Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 9695
CASS
Sentenza 9 gennaio 2024

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In tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 9695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9695
    Data del deposito : 9 gennaio 2024

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