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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/11/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 1058/2023
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile sez. Impresa - composta dai seguenti magistrati:
Dr. Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dr. Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1058/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA ) con sede a MELDOLA (FC), Via Galileo CP_1 P.IVA_1
Galilei 4G, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; Controparte_2
(C.F. e P. IVA , con sede in CURTATONE Controparte_3 P.IVA_2
(MN), Via Riccardo Lombardi 15, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
entrambe rappresentante e difese dagli Avv.ti Stefano PAJOLA del foro CP_4 di Vicenza, IZ BE e Enrico SO del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Stefano Pajola sito in Vicenza, Via Lanza n. 40-44
-appellanti-
Contro
(C.F./P. IVA , in Controparte_5 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. CP_5
) con sede in Via Lorenzetti n.14, 61022 Vallefoglia (PU), C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Picozzi e Claudia Marchionni del Foro di Pesaro, e dall'avv. Luigino Goglia del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Picozzi in Pesaro (PU), Viale F.lli Rosselli n. 46
- appellato - OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 498/2023 resa dal Tribunale di Ancona Sez. Spec. Impresa, pubblicata l'8 maggio 2023 e non notificata
Conclusioni:
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 498/2023 emessa dal Tribunale di Ancona - Sez. Spec. Impresa, nell'ambito del giudizio R.G. 5150/2020, pubblicata in data 8.5.2023, mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte dell'Appellata della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata
“SPIDER/SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - poste in essere nel periodo di cui all'Art. 11 del Reg. (CE) 6/2002, costituisce contraffazione del Modello Comunitario non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio;
2. Accertare e dichiarare l'Appellata responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'Art. 2598 c.c. n. 1 e n. 3 con riferimento a tutti i fatti esposti in narrativa, e pronunciare ex Art. 2599 c.c. ogni opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli effetti degli illeciti anticoncorrenziali denunciati;
3. Inibire all'Appellata qualsivoglia reiterazione degli illeciti di concorrenza sleale, ed in modo in particolare qualsiasi attività volta alla fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o utilizzazione della linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
4. Condannare l'Appellata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle Appellanti, come conseguenza sia della contraffazione dei diritti di P.I. per cui è causa sia degli atti di concorrenza sleale, in una somma da liquidarsi globalmente in questo giudizio secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o, in difetto, secondo equità, ai sensi dell'Art. 125 c.p.i. e 2600 c.c., in particolare con la restituzione ex Art. 125, co. 3, c.p.i. degli utili realizzati dall' con la produzione e/o commercializzazione dei prodotti Parte_1 appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
5. Fissare una penale per ogni violazione o inosservanza successiva alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
pag. 2/33
6. Ordinare la pubblicazione, a spese dell'Appellata e a cura delle Appellanti, del dispositivo dell'emananda sentenza in due quotidiani a tiratura nazionale e in una rivista di settore, con rivalsa delle spese stesse, dietro esibizione delle relative fatture, nel caso di omesso pagamento da parte dell'Appellata.
7. Con piena rifusione di spese, diritti ed onorari di causa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, previa acquisizione del fascicolo del giudizio di merito di primo grado (R.G. 5150/2020), respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale:
1) dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 345 c.p.c. l'appello proposto da
[...]
e per le ragioni esposte in narrativa;
CP_1 Controparte_3
Nel merito:
2) rigettare nel migliore dei modi per Controparte_5
l'appello proposto da e per tutti i motivi di cui in CP_1 Controparte_3 narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 498/2023 del Tribunale di Ancona
- Sez. Spec. Impresa, nel giudizio R.G. 5150/2020, pubblicata in data 08.05.2023;
In via riconvenzionale condizionata all'accoglimento dell'appello avversario, motivo
3) accertare e dichiarare la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo
non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti Pt_2 dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di all'attività di CP_5 produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea
“Spider/Sparviero” e/o comunque di altra linea di sedute comunque denominata ed analoga alla stessa, con rigetto di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, ed ogni conseguente statuizione che la Corte D'Appello vorrà disporre a riguardo, tra cui disporre la pubblicazione dell'emananda relativa sentenza per due volte ed in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a diffusione nazionale che ci si riserva di precisare a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, con
pag. 3/33 condanna di quest'ultima alla refusione delle relative spese a semplice richiesta della convenuta su presentazione di fattura.
In ogni caso:
4) Condannarsi parte attrice al pagamento ex art.96, comma 3, c.p.c. di una somma in favore della convenuta nella misura ritenuta di giustizia, equitativamente determinata per avere intrapreso in tutto o in parte in via temeraria l'odierno giudizio, per i motivi indicati in narrativa inerenti al comportamento processuale tenuto dalle appellanti.
In via istruttoria, con ogni riserva e previa rimessione della causa in istruttoria
5) Rigettare ogni istanza istruttoria formulata da controparte per i motivi esposti in atti e in ogni caso in quanto tardiva e/o inammissibile e/o irrilevante e/o comunque del tutto inconferente e/o generica, con riserva di ogni più ampia facoltà di legge.
Si contestano, in ogni caso, tutte le produzioni documentali avversarie, chiedendone la non ammissione.
6) Disporre ai sensi degli artt. 121 e 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio da parte della (c.f. / p.i. ), già con sede in Forlì (FC), Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7
Viale Bologna n.277/C della propria fattura n.267 del 18.12.15 mediante deposito in cancelleria. Disporre, in subordine all'esibizione in giudizio, l'esibizione presso la sede della della summenzionata documentazione al CTU contabile Controparte_6 eventualmente nominato dal Giudice, ed in ulteriore subordine, la comunicazione, anche in fotocopia, degli stessi documenti. Qualora la non dovesse Controparte_6 adempiere all'ordine di esibizione di cui alla domanda precedente, disporre il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 2 c.p.c. della predetta documentazione contabile della Controparte_6
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le società e CP_1 Controparte_3 evocavano in giudizio la società assumendo in Controparte_5 estrema sintesi quanto segue:
- la società era licenziataria esclusiva di titolare del Controparte_3 CP_8 marchio CP_3
- alla società era affidata la produzione di poltrone e divani marchiati CP_1 [...]
; CP_3
pag. 4/33 - fra i vari prodotti concepiti dai designer di vi era la linea di sedute componibili CP_1 denominata SPACER che aveva fatto il suo ingresso sul mercato nel 2016, quanto la società stipulava un accordo con la società francese CP_1 [...]
con sede a CRETEIL, per la commercializzazione del Controparte_9 prodotto in quel territorio inserendolo nel suo catalogo a partire dall'edizione 2016;
- Sempre a partire dall'anno 2016, instaurava un rapporto continuativo con CP_1
divenuta oggi che iniziava la CP_10 Controparte_3 commercializzazione della linea SPACER sotto egida del marchio
[...]
; CP_3
- il modello SPACER aveva avuto accesso alla protezione come modello comunitario non registrato ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del
12 dicembre 2001;
- si era rifornita presso l'attrice l fine di rivendere i prodotti così CP_5 CP_1 acquistati della linea attraverso i propri punti vendita sino alla data dell'ultima Pt_2 fattura emessa dall'Attrice che risaliva al 26.6.2017;
- Da quella data aveva cessato gli acquisiti di prodotti “originali” da CP_5 tuttavia aveva continuato a proporre e commercializzare attraverso la propria rete CP_1 di vendita a marchio delle copie pedisseque dello Parte_3 Pt_2 inizialmente sotto il nome commerciale ”, divenuto poi - ” a CP_11 CP_12 partire dal maggio del 2018, attività di contraffazione che si collocava entro il periodo di tutela riconosciuto dal citato Art. 11 del Regolamento (CE) N. 6/2002;
- i prodotti della convenuta si presentavano come una fedelissima imitazione del modello SPACER, e la copiatura aveva interessato perfino i dettagli più marginali;
- A fronte del successo commerciale della linea SPACER (a cui aveva contribuito la stessa convenuta fino al 2018), l'intento di era quello di incrementare CP_5 la sua marginalità mettendosi a produrre in autonomia (direttamente o attraverso terzi compiacenti) una linea che agli occhi del pubblico doveva apparire esattamente come pag. 5/33 prodotto originale ad un prezzo inferiore, con ciò cagionando un danno alla quota di mercato del modello originale;
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Ancona,
Sezione Specializzata per l'impresa, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione, e previo altresì ogni altro necessario accertamento o provvedimento così giudicare: Nel merito e in via principale:
1. Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della Convenuta della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “SPIDER/SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - costituisce contraffazione del Modello
Comunitario non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio;
2. Accertare e dichiarare la
Convenuta responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 1 e n.
3 con riferimento a tutti i fatti esposti in narrativa, e pronunciare ex art. 2599 c.c. ogni opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli effetti degli illeciti anticoncorrenziali denunciati;
3. Inibire alla Convenuta, anche ai sensi dell'art. 124
c.p.i. e 2599 c.c. qualsivoglia reiterazione degli illeciti contraffattori e di concorrenza sleale, ed in modo in particolare qualsiasi attività volta alla fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o utilizzazione della linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
4. Ordinare ex art 124, 1° co. c.p.i. il ritiro definitivo dal commercio di tutti gli esemplari dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che siano in proprietà o disponibilità della Convenute, nonché il ritiro o la distruzione di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo agli stessi;
5. Ordinare ex art 124, 4° co. c.p.i. la distruzione a spese e cura delle convenute di tutti i prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che appartengono alla stessa Convenuta;
6. Condannare la Convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle Attrici, come conseguenza sia della contraffazione dei diritti di P.I. per cui è causa sia degli atti di concorrenza sleale, in una somma da liquidarsi globalmente in questo giudizio secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o,
pag. 6/33 in difetto, secondo equità, ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e 2600 c.c., in particolare con la restituzione ex art. 125, co. 3, c.p.i. degli utili realizzati dalla Convenute con la produzione e/o commercializzazione dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
7. Fissare una penale per ogni violazione o inosservanza successiva alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
8. Ordinare la pubblicazione, a spese della Convenute e a cura delle Attrici, del dispositivo dell'emananda sentenza in due quotidiani a tiratura nazionale e in una rivista di settore, con rivalsa delle spese stesse, dietro esibizione delle relative fatture, nel caso di omesso pagamento da parte della Convenute.
9. Con piena rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio tempestivamente la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Ancona Sez. Specializzata d'Impresa, contrariis rejectis, In via preliminare e/o pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'azione promossa ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n.6/2002 da (C.F. e P. CP_1
IVA ) ed a (C.F. e P. IVA ) e/o, in P.IVA_5 Controparte_3 P.IVA_2 ogni caso, l'intervenuta decadenza delle stesse attrici in ordine all'azione proposta in quanto decorso il termine triennale di tutela previsto dalla predetta norma.
Nel merito
In via principale: respingere le domande attoree tutte, in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa nonché per quanto ivi eccepito, contestato, dedotto e provato.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non voglia accogliere le istanze di questa difesa come sopra formulate in via pregiudiziale
e/o preliminare e/o comunque nel merito in via principale ed altresì ritenga di individuare una qualsivoglia obbligazione della convenuta, non altrettanto creduta, in via subordinata voglia comunque escludere qualsiasi relativo obbligo della stessa a far data dal 2019, o da quella anteriore che emergerà in corso di causa, per i motivi
pag. 7/33 descritti in narrativa e/o in ogni caso contenerlo entro l'eventuale margine di profitto eventualmente conseguito.
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo Pt_2 non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg.
CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di all'attività di produzione, importazione, CP_5 esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “ ” e/o comunque di altra linea di Controparte_13 sedute comunque denominata ed analoga alla stessa, con rigetto di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, ed ogni conseguente statuizione che il
Tribunale vorrà disporre a riguardo, tra cui disporre la pubblicazione dell'emananda relativa sentenza per due volte ed in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a diffusione nazionale che ci si riserva di precisare a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, con condanna di quest'ultima alla refusione delle relative spese
a semplice richiesta della convenuta su presentazione di fattura. Condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, equitativamente determinata per avere intrapreso in tutto o in parte, per i motivi indicati in narrativa, in via temeraria l'odierno giudizio”
Con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa attorea precisava la domanda di cui al su citato n. 1 nel seguente modo: ““Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della Convenuta della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “SPIDER/SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - poste in essere nel periodo di cui all'Art.
