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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 30.10.2025:
Visto il provvedimento del 13.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 9926/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
IN PI, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9926/2023 R.G.A.C.
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Federico Pirera che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. Nicola Purgato del Foro di Caserta, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
IA (BT), via Regina Margherita n. 66, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Scianandrone del Foro di Trani che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
2 OGGETTO: Pagamento Fatture.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo III Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda proposta da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
ND , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese processuali che si liquidano – ex D.M. n.
55/2014 - in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%, oltre Iva e CPA come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito ha convenuto avanti
[...] Parte_1
l'intestato Tribunale, Controparte_1
(di seguito instando per la condanna di Controparte_1
quest'ultima – previa declaratoria di responsabilità precontrattuale –
3 al pagamento della somma di euro 34.719,34 relativa alla fornitura di fluidi caldo-freddo presso il Centro Commerciale Conca d'Oro di
Palermo o, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della responsabilità precontrattuale della società convenuta, accertato comunque l'ingiustificato arricchimento conseguito da quest'ultima instava per la condanna a titolo di indebito arricchimento della convenuta della superiore somma di euro 34.719,34 oltre interessi e rivalutazione dalla data della fattura al saldo, spese vinte.
Ritualmente costituita in giudizio negava la Controparte_1
fondatezza delle domande formulate dall'attrice delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese del giudizio.
La domanda attorea infondata per le ragioni di seguito esposte.
Passando al merito della controversia appare indiscutibile che l'azione che ci occupa debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità precontrattuale, di cui agli artt. 1337
e 1338 c.c., avendo, l'atto introduttivo del giudizio, fatto riferimento all'accertamento dell'esistenza e della validità del contratto e delle trattative precontrattuali.
Com'è noto, la responsabilità precontrattuale, che tutela la libertà negoziale, rappresenta una forma di responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto, e mira a tutelare l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili;
non
4 concludere contratti invalidi o inefficaci;
non subire danni durante la negoziazione.
Le norme che disciplinano la suddetta responsabilità sono individuate negli artt. 1337 e 1338 c.c. e prescrivono un preciso obbligo di comportamento tra le parti secondo il principio di buona fede (intesa come correttezza) nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. n.
26725/2017), “L'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale dal contenuto non predeterminabile a priori, la quale implica il dovere di trattare in modo leale astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza ai fini della stipulazione del contratto”.
La responsabilità precontrattuale è ravvisabile in specifiche ipotesi, quali violazione dei doveri di buona fede nelle trattative regola di condotta intesa sostanzialmente come correttezza a norma dell'art
1175 c.c., e nella formazione del contratto e recesso ingiustificato delle trattative. La buona fede rileva qui come regola di condotta e cioè buona fede in senso oggettivo ed esprime il principio della solidarietà contrattuale, specificandosi negli aspetti della lealtà e salvaguardia.
L'illecito precontrattuale si verifica, dunque, allorchè il soggetto abbia indotto l'altra parte a fare affidamento sulla conclusione del
5 contratto, mentre, in relazione al recesso ingiustificato dalle trattative, la responsabilità del soggetto deriva dall'avere dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
La Corte di Cassazione (sent. n. 5762/2016), in una delle numerosissime pronunce sul tema, ha sancito che “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt.
1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti…”.
Così come (Cass. n. 34510/2021) “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto…”.
6 Ancora, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7545/2016), ha delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale
è integrata sancendo che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistono fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato”.
In particolare, l'affidamento in ordine alla conclusione del contratto
è ragionevole e giustificato quando sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere serie le trattative, per capacità delle parti, durata e stato della contrattazione (Cass. n. 11438/2004; Cass. n.
8723/2004; Cass. n. 5830/1999).
La responsabilità precontrattuale può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto, quanto in rapporto alle semplici trattative, considerate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che
7 integrano il vero e proprio processo formativo (Cass. n.
11243/2003).
Per ciò che attiene invece, al principio di onere della prova - conformemente alla regola della responsabilità extracontrattuale - è il danneggiato che deve fornire la prova del fatto lesivo e cioè che l'interruzione delle trattative ha leso un affidamento ragionevolmente creato dal comportamento della controparte. A carico del danneggiante la prova delle circostanze che hanno giustificato da parte sua l'interruzione delle trattative.
Nel caso in esame parte attrice denuncia la mala fede della parte convenuta nel corso delle trattative tese alla stipula del contratto di fornitura in esame.
