Articolo 5 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 agosto 1991
Art. 5. 1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per piu' di due trienni consecutivi.
3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.
4. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo la procedura prevista nell'articolo 4, comma 5.
5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991