11 del Reg. (CE) 6/2002, costituisce contraffazione del Modello Comunitario non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio”
pag. 8/33 Istruita la causa, il Tribunale di Ancona Sez. Spec. Impresa rinviava per la precisazione delle conclusioni all'esito della quali e del deposito delle comparse e memorie ex art. 190 cpc con sentenza n. 498/2023 del 26 aprile 2023 così decideva :
“
PQM
RIGETTA Tutte le domande attoree avanzate nei confronti della convenuta per le causali di cui in motivazione;
RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa di parte convenuta per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto, CONDANNA le società attrici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido fra loro (ed in egual misura nei loro rapporti interni), al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in €. 8.991,00 a titolo di compenso professionale, €.
1063,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di compenso professionale, Iva e Cpa, come per legge.”
Con atto di appello ritualmente notificato e hanno CP_1 Controparte_3 impugnato la suddetta sentenza per i motivi di doglianza di seguito riportati.
Si è costituita chiedendo in via preliminare Controparte_5 dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 345 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello. Ha proposto altresì appello incidentale condizionato per l'accertamento della nullità del modello comunitario e nazionale attoreo non registrato, Pt_2 relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 ed il diritto di all'attività di produzione, importazione, esportazione, CP_5 distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “Spider/Sparviero” con condanna della parte attrice al pagamento ex art.96, comma 3, c.p.c pag. 9/33 Quindi sulla precisazione delle conclusioni delle parti ed il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione ad esito dell'udienza cartolare del 13.10.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Con il primo motivo di appello e si dolgono dell'errata CP_1 Controparte_3 decisione giudiziale sulla carenza della legittimazione attiva delle medesime appellanti, essendo unico legittimato e titolare del diritto di esclusiva l'autore del modello/disegno ovvero il Sig. terzo estraneo alla società Eccepiscono gli appellanti Persona_1 CP_1
pag. 10/33 che, a mente della normativa comunitaria, la protezione del disegno/modello non registrato sorge quando questo sia stato divulgato al pubblico, non essendo sufficiente il semplice concepimento di una forma e la sua cristallizzazione in un disegno da parte di soggetti terzi per accedere alla tutela;
deducono quindi che la divulgazione al pubblico si deve esclusivamente ad che non sarebbe un mero “distributore “, in CP_1 quanto oltre a vendere i prodotti al contempo li produce;
argomentano quindi Pt_2 che la società sarebbe titolare del disegno/modello non registrato , o CP_1 Pt_2 quantomeno licenziataria del disegno o modello creato dal sig. qualifica che le CP_2 permette di sfruttarlo economicamente e di porre in essere ogni azione per tutelare i propri diritti sui disegni e modelli creati. Quale corollario argomentativo gli appellanti eccepiscono che il Sig. non sarebbe comunque soggetto estraneo alla Persona_1 società in quanto collaboratore nonché fratello del Sig. CP_1 Controparte_2 proprietario e legale rappresentante della medesima società .
Il motivo è parzialmente fondato.
La questione inerisce alla verifica dei soggetti cui la legge conferisce la titolarità del diritto al disegno e modello e la legittimazione attiva a porre in essere le conseguenti azioni giudiziali a tutela.
In punto di diritto, innanzitutto va premesso come la fattispecie trovi disciplina nel
Regolamento CE n. 6 del 2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, normativa applicabile ratione temporis al caso di specie.
Segnatamente l'art. 14 commi 1 e 3 del regolamento, rubricato «Diritto al disegno o modello comunitario», prevede quanto segue: «1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa. (…) 3.
Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile”.
pag. 11/33 Sull'argomento è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che con la sentenza n.32 del 02/07/2009, si è pronunciata sia sull'ambito di applicazione della deroga prevista dal comma 3 dell'art. 14 del Reg. UE 6/2002 (nello specifico, sull'estensione o meno della medesima anche ai rapporti contrattuali che prevedono la creazione di disegni o modelli comunitario su commissione e non solo su quelli realizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro), sia sulle modalità di trasferimento del diritto al disegno o al modello comunitari dall'autore agli aventi causa.
Sulla prima questione la Corte di Giustizia rileva che “ Deve pertanto respingersi CP_1 l'argomento della e del governo del Regno Unito secondo cui, in particolare, le nozioni di «datore di lavoro» e «dipendente» contenute in detto n. 3 devono essere interpretate in modo estensivo al fine di poterle applicare anche ai disegni e modelli creati su commissione.
Ciò si evince in particolare dal fatto che, nel redigere detto numero, esso abbia optato, al fine d'indicare il titolare del disegno o modello comunitario creato nell'ambito di un rapporto di lavoro, per l'espressione «datore di lavoro» e non già per quella di
«committente», decisamente più ampia.……… Ancora, per quanto concerne il termine
«dipendente», occorre osservare che nella disposizione in parola il legislatore comunitario non ha optato, riferendosi al soggetto che sviluppa un disegno o modello, per l'espressione «prestatore dell'opera», decisamente più ampia. Pertanto, la nozione di «dipendente» contempla la persona che è subordinata al suo «datore di lavoro» all'atto della creazione di un disegno o modello comunitario nell'ambito di un rapporto di lavoro.……..Ne deriva che il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall'art. 14, n. 3, del regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che esclude l'applicabilità di detto n. 3 agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello comunitario creato su commissione.”.
pag. 12/33 Sulla questione attinente alle modalità di trasferimento del diritto al disegno e modello comunitario, la Corte di Giustizia osserva che “la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario dall'autore al suo avente causa ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento è conforme sia all'enunciato di detto articolo, sia agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento. “
Conclude quindi la Corte di Giustizia pronunciando il seguente dispositivo
“1) L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.
2) In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 14, n. 1, del regolamento n.
6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.”.
Declinando, quindi, tali principi normativi e nomofilattici al caso di specie, va premesso come risulti documentalmente provato che il creatore e quindi autore del modello oggetto del presente giudizio sia il sig. valga all'uopo l'esame Pt_2 Persona_1 delle brochure e depliant informativi del modello ove a fianco del nominativo Pt_2 della società i rinviene la dicitura “Design . CP_1 Persona_1
Posta tale premessa, dal compendio probatorio versato in atti non si rinviene alcun documento negoziale, nè atto traslativo di altro tipo, teso a dimostrare un trasferimento del diritto a titolo derivativo tra il Sig. e la società Né la mera sussistenza CP_2 CP_1 del vincolo di parentela tra il creatore del disegno /modello Sig. e, il di lui Persona_1 fratello, amministratore delegato della società Sig. può CP_1 Controparte_2 considerarsi circostanza di valenza probatoria, financo inferenziale, tale da dimostrare la sussistenza di una vicenda traslativa avente ad oggetto il trasferimento del diritto alla tutela del modello oggetto del giudizio.
pag. 13/33 In forza del comma 3 dell'art. 14 reg n. 6/2002, solo il disegno o modello comunitario creato dal dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, conferisce al datore di lavoro, salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile, il diritto su di esso. La giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oltre ad individuare vari elementi sussidiari quali la collaborazione,
l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, ritiene che requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo
(Cassazione civile, sez. lav., n. 21194 del 2020).
Ritornando al caso di specie, non è stata né allegata né prodotta alcuna prova da parte delle società appellanti, idonea a dimostrare un qualche vincolo lavorativo di subordinazione tra il Sig. e l' sulla base dei presupposti Persona_1 CP_1 nomofilattici sopra richiamati. Anche a voler ritenere provato in via presuntiva che al sig. sia stato conferito incarico dalla società per la creazione del modello e CP_2 CP_1 disegno, va ricordato che la giurisprudenza comunitaria, sopra richiamata, è ferma nel precludere l'applicazione del comma 3 dell'art. 14 ai modelli e disegni creati su commissione, la cui titolarità rimane quindi sempre in capo all'autore.
Ne consegue pertanto che la titolarità e la conseguente legittimazione attiva delle società appellanti non può essere conferita sulla base della creazione del modello o disegno
Pt_2
Risulta invece fondata la dedotta assunzione della qualifica di licenziataria del modello da parte della società Pt_2 CP_1
pag. 14/33 Va premesso che la disciplina comunitaria – vedasi l'art. 32 del Regolamento (CE) n.
6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, rubricato con il titolo di “Licenze” - riconosce la legittimazione attiva alla azione per contraffazione del modello comunitario anche al titolare di licenza, col consenso del titolare.
Ricorda questa Corte distrettuale che in materia di contratti di licenza vige il principio di libertà delle forme (la forma scritta va adottata ai fini della trascrizione, e quindi al fine di regolare il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare) sicchè l'esistenza di una licenza di modello può essere dimostrata anche attraverso presunzioni ex art. 2729 c.c. (cfr. App. Milano, 17 settembre 2008).
Nel caso di specie può affermarsi che la produzione e la distribuzione del prodotto riproducente il modello da parte della società con il consenso implicito Pt_2 CP_1 dell'autore del modello stesso, Sig. e la divulgazione di depliant Persona_1 pubblicitari con la indicazione contestuale di entrambi i nominativi, debbano essere intesi come validi elementi presuntivi che attestino la sussistenza di un contratto di licenza tra l'autore del modello e la società appellante e quindi della legittimazione attiva di quest'ultima di agire a tutela del modello/disegno oggetto del contratto di licenza.
Anche con riguardo alla società va riconosciuta la legittimazione Controparte_3 attiva atteso che, come attestato anche dal Giudice di prime cure, è divenuta licenziataria, pur se solamente dal dicembre del 2019, del marchio a cui CP_3 apparteneva il modello , oggetto del presente giudizio. Pt_2
pag. 15/33 Con il secondo motivo di appello le società appellanti impugnano la sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure, erratamente, accertato la mancanza dei requisiti di protezione del modello non registrato SPACER. Nello specifico viene contestata la errata valutazione giudiziale circa la sussistenza, nel caso di specie, della prior art di riferimento, distruttiva della novità e del carattere di individualità del prodotto, onde verificare se il modello oggetto di causa fosse già stato divulgato da altre società attraverso i rispettivi e diversi marchi. Contestano altresì, le società appellanti, che il
Giudice di prime cure abbia erratamente ritenuto che il modello non presentasse Pt_2 sufficienti caratteristiche di originalità, come tali percepite dai destinatari del prodotto, e ciò attraverso una disamina avulsa dai criteri previsti dalla giurisprudenza comunitaria per la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello - il settore interessato, l'utilizzatore informato, la libertà dell'autore (affollamento del settore di riferimento) e la comparazione e determinazione dell'impressione generale.
Il motivo, seppure presenti profili di persuasività, nel suo complesso non può essere accolto.
Il Giudice di prime cure individua alcune società che avrebbero commercializzato il modello oggetto della presente causa anteriormente alla società segnatamente la CP_1
RO IS (linea Scenario), la (linea ES), la oggi Parte_4 CP_7
e la CP_6 Parte_5
Partendo da quest'ultima, la appellata allega, quale elemento a suffragio, solo CP_15 un documento consistente in una pagina Facebook, riproducente un modello di divano
(n. 42 fasc. primo grado convenuta), pagina però non datata e che, pertanto, non può avere alcuna consistenza probatoria circa il periodo di divulgazione del modello o disegno, circostanza decisiva per la determinazione dell'anteriorità.
pag. 16/33 Per quanto riguarda invece i modelli “Scenario” di RO IS e ” della Per_2 [...]
le società appellanti contestano che il Giudice di prime cure abbia rilevato Pt_4
l'identità e l'anteriorità dei modelli sulla base della documentazione depositata dalla anch'essa del tutto sprovvista di riferimenti temporali, e solo attraverso una CP_15 comparazione superficiale ove non si è tenuto conto dei canoni previsti per la protezione del modello o disegno ovvero: il settore interessato, l'utilizzatore informato, la libertà dell'autore (affollamento del settore di riferimento) e la determinazione dell'impressione generale.
Quanto al dato temporale, dalla documentazione versata in atti dalla appellata si evince chiaramente che la linea Scenario della RO IS veniva CP_15 prodotta e divulgata sin dal 2013 (docc. nn. 5 – 14) mentre la linea “ES” della
[...] appare nel catalogo dell'anno 2015 della società divulgatrice (docc. nn. 18 – 22) Pt_4 quindi in epoca sicuramente anteriore rispetto alla prima divulgazione della linea Pt_2 da parte della società he, come dedotto dalle società appellanti negli atti di primo CP_1 grado, “fa il suo ingresso sul mercato nel 2016.”.
Relativamente alla identità dei modelli divulgati dalle società RO IS e
[...] con il modello oggetto del presente giudizio, va premesso il contesto Pt_4 Pt_2 normativo e giurisprudenziale che interessa la fattispecie.
