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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1909 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] (a Buenos Aires) il 06/05/1968; Parte_1
• , nata negli Stati Uniti d'America (a Miami) il 07/05/2013, tramite i genitori CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Parte_1 generalizzato) e , nata in [...] il [...]; Persona_1
• , nata negli Stati Uniti d'America (a Miami) il 17/03/2006; CP_2
• , nata in [...] (a Buenos Aires) il 15/12/2001; CP_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Maiorana;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 17/12/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato e documentato la loro discendenza dall'avo,
[...]
, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Colletorto (Campobasso) e successivamente Per_2 emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_4 Parte_1
06/05/1968;
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; CP_3
o nata il [...]; Per_5
o , nata il [...]. Persona_6
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Sennonché, i ricorrenti hanno allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – sia l'impossibilità di prenotazione presso il sito internet del competente , Parte_2 portale Prenotami, a causa del superamento del limite massimo di prenotazioni mensili, sia la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato di Buenos Aires, a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità di presentazione e alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa, a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1909/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 27 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1909 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] (a Buenos Aires) il 06/05/1968; Parte_1
• , nata negli Stati Uniti d'America (a Miami) il 07/05/2013, tramite i genitori CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Parte_1 generalizzato) e , nata in [...] il [...]; Persona_1
• , nata negli Stati Uniti d'America (a Miami) il 17/03/2006; CP_2
• , nata in [...] (a Buenos Aires) il 15/12/2001; CP_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Maiorana;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 17/12/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato e documentato la loro discendenza dall'avo,
[...]
, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Colletorto (Campobasso) e successivamente Per_2 emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_4 Parte_1
06/05/1968;
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; CP_3
o nata il [...]; Per_5
o , nata il [...]. Persona_6
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Sennonché, i ricorrenti hanno allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – sia l'impossibilità di prenotazione presso il sito internet del competente , Parte_2 portale Prenotami, a causa del superamento del limite massimo di prenotazioni mensili, sia la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato di Buenos Aires, a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità di presentazione e alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa, a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1909/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 27 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo