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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3391/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17922/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259032753970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3167/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll contribuente Ricorrente_1, rappresentato dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso dopo aver ricevuto, in data 13 ottobre 2025, il Sollecito di pagamento n. 07120259032753970000, notificato per posta ordinaria e relativo alla tassa automobilistica anno 2017.
L'atto indicava come data di stampa il 5 settembre 2025, motivo per cui il ricorso è stato presentato entro i sessanta giorni da tale data. Il contribuente, esaminando la propria posizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-RI, ha scoperto che il sollecito faceva riferimento a un presunto avviso di accertamento n. 734048247203, che sarebbe stato notificato il 24 novembre 2020, e alla cartella n.
07120240108904219000, che risulterebbe notificata il 20 marzo 2025.
Il signor Ricorrente_1 ha dichiarato di non avere alcuna memoria di aver ricevuto questi atti presupposti, né nei termini di legge né di fatto, e ha sostenuto che tale mancanza rendesse il sollecito radicalmente illegittimo.
Ha osservato inoltre che, essendo la tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale, l'eventuale pretesa derivante dall'anno d'imposta 2017 sarebbe comunque decaduta da tempo. La mancanza di qualsiasi documento comprovante la correttezza delle notifiche e la decorrenza dei termini ha rafforzato, secondo il ricorrente, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Alla luce di tutto ciò, egli ha chiesto che il sollecito fosse annullato, che la pretesa fosse dichiarata illegittima e che la controparte fosse condannata alla rifusione delle spese di giudizio, oltre alla fissazione della trattazione in pubblica udienza in modalità da remoto.
L'Agenzia delle Entrate-RI si è costituita in giudizio contestando integralmente le affermazioni del ricorrente e documentando, a suo dire, la rituale notifica della cartella presupposta.
Il ricorrente ha depositato memorie integrative con cui ha lamentato l'incompletezza dell'attività notificatoria, operata in ogni caso in luogo diverso da quello di residenza, come da certificazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
ADER ha documentato la rituale notifica della cartella di pagamento presupposta ai sensi dell'art.140 c.p.
c.; in particolare ha documentato l'invio della CAD, non consegnata per ulteriore assenza del destinatario
(immissione in cassetta dell'avviso e compiuta giacenza del plico presso l'Ufficio Postale).
Avuto riguardo all'ulteriore doglianza afferente al luogo in cui è stata effettuata la notifica, lo stesso ricorrente assume che “come risulta dal Certificato di Residenza del 25.01.2025 che alleghiamo, quando è stata notificata all'ex residenza di Portici alla Indirizzo_1 in data 18.02.2025 la cartella di pagamento n. 07120240108904219000 quale atto presupposto di ADER, il contribuente ricorrente era da almeno 24 giorni prima residente in [...]”.
Orbene l'art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 è specifico nel ritenere non opponibili all'Amministrazione finanziaria le variazioni anagrafiche prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni dalla loro comunicazione a cura del contribuente. Sul punto si è espressa più volte la Suprema Corte di legittimità, con orientamento cui merita dare continuità.
Ed infatti, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del d.P.R.
n. 600 del 1973 (come modificato dall'art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l.
n. 248 del 2006), le variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, sicché è regolare la notifica dell'atto effettuata entro il predetto termine dilatorio al precedente luogo di residenza del contribuente (cfr. Cass. VI-5, n. 10967/2017). Peraltro, si è specificato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (cfr. Cass. V, n.
41137/2021).
Ne consegue che la norma pone a carico del contribuente un dovere di comunicazione specifica della variazione anagrafica, al fine di ottenere la variazione di domicilio fiscale, sempre e comunque dopo il termine dilatorio di trenta giorni, donde sul contribuente incombe la prova dell'avvenuta rituale comunicazione, ai fini di far decorrere il prefato termine dilatorio (cfr. Cass. T, n. 28733/2024 e n. 3473/2025).
Nel caso di specie parte ricorrente, nel contestare la ritualità della notifica, avrebbe dovuto dedurre e documentare che dal cambio di residenza alla data di notifica (18 febbraio 2025) fosse trascorso un termine superiore a 30 giorni, circostanza non documentata, atteso che il certificato prodotto risale al 25 gennaio 2025.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17922/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259032753970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3167/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll contribuente Ricorrente_1, rappresentato dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso dopo aver ricevuto, in data 13 ottobre 2025, il Sollecito di pagamento n. 07120259032753970000, notificato per posta ordinaria e relativo alla tassa automobilistica anno 2017.