L'art. 6 Reg. CE n. 6/2002 dispone che: "Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o il modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato per la prima volta;
“ La giurisprudenza comunitaria afferma che “Nel valutare se un disegno o modello possiede una propria
pag. 17/33 individualità rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti si deve prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui esso è incorporato, e più in particolare il comparto industriale cui appartiene, il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello, l'eventuale affollamento dello stato dell'arte, che può essere tale da rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o modelli messi
a confronto, nonché il modo in cui il prodotto di cui trattasi è utilizzato, in particolare in base alle modalità di funzionamento cui di norma è soggetto in quella occasione.”
(Tribunale I grado UE sez. III, 15/06/2022, n.380).
Quanto ai criteri previsti dalla normativa comunitaria per valutare la sussistenza di caratteristiche di individualità di un modello o disegno rispetto ad altri, anteriormente creati e divulgat va osservato quanto segue.
- Il richiamo all'impressione generale sta a significare che ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l'impressione d'insieme che la sua forma genera nell'osservatore, concentrando l'attenzione sull'aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante (cfr. Cass.
762/2018). E ancora, "L'impressione generale diversa che il prodotto deve suscitare nell'utilizzatore informato va valutata attraverso un giudizio sintetico, vale a dire alla stregua dell'impressione globale che il modello fornisce all'utilizzatore, data dall'insieme di forme e non dalla mera sommatoria di singoli particolari che lo caratterizzano" (Trib. Firenze, 15.03.2016); parimenti è stato affermato che "nel valutare in sede cautelare la violazione di un disegno o modello, occorre non soffermarsi sui singoli elementi di dissomiglianza, ma condurre una valutazione di sintesi degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio di insieme dell'impressione generale che, sia pure nell'utilizzatore informato, il prodotto pag. 18/33 imitante suscita" (Trib. Milano, 20.02.2014; nello stesso senso Trib. Milano
24.12.2015, ord. reclamo, in darts-ip).
- Quanto alla nozione di utilizzatore informato, la giurisprudenza comunitaria ne chiarisce gli aspetti formali e sostanziali, definendo l'utilizzatore informato come il soggetto che da un lato, non essendo un progettista o un esperto tecnico, utilizza il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità alla finalità per la quale lo stesso prodotto è destinato;
dall'altro lato, conosce tuttavia i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Non è, insomma, il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure un progettista o un esperto tecnico, competente – in quanto tale – nell'osservare fin nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto (fra le tante, recentemente, CGUE
20.10.2011 n. 281/10 P;
Trib. UE 22.06.2010 n. 153/08; id., 14.06.2011 n. 68/10).
- Circa la valutazione del margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, “è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi. Pertanto, più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole
pag. 19/33 differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli confrontati che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato [v. sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI - THC (Radiatori per riscaldamento), T-83/11 e
T-84/11, EU:T:2012:592, punti 44 e 45, nonché Tribunale I grado UE sez. III,
15/06/2022, n.380).
Calando dette considerazioni generali al caso di specie, va precisato come, nella creazione di un modello-divano, l'ambito di libertà concesso al suo autore deve considerarsi adeguatamente ampio. Infatti non sussistono limitazioni esterne derivanti dalla natura intrinseca del prodotto, ovvero dalla necessità di rispettare vincoli relativi alla sicurezza o inerenti alla funzione tecnica delle parti del divano che impongano o condizionino la forma esteriore così come declinata nelle differenti prospettive nel modello.
Non va al contempo trascurato il fatto che la libertà dell'autore può essere certamente condizionata anche dall'affollamento del prodotto.
- In merito all'affollamento, va osservato che la varietà di prodotti esistenti in uno specifico settore viene definita dagli operatori come "affollamento". Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è quello di ritenere che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, debba essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistano pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo;
viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti pag. 20/33 concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).
Nel caso di specie può ritenersi come condivisibile la premessa dedotta dalle società appellanti relativa al settore nel quale s'inserisce il modello oggetto della causa, quello del mobile e, nello specifico, dei divani, che risulta caratterizzato da affollamento di talchè anche poche e marginali differenziazioni appaiono idonee ad escludere il profilo contraffattivo.
Tanto premesso, comparando i modelli Scenario della RO IS e ES della con il modello oggetto del presente giudizio va osservato quanto Parte_4 Pt_2 segue.
I connotati individualizzanti del modello AC, indicati dalle società appellanti, consisterebbero in “(1) un piano di seduta piuttosto massiccio che (2) poggia a terra grazie a dei piedini in metallo a forma di “V”, dalla presenza di (3) uno o due braccioli traslabili lateralmente (4) a forma di saponetta, e da uno (5) schienale singolo o scisso in due unità costituito da (6) un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che (8) poggia in modo amovibile su una base (9) traslabile in profondità”
(cfr. pag. 11 dell'atto di citazione).
Tali caratteristiche, fra quelle allegate dalle società appellanti, sono quelle che definiscono il thema decidendum, in quanto quelle ulteriori allegate dalle società appellanti solo con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 sono tardive ed inammissibili.
Iniziando dal modello di divano denominato ES della e dal modello Parte_4
Con AC della società , è evidente, ad avviso della Corte territoriale, come la visione d'insieme comparativa non trasmetta nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa sulla base della complessiva interazione dei singoli elementi. pag. 21/33 Anche volendo scendere nell'analisi dei singoli elementi caratterizzanti il modello
AC, così come allegati dalle società appellanti e sopra riportati, e valutandoli sulla base non di un approccio generico ma di una analisi specifica e mirata, che tenga conto dei criteri giurisprudenziali comunitari dell'affollamento e del margine di libertà dell'autore, non può ugualmente ritenersi che gli stessi siano dotati di particolare capacità distintiva, con caratteristiche significative e non usuali, per forma e modello, tali da diventare segno caratterizzante di una determinata impresa ed idonei ad attrarre l'attenzione dell'utilizzatore informato di quello specifico settore merceologico;
ciò anche leggendo la descrizione degli elementi ”…. in combinazione con le immagini del
“prodotto” SPACER” , come suggeriscono le società appellanti.
Infatti va rilevato come entrambi i modelli, lo e lo si caratterizzano per CP_16 Pt_2 un “piano di seduta piuttosto massiccio”, lo “schienale singolo o scisso in due unità costituito da un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che poggia in modo amovibile su una base traslabile in profondità sulla base traslabile in profondità”” e “bracciali….a forma di saponetta”.
E' vero che a differenza del modello ES ,il modello AC poggia su “piedini di metallo a forma di v”, ma corrisponde altrettanto al vero che tale forma di piedini si riscontra, con differenze minimali, nel modello Scenario della RO IS, il che ne preclude il riconoscimento della qualifica della novità e dell'individualità.
L'unico elemento veramente caratterizzante, ovvero la traslabilità laterale dei braccioli
– effettivamente non presente in nessuno degli altri modelli - non può considerarsi, ex sé, sufficiente e di consistenza tale da contribuire a rappresentare un quid ulteriore, che identifichi la forma in via di sintesi e globale.
Comparando invece il modello Scenario della RO IS ed il modello AC della società la visione d'insieme comparativa trasmette nell'utilizzatore CP_1 informato un'impressione generale solo parzialmente diversa sulla base della pag. 22/33 complessiva interazione dei singoli elementi: l'impianto formale del modello è molto simile, e solo il diverso materiale di rivestimento utilizzato nonché le parziali diversità di forme dei singoli componenti sono tali da creare anche a livello estetico un'impressione diversa sia come effetto visivo d'insieme che nei singoli elementi costitutivi. Il che comunque è sufficiente ad escludere ogni ipotesi di confondibilità fra i medesimi, all'occhio dell'utilizzatore informato.
Rimane infine da esaminare il modello divulgato dalla che altro non è che CP_7 un divano identico a quello oggetto del presente giudizio.
La società produce una fattura, la n. 267 del 18.12.2015, emessa all'esito CP_15 della vendita di un divano dalla alla (doc. n. 30 fascicolo CP_7 Controparte_17
con allegata dichiarazione del titolare della società acquirente che conferma CP_15 la compravendita, assumendo l'avvenuta divulgazione al pubblico di tale modello in epoca risalente rispetto a quella posta in essere dalla . A tale documento contabile CP_1 la società contrappone un'altra fattura, la n. 270/2015/FD emessa il 31/12/2015 CP_1
(doc n. 52 fasc. a seguito della vendita di un divano della linea dalla CP_1 Pt_2 società alla assumendo che il modello di divano venduto alla società CP_1 CP_18 dalla altro non sarebbe che un modello venduto a Controparte_17 CP_18 Pt_2 quest'ultima dalla società così negando ogni ipotesi di anteriorità della CP_1 divulgazione da parte della CP_18
Confrontando il contenuto delle due fatture emerge che quella redatta e prodotta dalla società riporta una data di emissione (31.12.2015) nonché di consegna del CP_1 materiale (21.12.2015) posteriore rispetto a quella emessa dalla CP_18
(rispettivamente 18.12.2015 e 15.12.2015).
pag. 23/33 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cassazione civile sez. II, 07/02/2025, n.3091). Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti dalla emerge che l'adempimento della CP_15
Contr prestazione oggetto della fattura emessa dalla trova conferma in virtù della dichiarazione scritta da parte del titolare della società acquirente , Controparte_17 anch'essa prodotta, (doc. n. 30 fasc. , laddove invece la prestazione di cui CP_15 alla fattura prodotta dalla società non trova eguale conforto probatorio;
anzi CP_1 siccome datata 31.12.2015, e indicante quale data di consegna del divano alla Pt_2 società il giorno 21 dicembre 2015, confligge con quanto assunto dalla stessa Pt_6 società appellante nei precedenti scritti difensivi, ovvero che il modello sarebbe stato divulgato solo a partire dal 2016.
Quindi, in difetto di qualsiasi ulteriore allegazione e prova, può ritenersi provata la circostanza che la abbia divulgato un modello identico a quello in CP_18 Pt_2 epoca anteriore rispetto alla società CP_1
Per quanto attiene al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello, (cfr. Trib. di
Milano, sez. impresa, sent. 14770/2015, pubbl. il 28/12/2015).
pag. 24/33 In definitiva, nel caso di specie, avuto riguardo ai modelli divulgati dalla Parte_4
Contr e dalla può ritenersi corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha escluso nel il carattere della novità e della individualità necessario per CP_19 Pt_2
l'invocata tutela per il modello/disegno comunitario.
Con il terzo motivo di appello le società appellante censurano la decisione del Giudice di prime cure laddove ha rigettato la domanda di accertamento della contraffazione ritenendola erratamente comprensiva anche delle condotte postume ovvero quelle tenute dalla in epoca successiva allo scadere dei tre anni di protezione del modello CP_15 non registrato.
Il motivo, seppur in ipotesi fondato, è assorbito dalla ritenuta infondatezza del secondo motivo di appello.
Infatti corrisponde al vero che l'azione di accertamento della contraffazione svolta dalle società appellanti si limiti al triennio nel quale il modello non registrato, ha Pt_2 goduto della protezione e tutela garantita per i modelli /disegni comunitari. A conferma dell'assunto si devono indicare le conclusioni rassegnate con la memoria ex art. 186 VI comma cpc n. 1 ove viene specificato che l'accertamento dell'attività contraffattiva posta in essere da dovesse essere limitato alle condotte “poste in essere nel CP_15 periodo di cui all'Art. 11 del Reg. (CE) 6/2002”. Si rammenta che tale norma, al comma
1, preveda che “ Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità”.
E' altrettanto vero, al contempo, che, per quanto sopra esposto, con l'esclusione del carattere di novità ed individualità del modello non si è perfezionata alcuna Pt_2 attività di contraffazione da parte della società appellata CP_15
pag. 25/33 Con il quarto, quinto e sesto motivo, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione, viene impugnata la sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure erroneamente, ritenuto l'insussistenza della contraffazione quale circostanza preclusiva della sussistenza anche dell'attività concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 3,
Cod. Civ. e, scendendo anche nel merito, non ravvisato alcun illecito concorrenziale e di imitazione servile nell'attività posta in essere dalla appellata CP_15
I motivi sono in parte infondati ed in parte insufficienti a riformare l'esito della sentenza di primo grado.
