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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1224/2024 promossa da:
, C.F. - con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TA IO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. – con l'Avv. MASSIGNANI DOMENICO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
Svolta discussione orale e trattenuta la causa in decisione all'udienza del 23.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note autorizzate depositate telematicamente in data 9.09.2025.
Per parte convenuta: come da note autorizzate depositate telematicamente in data 24.07.2025.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatole ad iniziativa di in data 31.05.2024, sollevando i seguenti Controparte_1 motivi di opposizione:
i) difetto di capacità processuale della Società ed ancor prima della CP_1 [...]
, per mancanza del potere di rappresentanza in capo ai procuratori Controparte_2 indicati negli atti;
ii) mancanza di prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito e dell'inclusione del credito riconducibile all'opponente tra quelli ricompresi nelle cessioni richiamate nell'atto di precetto impugnato;
1 iii) nullità della procura all'esercizio dell'attività di recupero per violazione di norma imperativa.
Con separato atto, poi, la opponente ha chiesto disporsi, ex art. 615 comma 1, c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto.
La convenuta si è costituita a mezzo della sua mandataria Controparte_1 [...]
eccependo la tardività dell'opposizione e, nel merito, sostenendo Controparte_2 l'infondatezza delle altre doglianze sollevate dall'opponente, in quanto i poteri di rappresentanza sarebbero correttamente conferiti e ricostruibili con gli atti prodotti, sarebbe stata data prova sufficiente della cessione del credito in favore di Controparte_1 (con la pubblicazione dell'avviso sulla G.U. e attraverso altra documentazione prodotta in questo giudizio), e non vi sarebbe alcuna violazione di norme imperative ex art. 106 TUB e 115 TULPS in punto di conferimento del potere di riscossione in capo a Controparte_2
[...]
Nell'ambito del sub procedimento aperto in forza dell'istanza di sospensione proposta dall'attrice, con ordinanza del 7.11.2024 questo Giudice ha rigettato detta istanza, mentre nel giudizio principale la causa è stata ritenuta immediatamente matura per la decisione, non essendo necessaria alcuna istruttoria orale o comunque l'acquisizione di prova costituenda.
All'udienza del 23.10.2025, poi, presente il solo procuratore di parte opponente, si è svolta la discussione orale, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
* * *
L'opposizione così come proposta, pur tempestiva in quanto qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non 617 c.p.c. (essendo in contestazione non tanto aspetti formali del precetto, quanto lo stesso diritto di parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata), è infondata, per i motivi di cui infra.
Innanzitutto, va qui dichiarata tamquam non esset la preliminare contestazione, contenuta a pagina 2 dell'atto di citazione, circa la difformità all'originale di tutti gli atti depositati dalla parte convenuta, dovendosi dare continuità al maggioritario e condivisibile orientamento che vuole che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. n. 27633 del 30/10/2018) e che “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass. n. 16557 del 20/06/2019).
Venendo ora ai singoli motivi di doglianza, si osserva quanto segue.
- I) sul difetto di potere rappresentativo –
Come già accertato nell'ambito della pronuncia “cautelare” sull'istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., a fronte della eccezione di mancanza di prova dei poteri
2 rappresentativi in capo ai soggetti che hanno agito con il precetto qui opposto, si ritiene che parte creditrice abbia prodotto documentazione sufficiente a superare tale doglianza.
In particolare, la difesa di ha prodotto: Controparte_1
- al doc. 2 allegato alla comparsa, Procura del 22.06.2020, rep. 304916, fasc. 36336 registrata a Pordenone in data 23.06.2020, con cui (cessionaria del Controparte_1 credito originariamente vantato da ) conferisce procura speciale Controparte_3 alla “affinché provveda a compiere, in nome e per conto Controparte_2 della Società ogni attività, adempimento e/o formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”, tra cui anche “comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'art. 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie […]; o “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi” o ancora “nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio, conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati”;
- al doc. 1, la Procura rep. 142719, racc. 36506 e registrata il 27.05.2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001 con cui la società ha conferito procura Controparte_2 speciale a diversi soggetti, tra cui il dott. (pag. 2 della procura), per agire Persona_1 per il recupero dei crediti in capo ai diversi soggetti che a loro volta hanno incaricato di adoperarsi per la gestione e il recupero dei propri crediti, in particolare CP_2 conferendo al il potere di “comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e Per_1 amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile…sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio – riguardante i terzi per conto dei quali la Società agisce in forza e nei limiti delle richiamate procure, predisporre atti di precetto…”.
