzione di pagamento e nelle controdeduzioni giudiziali, il Comune di Pozzallo aveva l'obbligo, rimasto inadempiuto, di dimostrare compiutamente che nel caso di specie non ricorressero le condizioni per omettere l'avviso di accertamento prodromico, le quali non si evincono né dal mero sollecito di pagamento prodotto, nè dalla documentazione allegata. E' da aggiungere, altresì, che la configurazione dell'ingiunzione di pagamento di cui si tratta come mero atto liquidatorio non rispetterebbe neanche i presupposti temporali sub art. 1 co. 163 legge n. 296/2006.
Ne discende che, assorbiti tutti gli altri motivi, l'atto impugnato deve essere annullato.
La pronuncia sulle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n. 695/2022 R.G.R. e condanna il Comune di Pozzallo a rifondare al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 330, di cui euro 300 per compenso, oltre accessori di legge, che distrae al procuratore antistatario.
Ragusa 24.9.2025.