In diritto va premesso che l'azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale e imitazione servile di cui all'art. 2598 c.c. hanno natura e presupposti diversi ed autonomi: la prima, di carattere reale erga omnes, è diretta alla protezione dei diritti reali assoluti su beni immateriali e alla rimozione degli effetti pregiudizievoli;
le seconde, di carattere personale, sono volte all'accertamento dell'illecito concorrenziale nelle sue varie manifestazioni, e alla pronuncia risarcitoria e sanzionatrice delle conseguenze dannose. Ne deriva, attesa la loro diversità per natura, presupposti e oggetto, che il rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall'esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.
Tanto premesso, afferma la giurisprudenza costante sul punto che “In ipotesi di contraffazione del modello la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile se il prodotto rechi una forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall'utilizzatore informato, anche dal consumatore medio.” (Cassazione civile sez. I,
14/05/2020, n.8944).
I criteri affinchè possa ritenersi consumata l'azione di concorrenza sleale per imitazione servile prevista dall'art. 2598 comma 1 cpc sono stati quindi così definiti:
“i) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità pag. 26/33 individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l'imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti. Il divieto cessa infatti di operare in rapporto alle cd. forme funzionali, che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e delle quali
è inevitabile l'esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l'utilità che esse presentano;
ii) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. E' noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme;
iii) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante;
iv) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento
(ovvero rilevante). Cioe' in riferimento a quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, stabilendo di volta in volta, anche ai fini del preuso, se
i prodotti offerti siano destinati a soddisfare le stesse esigenze di mercato riferite alla medesima clientela. L'illecito in esame può realizzarsi anche in seguito alla scadenza di un brevetto per invenzione o utilità in quanto, attenendo l'imitazione alle caratteristiche formali esterne, piuttosto che agli aspetti intrinseci del prodotto, il venir meno della tutela brevettuale non legittimerebbe contegni confusori aventi diverso oggetto rispetto alla copertura brevettuale ormai cessata;
v) l'imitazione della forma di un prodotto altrui, come pure di altre caratteristiche distintive dello stesso, non necessariamente integra anche altri illeciti concorrenziali, ed in particolare le diverse fattispecie di appropriazione di pregi e di scorrettezza professionale;
vi) l'individuazione, infine, delle fattispecie rientranti nella categoria dell'imitazione servile è completata dalla clausola generale che apre ad ipotesi atipiche;
apre, cioè, ad ogni atto idoneo "a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente". Tali contegni, pur non inerendo ai segni distintivi ed alla forma esteriore, sono comunque idonei ad ingenerare confusione attraverso la presentazione dei propri prodotti, la redazione di cataloghi, di listini strutturati in maniera tale da attirare l'attenzione del cliente utilizzando tecniche subdole ed ingannevoli. Anche l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa da quelli di un concorrente configura pag. 27/33 un'ipotesi inquadrabile nella disciplina della concorrenza sleale sotto il profilo dell'imitazione servile (Cassazione civile sez. I, 13/01/2023, (ud. 09/01/2023, dep.
13/01/2023), n.948).
Calando, quindi, al caso di specie tali principi nomofilattici, si devono sottoporre a disamina gli indici rivelatori degli illeciti anticoncorrenziali posti in essere dalla nei termini allegati dalle società appellanti. CP_15
Innanzitutto le società deducono la similarità e confondibilità sotto CP_1 CP_3 il profilo estetico-visivo (font, colori etc.) del marchio “FEDERICI SOFÀ” (allora con il marchio (società divulgatrice del modello CP_15 CP_3
, dei punti vendita RI FÀ con quelli (medesimo design Pt_2 CP_3 nonché spesso collocati nelle vicinanze o addirittura in locali precedentemente locati da
, dei sitiweb e dei volantini pubblicitari (presentano le stesse CP_3 caratteristiche grafiche).
Argomentano che il modello AC, grazie al conseguimento, nel corso degli anni, di un significativo successo sul mercato e, conseguentemente, di visibilità e riconoscibilità da parte del pubblico di riferimento dei prodotti di e di tutto ciò CP_1 CP_3 provato dal volume d'affari e dal fatturato delle vendite prodotto agli atti, avrebbe acquisito una capacità individualizzante e distintiva tali da renderlo tutelabile avverso gli atti illeciti anticoncorrenziali commessi da terzi.
Infine evidenziano l'assoluta identicità del Modello PA (prodotto dalla e il modello AC, oggetto del giudizio. Assumono, nello specifico, che la CP_15 allora distributrice del divano scaduto il termine di tre anni per Controparte_5 Pt_2 la tutela del marchio non registrato, avrebbe ugualmente distribuito il prodotto appropriandosi del modello e apponendovi il proprio logo, creando quindi confusione nella clientela.
Ciò posto, osserva la Corte che degli elementi che a detta delle società appellanti configurerebbero ipotesi di concorrenza sleale, quali la similarità nel logo, dei punti vendita, dei volantini pubblicitari e del sito web, solo l'imitazione del logo è stata tempestivamente allegata nei termini preclusivi del giudizio di primo grado, mentre le pag. 28/33 restanti allegazioni hanno trovato ingresso solo nel presente grado di appello e quindi risultano tardive ed inammissibili in quanto elusive del divieto di nova in appello.
Esaminando i loghi della RI FÀ e della la comparazione CP_3 oggettivamente rivela, in alcuni componenti, aspetti di contiguità cromatica e di design, ma detti aspetti non possono definirsi sufficienti a creare confondibilità nel consumatore e quindi a configurare ipotesi di illeciti anticoncorrenziali.
Infatti risultano altrettanto evidenti differenze decisive tra i due loghi quali il colore della prima lettera che nella RI FÀ risulta uguale alle altre, mentre nel logo si differenzia rispetto alle restanti;
anche la stessa disposizione fra i colori CP_3 delle lettere e dello sfondo risulta diversa: per la RI FÀ lettere bianche, su sfondo a righe nero e grigio, mentre per la prima lettera rossa, la restanti CP_3 nere e lo sfondo bianco;
la comparazione dell'effetto finale e la visione complessiva dei loghi non possono quindi suscitare alcuna ipotesi di confondibilità per il consumatore.
Risulta priva di pregio, altresì, quanto dedotto dalle parti appellanti circa l'acquisizione della capacità distintiva del modello in conseguenza del conseguimento della Pt_2
Con notorietà da parte delle società e e della loro forte penetrazione nel CP_3 mercato. Infatti dallo scrutinio della documentazione contabile depositata dalle società appellanti in primo grado non emerge quale porzione del volume di affari e del fatturato sia relativa, nello specifico, alla vendita del modello AC, riferendosi invece, in maniera indistinta, al totale delle entrate generate dalle vendite di tutti i beni prodotti dalle società appellanti.
Ne consegue, pertanto, che allo stato l'acquisizione del requisito di notorietà presso il pubblico da parte del modello AC (e quindi della sua capacità distintiva), idonea a superare le anteriorità distruttive già rilevate, risulti del tutto sfornita di supporto probatorio.
pag. 29/33 Per quanto riguarda infine l'identicità del divano divulgato dalla RI FÀ con il Con della e della si deve premettere come anche nell'ambito CP_20 CP_3 dell'azione di concorrenza sleale rivesta primaria importanza la sussistenza del requisito di novità e individualità del modello o disegno tutelato di guisa che le caratteristiche imitate presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante (vd sent. cit.).
Nel caso di specie, si è avuto modo già di affermare, con motivazione alla quale si rimanda, come il modello non possa essere considerato dotato di sufficiente Pt_2 capacità distintiva, tale da generare nell'utilizzatore informato una impressione di insieme diversa rispetto ad altri modelli di analoga tipologia, fattura e forma divulgati in epoca anteriore rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Si rammenta, peraltro, che in caso di concorrenza sleale il parametro soggettivo di riferimento per valutare la confondibilità del modello non risulta essere più, come nell'azione di contraffazione, l'utilizzatore informato, bensì il consumatore medio “che, per definizione, non ha una specifica competenza tecnica e/o conoscenza specifica e selettiva del settore merceologico di riferimento e non è necessariamente destinatario privilegiato degli stessi, all'esito di un vaglio sintetico e complessivo degli elementi caratterizzanti del prodotto incriminato e del confronto spontaneo da questi provocato con il ricordo degli elementi caratterizzanti del prodotto tutelato.” (cfr. Corte appello
Torino Sez. spec. Impresa, 16/09/2019, n.1509). Il che comporta l'innalzamento della soglia della differenziazione ai fini della sussistenza del requisito della individualità del modello e, quindi, la necessità di una maggiore forza distintiva del bene oggetto della invocata tutela con quelli precedentemente creati e divulgati.
Ne consegue, ritornando al caso di specie, che in carenza del requisito di novità e individualità del modello Spicer e indimostrata l'acquisizione della capacità distintiva attraverso la notorietà presso il pubblico, difettino i presupposti affinchè possa ritenersi consumata l'azione di concorrenza sleale per imitazione servile prevista dall'art. 2598
c.p.c. con il rigetto quindi della domanda svolta a tale titolo dalle società appellanti.
pag. 30/33 Con il settimo motivo la società appellanti impugnano la sentenza di primo grado per l'errata valutazione giudiziale in ordine alle conseguenze dell'illecito posto in essere dalla CP_15
Il motivo è infondato siccome assorbito dalla decisione sui precedenti motivi che escludono l'espletamento di attività di contraffazione e concorrenza sleale da parte della Con società nei confronti delle società . e aventi ad oggetto il CP_15 CP_3 modello oggetto del presente giudizio. Pt_2
APPELLO INCIDENTALE
chiede la riforma della sentenza di primo grado laddove ha rigettato l'azione CP_15 di nullità del modello e disegno con ogni statuizione conseguente, svolta ai Pt_2 sensi dell'art. 85 comma 2 Reg. UE n. 6/2002. L'appello è proposto in via condizionata e, quindi, è subordinato all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale con la statuizione della legittimazione ad agire in capo alle società appellanti.
L'appello incidentale è infondato.
L'Art. 85 del reg UE 6/2002 prevede:
1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità.
Tuttavia, l'eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere
l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell'articolo 25, paragrafo
1, lettera d).
pag. 31/33
2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità
E' indubitabile come il legittimato passivo della domanda di nullità del modello o disegno non possa che essere il titolare. Invero, nel caso di specie, le società appellanti risultano legittimate ad agire solo in quanto licenziatarie del marchio e non in quanto autrici del modello/disegno stesso. E' pacifico che nel contratto di licenza di marchio la titolarità rimanga sempre in capo al licenziante mentre al licenziatario spetta solo il diritto d'uso del modello o disegno.
Ne deriva che in adesione a quanto già delibato dal Giudice di prime cure, la domanda andava rivolta nei confronti dell'autore del modello / disegno, unico titolare del modello/disegno e perciò legittimato passivo.
Per altri versi la legittimazione attiva a proporre l'eccezione di nullità non è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse (com'è per la domanda), ma soltanto a coloro che facciano valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore;
poiché la società CP_15 non risulta portatrice di un proprio diritto anteriore sugli stessi modelli, non risulta legittimata a sollevare l'eccezione, che, di conseguenza, è da considerare inammissibile.
Quanto alla domanda di risarcimento danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dalla questa Corte ritiene, che non siano stati acquisiti al processo elementi che CP_15 consentano di affermare che la domanda svolta sia stata intenzionalmente proposta solo per arrecare un danno a controparte ovvero con colpa grave. L'assunto è dimostrato dall'accoglimento di alcuni motivi di appello, sebbene ciò non abbia sostanzialmente modificato l'esito della lite. Va aggiunto che non risulta provato che la presente causa abbia arrecato all'appellato conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali.
pag. 32/33 Non sussistono pertanto le condizioni per la pronuncia di responsabilità aggravata di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Alla luce di quanto considerato, disattesa ogni ulteriore richiesta istruttoria, la Corte rigetta l'appello principale e quello incidentale, confermando integralmente la sentenza impugnata
Il rigetto di entrambi i gravami giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di lite del grado, sussistendo soccombenza reciproca;
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012 sia nei confronti delle società appellanti principali che della società appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. e P. IVA ) e (C.F. e P. IVA CP_1 P.IVA_1 Controparte_3
) contro (infra ' P.IVA_2 Controparte_5 [...]
(C.F./P. IVA ), avverso la sentenza n. 498/2023 resa dal CP_5 P.IVA_3
Tribunale di Ancona Sez. Spec. Impresa, pubblicata l'8 maggio 2023 e non notificata rigetta l'appello principale e l'appello incidentale condizionato e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
compensa fra le parti le spese di lite del grado;
dichiara le parti appellanti e appellante incidentale tenute al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L.
228/2012.