Il precetto è stato redatto e sottoscritto dall'avv. Domenico Massignani, la cui procura speciale alle liti è stata conferita proprio dal dott. dotato per quanto sopra Persona_1 dei dovuti poteri di rappresentanza.
Dunque, il precetto è stato redatto e notificato ad iniziativa di un soggetto correttamente incaricato e dotato di adeguati poteri rappresentativi, onde la relativa doglianza non coglie nel segno.
- II) sulla prova della cessione del credito -
Chi scrive ritiene di fare proprio l'ormai consolidato principio affermato, da ultimo, dalla approfondita Ordinanza della Cassazione n. 15088 del 5.06.2025, secondo cui, poiché “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
3 novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”, va distinto il caso in cui non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione, ove “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”, dal caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, poiché “in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”.
Applicando questi pacifici principi al caso di specie, va qui innanzitutto affermato come solo genericamente l'opponente abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione, essendosi limitato a pagina 3 dell'atto di citazione in opposizione ad affermare come “Il precettante non ha infatti assolto l'onere di documentare i seguenti temi:
a) conferimento del potere di rappresentare la ai soggetti che risultano CP_1 firmatari della procura apposta;
b) potere di nominare procuratori alle liti;
c) autorizzazione e/o deliberazione alla nomina di procuratori speciali secondo legge e norme societarie;
d) effettiva esistenza del contratto di cessione del credito ed inclusione del credito ceduto attraverso il deposito di tutti gli atti necessari a verificare la continuità del trasferimento del credito”.
4 Questo, all'evidenza, non può ritenersi integrare specifica ed espressa contestazione valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sicché già la mera produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ben potrebbe considerarsi sufficiente a dimostrare l'inclusione della posizione riconducibile alla Civa tra i debiti ceduti, dato che i crediti ceduti vengono così descritti: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”, tra cui quindi non può che rientrare anche il debito per il mutuo contratto in data 17.07.2006 con la banca cedente.
A ciò si aggiunga, peraltro, che, anche laddove si ritenesse debitamente contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, la produzione contestuale, ad opera di parte convenuta, della dichiarazione di cessione da parte della banca cedente con esatto riferimento alla posizione dell'odierna opponente (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), in uno con la iscrizione in visura dell'avvenuta cessione costituiscono dati istruttori sufficienti a suffragare la prova dell'esistenza della cessione, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Dunque, ben può essere consdierata titolare del credito per cui ha Controparte_1 notificato il precetto qui in contestazione.
- III) Sull'asserita violazione delle norme sul conferimento del potere di riscossione -
Anche questa doglianza, spesa in maniera alquanto generica in atto di citazione (in cui si spendono diverse pagine per ricostruire un principio generale, ma poi non si cala tale principio nel caso concreto) e poi meglio dettagliata nel prosieguo del giudizio dalla difesa di parte attrice opponente, non coglie nel segno.
In primo luogo, infatti, per pacifica giurisprudenza di merito è perfettamente lecito ed ammissibile scindere tra attività di e di non essendo Controparte_4 Parte_2 richiesta in capo allo special servicer alcuna iscrizione all'albo ex art. 106 TUB ma essendo sufficiente che la stessa possieda la licenza ex art. 115 TULPS, fatto non contestato nel presente giudizio in relazione alla posizione di Controparte_2
che appunto opera non quale master ma quale sub servicer.
[...]
In secondo luogo, ed in maniera più dirimente, convince la chiara presa di posizione assunta dalla S.C. di Cassazione con l'Ordinanza n. 7243 del 18.03.2024 (cui si è adeguato anche il Primo Presidente della Cassazione nel decreto 13749 del 17.05.2024 a fronte di un ricorso pregiudiziale del Tribunale di Brindisi su identica questione), laddove, dopo aver premesso che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)” e che “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche
5 sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali” ha sancito che “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)” e dunque che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Dunque, anche sotto questo punto di vista non si rileva alcun profilo di invalidità del precetto opposto, né alcuna ipotesi di nullità tale da rendere insussistente il diritto di
[...] di agire in executivis contro , a mezzo della propria CP_1 Controparte_5 mandataria Controparte_2
In conclusione, l'opposizione è infondata, e quindi va rigettata in toto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, da una parte, dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria, ma dall'altra della celebrazione di un sub procedimento nato a [...] (rigettata) di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_5 CP_1 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione
[...] forzata, a mezzo della propria mandataria Controparte_2
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_5 Controparte_1 liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Così deciso in Cremona, 7/11/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1224/2024 promossa da:
, C.F. - con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TA IO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. – con l'Avv. MASSIGNANI DOMENICO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
Svolta discussione orale e trattenuta la causa in decisione all'udienza del 23.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note autorizzate depositate telematicamente in data 9.09.2025.
