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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. Franco Davini Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 198/2023 promossa da:
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in SAVONA alla via
Paleocapa 10/6, presso l'avv. Filippo BAROSIO che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in PIETRA LIGURE (SV) alla via Ghirardi n. 42, presso l'avv.
Michele SPOTORNO, che la rappresenta e difende per mandato agli atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza dell'Ill.mo Tribunale di Savona n 793/2022 depositata in data 7 ottobre 2022 e comunicata in pari data via p.e.c., e non notificata previa ammissione a prova per testi delle circostanze di cui al capo 1) della seconda memoria ex art. 183 comma VI, cod. proc. civ. di parte Bagni La Conchiglia,
1 DICHIARARE tenuta e CONDANNARE parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dal conchiudente nella misura di € 6.809,96 con IVA (€12.209,96 come da perizia Per_1 detratto acconto di € 5.400) per la riparazione del mezzo, ed €4500,00 per l'acquisto del mezzo sostitutivo, oltre rivalutazione e interessi, ovvero nella diversa misura emergenda in giudizio. Con vittoria delle spese e dei compensi d'avvocato dei due gradi di giudizio, oltre Spese Generali 15 %, oneri previdenziali e fiscali come per legge”
Per l'Appellata :
“ Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria: in via principale, nel merito: respingere in toto l'appello proposto da
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 Parte_1 Pt_1 conseguentemente confermare integralmente la sentenza emessa a definizione della causa n. 904/2021 R.G.;
in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante, contenere le medesime nei limiti dello stretto diritto e di quanto allegato e provato, tenuto conto di quanto versato ed incassato stragiudizialmente da
[...]
, pari ad € 5.400,00, ed a seguito Parte_1 Parte_1 della sentenza di primo grado ed al netto delle compensazioni effettuate per € 679,59: il tutto per complessivi € 6.079,59;
in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio la concessionaria chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura, consegnata alla concessionaria per il tagliando ed incidentata in seguito a sinistro imputabile alla convenuta, occorso il 2.03.2020. Era accaduto, difatti, che un dipendente di , nel provare su CP_1 strada l'autovettura, avesse perso il controllo del mezzo danneggiandolo gravemente.
La richiesta risarcitoria veniva formulata per euro 16.709,96, pari all'importo necessario per la riparazione (euro 12.209,96) più il prezzo di acquisto e costo passaggio di proprietà di veicolo sostitutivo (euro 4.096,00 ed euro 404,00, rispettivamente).
Disposta CTU – che quantificava il valore dell'autovettura prima dell'incidente in euro
8.000,00 ed in euro 1.000,00 quello successivo al sinistro, ed i costi di riparazione in euro
12.209,00 – il Giudice, in parziale accoglimento della domanda, condannava a CP_1
2 corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore di - Parte_1 considerato l'avvenuto pagamento, nelle more, in via stragiudiziale di euro 5.400,00 - la somma residuale di euro 1.600,00, compensando le spese in misura pari a 2/3 e ponendo il terzo residuo a carico dell'attrice in considerazione del minimo accoglimento della domanda.
A motivo dell'accoglimento solo parziale, il Giudice argomentava che ex art 2058 c.c. – in virtù del quale, pure in presenza di una domanda di risarcimento in forma specifica, il Giudice può disporre un risarcimento per equivalente laddove la reintegra in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (nel caso in ispecie perché superiore al valore del bene, superando i costi di riparazione (12.209,00) di gran lunga il valor dell'automezzo antecedente al sinistro (euro 8.000,00) - dovesse essere disposto il risarcimento per equivalente, corrispondente alla differenza tra il valore del mezzo prima del sinistro e quello successivo al sinistro stesso.
Quanto alla domanda di risarcimento del costo di acquisto dell'autovettura sostitutiva, essa doveva ritenersi infondata, non avendo dato prova parte attrice dell'esistenza di nesso causale tra il sinistro e l'acquisto della autovettura nuova ma soprattutto in quanto il cumulo delle domande, in considerazione del valore modesto dell'autovettura danneggiata, avrebbe costituito indebita locupletazione ed ingiustificato arricchimento, laddove il risarcimento deve limitarsi alla differenza tra il valore del bene al momento del sinistro e quello residuo successivo allo stesso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come in Parte_1 epigrafe. Si è ritualmente costituita , che ha resistito all'appello chiedendo CP_1 confermarsi la sentenza di prime cure.
