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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1690/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ditta Individuale - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TK7013402208/2024 per l'anno 2018, notificato in data 8/11/2024, in materia di reddito persone fisiche, addizionali regionale e comunale, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto, ad eccezione della parte dell'atto che imputa alla ricorrente di avere indebitamente dedotto in dichiarazione dei redditi costi pari ad euro 16.195,00 riconducibili alla fattura n. 51 del 30/01/2018, emessa dal fornitore SO SRL ma avente come destinatario la Società_2 RL, parte dell'atto impugnato che pertanto non forma oggetto del presente giudizio (e che la parte si è riservata di risolvere per le vie amministrative, allegando trattarsi di errore materiale).
A sostegno del ricorso, ha premesso di avere concluso tutte le operazioni commerciali documentate nelle fatture di acquisto di carburante nell'anno 2018, come dimostrabile da tutta la documentazione contabile e fiscale a sostegno e dallo stesso PVC della Guardia di Finanza che non aveva sollevato alcun rilievo al riguardo dell'esistenza oggettiva delle transazioni tra la ditta ricorrente e la società SO RL (l'Agenzia operando solo una valutazione di “fatture soggettivamente inesistenti”).
La ditta Ricorrente_1. aveva infatti effettivamente acquistato il carburante dalla società SO
RL nel corso del 2018.
Il corrispettivo era stato pagato dalla ricorrente con bonifici bancari, che assolvevano il requisito della tracciabilità. Il carburante acquistato era stato quindi regolarmente consegnato, nella quantità acquistata, nei luoghi di destinazione (dati incontestati che non necessitano pertanto di alcuna prova). L'accertamento impugnato era illegittimo perché ha una motivazione erronea e soprattutto non era supportato da idonei elementi di prova a carico della ricorrente circa la consapevolezza da parte del destinatario che l'operazione si inseriva nel quadro di condotte tese a realizzare un'evasione dell'imposta.
Anzi dalla lettura del PVC si evinceva che nel 2018 la fornitrice SO RL svolgeva attività di commercio all'ingrosso (servendosi di un apposito deposito) ed attività di commercio al dettaglio di carburante, gestendo due importanti distributori nella Provincia di Roma.
Queste erano le sole circostanze note alla ricorrente, che pertanto aveva fatto affidamento su una situazione apparente che nulla poteva far sospettare a fronte di un regolare flusso di fornitura e di fatturazione e di un sistema di pagamento tracciabile. Difettava, quindi, la prova che il cessionario disponesse o avrebbe dovuto disporre di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque operatore accorto circa la sostanziale inesistenza del contraente.
Nelle memorie illustrative depositate ha aggiunto che oltre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 15105/2024, pronunciata nel ricorso rgr 556/2024, che aveva già annullato l'identico Avviso di Accertamento n. TK7013402406/2023 per l'anno 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale III di Roma ed impugnato dall'odierna ricorrente, con gli identici motivi esposti per l'anno di imposta 2018, come già anticipato nel ricorso, nelle more della fissazione del giudizio, sullo stesso avviso di accertamento relativo al 2017, a seguito di appello dell'A.d.E., si era espressa anche la Corte di
Giustizia di secondo grado del Lazio, confermando la sentenza di primo grado e l'annullamento dell'atto impugnato.
Ha ancora aggiunto che, con la sentenza n. 3456/2025, resa nel procedimento rgr 588/2025, che ha pure allegato, anche il soggetto subentrato all'odierna ricorrente nella gestione dei due impianti di distribuzione di carburante (società Società_3 RL), a decorrere dal 25/6/2029 2019, in forza di contratti di affitto di ramo d'azienda aveva ricevuto identico avviso di accertamento per l'anno 2019, basato sulle stesse motivazioni e contestazioni oggetto del presente giudizio e la Corte di .
Giustizia di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, con la sentenza n.
5552/2025, resa nel procedimento rgr 11654/2024.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrata la quale si è riportata al contenuto del PVC ribadendo la correttezza del proprio operato e sostenendo che erano emerse prestazioni nei confronti di un soggetto fittiziamente interporto: in sostanza, l'operazione commerciale era avvenuta concretamente, sul piano fattuale, ma uno dei soggetti, il cedente o il cessionario non corrispondeva con il reale soggetto che aveva posto in essere la stessa, venendo in rilievo fatturazioni soggettivamente inesistenti, che oneravano il contribuente della prova che, attraverso l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto riscontrare che il cedente o prestatore era divergente da quello indicato sul documento.