Per parte convenuta: come da note autorizzate depositate telematicamente in data 24.07.2025.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatole ad iniziativa di in data 31.05.2024, sollevando i seguenti Controparte_1 motivi di opposizione:
i) difetto di capacità processuale della Società ed ancor prima della CP_1 [...]
, per mancanza del potere di rappresentanza in capo ai procuratori Controparte_2 indicati negli atti;
ii) mancanza di prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito e dell'inclusione del credito riconducibile all'opponente tra quelli ricompresi nelle cessioni richiamate nell'atto di precetto impugnato;
1 iii) nullità della procura all'esercizio dell'attività di recupero per violazione di norma imperativa.
Con separato atto, poi, la opponente ha chiesto disporsi, ex art. 615 comma 1, c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto.
La convenuta si è costituita a mezzo della sua mandataria Controparte_1 [...]
eccependo la tardività dell'opposizione e, nel merito, sostenendo Controparte_2 l'infondatezza delle altre doglianze sollevate dall'opponente, in quanto i poteri di rappresentanza sarebbero correttamente conferiti e ricostruibili con gli atti prodotti, sarebbe stata data prova sufficiente della cessione del credito in favore di Controparte_1 (con la pubblicazione dell'avviso sulla G.U. e attraverso altra documentazione prodotta in questo giudizio), e non vi sarebbe alcuna violazione di norme imperative ex art. 106 TUB e 115 TULPS in punto di conferimento del potere di riscossione in capo a Controparte_2
[...]
Nell'ambito del sub procedimento aperto in forza dell'istanza di sospensione proposta dall'attrice, con ordinanza del 7.11.2024 questo Giudice ha rigettato detta istanza, mentre nel giudizio principale la causa è stata ritenuta immediatamente matura per la decisione, non essendo necessaria alcuna istruttoria orale o comunque l'acquisizione di prova costituenda.
All'udienza del 23.10.2025, poi, presente il solo procuratore di parte opponente, si è svolta la discussione orale, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
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L'opposizione così come proposta, pur tempestiva in quanto qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non 617 c.p.c. (essendo in contestazione non tanto aspetti formali del precetto, quanto lo stesso diritto di parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata), è infondata, per i motivi di cui infra.
Innanzitutto, va qui dichiarata tamquam non esset la preliminare contestazione, contenuta a pagina 2 dell'atto di citazione, circa la difformità all'originale di tutti gli atti depositati dalla parte convenuta, dovendosi dare continuità al maggioritario e condivisibile orientamento che vuole che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. n. 27633 del 30/10/2018) e che “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass. n. 16557 del 20/06/2019).
Venendo ora ai singoli motivi di doglianza, si osserva quanto segue.
- I) sul difetto di potere rappresentativo –
Come già accertato nell'ambito della pronuncia “cautelare” sull'istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., a fronte della eccezione di mancanza di prova dei poteri
2 rappresentativi in capo ai soggetti che hanno agito con il precetto qui opposto, si ritiene che parte creditrice abbia prodotto documentazione sufficiente a superare tale doglianza.
In particolare, la difesa di ha prodotto: Controparte_1
- al doc. 2 allegato alla comparsa, Procura del 22.06.2020, rep. 304916, fasc. 36336 registrata a Pordenone in data 23.06.2020, con cui (cessionaria del Controparte_1 credito originariamente vantato da ) conferisce procura speciale Controparte_3 alla “affinché provveda a compiere, in nome e per conto Controparte_2 della Società ogni attività, adempimento e/o formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”, tra cui anche “comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'art. 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie […]; o “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi” o ancora “nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio, conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati”;
- al doc. 1, la Procura rep. 142719, racc. 36506 e registrata il 27.05.2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001 con cui la società ha conferito procura Controparte_2 speciale a diversi soggetti, tra cui il dott. (pag. 2 della procura), per agire Persona_1 per il recupero dei crediti in capo ai diversi soggetti che a loro volta hanno incaricato di adoperarsi per la gestione e il recupero dei propri crediti, in particolare CP_2 conferendo al il potere di “comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e Per_1 amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile…sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio – riguardante i terzi per conto dei quali la Società agisce in forza e nei limiti delle richiamate procure, predisporre atti di precetto…”.