Sostiene, a tal fine, che il contratto de quo non si sia concluso a causa “del rifiuto da parte della convenuta di sottoscrivere il contratto di fornitura per il quale aveva anche fornito tutti i dati necessari così ingenerando nell'istante la ragionevole aspettativa e il giustificato affidamento circa la conclusione della trattativa” (cfr. pag. 6 citazione).
Ritiene lo scrivente di non poter condividere giuridicamente la tesi della conclusione di alcun contratto né di alcun contatto sociale qualificato.
Osta ad una lettura siffatta innanzitutto il contenuto delle Pec del
10.11.2022 – 14.2.2023 – 13.3.2023 e 13.7.2023 così come il contenuto della nota del 24.1.2022 (cfr. allegato 7 produzione parte attrice): non si ha agli atti alcun atto scritto che possa considerarsi
8 “contratto” anche solo per l'utilizzo nominale di un concetto che dia atto di una conclusione concordata di un'ipotesi contrattuale che venga definita contratto, accordo o similia.
Né la mancata stipula del contratto di fornitura, che parte attrice sostiene fosse unico oggetto e scopo delle trattative, può imputarsi alla parte convenuta atteso che proprio con mail del 24.1.2022 si dichiarava non interessata ai servizi offerti dalla Controparte_1
attrice.
Non può, quindi, ritenersi sussistere una responsabilità precontrattuale in capo alla convenuta in assenza di contatto sociale qualificato e in assenza di una condotta illecita, con conseguente rigetto della domanda formulata dalla società attrice.
Va rigettata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. atteso che l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talchè si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere.
Il successivo art. 2042 c.c. recita poi “l'azione di arricchimento non
è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
9 Dal chiaro disposto normativo si evince, dunque, che l'azione generale di arricchimento è un'azione residuale, esperibile, cioè, a pena di improponibilità, solo quando l'avente diritto non possa fare ricorso ad un'azione c.d. titolata.
Per quanto detto, vanno respinte le domande attoree.
In punto di spese, deve essere condannata la parte attrice in quanto soccombente, a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta costituita che si liquidano ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 30.10.2025
Il Got
IN PI
10
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 30.10.2025:
Visto il provvedimento del 13.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 9926/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN PI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
IN PI, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9926/2023 R.G.A.C.
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Federico Pirera che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. Nicola Purgato del Foro di Caserta, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
IA (BT), via Regina Margherita n. 66, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Scianandrone del Foro di Trani che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
2 OGGETTO: Pagamento Fatture.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo III Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda proposta da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
ND , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese processuali che si liquidano – ex D.M. n.
55/2014 - in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%, oltre Iva e CPA come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito ha convenuto avanti
[...] Parte_1
l'intestato Tribunale, Controparte_1
(di seguito instando per la condanna di Controparte_1
quest'ultima – previa declaratoria di responsabilità precontrattuale –
3 al pagamento della somma di euro 34.719,34 relativa alla fornitura di fluidi caldo-freddo presso il Centro Commerciale Conca d'Oro di
Palermo o, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della responsabilità precontrattuale della società convenuta, accertato comunque l'ingiustificato arricchimento conseguito da quest'ultima instava per la condanna a titolo di indebito arricchimento della convenuta della superiore somma di euro 34.719,34 oltre interessi e rivalutazione dalla data della fattura al saldo, spese vinte.
Ritualmente costituita in giudizio negava la Controparte_1
fondatezza delle domande formulate dall'attrice delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese del giudizio.
La domanda attorea infondata per le ragioni di seguito esposte.
Passando al merito della controversia appare indiscutibile che l'azione che ci occupa debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità precontrattuale, di cui agli artt. 1337
e 1338 c.c., avendo, l'atto introduttivo del giudizio, fatto riferimento all'accertamento dell'esistenza e della validità del contratto e delle trattative precontrattuali.
Com'è noto, la responsabilità precontrattuale, che tutela la libertà negoziale, rappresenta una forma di responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto, e mira a tutelare l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili;
non
4 concludere contratti invalidi o inefficaci;
non subire danni durante la negoziazione.
Le norme che disciplinano la suddetta responsabilità sono individuate negli artt. 1337 e 1338 c.c. e prescrivono un preciso obbligo di comportamento tra le parti secondo il principio di buona fede (intesa come correttezza) nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. n.