L'atto indicava come data di stampa il 5 settembre 2025, motivo per cui il ricorso è stato presentato entro i sessanta giorni da tale data. Il contribuente, esaminando la propria posizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-RI, ha scoperto che il sollecito faceva riferimento a un presunto avviso di accertamento n. 734048247203, che sarebbe stato notificato il 24 novembre 2020, e alla cartella n.
07120240108904219000, che risulterebbe notificata il 20 marzo 2025.
Il signor Ricorrente_1 ha dichiarato di non avere alcuna memoria di aver ricevuto questi atti presupposti, né nei termini di legge né di fatto, e ha sostenuto che tale mancanza rendesse il sollecito radicalmente illegittimo.
Ha osservato inoltre che, essendo la tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale, l'eventuale pretesa derivante dall'anno d'imposta 2017 sarebbe comunque decaduta da tempo. La mancanza di qualsiasi documento comprovante la correttezza delle notifiche e la decorrenza dei termini ha rafforzato, secondo il ricorrente, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Alla luce di tutto ciò, egli ha chiesto che il sollecito fosse annullato, che la pretesa fosse dichiarata illegittima e che la controparte fosse condannata alla rifusione delle spese di giudizio, oltre alla fissazione della trattazione in pubblica udienza in modalità da remoto.
L'Agenzia delle Entrate-RI si è costituita in giudizio contestando integralmente le affermazioni del ricorrente e documentando, a suo dire, la rituale notifica della cartella presupposta.
Il ricorrente ha depositato memorie integrative con cui ha lamentato l'incompletezza dell'attività notificatoria, operata in ogni caso in luogo diverso da quello di residenza, come da certificazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
ADER ha documentato la rituale notifica della cartella di pagamento presupposta ai sensi dell'art.140 c.p.
c.; in particolare ha documentato l'invio della CAD, non consegnata per ulteriore assenza del destinatario
(immissione in cassetta dell'avviso e compiuta giacenza del plico presso l'Ufficio Postale).
Avuto riguardo all'ulteriore doglianza afferente al luogo in cui è stata effettuata la notifica, lo stesso ricorrente assume che “come risulta dal Certificato di Residenza del 25.01.2025 che alleghiamo, quando è stata notificata all'ex residenza di Portici alla Indirizzo_1 in data 18.02.2025 la cartella di pagamento n. 07120240108904219000 quale atto presupposto di ADER, il contribuente ricorrente era da almeno 24 giorni prima residente in [...]”.
Orbene l'art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 è specifico nel ritenere non opponibili all'Amministrazione finanziaria le variazioni anagrafiche prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni dalla loro comunicazione a cura del contribuente. Sul punto si è espressa più volte la Suprema Corte di legittimità, con orientamento cui merita dare continuità.
Ed infatti, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del d.P.R.
n. 600 del 1973 (come modificato dall'art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l.
n. 248 del 2006), le variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, sicché è regolare la notifica dell'atto effettuata entro il predetto termine dilatorio al precedente luogo di residenza del contribuente (cfr. Cass. VI-5, n. 10967/2017). Peraltro, si è specificato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (cfr. Cass. V, n.
41137/2021).
Ne consegue che la norma pone a carico del contribuente un dovere di comunicazione specifica della variazione anagrafica, al fine di ottenere la variazione di domicilio fiscale, sempre e comunque dopo il termine dilatorio di trenta giorni, donde sul contribuente incombe la prova dell'avvenuta rituale comunicazione, ai fini di far decorrere il prefato termine dilatorio (cfr. Cass. T, n. 28733/2024 e n. 3473/2025).
Nel caso di specie parte ricorrente, nel contestare la ritualità della notifica, avrebbe dovuto dedurre e documentare che dal cambio di residenza alla data di notifica (18 febbraio 2025) fosse trascorso un termine superiore a 30 giorni, circostanza non documentata, atteso che il certificato prodotto risale al 25 gennaio 2025.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)