Art. 2. (Fondo per la concessione di un assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.