26725/2017), “L'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale dal contenuto non predeterminabile a priori, la quale implica il dovere di trattare in modo leale astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza ai fini della stipulazione del contratto”.
La responsabilità precontrattuale è ravvisabile in specifiche ipotesi, quali violazione dei doveri di buona fede nelle trattative regola di condotta intesa sostanzialmente come correttezza a norma dell'art
1175 c.c., e nella formazione del contratto e recesso ingiustificato delle trattative. La buona fede rileva qui come regola di condotta e cioè buona fede in senso oggettivo ed esprime il principio della solidarietà contrattuale, specificandosi negli aspetti della lealtà e salvaguardia.
L'illecito precontrattuale si verifica, dunque, allorchè il soggetto abbia indotto l'altra parte a fare affidamento sulla conclusione del
5 contratto, mentre, in relazione al recesso ingiustificato dalle trattative, la responsabilità del soggetto deriva dall'avere dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
La Corte di Cassazione (sent. n. 5762/2016), in una delle numerosissime pronunce sul tema, ha sancito che “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt.
1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti…”.
Così come (Cass. n. 34510/2021) “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto…”.
6 Ancora, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7545/2016), ha delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale
è integrata sancendo che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistono fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato”.
In particolare, l'affidamento in ordine alla conclusione del contratto
è ragionevole e giustificato quando sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere serie le trattative, per capacità delle parti, durata e stato della contrattazione (Cass. n. 11438/2004; Cass. n.
8723/2004; Cass. n. 5830/1999).
La responsabilità precontrattuale può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto, quanto in rapporto alle semplici trattative, considerate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che
7 integrano il vero e proprio processo formativo (Cass. n.
11243/2003).
Per ciò che attiene invece, al principio di onere della prova - conformemente alla regola della responsabilità extracontrattuale - è il danneggiato che deve fornire la prova del fatto lesivo e cioè che l'interruzione delle trattative ha leso un affidamento ragionevolmente creato dal comportamento della controparte. A carico del danneggiante la prova delle circostanze che hanno giustificato da parte sua l'interruzione delle trattative.
Nel caso in esame parte attrice denuncia la mala fede della parte convenuta nel corso delle trattative tese alla stipula del contratto di fornitura in esame.
Sostiene, a tal fine, che il contratto de quo non si sia concluso a causa “del rifiuto da parte della convenuta di sottoscrivere il contratto di fornitura per il quale aveva anche fornito tutti i dati necessari così ingenerando nell'istante la ragionevole aspettativa e il giustificato affidamento circa la conclusione della trattativa” (cfr. pag. 6 citazione).
Ritiene lo scrivente di non poter condividere giuridicamente la tesi della conclusione di alcun contratto né di alcun contatto sociale qualificato.
Osta ad una lettura siffatta innanzitutto il contenuto delle Pec del
10.11.2022 – 14.2.2023 – 13.3.2023 e 13.7.2023 così come il contenuto della nota del 24.1.2022 (cfr. allegato 7 produzione parte attrice): non si ha agli atti alcun atto scritto che possa considerarsi
8 “contratto” anche solo per l'utilizzo nominale di un concetto che dia atto di una conclusione concordata di un'ipotesi contrattuale che venga definita contratto, accordo o similia.
Né la mancata stipula del contratto di fornitura, che parte attrice sostiene fosse unico oggetto e scopo delle trattative, può imputarsi alla parte convenuta atteso che proprio con mail del 24.1.2022 si dichiarava non interessata ai servizi offerti dalla Controparte_1
attrice.
Non può, quindi, ritenersi sussistere una responsabilità precontrattuale in capo alla convenuta in assenza di contatto sociale qualificato e in assenza di una condotta illecita, con conseguente rigetto della domanda formulata dalla società attrice.
Va rigettata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. atteso che l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talchè si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere.
Il successivo art. 2042 c.c. recita poi “l'azione di arricchimento non
è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
9 Dal chiaro disposto normativo si evince, dunque, che l'azione generale di arricchimento è un'azione residuale, esperibile, cioè, a pena di improponibilità, solo quando l'avente diritto non possa fare ricorso ad un'azione c.d. titolata.
Per quanto detto, vanno respinte le domande attoree.
In punto di spese, deve essere condannata la parte attrice in quanto soccombente, a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta costituita che si liquidano ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 30.10.2025
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