All'udienza del 22 giugno 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio quella dell'11 luglio
2024, in cui, all'esito della precisazione delle conclusioni a seguito di rituale deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è stata impugnata in punto di quantificazione del danno risarcibile, nella parte in cui il Giudice ha qualificato la responsabilità per il sinistro quale extracontrattuale o da fatto
3 illecito, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di rimborso del prezzo di acquisto dell'automezzo sostitutivo ed in punto di spese di lite.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di accogliere solo parzialmente la domanda in considerazione del fatto che i costi di riparazione del danno superassero il valore commerciale del veicolo, in applicazione dell'art 2058 c.c. In realtà la norma non era stata applicata correttamente, vertendosi nel caso in ispecie in una ipotesi non di responsabilità da fatto illecito bensì di responsabilità contrattuale, atteso che il sinistro era occorso durante il periodo in cui l'autovettura era stata consegnata a in custodia in vista del tagliando da effettuare. Nemmeno la CP_1 valutazione di eccessiva onerosità poteva condividersi, atteso che una differenza di circa
5.000,00 euro di risarcimento per “una delle concessionarie più grandi della Liguria anche per giro d'affari” non poteva ritenersi tale.
Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza nella Parte_1 parte in cui il Giudice ha rigettato la richiesta di rimborso della somma pagata per l'acquisto dell'autovettura sostitutiva, perché aveva ritenuto non provato il nesso causale tra sinistro occorso e acquisto - come impone l'art 2043 c.c. Inoltre la proposizione di una domanda cumulativa era in contrasto con la funzione compensativa della responsabilità civile, alla luce della quale il ristoro deve ricomprendere tutto il danno ma nulla più del danno, scongiurando indebita locupletazione. In realtà l'attore aveva articolato prova testimoniale non ammessa dal giudice e provato documentalmente gli esborsi, sicché il Giudice avrebbe dovuto ritenere provato il nesso causale, mentre quanto all'indebita locupletazione questa non era ravvisabile nel caso in ispecie, in cui l'attore aveva documentato integralmente l'esborso sostenuto per l'acquisto della macchina sostitutiva, incluso il passaggio di proprietà.
I primi due motivi, strettamente connessi in quanto vertenti sul punto dei criteri di quantificazione del danno, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve, infatti, considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del
4 giudice, ai sensi dell'art. 2058, 2 comma c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari al valore del bene prima dell'urto, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (cfr. Cass. Civ. sez. III, 12/10/2010, n. 21012; nel medesimo senso vedi, Cass. Civ. sez. III, 26/05/2014, n. 11662; Cass. Civ. sez. VI, 28/04/2014, n. 9367;
Cass. Civ. sez. VI, 04/11/2013, n. 24718; Cass. Civ. sez. III, 04/03/1998, n. 2402).
La giurisprudenza è giunta ad affermare espressamente che la disciplina della reintegrazione in forma specifica ha carattere generale, quantunque dettata con specifico riferimento alla responsabilità aquiliana (Cass. 26 giugno 1984 n. 3739). Dunque è configurabile, nel nostro ordinamento, un'azione generale di reintegrazione in forma specifica, fondata sul disposto dell'art. 2058 c.c. e distinta dalla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Da ultimo occorre ricordare che la giurisprudenza ha fatto applicazione del principio ex art. 2058 c.c. anche in materia contrattuale (cass 29 maggio 1995 n. 6035; Cass 17 giugno 1982 n.
3687).
Quanto al limite dell'eccessiva onerosità della reintegrazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'accertamento deve tener conto della proporzione tra danno, costo ed utilità.
La giurisprudenza ha elaborato un preciso criterio per procedere alla valutazione del risarcimento in forma specifica: da un lato, ha affermato che il risarcimento del danno per equivalente si estrinseca nella valutazione della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito ed il valore del bene leso, mentre la reintegrazione in forma specifica consiste sia nella pretesa che il danneggiante provveda al ripristino della situazione materiale, sia nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per il ripristino .
Dall'altro, ha statuito il principio per cui il danneggiato non può arricchirsi in seguito e per effetto della riparazione in forma specifica: il giudice può tener conto degli aspetti positivi derivanti dalla reintegrazione del diritto pregiudicato e, nel caso in cui le spese di ripristino superino l'effettivo valore del bene danneggiato, può applicare l'art. 2058, 2° co., c.c., disponendo che il risarcimento del danno avvenga solo per equivalente.