Tale onere non poteva certo dirsi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi venivano di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia come da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, il giudizio è stato discusso e la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va evidenziato quanto esposto in premessa dalla ricorrente circa l'ampiezza della impugnazione, che è stata limitata alla parte dell'atto ulteriore rispetto a quella che ha imputato alla ricorrente di avere indebitamente dedotto in dichiarazione dei redditi costi pari ad euro 16.195,00 riconducibili alla fattura n. 51 del 30/01/2018, emessa dal fornitore SO SRL ma avente come destinatario la Società_2 RL.
Tale parte dell'atto non forma oggetto del presente giudizio ed è divenuta definitiva, salvo i poteri che l'Ufficio vorrà azionare in via amministrativa - sulla base delle anticipate deduzioni di parte - circa un asserito errore materiale nella registrazione della specifica fattura.
Con riferimento alla parte dell'atto relativa alla effettuazione di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, si evidenzia altresì che lo stesso PVC della Guardia di Finanza non solleva alcun rilievo al riguardo dell'esistenza oggettiva delle transazioni tra la ditta ricorrente e la società SO RL ma ritiene che le fatturazioni ed i pagamenti non siano sufficienti alla prova della corrispondenza fra l'effettivo soggetto erogante la prestazione (ossia il fornitore SO SRL) e la controparte effettiva del contratto di erogazione.
L'Ufficio controdeduce che, dal verbale di accertamento emergono elementi tali da far fondatamente dubitare circa la effettività del soggetto cedente.
Il ricorrente ha allegato la sentenza n. 15105/2024, pronunciata nel ricorso rgr 556/2024 della Corte tributaria di Roma, che aveva già annullato l'identico Avviso di Accertamento n. TK7013402406/2023 per l'anno 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma ed impugnato dall'odierna ricorrente, con gli identici motivi esposti per l'anno di imposta 2018 e quella di appello che ha confermato l'accoglimento.
Ritiene questa Corte che gli elementi indiziari acquisiti, emergenti dal PVC, non siano idonei a fondare la certa consapevolezza da parte della ricorrente della fittizietà del soggetto intermediario.
Oltre ad avere richiamato l'erroneità della fattura n. 51 del 30/01/2018 menzionata (esulante dal presente giudizio), l'ufficio ha evidenziato come l'attività ispettiva, aveva portato a verificare che la SO
RL, nel periodo sottoposto a verifica (2017-2019), aveva acquistato sistematicamente carburante ad un prezzo inferiore a quello di mercato (rilevato dalla quotazione platts del giorno di riferimento, fornito dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli).
Tale elemento non appare sufficiente a fondare di per sé la prova della mancata diligenza da parte della ricorrente di adeguate verifiche o la prova della consapevolezza della fittizietà del mediatore.
“In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” Sez. 5 - , Ordinanza n. 13324 del 19/05/2025
(Rv. 675058 - 01)
La fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione è solo esemplificativa ma essa lascia intendere come il tipo di elemento indiziario che possa validamente fondare un giudizio di poca accortezza o di mancata diligenza o in finale di piena consapevolezza sia strettamente ancorato alla struttura di riferimento e non a mere logiche commerciali in un settore peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza di merito formatasi fra le stesse parti con riferimento all'annualità 2017, ad un valore di mercato di per sé soggetto ad oscillazioni.
Un ulteriore elemento emergente dal PVC che riguarda la sussistenza di sospetti sulla intermediaria è costituito dai procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante per reati fiscali, circostanza che non costituisce un dato conoscibile da un partner commerciale.
