Articolo 20 della Legge 20 marzo 1980, n. 75
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 marzo 1980
Art. 20. Indennita' di buonuscita sui trattamenti provvisori

I trattamenti economici corrisposti in via provvisoria in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 , si considerano ai fini del trattamento di previdenza, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 69 del decreto stesso.
Le somme eventualmente corrisposte in piu' saranno recuperate sulla pensione in godimento.
Entrata in vigore il 22 marzo 1980