5 Nel caso in ispecie, dunque, a prescindere dalla qualificazione della responsabilità, il Giudice ha correttamente applicato – in presenza di un significativo maggior valore del risarcimento in forma specifica rispetto al valore del bene – i criteri di cui all'art 2058 c.c.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in punto di spese di lite: seppure in minima parte la domanda era stata accolta, sicché per il principio di soccombenza l'attore non avrebbe potuto essere condannato alle spese, ex art 91 cpc.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza resa a sezioni unite n. 32061 del 31ottobre 2022 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio “in tema di spese processuali , l'accoglimento in misura ridotta , anche sensibile di una domanda articolata in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art 92 secondo comma cpc “
Sul punto pertanto la sentenza andrà riformata, ponendo le spese residue a carico della parte soccombente.
L'accoglimento di un unico motivo di appello giustifica la compensazione delle spese lite anche del grado in misura pari a 2/3 che cederanno per il resto a carico della parte appellata rimasta soccombente. Esse vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
(scaglione fino ad euro 5.200,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque, al netto della compensazione: quanto al primo grado:
per la fase di studio della controversia euro 141,00
per la fase introduttiva euro 141,00
per la fase istruttoria euro 283,00
per la fase decisoria euro 283,00
per un totale di euro 848,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
6 quanto all'appello:
per la fase di studio della controversia euro 179,00
per la fase introduttiva euro 179,00
per la fase istruttoria euro 330,00
per la fase decisoria euro 284,00
per un totale di euro 972,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di SAVONA 793/2022 pubblicata il 7 Parte_1 ottobre 2022, ed in parziale riforma della stessa:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di lite del primo grado di Parte_2 Pt_1 giudizio che, compensate in misura pari a 2/3, pone a carico dell'appellata in misura pari ad euro 848,00 oltre esborsi, spese generali iva e cpa come per legge;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di lite del grado che, Parte_2 Pt_1 compensate in misura pari a 2/3, pone a carico dell'appellata in misura pari ad euro
972,00 oltre esborsi, spese generali iva e cpa come per legge;
3) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
7
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in SAVONA alla via
Paleocapa 10/6, presso l'avv. Filippo BAROSIO che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in PIETRA LIGURE (SV) alla via Ghirardi n. 42, presso l'avv.
Michele SPOTORNO, che la rappresenta e difende per mandato agli atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza dell'Ill.mo Tribunale di Savona n 793/2022 depositata in data 7 ottobre 2022 e comunicata in pari data via p.e.c., e non notificata previa ammissione a prova per testi delle circostanze di cui al capo 1) della seconda memoria ex art. 183 comma VI, cod. proc. civ. di parte Bagni La Conchiglia,
1 DICHIARARE tenuta e CONDANNARE parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dal conchiudente nella misura di € 6.809,96 con IVA (€12.209,96 come da perizia Per_1 detratto acconto di € 5.400) per la riparazione del mezzo, ed €4500,00 per l'acquisto del mezzo sostitutivo, oltre rivalutazione e interessi, ovvero nella diversa misura emergenda in giudizio. Con vittoria delle spese e dei compensi d'avvocato dei due gradi di giudizio, oltre Spese Generali 15 %, oneri previdenziali e fiscali come per legge”
Per l'Appellata :
“ Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria: in via principale, nel merito: respingere in toto l'appello proposto da
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 Parte_1 Pt_1 conseguentemente confermare integralmente la sentenza emessa a definizione della causa n. 904/2021 R.G.;
in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante, contenere le medesime nei limiti dello stretto diritto e di quanto allegato e provato, tenuto conto di quanto versato ed incassato stragiudizialmente da
[...]
, pari ad € 5.400,00, ed a seguito Parte_1 Parte_1 della sentenza di primo grado ed al netto delle compensazioni effettuate per € 679,59: il tutto per complessivi € 6.079,59;
in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio la concessionaria chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura, consegnata alla concessionaria per il tagliando ed incidentata in seguito a sinistro imputabile alla convenuta, occorso il 2.03.2020. Era accaduto, difatti, che un dipendente di , nel provare su CP_1 strada l'autovettura, avesse perso il controllo del mezzo danneggiandolo gravemente.