Ancona lì 11.11.2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 1058/2023
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile sez. Impresa - composta dai seguenti magistrati:
Dr. Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dr. Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1058/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA ) con sede a MELDOLA (FC), Via Galileo CP_1 P.IVA_1
Galilei 4G, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; Controparte_2
(C.F. e P. IVA , con sede in CURTATONE Controparte_3 P.IVA_2
(MN), Via Riccardo Lombardi 15, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
entrambe rappresentante e difese dagli Avv.ti Stefano PAJOLA del foro CP_4 di Vicenza, IZ BE e Enrico SO del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Stefano Pajola sito in Vicenza, Via Lanza n. 40-44
-appellanti-
Contro
(C.F./P. IVA , in Controparte_5 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. CP_5
) con sede in Via Lorenzetti n.14, 61022 Vallefoglia (PU), C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Picozzi e Claudia Marchionni del Foro di Pesaro, e dall'avv. Luigino Goglia del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Picozzi in Pesaro (PU), Viale F.lli Rosselli n. 46
- appellato - OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 498/2023 resa dal Tribunale di Ancona Sez. Spec. Impresa, pubblicata l'8 maggio 2023 e non notificata
Conclusioni:
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 498/2023 emessa dal Tribunale di Ancona - Sez. Spec. Impresa, nell'ambito del giudizio R.G. 5150/2020, pubblicata in data 8.5.2023, mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte dell'Appellata della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata
“SPIDER/SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - poste in essere nel periodo di cui all'Art. 11 del Reg. (CE) 6/2002, costituisce contraffazione del Modello Comunitario non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio;
2. Accertare e dichiarare l'Appellata responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'Art. 2598 c.c. n. 1 e n. 3 con riferimento a tutti i fatti esposti in narrativa, e pronunciare ex Art. 2599 c.c. ogni opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli effetti degli illeciti anticoncorrenziali denunciati;
3. Inibire all'Appellata qualsivoglia reiterazione degli illeciti di concorrenza sleale, ed in modo in particolare qualsiasi attività volta alla fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o utilizzazione della linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
4. Condannare l'Appellata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle Appellanti, come conseguenza sia della contraffazione dei diritti di P.I. per cui è causa sia degli atti di concorrenza sleale, in una somma da liquidarsi globalmente in questo giudizio secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o, in difetto, secondo equità, ai sensi dell'Art. 125 c.p.i. e 2600 c.c., in particolare con la restituzione ex Art. 125, co. 3, c.p.i. degli utili realizzati dall' con la produzione e/o commercializzazione dei prodotti Parte_1 appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
5. Fissare una penale per ogni violazione o inosservanza successiva alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
pag. 2/33
6. Ordinare la pubblicazione, a spese dell'Appellata e a cura delle Appellanti, del dispositivo dell'emananda sentenza in due quotidiani a tiratura nazionale e in una rivista di settore, con rivalsa delle spese stesse, dietro esibizione delle relative fatture, nel caso di omesso pagamento da parte dell'Appellata.
7. Con piena rifusione di spese, diritti ed onorari di causa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, previa acquisizione del fascicolo del giudizio di merito di primo grado (R.G. 5150/2020), respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale:
1) dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 345 c.p.c. l'appello proposto da
[...]
e per le ragioni esposte in narrativa;
CP_1 Controparte_3
Nel merito:
2) rigettare nel migliore dei modi per Controparte_5
l'appello proposto da e per tutti i motivi di cui in CP_1 Controparte_3 narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 498/2023 del Tribunale di Ancona
- Sez. Spec. Impresa, nel giudizio R.G. 5150/2020, pubblicata in data 08.05.2023;
In via riconvenzionale condizionata all'accoglimento dell'appello avversario, motivo
3) accertare e dichiarare la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo
non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti Pt_2 dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di all'attività di CP_5 produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea
“Spider/Sparviero” e/o comunque di altra linea di sedute comunque denominata ed analoga alla stessa, con rigetto di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, ed ogni conseguente statuizione che la Corte D'Appello vorrà disporre a riguardo, tra cui disporre la pubblicazione dell'emananda relativa sentenza per due volte ed in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a diffusione nazionale che ci si riserva di precisare a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, con
pag. 3/33 condanna di quest'ultima alla refusione delle relative spese a semplice richiesta della convenuta su presentazione di fattura.
In ogni caso:
4) Condannarsi parte attrice al pagamento ex art.96, comma 3, c.p.c. di una somma in favore della convenuta nella misura ritenuta di giustizia, equitativamente determinata per avere intrapreso in tutto o in parte in via temeraria l'odierno giudizio, per i motivi indicati in narrativa inerenti al comportamento processuale tenuto dalle appellanti.
In via istruttoria, con ogni riserva e previa rimessione della causa in istruttoria
5) Rigettare ogni istanza istruttoria formulata da controparte per i motivi esposti in atti e in ogni caso in quanto tardiva e/o inammissibile e/o irrilevante e/o comunque del tutto inconferente e/o generica, con riserva di ogni più ampia facoltà di legge.
Si contestano, in ogni caso, tutte le produzioni documentali avversarie, chiedendone la non ammissione.
6) Disporre ai sensi degli artt. 121 e 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio da parte della (c.f. / p.i. ), già con sede in Forlì (FC), Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7
Viale Bologna n.277/C della propria fattura n.267 del 18.12.15 mediante deposito in cancelleria. Disporre, in subordine all'esibizione in giudizio, l'esibizione presso la sede della della summenzionata documentazione al CTU contabile Controparte_6 eventualmente nominato dal Giudice, ed in ulteriore subordine, la comunicazione, anche in fotocopia, degli stessi documenti. Qualora la non dovesse Controparte_6 adempiere all'ordine di esibizione di cui alla domanda precedente, disporre il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 2 c.p.c. della predetta documentazione contabile della Controparte_6
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le società e CP_1 Controparte_3 evocavano in giudizio la società assumendo in Controparte_5 estrema sintesi quanto segue:
- la società era licenziataria esclusiva di titolare del Controparte_3 CP_8 marchio CP_3
- alla società era affidata la produzione di poltrone e divani marchiati CP_1 [...]
; CP_3
pag. 4/33 - fra i vari prodotti concepiti dai designer di vi era la linea di sedute componibili CP_1 denominata SPACER che aveva fatto il suo ingresso sul mercato nel 2016, quanto la società stipulava un accordo con la società francese CP_1 [...]
con sede a CRETEIL, per la commercializzazione del Controparte_9 prodotto in quel territorio inserendolo nel suo catalogo a partire dall'edizione 2016;
- Sempre a partire dall'anno 2016, instaurava un rapporto continuativo con CP_1
divenuta oggi che iniziava la CP_10 Controparte_3 commercializzazione della linea SPACER sotto egida del marchio
[...]
; CP_3
- il modello SPACER aveva avuto accesso alla protezione come modello comunitario non registrato ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del
12 dicembre 2001;
- si era rifornita presso l'attrice l fine di rivendere i prodotti così CP_5 CP_1 acquistati della linea attraverso i propri punti vendita sino alla data dell'ultima Pt_2 fattura emessa dall'Attrice che risaliva al 26.6.2017;
- Da quella data aveva cessato gli acquisiti di prodotti “originali” da CP_5 tuttavia aveva continuato a proporre e commercializzare attraverso la propria rete CP_1 di vendita a marchio delle copie pedisseque dello Parte_3 Pt_2 inizialmente sotto il nome commerciale ”, divenuto poi - ” a CP_11 CP_12 partire dal maggio del 2018, attività di contraffazione che si collocava entro il periodo di tutela riconosciuto dal citato Art. 11 del Regolamento (CE) N. 6/2002;
- i prodotti della convenuta si presentavano come una fedelissima imitazione del modello SPACER, e la copiatura aveva interessato perfino i dettagli più marginali;
- A fronte del successo commerciale della linea SPACER (a cui aveva contribuito la stessa convenuta fino al 2018), l'intento di era quello di incrementare CP_5 la sua marginalità mettendosi a produrre in autonomia (direttamente o attraverso terzi compiacenti) una linea che agli occhi del pubblico doveva apparire esattamente come pag. 5/33 prodotto originale ad un prezzo inferiore, con ciò cagionando un danno alla quota di mercato del modello originale;
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Ancona,
Sezione Specializzata per l'impresa, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione, e previo altresì ogni altro necessario accertamento o provvedimento così giudicare: Nel merito e in via principale:
1. Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della Convenuta della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “SPIDER/SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - costituisce contraffazione del Modello
Comunitario non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio;
2. Accertare e dichiarare la
Convenuta responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 1 e n.
3 con riferimento a tutti i fatti esposti in narrativa, e pronunciare ex art. 2599 c.c. ogni opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli effetti degli illeciti anticoncorrenziali denunciati;
3. Inibire alla Convenuta, anche ai sensi dell'art. 124
c.p.i. e 2599 c.c. qualsivoglia reiterazione degli illeciti contraffattori e di concorrenza sleale, ed in modo in particolare qualsiasi attività volta alla fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o utilizzazione della linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
4. Ordinare ex art 124, 1° co. c.p.i. il ritiro definitivo dal commercio di tutti gli esemplari dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che siano in proprietà o disponibilità della Convenute, nonché il ritiro o la distruzione di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo agli stessi;
5. Ordinare ex art 124, 4° co. c.p.i. la distruzione a spese e cura delle convenute di tutti i prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che appartengono alla stessa Convenuta;
6. Condannare la Convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle Attrici, come conseguenza sia della contraffazione dei diritti di P.I. per cui è causa sia degli atti di concorrenza sleale, in una somma da liquidarsi globalmente in questo giudizio secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o,
pag. 6/33 in difetto, secondo equità, ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e 2600 c.c., in particolare con la restituzione ex art. 125, co. 3, c.p.i. degli utili realizzati dalla Convenute con la produzione e/o commercializzazione dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa;
7. Fissare una penale per ogni violazione o inosservanza successiva alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
8. Ordinare la pubblicazione, a spese della Convenute e a cura delle Attrici, del dispositivo dell'emananda sentenza in due quotidiani a tiratura nazionale e in una rivista di settore, con rivalsa delle spese stesse, dietro esibizione delle relative fatture, nel caso di omesso pagamento da parte della Convenute.
9. Con piena rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio tempestivamente la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Ancona Sez. Specializzata d'Impresa, contrariis rejectis, In via preliminare e/o pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'azione promossa ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n.6/2002 da (C.F. e P. CP_1
IVA ) ed a (C.F. e P. IVA ) e/o, in P.IVA_5 Controparte_3 P.IVA_2 ogni caso, l'intervenuta decadenza delle stesse attrici in ordine all'azione proposta in quanto decorso il termine triennale di tutela previsto dalla predetta norma.
Nel merito
In via principale: respingere le domande attoree tutte, in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa nonché per quanto ivi eccepito, contestato, dedotto e provato.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non voglia accogliere le istanze di questa difesa come sopra formulate in via pregiudiziale
e/o preliminare e/o comunque nel merito in via principale ed altresì ritenga di individuare una qualsivoglia obbligazione della convenuta, non altrettanto creduta, in via subordinata voglia comunque escludere qualsiasi relativo obbligo della stessa a far data dal 2019, o da quella anteriore che emergerà in corso di causa, per i motivi
pag. 7/33 descritti in narrativa e/o in ogni caso contenerlo entro l'eventuale margine di profitto eventualmente conseguito.
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo Pt_2 non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg.
CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di all'attività di produzione, importazione, CP_5 esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “ ” e/o comunque di altra linea di Controparte_13 sedute comunque denominata ed analoga alla stessa, con rigetto di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, ed ogni conseguente statuizione che il
Tribunale vorrà disporre a riguardo, tra cui disporre la pubblicazione dell'emananda relativa sentenza per due volte ed in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a diffusione nazionale che ci si riserva di precisare a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, con condanna di quest'ultima alla refusione delle relative spese
a semplice richiesta della convenuta su presentazione di fattura. Condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, equitativamente determinata per avere intrapreso in tutto o in parte, per i motivi indicati in narrativa, in via temeraria l'odierno giudizio”
Con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa attorea precisava la domanda di cui al su citato n. 1 nel seguente modo: ““Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della Convenuta della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “SPIDER/SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - poste in essere nel periodo di cui all'Art.