Se dunque l'accertamento in ordine alla fittizietà dell'intermediario appare congruo in relazione all'Ufficio procedente, lo stesso non può dirsi circa i requisiti conoscibili da parte del contraente/acquirente, che restano inidonei a fondare un giudizio di consapevolezza.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con vittoria di spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
IA RA ES CO FE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ditta Individuale - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402208 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TK7013402208/2024 per l'anno 2018, notificato in data 8/11/2024, in materia di reddito persone fisiche, addizionali regionale e comunale, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto, ad eccezione della parte dell'atto che imputa alla ricorrente di avere indebitamente dedotto in dichiarazione dei redditi costi pari ad euro 16.195,00 riconducibili alla fattura n. 51 del 30/01/2018, emessa dal fornitore SO SRL ma avente come destinatario la Società_2 RL, parte dell'atto impugnato che pertanto non forma oggetto del presente giudizio (e che la parte si è riservata di risolvere per le vie amministrative, allegando trattarsi di errore materiale).
A sostegno del ricorso, ha premesso di avere concluso tutte le operazioni commerciali documentate nelle fatture di acquisto di carburante nell'anno 2018, come dimostrabile da tutta la documentazione contabile e fiscale a sostegno e dallo stesso PVC della Guardia di Finanza che non aveva sollevato alcun rilievo al riguardo dell'esistenza oggettiva delle transazioni tra la ditta ricorrente e la società SO RL (l'Agenzia operando solo una valutazione di “fatture soggettivamente inesistenti”).
La ditta Ricorrente_1. aveva infatti effettivamente acquistato il carburante dalla società SO
RL nel corso del 2018.
Il corrispettivo era stato pagato dalla ricorrente con bonifici bancari, che assolvevano il requisito della tracciabilità. Il carburante acquistato era stato quindi regolarmente consegnato, nella quantità acquistata, nei luoghi di destinazione (dati incontestati che non necessitano pertanto di alcuna prova). L'accertamento impugnato era illegittimo perché ha una motivazione erronea e soprattutto non era supportato da idonei elementi di prova a carico della ricorrente circa la consapevolezza da parte del destinatario che l'operazione si inseriva nel quadro di condotte tese a realizzare un'evasione dell'imposta.
Anzi dalla lettura del PVC si evinceva che nel 2018 la fornitrice SO RL svolgeva attività di commercio all'ingrosso (servendosi di un apposito deposito) ed attività di commercio al dettaglio di carburante, gestendo due importanti distributori nella Provincia di Roma.
Queste erano le sole circostanze note alla ricorrente, che pertanto aveva fatto affidamento su una situazione apparente che nulla poteva far sospettare a fronte di un regolare flusso di fornitura e di fatturazione e di un sistema di pagamento tracciabile. Difettava, quindi, la prova che il cessionario disponesse o avrebbe dovuto disporre di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque operatore accorto circa la sostanziale inesistenza del contraente.
Nelle memorie illustrative depositate ha aggiunto che oltre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 15105/2024, pronunciata nel ricorso rgr 556/2024, che aveva già annullato l'identico Avviso di Accertamento n. TK7013402406/2023 per l'anno 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale III di Roma ed impugnato dall'odierna ricorrente, con gli identici motivi esposti per l'anno di imposta 2018, come già anticipato nel ricorso, nelle more della fissazione del giudizio, sullo stesso avviso di accertamento relativo al 2017, a seguito di appello dell'A.d.E., si era espressa anche la Corte di
Giustizia di secondo grado del Lazio, confermando la sentenza di primo grado e l'annullamento dell'atto impugnato.
Ha ancora aggiunto che, con la sentenza n. 3456/2025, resa nel procedimento rgr 588/2025, che ha pure allegato, anche il soggetto subentrato all'odierna ricorrente nella gestione dei due impianti di distribuzione di carburante (società Società_3 RL), a decorrere dal 25/6/2029 2019, in forza di contratti di affitto di ramo d'azienda aveva ricevuto identico avviso di accertamento per l'anno 2019, basato sulle stesse motivazioni e contestazioni oggetto del presente giudizio e la Corte di .
Giustizia di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, con la sentenza n.
5552/2025, resa nel procedimento rgr 11654/2024.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrata la quale si è riportata al contenuto del PVC ribadendo la correttezza del proprio operato e sostenendo che erano emerse prestazioni nei confronti di un soggetto fittiziamente interporto: in sostanza, l'operazione commerciale era avvenuta concretamente, sul piano fattuale, ma uno dei soggetti, il cedente o il cessionario non corrispondeva con il reale soggetto che aveva posto in essere la stessa, venendo in rilievo fatturazioni soggettivamente inesistenti, che oneravano il contribuente della prova che, attraverso l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto riscontrare che il cedente o prestatore era divergente da quello indicato sul documento.
