Art. 3. Vice provveditori agli studi
Il vice provveditore agli studi e' il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.
Nelle Province con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi e' coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi; il piu' anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.
Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 , le disposizioni dello articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della meta' dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.
Il vice provveditore agli studi e' il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.
Nelle Province con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi e' coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi; il piu' anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.
Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 , le disposizioni dello articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della meta' dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.