Articolo 2 della Legge 27 dicembre 2002, n. 288
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 gennaio 2003
Art. 2. (Fondo per la concessione di un assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2003
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