11 del Reg. (CE) 6/2002, costituisce contraffazione del Modello Comunitario non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio”
pag. 8/33 Istruita la causa, il Tribunale di Ancona Sez. Spec. Impresa rinviava per la precisazione delle conclusioni all'esito della quali e del deposito delle comparse e memorie ex art. 190 cpc con sentenza n. 498/2023 del 26 aprile 2023 così decideva :
“
PQM
RIGETTA Tutte le domande attoree avanzate nei confronti della convenuta per le causali di cui in motivazione;
RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa di parte convenuta per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto, CONDANNA le società attrici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido fra loro (ed in egual misura nei loro rapporti interni), al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in €. 8.991,00 a titolo di compenso professionale, €.
1063,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di compenso professionale, Iva e Cpa, come per legge.”
Con atto di appello ritualmente notificato e hanno CP_1 Controparte_3 impugnato la suddetta sentenza per i motivi di doglianza di seguito riportati.
Si è costituita chiedendo in via preliminare Controparte_5 dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 345 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello. Ha proposto altresì appello incidentale condizionato per l'accertamento della nullità del modello comunitario e nazionale attoreo non registrato, Pt_2 relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 ed il diritto di all'attività di produzione, importazione, esportazione, CP_5 distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “Spider/Sparviero” con condanna della parte attrice al pagamento ex art.96, comma 3, c.p.c pag. 9/33 Quindi sulla precisazione delle conclusioni delle parti ed il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione ad esito dell'udienza cartolare del 13.10.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Con il primo motivo di appello e si dolgono dell'errata CP_1 Controparte_3 decisione giudiziale sulla carenza della legittimazione attiva delle medesime appellanti, essendo unico legittimato e titolare del diritto di esclusiva l'autore del modello/disegno ovvero il Sig. terzo estraneo alla società Eccepiscono gli appellanti Persona_1 CP_1
pag. 10/33 che, a mente della normativa comunitaria, la protezione del disegno/modello non registrato sorge quando questo sia stato divulgato al pubblico, non essendo sufficiente il semplice concepimento di una forma e la sua cristallizzazione in un disegno da parte di soggetti terzi per accedere alla tutela;
deducono quindi che la divulgazione al pubblico si deve esclusivamente ad che non sarebbe un mero “distributore “, in CP_1 quanto oltre a vendere i prodotti al contempo li produce;
argomentano quindi Pt_2 che la società sarebbe titolare del disegno/modello non registrato , o CP_1 Pt_2 quantomeno licenziataria del disegno o modello creato dal sig. qualifica che le CP_2 permette di sfruttarlo economicamente e di porre in essere ogni azione per tutelare i propri diritti sui disegni e modelli creati. Quale corollario argomentativo gli appellanti eccepiscono che il Sig. non sarebbe comunque soggetto estraneo alla Persona_1 società in quanto collaboratore nonché fratello del Sig. CP_1 Controparte_2 proprietario e legale rappresentante della medesima società .
Il motivo è parzialmente fondato.
La questione inerisce alla verifica dei soggetti cui la legge conferisce la titolarità del diritto al disegno e modello e la legittimazione attiva a porre in essere le conseguenti azioni giudiziali a tutela.
In punto di diritto, innanzitutto va premesso come la fattispecie trovi disciplina nel
Regolamento CE n. 6 del 2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, normativa applicabile ratione temporis al caso di specie.
Segnatamente l'art. 14 commi 1 e 3 del regolamento, rubricato «Diritto al disegno o modello comunitario», prevede quanto segue: «1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa. (…) 3.
Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile”.
pag. 11/33 Sull'argomento è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che con la sentenza n.32 del 02/07/2009, si è pronunciata sia sull'ambito di applicazione della deroga prevista dal comma 3 dell'art. 14 del Reg. UE 6/2002 (nello specifico, sull'estensione o meno della medesima anche ai rapporti contrattuali che prevedono la creazione di disegni o modelli comunitario su commissione e non solo su quelli realizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro), sia sulle modalità di trasferimento del diritto al disegno o al modello comunitari dall'autore agli aventi causa.
Sulla prima questione la Corte di Giustizia rileva che “ Deve pertanto respingersi CP_1 l'argomento della e del governo del Regno Unito secondo cui, in particolare, le nozioni di «datore di lavoro» e «dipendente» contenute in detto n. 3 devono essere interpretate in modo estensivo al fine di poterle applicare anche ai disegni e modelli creati su commissione.
Ciò si evince in particolare dal fatto che, nel redigere detto numero, esso abbia optato, al fine d'indicare il titolare del disegno o modello comunitario creato nell'ambito di un rapporto di lavoro, per l'espressione «datore di lavoro» e non già per quella di
«committente», decisamente più ampia.……… Ancora, per quanto concerne il termine
«dipendente», occorre osservare che nella disposizione in parola il legislatore comunitario non ha optato, riferendosi al soggetto che sviluppa un disegno o modello, per l'espressione «prestatore dell'opera», decisamente più ampia. Pertanto, la nozione di «dipendente» contempla la persona che è subordinata al suo «datore di lavoro» all'atto della creazione di un disegno o modello comunitario nell'ambito di un rapporto di lavoro.……..Ne deriva che il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall'art. 14, n. 3, del regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che esclude l'applicabilità di detto n. 3 agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello comunitario creato su commissione.”.
pag. 12/33 Sulla questione attinente alle modalità di trasferimento del diritto al disegno e modello comunitario, la Corte di Giustizia osserva che “la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario dall'autore al suo avente causa ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento è conforme sia all'enunciato di detto articolo, sia agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento. “
Conclude quindi la Corte di Giustizia pronunciando il seguente dispositivo
“1) L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.
2) In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 14, n. 1, del regolamento n.
6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.”.
Declinando, quindi, tali principi normativi e nomofilattici al caso di specie, va premesso come risulti documentalmente provato che il creatore e quindi autore del modello oggetto del presente giudizio sia il sig. valga all'uopo l'esame Pt_2 Persona_1 delle brochure e depliant informativi del modello ove a fianco del nominativo Pt_2 della società i rinviene la dicitura “Design . CP_1 Persona_1
Posta tale premessa, dal compendio probatorio versato in atti non si rinviene alcun documento negoziale, nè atto traslativo di altro tipo, teso a dimostrare un trasferimento del diritto a titolo derivativo tra il Sig. e la società Né la mera sussistenza CP_2 CP_1 del vincolo di parentela tra il creatore del disegno /modello Sig. e, il di lui Persona_1 fratello, amministratore delegato della società Sig. può CP_1 Controparte_2 considerarsi circostanza di valenza probatoria, financo inferenziale, tale da dimostrare la sussistenza di una vicenda traslativa avente ad oggetto il trasferimento del diritto alla tutela del modello oggetto del giudizio.
pag. 13/33 In forza del comma 3 dell'art. 14 reg n. 6/2002, solo il disegno o modello comunitario creato dal dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, conferisce al datore di lavoro, salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile, il diritto su di esso. La giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oltre ad individuare vari elementi sussidiari quali la collaborazione,
l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, ritiene che requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo
(Cassazione civile, sez. lav., n. 21194 del 2020).
Ritornando al caso di specie, non è stata né allegata né prodotta alcuna prova da parte delle società appellanti, idonea a dimostrare un qualche vincolo lavorativo di subordinazione tra il Sig. e l' sulla base dei presupposti Persona_1 CP_1 nomofilattici sopra richiamati. Anche a voler ritenere provato in via presuntiva che al sig. sia stato conferito incarico dalla società per la creazione del modello e CP_2 CP_1 disegno, va ricordato che la giurisprudenza comunitaria, sopra richiamata, è ferma nel precludere l'applicazione del comma 3 dell'art. 14 ai modelli e disegni creati su commissione, la cui titolarità rimane quindi sempre in capo all'autore.
Ne consegue pertanto che la titolarità e la conseguente legittimazione attiva delle società appellanti non può essere conferita sulla base della creazione del modello o disegno
Pt_2
Risulta invece fondata la dedotta assunzione della qualifica di licenziataria del modello da parte della società Pt_2 CP_1
pag. 14/33 Va premesso che la disciplina comunitaria – vedasi l'art. 32 del Regolamento (CE) n.
6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, rubricato con il titolo di “Licenze” - riconosce la legittimazione attiva alla azione per contraffazione del modello comunitario anche al titolare di licenza, col consenso del titolare.
Ricorda questa Corte distrettuale che in materia di contratti di licenza vige il principio di libertà delle forme (la forma scritta va adottata ai fini della trascrizione, e quindi al fine di regolare il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare) sicchè l'esistenza di una licenza di modello può essere dimostrata anche attraverso presunzioni ex art. 2729 c.c. (cfr. App. Milano, 17 settembre 2008).
Nel caso di specie può affermarsi che la produzione e la distribuzione del prodotto riproducente il modello da parte della società con il consenso implicito Pt_2 CP_1 dell'autore del modello stesso, Sig. e la divulgazione di depliant Persona_1 pubblicitari con la indicazione contestuale di entrambi i nominativi, debbano essere intesi come validi elementi presuntivi che attestino la sussistenza di un contratto di licenza tra l'autore del modello e la società appellante e quindi della legittimazione attiva di quest'ultima di agire a tutela del modello/disegno oggetto del contratto di licenza.
Anche con riguardo alla società va riconosciuta la legittimazione Controparte_3 attiva atteso che, come attestato anche dal Giudice di prime cure, è divenuta licenziataria, pur se solamente dal dicembre del 2019, del marchio a cui CP_3 apparteneva il modello , oggetto del presente giudizio. Pt_2
pag. 15/33 Con il secondo motivo di appello le società appellanti impugnano la sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure, erratamente, accertato la mancanza dei requisiti di protezione del modello non registrato SPACER. Nello specifico viene contestata la errata valutazione giudiziale circa la sussistenza, nel caso di specie, della prior art di riferimento, distruttiva della novità e del carattere di individualità del prodotto, onde verificare se il modello oggetto di causa fosse già stato divulgato da altre società attraverso i rispettivi e diversi marchi. Contestano altresì, le società appellanti, che il
Giudice di prime cure abbia erratamente ritenuto che il modello non presentasse Pt_2 sufficienti caratteristiche di originalità, come tali percepite dai destinatari del prodotto, e ciò attraverso una disamina avulsa dai criteri previsti dalla giurisprudenza comunitaria per la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello - il settore interessato, l'utilizzatore informato, la libertà dell'autore (affollamento del settore di riferimento) e la comparazione e determinazione dell'impressione generale.
Il motivo, seppure presenti profili di persuasività, nel suo complesso non può essere accolto.
Il Giudice di prime cure individua alcune società che avrebbero commercializzato il modello oggetto della presente causa anteriormente alla società segnatamente la CP_1
RO IS (linea Scenario), la (linea ES), la oggi Parte_4 CP_7
e la CP_6 Parte_5
Partendo da quest'ultima, la appellata allega, quale elemento a suffragio, solo CP_15 un documento consistente in una pagina Facebook, riproducente un modello di divano
(n. 42 fasc. primo grado convenuta), pagina però non datata e che, pertanto, non può avere alcuna consistenza probatoria circa il periodo di divulgazione del modello o disegno, circostanza decisiva per la determinazione dell'anteriorità.
pag. 16/33 Per quanto riguarda invece i modelli “Scenario” di RO IS e ” della Per_2 [...]
le società appellanti contestano che il Giudice di prime cure abbia rilevato Pt_4
l'identità e l'anteriorità dei modelli sulla base della documentazione depositata dalla anch'essa del tutto sprovvista di riferimenti temporali, e solo attraverso una CP_15 comparazione superficiale ove non si è tenuto conto dei canoni previsti per la protezione del modello o disegno ovvero: il settore interessato, l'utilizzatore informato, la libertà dell'autore (affollamento del settore di riferimento) e la determinazione dell'impressione generale.
Quanto al dato temporale, dalla documentazione versata in atti dalla appellata si evince chiaramente che la linea Scenario della RO IS veniva CP_15 prodotta e divulgata sin dal 2013 (docc. nn. 5 – 14) mentre la linea “ES” della
[...] appare nel catalogo dell'anno 2015 della società divulgatrice (docc. nn. 18 – 22) Pt_4 quindi in epoca sicuramente anteriore rispetto alla prima divulgazione della linea Pt_2 da parte della società he, come dedotto dalle società appellanti negli atti di primo CP_1 grado, “fa il suo ingresso sul mercato nel 2016.”.
Relativamente alla identità dei modelli divulgati dalle società RO IS e
[...] con il modello oggetto del presente giudizio, va premesso il contesto Pt_4 Pt_2 normativo e giurisprudenziale che interessa la fattispecie.