La richiesta risarcitoria veniva formulata per euro 16.709,96, pari all'importo necessario per la riparazione (euro 12.209,96) più il prezzo di acquisto e costo passaggio di proprietà di veicolo sostitutivo (euro 4.096,00 ed euro 404,00, rispettivamente).
Disposta CTU – che quantificava il valore dell'autovettura prima dell'incidente in euro
8.000,00 ed in euro 1.000,00 quello successivo al sinistro, ed i costi di riparazione in euro
12.209,00 – il Giudice, in parziale accoglimento della domanda, condannava a CP_1
2 corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore di - Parte_1 considerato l'avvenuto pagamento, nelle more, in via stragiudiziale di euro 5.400,00 - la somma residuale di euro 1.600,00, compensando le spese in misura pari a 2/3 e ponendo il terzo residuo a carico dell'attrice in considerazione del minimo accoglimento della domanda.
A motivo dell'accoglimento solo parziale, il Giudice argomentava che ex art 2058 c.c. – in virtù del quale, pure in presenza di una domanda di risarcimento in forma specifica, il Giudice può disporre un risarcimento per equivalente laddove la reintegra in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (nel caso in ispecie perché superiore al valore del bene, superando i costi di riparazione (12.209,00) di gran lunga il valor dell'automezzo antecedente al sinistro (euro 8.000,00) - dovesse essere disposto il risarcimento per equivalente, corrispondente alla differenza tra il valore del mezzo prima del sinistro e quello successivo al sinistro stesso.
Quanto alla domanda di risarcimento del costo di acquisto dell'autovettura sostitutiva, essa doveva ritenersi infondata, non avendo dato prova parte attrice dell'esistenza di nesso causale tra il sinistro e l'acquisto della autovettura nuova ma soprattutto in quanto il cumulo delle domande, in considerazione del valore modesto dell'autovettura danneggiata, avrebbe costituito indebita locupletazione ed ingiustificato arricchimento, laddove il risarcimento deve limitarsi alla differenza tra il valore del bene al momento del sinistro e quello residuo successivo allo stesso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come in Parte_1 epigrafe. Si è ritualmente costituita , che ha resistito all'appello chiedendo CP_1 confermarsi la sentenza di prime cure.
All'udienza del 22 giugno 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio quella dell'11 luglio
2024, in cui, all'esito della precisazione delle conclusioni a seguito di rituale deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è stata impugnata in punto di quantificazione del danno risarcibile, nella parte in cui il Giudice ha qualificato la responsabilità per il sinistro quale extracontrattuale o da fatto
3 illecito, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di rimborso del prezzo di acquisto dell'automezzo sostitutivo ed in punto di spese di lite.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di accogliere solo parzialmente la domanda in considerazione del fatto che i costi di riparazione del danno superassero il valore commerciale del veicolo, in applicazione dell'art 2058 c.c. In realtà la norma non era stata applicata correttamente, vertendosi nel caso in ispecie in una ipotesi non di responsabilità da fatto illecito bensì di responsabilità contrattuale, atteso che il sinistro era occorso durante il periodo in cui l'autovettura era stata consegnata a in custodia in vista del tagliando da effettuare. Nemmeno la CP_1 valutazione di eccessiva onerosità poteva condividersi, atteso che una differenza di circa
5.000,00 euro di risarcimento per “una delle concessionarie più grandi della Liguria anche per giro d'affari” non poteva ritenersi tale.
Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza nella Parte_1 parte in cui il Giudice ha rigettato la richiesta di rimborso della somma pagata per l'acquisto dell'autovettura sostitutiva, perché aveva ritenuto non provato il nesso causale tra sinistro occorso e acquisto - come impone l'art 2043 c.c. Inoltre la proposizione di una domanda cumulativa era in contrasto con la funzione compensativa della responsabilità civile, alla luce della quale il ristoro deve ricomprendere tutto il danno ma nulla più del danno, scongiurando indebita locupletazione. In realtà l'attore aveva articolato prova testimoniale non ammessa dal giudice e provato documentalmente gli esborsi, sicché il Giudice avrebbe dovuto ritenere provato il nesso causale, mentre quanto all'indebita locupletazione questa non era ravvisabile nel caso in ispecie, in cui l'attore aveva documentato integralmente l'esborso sostenuto per l'acquisto della macchina sostitutiva, incluso il passaggio di proprietà.
