TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 404
TAR
Decreto cautelare 8 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.3 del disciplinare di gara – Eccesso di potere per carenza di potere in concreto, contraddittorietà, sviamento – Violazione del principio di autovincolo amministrativo e della par condicio

    La stima del costo della manodopera nella legge di gara rappresentava un limite inferiore, al di sotto del quale non era consentito scendere, ma non sottraeva a verifica di anomalia le offerte che rispettavano tale limite. La ricorrente ha aumentato il personale e le ore lavorate, rendendo necessario un aumento del costo della manodopera.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 D.Lgs. n. 36/2023 – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento manifesto dei fatti

    La documentazione prodotta dalla ricorrente è risultata caotica, disordinata e contraddittoria, non dimostrando la sostenibilità dell'offerta. Le buste paga prodotte riportavano una paga oraria lorda superiore a quella indicata nel Mod. 7. La Prefettura ha agito correttamente utilizzando le tabelle ministeriali in assenza di documentazione esaustiva.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento – Illogicità manifesta – Violazione del favor partecipationis

    Spettava alla ricorrente dimostrare l'equipollenza economica e normativa del CCNL ANASTE rispetto al CCNL Cooperative sociali indicato dalla legge di gara. Tale dimostrazione è mancata sia in sede procedimentale che processuale.

  • Rigettato
    Violazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. 0040093 del 26 ottobre 2022 – Eccesso di potere per sviamento – Contraddittorietà

    L'offerta è stata esclusa perché non garantiva un margine di utile, rendendola non congrua e anomala, in applicazione della circolare ministeriale stessa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e dell’art. 35-36 D.Lgs. n. 36/2023 – Violazione dell’art. 24 Cost. – Lesione del diritto di difesa

    La Prefettura ha messo a disposizione i documenti richiesti sulla piattaforma telematica. In ogni caso, il diniego di accesso agli atti non vizia di per sé il provvedimento finale.

  • Inammissibile
    Omessa notifica del ricorso per motivi aggiunti

    Il contraddittorio non è stato correttamente attivato e non ci si può pronunciare sul ricorso per motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Esclusione per anomalia dell'offerta

    L'offerta è stata ritenuta anomala e la ricorrente è stata legittimamente esclusa. Le argomentazioni relative all'anomalia sono state rigettate nei motivi precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 404
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 404
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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