Il precetto è stato redatto e sottoscritto dall'avv. Domenico Massignani, la cui procura speciale alle liti è stata conferita proprio dal dott. dotato per quanto sopra Persona_1 dei dovuti poteri di rappresentanza.
Dunque, il precetto è stato redatto e notificato ad iniziativa di un soggetto correttamente incaricato e dotato di adeguati poteri rappresentativi, onde la relativa doglianza non coglie nel segno.
- II) sulla prova della cessione del credito -
Chi scrive ritiene di fare proprio l'ormai consolidato principio affermato, da ultimo, dalla approfondita Ordinanza della Cassazione n. 15088 del 5.06.2025, secondo cui, poiché “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
3 novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”, va distinto il caso in cui non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione, ove “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”, dal caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, poiché “in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”.
Applicando questi pacifici principi al caso di specie, va qui innanzitutto affermato come solo genericamente l'opponente abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione, essendosi limitato a pagina 3 dell'atto di citazione in opposizione ad affermare come “Il precettante non ha infatti assolto l'onere di documentare i seguenti temi:
a) conferimento del potere di rappresentare la ai soggetti che risultano CP_1 firmatari della procura apposta;
b) potere di nominare procuratori alle liti;
c) autorizzazione e/o deliberazione alla nomina di procuratori speciali secondo legge e norme societarie;
d) effettiva esistenza del contratto di cessione del credito ed inclusione del credito ceduto attraverso il deposito di tutti gli atti necessari a verificare la continuità del trasferimento del credito”.
4 Questo, all'evidenza, non può ritenersi integrare specifica ed espressa contestazione valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sicché già la mera produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ben potrebbe considerarsi sufficiente a dimostrare l'inclusione della posizione riconducibile alla Civa tra i debiti ceduti, dato che i crediti ceduti vengono così descritti: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”, tra cui quindi non può che rientrare anche il debito per il mutuo contratto in data 17.07.2006 con la banca cedente.
A ciò si aggiunga, peraltro, che, anche laddove si ritenesse debitamente contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, la produzione contestuale, ad opera di parte convenuta, della dichiarazione di cessione da parte della banca cedente con esatto riferimento alla posizione dell'odierna opponente (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), in uno con la iscrizione in visura dell'avvenuta cessione costituiscono dati istruttori sufficienti a suffragare la prova dell'esistenza della cessione, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Dunque, ben può essere consdierata titolare del credito per cui ha Controparte_1 notificato il precetto qui in contestazione.
- III) Sull'asserita violazione delle norme sul conferimento del potere di riscossione -
Anche questa doglianza, spesa in maniera alquanto generica in atto di citazione (in cui si spendono diverse pagine per ricostruire un principio generale, ma poi non si cala tale principio nel caso concreto) e poi meglio dettagliata nel prosieguo del giudizio dalla difesa di parte attrice opponente, non coglie nel segno.
In primo luogo, infatti, per pacifica giurisprudenza di merito è perfettamente lecito ed ammissibile scindere tra attività di e di non essendo Controparte_4 Parte_2 richiesta in capo allo special servicer alcuna iscrizione all'albo ex art. 106 TUB ma essendo sufficiente che la stessa possieda la licenza ex art. 115 TULPS, fatto non contestato nel presente giudizio in relazione alla posizione di Controparte_2
che appunto opera non quale master ma quale sub servicer.
[...]
In secondo luogo, ed in maniera più dirimente, convince la chiara presa di posizione assunta dalla S.C. di Cassazione con l'Ordinanza n. 7243 del 18.03.2024 (cui si è adeguato anche il Primo Presidente della Cassazione nel decreto 13749 del 17.05.2024 a fronte di un ricorso pregiudiziale del Tribunale di Brindisi su identica questione), laddove, dopo aver premesso che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)” e che “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche
5 sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali” ha sancito che “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)” e dunque che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Dunque, anche sotto questo punto di vista non si rileva alcun profilo di invalidità del precetto opposto, né alcuna ipotesi di nullità tale da rendere insussistente il diritto di
[...] di agire in executivis contro , a mezzo della propria CP_1 Controparte_5 mandataria Controparte_2
In conclusione, l'opposizione è infondata, e quindi va rigettata in toto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, da una parte, dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria, ma dall'altra della celebrazione di un sub procedimento nato a [...] (rigettata) di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_5 CP_1 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione
[...] forzata, a mezzo della propria mandataria Controparte_2
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_5 Controparte_1 liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Così deciso in Cremona, 7/11/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
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