Tale onere non poteva certo dirsi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi venivano di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia come da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, il giudizio è stato discusso e la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va evidenziato quanto esposto in premessa dalla ricorrente circa l'ampiezza della impugnazione, che è stata limitata alla parte dell'atto ulteriore rispetto a quella che ha imputato alla ricorrente di avere indebitamente dedotto in dichiarazione dei redditi costi pari ad euro 16.195,00 riconducibili alla fattura n. 51 del 30/01/2018, emessa dal fornitore SO SRL ma avente come destinatario la Società_2 RL.
Tale parte dell'atto non forma oggetto del presente giudizio ed è divenuta definitiva, salvo i poteri che l'Ufficio vorrà azionare in via amministrativa - sulla base delle anticipate deduzioni di parte - circa un asserito errore materiale nella registrazione della specifica fattura.
Con riferimento alla parte dell'atto relativa alla effettuazione di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, si evidenzia altresì che lo stesso PVC della Guardia di Finanza non solleva alcun rilievo al riguardo dell'esistenza oggettiva delle transazioni tra la ditta ricorrente e la società SO RL ma ritiene che le fatturazioni ed i pagamenti non siano sufficienti alla prova della corrispondenza fra l'effettivo soggetto erogante la prestazione (ossia il fornitore SO SRL) e la controparte effettiva del contratto di erogazione.
L'Ufficio controdeduce che, dal verbale di accertamento emergono elementi tali da far fondatamente dubitare circa la effettività del soggetto cedente.
Il ricorrente ha allegato la sentenza n. 15105/2024, pronunciata nel ricorso rgr 556/2024 della Corte tributaria di Roma, che aveva già annullato l'identico Avviso di Accertamento n. TK7013402406/2023 per l'anno 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma ed impugnato dall'odierna ricorrente, con gli identici motivi esposti per l'anno di imposta 2018 e quella di appello che ha confermato l'accoglimento.
Ritiene questa Corte che gli elementi indiziari acquisiti, emergenti dal PVC, non siano idonei a fondare la certa consapevolezza da parte della ricorrente della fittizietà del soggetto intermediario.
Oltre ad avere richiamato l'erroneità della fattura n. 51 del 30/01/2018 menzionata (esulante dal presente giudizio), l'ufficio ha evidenziato come l'attività ispettiva, aveva portato a verificare che la SO
RL, nel periodo sottoposto a verifica (2017-2019), aveva acquistato sistematicamente carburante ad un prezzo inferiore a quello di mercato (rilevato dalla quotazione platts del giorno di riferimento, fornito dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli).
Tale elemento non appare sufficiente a fondare di per sé la prova della mancata diligenza da parte della ricorrente di adeguate verifiche o la prova della consapevolezza della fittizietà del mediatore.
“In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” Sez. 5 - , Ordinanza n. 13324 del 19/05/2025
(Rv. 675058 - 01)
La fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione è solo esemplificativa ma essa lascia intendere come il tipo di elemento indiziario che possa validamente fondare un giudizio di poca accortezza o di mancata diligenza o in finale di piena consapevolezza sia strettamente ancorato alla struttura di riferimento e non a mere logiche commerciali in un settore peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza di merito formatasi fra le stesse parti con riferimento all'annualità 2017, ad un valore di mercato di per sé soggetto ad oscillazioni.
Un ulteriore elemento emergente dal PVC che riguarda la sussistenza di sospetti sulla intermediaria è costituito dai procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante per reati fiscali, circostanza che non costituisce un dato conoscibile da un partner commerciale.
Se dunque l'accertamento in ordine alla fittizietà dell'intermediario appare congruo in relazione all'Ufficio procedente, lo stesso non può dirsi circa i requisiti conoscibili da parte del contraente/acquirente, che restano inidonei a fondare un giudizio di consapevolezza.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con vittoria di spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
IA RA ES CO FE