L'art. 6 Reg. CE n. 6/2002 dispone che: "Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o il modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato per la prima volta;
“ La giurisprudenza comunitaria afferma che “Nel valutare se un disegno o modello possiede una propria
pag. 17/33 individualità rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti si deve prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui esso è incorporato, e più in particolare il comparto industriale cui appartiene, il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello, l'eventuale affollamento dello stato dell'arte, che può essere tale da rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o modelli messi
a confronto, nonché il modo in cui il prodotto di cui trattasi è utilizzato, in particolare in base alle modalità di funzionamento cui di norma è soggetto in quella occasione.”
(Tribunale I grado UE sez. III, 15/06/2022, n.380).
Quanto ai criteri previsti dalla normativa comunitaria per valutare la sussistenza di caratteristiche di individualità di un modello o disegno rispetto ad altri, anteriormente creati e divulgat va osservato quanto segue.
- Il richiamo all'impressione generale sta a significare che ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l'impressione d'insieme che la sua forma genera nell'osservatore, concentrando l'attenzione sull'aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante (cfr. Cass.
762/2018). E ancora, "L'impressione generale diversa che il prodotto deve suscitare nell'utilizzatore informato va valutata attraverso un giudizio sintetico, vale a dire alla stregua dell'impressione globale che il modello fornisce all'utilizzatore, data dall'insieme di forme e non dalla mera sommatoria di singoli particolari che lo caratterizzano" (Trib. Firenze, 15.03.2016); parimenti è stato affermato che "nel valutare in sede cautelare la violazione di un disegno o modello, occorre non soffermarsi sui singoli elementi di dissomiglianza, ma condurre una valutazione di sintesi degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio di insieme dell'impressione generale che, sia pure nell'utilizzatore informato, il prodotto pag. 18/33 imitante suscita" (Trib. Milano, 20.02.2014; nello stesso senso Trib. Milano
24.12.2015, ord. reclamo, in darts-ip).
- Quanto alla nozione di utilizzatore informato, la giurisprudenza comunitaria ne chiarisce gli aspetti formali e sostanziali, definendo l'utilizzatore informato come il soggetto che da un lato, non essendo un progettista o un esperto tecnico, utilizza il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità alla finalità per la quale lo stesso prodotto è destinato;
dall'altro lato, conosce tuttavia i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Non è, insomma, il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure un progettista o un esperto tecnico, competente – in quanto tale – nell'osservare fin nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto (fra le tante, recentemente, CGUE
20.10.2011 n. 281/10 P;
Trib. UE 22.06.2010 n. 153/08; id., 14.06.2011 n. 68/10).
- Circa la valutazione del margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, “è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi. Pertanto, più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole
pag. 19/33 differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli confrontati che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato [v. sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI - THC (Radiatori per riscaldamento), T-83/11 e
T-84/11, EU:T:2012:592, punti 44 e 45, nonché Tribunale I grado UE sez. III,
15/06/2022, n.380).
Calando dette considerazioni generali al caso di specie, va precisato come, nella creazione di un modello-divano, l'ambito di libertà concesso al suo autore deve considerarsi adeguatamente ampio. Infatti non sussistono limitazioni esterne derivanti dalla natura intrinseca del prodotto, ovvero dalla necessità di rispettare vincoli relativi alla sicurezza o inerenti alla funzione tecnica delle parti del divano che impongano o condizionino la forma esteriore così come declinata nelle differenti prospettive nel modello.
Non va al contempo trascurato il fatto che la libertà dell'autore può essere certamente condizionata anche dall'affollamento del prodotto.
- In merito all'affollamento, va osservato che la varietà di prodotti esistenti in uno specifico settore viene definita dagli operatori come "affollamento". Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è quello di ritenere che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, debba essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistano pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo;
viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti pag. 20/33 concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).
Nel caso di specie può ritenersi come condivisibile la premessa dedotta dalle società appellanti relativa al settore nel quale s'inserisce il modello oggetto della causa, quello del mobile e, nello specifico, dei divani, che risulta caratterizzato da affollamento di talchè anche poche e marginali differenziazioni appaiono idonee ad escludere il profilo contraffattivo.
Tanto premesso, comparando i modelli Scenario della RO IS e ES della con il modello oggetto del presente giudizio va osservato quanto Parte_4 Pt_2 segue.
I connotati individualizzanti del modello AC, indicati dalle società appellanti, consisterebbero in “(1) un piano di seduta piuttosto massiccio che (2) poggia a terra grazie a dei piedini in metallo a forma di “V”, dalla presenza di (3) uno o due braccioli traslabili lateralmente (4) a forma di saponetta, e da uno (5) schienale singolo o scisso in due unità costituito da (6) un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che (8) poggia in modo amovibile su una base (9) traslabile in profondità”
(cfr. pag. 11 dell'atto di citazione).
Tali caratteristiche, fra quelle allegate dalle società appellanti, sono quelle che definiscono il thema decidendum, in quanto quelle ulteriori allegate dalle società appellanti solo con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 sono tardive ed inammissibili.
Iniziando dal modello di divano denominato ES della e dal modello Parte_4
Con AC della società , è evidente, ad avviso della Corte territoriale, come la visione d'insieme comparativa non trasmetta nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa sulla base della complessiva interazione dei singoli elementi. pag. 21/33 Anche volendo scendere nell'analisi dei singoli elementi caratterizzanti il modello
AC, così come allegati dalle società appellanti e sopra riportati, e valutandoli sulla base non di un approccio generico ma di una analisi specifica e mirata, che tenga conto dei criteri giurisprudenziali comunitari dell'affollamento e del margine di libertà dell'autore, non può ugualmente ritenersi che gli stessi siano dotati di particolare capacità distintiva, con caratteristiche significative e non usuali, per forma e modello, tali da diventare segno caratterizzante di una determinata impresa ed idonei ad attrarre l'attenzione dell'utilizzatore informato di quello specifico settore merceologico;
ciò anche leggendo la descrizione degli elementi ”…. in combinazione con le immagini del
“prodotto” SPACER” , come suggeriscono le società appellanti.
Infatti va rilevato come entrambi i modelli, lo e lo si caratterizzano per CP_16 Pt_2 un “piano di seduta piuttosto massiccio”, lo “schienale singolo o scisso in due unità costituito da un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che poggia in modo amovibile su una base traslabile in profondità sulla base traslabile in profondità”” e “bracciali….a forma di saponetta”.
E' vero che a differenza del modello ES ,il modello AC poggia su “piedini di metallo a forma di v”, ma corrisponde altrettanto al vero che tale forma di piedini si riscontra, con differenze minimali, nel modello Scenario della RO IS, il che ne preclude il riconoscimento della qualifica della novità e dell'individualità.
L'unico elemento veramente caratterizzante, ovvero la traslabilità laterale dei braccioli
– effettivamente non presente in nessuno degli altri modelli - non può considerarsi, ex sé, sufficiente e di consistenza tale da contribuire a rappresentare un quid ulteriore, che identifichi la forma in via di sintesi e globale.
Comparando invece il modello Scenario della RO IS ed il modello AC della società la visione d'insieme comparativa trasmette nell'utilizzatore CP_1 informato un'impressione generale solo parzialmente diversa sulla base della pag. 22/33 complessiva interazione dei singoli elementi: l'impianto formale del modello è molto simile, e solo il diverso materiale di rivestimento utilizzato nonché le parziali diversità di forme dei singoli componenti sono tali da creare anche a livello estetico un'impressione diversa sia come effetto visivo d'insieme che nei singoli elementi costitutivi. Il che comunque è sufficiente ad escludere ogni ipotesi di confondibilità fra i medesimi, all'occhio dell'utilizzatore informato.
Rimane infine da esaminare il modello divulgato dalla che altro non è che CP_7 un divano identico a quello oggetto del presente giudizio.
La società produce una fattura, la n. 267 del 18.12.2015, emessa all'esito CP_15 della vendita di un divano dalla alla (doc. n. 30 fascicolo CP_7 Controparte_17
con allegata dichiarazione del titolare della società acquirente che conferma CP_15 la compravendita, assumendo l'avvenuta divulgazione al pubblico di tale modello in epoca risalente rispetto a quella posta in essere dalla . A tale documento contabile CP_1 la società contrappone un'altra fattura, la n. 270/2015/FD emessa il 31/12/2015 CP_1
(doc n. 52 fasc. a seguito della vendita di un divano della linea dalla CP_1 Pt_2 società alla assumendo che il modello di divano venduto alla società CP_1 CP_18 dalla altro non sarebbe che un modello venduto a Controparte_17 CP_18 Pt_2 quest'ultima dalla società così negando ogni ipotesi di anteriorità della CP_1 divulgazione da parte della CP_18
Confrontando il contenuto delle due fatture emerge che quella redatta e prodotta dalla società riporta una data di emissione (31.12.2015) nonché di consegna del CP_1 materiale (21.12.2015) posteriore rispetto a quella emessa dalla CP_18
(rispettivamente 18.12.2015 e 15.12.2015).
pag. 23/33 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cassazione civile sez. II, 07/02/2025, n.3091). Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti dalla emerge che l'adempimento della CP_15
Contr prestazione oggetto della fattura emessa dalla trova conferma in virtù della dichiarazione scritta da parte del titolare della società acquirente , Controparte_17 anch'essa prodotta, (doc. n. 30 fasc. , laddove invece la prestazione di cui CP_15 alla fattura prodotta dalla società non trova eguale conforto probatorio;
anzi CP_1 siccome datata 31.12.2015, e indicante quale data di consegna del divano alla Pt_2 società il giorno 21 dicembre 2015, confligge con quanto assunto dalla stessa Pt_6 società appellante nei precedenti scritti difensivi, ovvero che il modello sarebbe stato divulgato solo a partire dal 2016.
Quindi, in difetto di qualsiasi ulteriore allegazione e prova, può ritenersi provata la circostanza che la abbia divulgato un modello identico a quello in CP_18 Pt_2 epoca anteriore rispetto alla società CP_1
Per quanto attiene al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello, (cfr. Trib. di
Milano, sez. impresa, sent. 14770/2015, pubbl. il 28/12/2015).
pag. 24/33 In definitiva, nel caso di specie, avuto riguardo ai modelli divulgati dalla Parte_4
Contr e dalla può ritenersi corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha escluso nel il carattere della novità e della individualità necessario per CP_19 Pt_2
l'invocata tutela per il modello/disegno comunitario.
Con il terzo motivo di appello le società appellante censurano la decisione del Giudice di prime cure laddove ha rigettato la domanda di accertamento della contraffazione ritenendola erratamente comprensiva anche delle condotte postume ovvero quelle tenute dalla in epoca successiva allo scadere dei tre anni di protezione del modello CP_15 non registrato.
Il motivo, seppur in ipotesi fondato, è assorbito dalla ritenuta infondatezza del secondo motivo di appello.
Infatti corrisponde al vero che l'azione di accertamento della contraffazione svolta dalle società appellanti si limiti al triennio nel quale il modello non registrato, ha Pt_2 goduto della protezione e tutela garantita per i modelli /disegni comunitari. A conferma dell'assunto si devono indicare le conclusioni rassegnate con la memoria ex art. 186 VI comma cpc n. 1 ove viene specificato che l'accertamento dell'attività contraffattiva posta in essere da dovesse essere limitato alle condotte “poste in essere nel CP_15 periodo di cui all'Art. 11 del Reg. (CE) 6/2002”. Si rammenta che tale norma, al comma
1, preveda che “ Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità”.
E' altrettanto vero, al contempo, che, per quanto sopra esposto, con l'esclusione del carattere di novità ed individualità del modello non si è perfezionata alcuna Pt_2 attività di contraffazione da parte della società appellata CP_15
pag. 25/33 Con il quarto, quinto e sesto motivo, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione, viene impugnata la sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure erroneamente, ritenuto l'insussistenza della contraffazione quale circostanza preclusiva della sussistenza anche dell'attività concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 3,
Cod. Civ. e, scendendo anche nel merito, non ravvisato alcun illecito concorrenziale e di imitazione servile nell'attività posta in essere dalla appellata CP_15
I motivi sono in parte infondati ed in parte insufficienti a riformare l'esito della sentenza di primo grado.