I primi due motivi, strettamente connessi in quanto vertenti sul punto dei criteri di quantificazione del danno, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve, infatti, considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del
4 giudice, ai sensi dell'art. 2058, 2 comma c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari al valore del bene prima dell'urto, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (cfr. Cass. Civ. sez. III, 12/10/2010, n. 21012; nel medesimo senso vedi, Cass. Civ. sez. III, 26/05/2014, n. 11662; Cass. Civ. sez. VI, 28/04/2014, n. 9367;
Cass. Civ. sez. VI, 04/11/2013, n. 24718; Cass. Civ. sez. III, 04/03/1998, n. 2402).
La giurisprudenza è giunta ad affermare espressamente che la disciplina della reintegrazione in forma specifica ha carattere generale, quantunque dettata con specifico riferimento alla responsabilità aquiliana (Cass. 26 giugno 1984 n. 3739). Dunque è configurabile, nel nostro ordinamento, un'azione generale di reintegrazione in forma specifica, fondata sul disposto dell'art. 2058 c.c. e distinta dalla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Da ultimo occorre ricordare che la giurisprudenza ha fatto applicazione del principio ex art. 2058 c.c. anche in materia contrattuale (cass 29 maggio 1995 n. 6035; Cass 17 giugno 1982 n.
3687).
Quanto al limite dell'eccessiva onerosità della reintegrazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'accertamento deve tener conto della proporzione tra danno, costo ed utilità.
La giurisprudenza ha elaborato un preciso criterio per procedere alla valutazione del risarcimento in forma specifica: da un lato, ha affermato che il risarcimento del danno per equivalente si estrinseca nella valutazione della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito ed il valore del bene leso, mentre la reintegrazione in forma specifica consiste sia nella pretesa che il danneggiante provveda al ripristino della situazione materiale, sia nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per il ripristino .
Dall'altro, ha statuito il principio per cui il danneggiato non può arricchirsi in seguito e per effetto della riparazione in forma specifica: il giudice può tener conto degli aspetti positivi derivanti dalla reintegrazione del diritto pregiudicato e, nel caso in cui le spese di ripristino superino l'effettivo valore del bene danneggiato, può applicare l'art. 2058, 2° co., c.c., disponendo che il risarcimento del danno avvenga solo per equivalente.
5 Nel caso in ispecie, dunque, a prescindere dalla qualificazione della responsabilità, il Giudice ha correttamente applicato – in presenza di un significativo maggior valore del risarcimento in forma specifica rispetto al valore del bene – i criteri di cui all'art 2058 c.c.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in punto di spese di lite: seppure in minima parte la domanda era stata accolta, sicché per il principio di soccombenza l'attore non avrebbe potuto essere condannato alle spese, ex art 91 cpc.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza resa a sezioni unite n. 32061 del 31ottobre 2022 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio “in tema di spese processuali , l'accoglimento in misura ridotta , anche sensibile di una domanda articolata in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art 92 secondo comma cpc “
Sul punto pertanto la sentenza andrà riformata, ponendo le spese residue a carico della parte soccombente.
L'accoglimento di un unico motivo di appello giustifica la compensazione delle spese lite anche del grado in misura pari a 2/3 che cederanno per il resto a carico della parte appellata rimasta soccombente. Esse vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
(scaglione fino ad euro 5.200,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque, al netto della compensazione: quanto al primo grado:
per la fase di studio della controversia euro 141,00
per la fase introduttiva euro 141,00
per la fase istruttoria euro 283,00
per la fase decisoria euro 283,00
per un totale di euro 848,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
6 quanto all'appello:
per la fase di studio della controversia euro 179,00
per la fase introduttiva euro 179,00
per la fase istruttoria euro 330,00
per la fase decisoria euro 284,00
per un totale di euro 972,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di SAVONA 793/2022 pubblicata il 7 Parte_1 ottobre 2022, ed in parziale riforma della stessa:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di lite del primo grado di Parte_2 Pt_1 giudizio che, compensate in misura pari a 2/3, pone a carico dell'appellata in misura pari ad euro 848,00 oltre esborsi, spese generali iva e cpa come per legge;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di lite del grado che, Parte_2 Pt_1 compensate in misura pari a 2/3, pone a carico dell'appellata in misura pari ad euro
972,00 oltre esborsi, spese generali iva e cpa come per legge;
3) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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