Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3570
CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato rispetto art. 9, comma 1, lett. b) del D.M. 11 gennaio 2017 per presenza di misuratori

    Il Collegio ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che la presenza di misuratori di energia elettrica impedisca l'applicazione del metodo standardizzato, come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D.M. 11 gennaio 2017, in quanto tale metodo presuppone la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati. La presenza di misuratori preesistenti rende tale condizione non applicabile.

  • Inammissibile
    Illegittimità del D.M. 10 maggio 2018 per preclusione presentazione progetti a consuntivo

    Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato, confermando l'inammissibilità dichiarata dal TAR. La supposta impossibilità di presentare un progetto a consuntivo non muta le condizioni di ammissibilità di un progetto standardizzato, che nel caso di specie non erano soddisfatte. Inoltre, la scelta del regime applicabile rientra nella discrezionalità del regolatore.

  • Rigettato
    Mancanza di verifica parametro 'Pante' nel calcolo dei risparmi

    La sentenza di primo grado ha ritenuto assorbite le censure relative a questa motivazione. L'appello ripropone tali censure, ma il Consiglio di Stato le considera non più di interesse in quanto il rigetto del primo motivo è sufficiente a confermare la decisione impugnata.

  • Rigettato
    Violazione art. 2, comma 1, lett. n) del D.M. 11 gennaio 2017 per spese extracanone

    La sentenza di primo grado ha ritenuto assorbite le censure relative a questa motivazione, dato il rigetto del motivo principale. L'appello ripropone tali censure, ma il Consiglio di Stato le considera non più di interesse in quanto il rigetto del primo motivo è sufficiente a confermare la decisione impugnata.

  • Rigettato
    Mancanza di documentazione sulla data di avvio dell'intervento

    La sentenza di primo grado ha ritenuto assorbite le censure relative a questa motivazione. L'appello ripropone tali censure, ma il Consiglio di Stato le considera non più di interesse in quanto il rigetto del primo motivo è sufficiente a confermare la decisione impugnata.

  • Rigettato
    Corpi illuminanti con efficienza luminosa inferiore ai limiti di legge

    La sentenza di primo grado ha ritenuto assorbite le censure relative a questa motivazione. L'appello ripropone tali censure, ma il Consiglio di Stato le considera non più di interesse in quanto il rigetto del primo motivo è sufficiente a confermare la decisione impugnata.

  • Rigettato
    Incoerenza potenza installata ante intervento

    La sentenza di primo grado ha ritenuto assorbite le censure relative a questa motivazione. L'appello ripropone tali censure, ma il Consiglio di Stato le considera non più di interesse in quanto il rigetto del primo motivo è sufficiente a confermare la decisione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3570
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3570
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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