In diritto va premesso che l'azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale e imitazione servile di cui all'art. 2598 c.c. hanno natura e presupposti diversi ed autonomi: la prima, di carattere reale erga omnes, è diretta alla protezione dei diritti reali assoluti su beni immateriali e alla rimozione degli effetti pregiudizievoli;
le seconde, di carattere personale, sono volte all'accertamento dell'illecito concorrenziale nelle sue varie manifestazioni, e alla pronuncia risarcitoria e sanzionatrice delle conseguenze dannose. Ne deriva, attesa la loro diversità per natura, presupposti e oggetto, che il rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall'esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.
Tanto premesso, afferma la giurisprudenza costante sul punto che “In ipotesi di contraffazione del modello la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile se il prodotto rechi una forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall'utilizzatore informato, anche dal consumatore medio.” (Cassazione civile sez. I,
14/05/2020, n.8944).
I criteri affinchè possa ritenersi consumata l'azione di concorrenza sleale per imitazione servile prevista dall'art. 2598 comma 1 cpc sono stati quindi così definiti:
“i) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità pag. 26/33 individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l'imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti. Il divieto cessa infatti di operare in rapporto alle cd. forme funzionali, che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e delle quali
è inevitabile l'esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l'utilità che esse presentano;
ii) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. E' noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme;
iii) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante;
iv) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento
(ovvero rilevante). Cioe' in riferimento a quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, stabilendo di volta in volta, anche ai fini del preuso, se
i prodotti offerti siano destinati a soddisfare le stesse esigenze di mercato riferite alla medesima clientela. L'illecito in esame può realizzarsi anche in seguito alla scadenza di un brevetto per invenzione o utilità in quanto, attenendo l'imitazione alle caratteristiche formali esterne, piuttosto che agli aspetti intrinseci del prodotto, il venir meno della tutela brevettuale non legittimerebbe contegni confusori aventi diverso oggetto rispetto alla copertura brevettuale ormai cessata;
v) l'imitazione della forma di un prodotto altrui, come pure di altre caratteristiche distintive dello stesso, non necessariamente integra anche altri illeciti concorrenziali, ed in particolare le diverse fattispecie di appropriazione di pregi e di scorrettezza professionale;
vi) l'individuazione, infine, delle fattispecie rientranti nella categoria dell'imitazione servile è completata dalla clausola generale che apre ad ipotesi atipiche;
apre, cioè, ad ogni atto idoneo "a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente". Tali contegni, pur non inerendo ai segni distintivi ed alla forma esteriore, sono comunque idonei ad ingenerare confusione attraverso la presentazione dei propri prodotti, la redazione di cataloghi, di listini strutturati in maniera tale da attirare l'attenzione del cliente utilizzando tecniche subdole ed ingannevoli. Anche l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa da quelli di un concorrente configura pag. 27/33 un'ipotesi inquadrabile nella disciplina della concorrenza sleale sotto il profilo dell'imitazione servile (Cassazione civile sez. I, 13/01/2023, (ud. 09/01/2023, dep.
13/01/2023), n.948).
Calando, quindi, al caso di specie tali principi nomofilattici, si devono sottoporre a disamina gli indici rivelatori degli illeciti anticoncorrenziali posti in essere dalla nei termini allegati dalle società appellanti. CP_15
Innanzitutto le società deducono la similarità e confondibilità sotto CP_1 CP_3 il profilo estetico-visivo (font, colori etc.) del marchio “FEDERICI SOFÀ” (allora con il marchio (società divulgatrice del modello CP_15 CP_3
, dei punti vendita RI FÀ con quelli (medesimo design Pt_2 CP_3 nonché spesso collocati nelle vicinanze o addirittura in locali precedentemente locati da
, dei sitiweb e dei volantini pubblicitari (presentano le stesse CP_3 caratteristiche grafiche).
Argomentano che il modello AC, grazie al conseguimento, nel corso degli anni, di un significativo successo sul mercato e, conseguentemente, di visibilità e riconoscibilità da parte del pubblico di riferimento dei prodotti di e di tutto ciò CP_1 CP_3 provato dal volume d'affari e dal fatturato delle vendite prodotto agli atti, avrebbe acquisito una capacità individualizzante e distintiva tali da renderlo tutelabile avverso gli atti illeciti anticoncorrenziali commessi da terzi.
Infine evidenziano l'assoluta identicità del Modello PA (prodotto dalla e il modello AC, oggetto del giudizio. Assumono, nello specifico, che la CP_15 allora distributrice del divano scaduto il termine di tre anni per Controparte_5 Pt_2 la tutela del marchio non registrato, avrebbe ugualmente distribuito il prodotto appropriandosi del modello e apponendovi il proprio logo, creando quindi confusione nella clientela.
Ciò posto, osserva la Corte che degli elementi che a detta delle società appellanti configurerebbero ipotesi di concorrenza sleale, quali la similarità nel logo, dei punti vendita, dei volantini pubblicitari e del sito web, solo l'imitazione del logo è stata tempestivamente allegata nei termini preclusivi del giudizio di primo grado, mentre le pag. 28/33 restanti allegazioni hanno trovato ingresso solo nel presente grado di appello e quindi risultano tardive ed inammissibili in quanto elusive del divieto di nova in appello.
Esaminando i loghi della RI FÀ e della la comparazione CP_3 oggettivamente rivela, in alcuni componenti, aspetti di contiguità cromatica e di design, ma detti aspetti non possono definirsi sufficienti a creare confondibilità nel consumatore e quindi a configurare ipotesi di illeciti anticoncorrenziali.
Infatti risultano altrettanto evidenti differenze decisive tra i due loghi quali il colore della prima lettera che nella RI FÀ risulta uguale alle altre, mentre nel logo si differenzia rispetto alle restanti;
anche la stessa disposizione fra i colori CP_3 delle lettere e dello sfondo risulta diversa: per la RI FÀ lettere bianche, su sfondo a righe nero e grigio, mentre per la prima lettera rossa, la restanti CP_3 nere e lo sfondo bianco;
la comparazione dell'effetto finale e la visione complessiva dei loghi non possono quindi suscitare alcuna ipotesi di confondibilità per il consumatore.
Risulta priva di pregio, altresì, quanto dedotto dalle parti appellanti circa l'acquisizione della capacità distintiva del modello in conseguenza del conseguimento della Pt_2
Con notorietà da parte delle società e e della loro forte penetrazione nel CP_3 mercato. Infatti dallo scrutinio della documentazione contabile depositata dalle società appellanti in primo grado non emerge quale porzione del volume di affari e del fatturato sia relativa, nello specifico, alla vendita del modello AC, riferendosi invece, in maniera indistinta, al totale delle entrate generate dalle vendite di tutti i beni prodotti dalle società appellanti.
Ne consegue, pertanto, che allo stato l'acquisizione del requisito di notorietà presso il pubblico da parte del modello AC (e quindi della sua capacità distintiva), idonea a superare le anteriorità distruttive già rilevate, risulti del tutto sfornita di supporto probatorio.
pag. 29/33 Per quanto riguarda infine l'identicità del divano divulgato dalla RI FÀ con il Con della e della si deve premettere come anche nell'ambito CP_20 CP_3 dell'azione di concorrenza sleale rivesta primaria importanza la sussistenza del requisito di novità e individualità del modello o disegno tutelato di guisa che le caratteristiche imitate presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante (vd sent. cit.).
Nel caso di specie, si è avuto modo già di affermare, con motivazione alla quale si rimanda, come il modello non possa essere considerato dotato di sufficiente Pt_2 capacità distintiva, tale da generare nell'utilizzatore informato una impressione di insieme diversa rispetto ad altri modelli di analoga tipologia, fattura e forma divulgati in epoca anteriore rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Si rammenta, peraltro, che in caso di concorrenza sleale il parametro soggettivo di riferimento per valutare la confondibilità del modello non risulta essere più, come nell'azione di contraffazione, l'utilizzatore informato, bensì il consumatore medio “che, per definizione, non ha una specifica competenza tecnica e/o conoscenza specifica e selettiva del settore merceologico di riferimento e non è necessariamente destinatario privilegiato degli stessi, all'esito di un vaglio sintetico e complessivo degli elementi caratterizzanti del prodotto incriminato e del confronto spontaneo da questi provocato con il ricordo degli elementi caratterizzanti del prodotto tutelato.” (cfr. Corte appello
Torino Sez. spec. Impresa, 16/09/2019, n.1509). Il che comporta l'innalzamento della soglia della differenziazione ai fini della sussistenza del requisito della individualità del modello e, quindi, la necessità di una maggiore forza distintiva del bene oggetto della invocata tutela con quelli precedentemente creati e divulgati.
Ne consegue, ritornando al caso di specie, che in carenza del requisito di novità e individualità del modello Spicer e indimostrata l'acquisizione della capacità distintiva attraverso la notorietà presso il pubblico, difettino i presupposti affinchè possa ritenersi consumata l'azione di concorrenza sleale per imitazione servile prevista dall'art. 2598
c.p.c. con il rigetto quindi della domanda svolta a tale titolo dalle società appellanti.
pag. 30/33 Con il settimo motivo la società appellanti impugnano la sentenza di primo grado per l'errata valutazione giudiziale in ordine alle conseguenze dell'illecito posto in essere dalla CP_15
Il motivo è infondato siccome assorbito dalla decisione sui precedenti motivi che escludono l'espletamento di attività di contraffazione e concorrenza sleale da parte della Con società nei confronti delle società . e aventi ad oggetto il CP_15 CP_3 modello oggetto del presente giudizio. Pt_2
APPELLO INCIDENTALE
chiede la riforma della sentenza di primo grado laddove ha rigettato l'azione CP_15 di nullità del modello e disegno con ogni statuizione conseguente, svolta ai Pt_2 sensi dell'art. 85 comma 2 Reg. UE n. 6/2002. L'appello è proposto in via condizionata e, quindi, è subordinato all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale con la statuizione della legittimazione ad agire in capo alle società appellanti.
L'appello incidentale è infondato.
L'Art. 85 del reg UE 6/2002 prevede:
1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità.
Tuttavia, l'eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere
l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell'articolo 25, paragrafo
1, lettera d).
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2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità
E' indubitabile come il legittimato passivo della domanda di nullità del modello o disegno non possa che essere il titolare. Invero, nel caso di specie, le società appellanti risultano legittimate ad agire solo in quanto licenziatarie del marchio e non in quanto autrici del modello/disegno stesso. E' pacifico che nel contratto di licenza di marchio la titolarità rimanga sempre in capo al licenziante mentre al licenziatario spetta solo il diritto d'uso del modello o disegno.
Ne deriva che in adesione a quanto già delibato dal Giudice di prime cure, la domanda andava rivolta nei confronti dell'autore del modello / disegno, unico titolare del modello/disegno e perciò legittimato passivo.
Per altri versi la legittimazione attiva a proporre l'eccezione di nullità non è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse (com'è per la domanda), ma soltanto a coloro che facciano valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore;
poiché la società CP_15 non risulta portatrice di un proprio diritto anteriore sugli stessi modelli, non risulta legittimata a sollevare l'eccezione, che, di conseguenza, è da considerare inammissibile.
Quanto alla domanda di risarcimento danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dalla questa Corte ritiene, che non siano stati acquisiti al processo elementi che CP_15 consentano di affermare che la domanda svolta sia stata intenzionalmente proposta solo per arrecare un danno a controparte ovvero con colpa grave. L'assunto è dimostrato dall'accoglimento di alcuni motivi di appello, sebbene ciò non abbia sostanzialmente modificato l'esito della lite. Va aggiunto che non risulta provato che la presente causa abbia arrecato all'appellato conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali.
pag. 32/33 Non sussistono pertanto le condizioni per la pronuncia di responsabilità aggravata di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Alla luce di quanto considerato, disattesa ogni ulteriore richiesta istruttoria, la Corte rigetta l'appello principale e quello incidentale, confermando integralmente la sentenza impugnata
Il rigetto di entrambi i gravami giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di lite del grado, sussistendo soccombenza reciproca;
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012 sia nei confronti delle società appellanti principali che della società appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. e P. IVA ) e (C.F. e P. IVA CP_1 P.IVA_1 Controparte_3
) contro (infra ' P.IVA_2 Controparte_5 [...]
(C.F./P. IVA ), avverso la sentenza n. 498/2023 resa dal CP_5 P.IVA_3
Tribunale di Ancona Sez. Spec. Impresa, pubblicata l'8 maggio 2023 e non notificata rigetta l'appello principale e l'appello incidentale condizionato e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
compensa fra le parti le spese di lite del grado;
dichiara le parti appellanti e appellante incidentale tenute al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L.
228/2012.
Ancona lì 11.11.2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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