TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.3.2025, da
1) Parte_1
nato/a Caserta (CE) il 09.03.1985
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]01 int. 6, Modena (MO)
con l'Avv. Carlita Del Mira del Foro di Firenze
e
2) Parte_2
nato/a Caserta il 13.08.1984
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...], Erba (CO)
con l'Avv. Carlita Del Mira del Foro di Firenze
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 13.4.2010 nel Comune di Casagiove (CE),
atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (anno 2010, atto n. 2, parte I);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 5.2.2015
omologato con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.03.2025 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Le Parti confermano di vivere separati;
esse hanno già provveduto a trovare ciascuna una propria abitazione ove hanno trasferito la propria residenza e dove vivono e continueranno a vivere in modo indipendente dalla controparte, in particolare: il Sig. abita in Modena (MO), via Buon Pt_1
Pastore n. 345/01 int. 6 mentre la Sig.ra abita in Erba (CO), via San Maurizio n. 54 (doc all. Pt_2
n. 6 e 7).
2. Le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo entrambe lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e, pertanto, nessun mantenimento sarà oltre dovuto dal Sig. Pt_1
alla Sig.ra (doc. all. n. 7 e 8). Pt_2
3. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in forza del disposto di cui all'art. Pt_3
155 c.c., con collocazione preferenziale presso il domicilio della madre.
4. A causa di vicissitudini familiari, nonché della distanza geografica, nel corso degli anni vi è stato un progressivo allontanamento fra il Sig. e la figlia ragione per la quale è volontà di Pt_1 Pt_3
2 entrambi i genitori di impegnarsi in un percorso genitoriale da svolgere insieme a un professionista terzo specializzato, al fine di agevolare il riallacciarsi dei rapporti fra il padre e la minore.
5. Il nominativo del professionista verrà scelto di comune accordo fra le parti;
in caso di mancato accordo, il nominativo verrà individuato dal Sig. . Pt_1
6. Le parti si impegnano già da ora ad intraprendere in prima persona il percorso genitoriale anzidetto,
anche in modalità online e/o da remoto (stante la distanza geografica), secondo un calendario che verrà stabilito dal professionista tenuto conto delle esigenze personali e/o lavorative delle parti.
7. In particolare, il Sig. e la Sig.ra – al fine di promuovere dapprima il recupero di Pt_1 Pt_2
un sereno rapporto genitoriale – convengono che solo ed esclusivamente i medesimi prenderanno parte all'individuando percorso psicologico, e che solo residualmente ed in ipotesi di estrema necessità (valutata tale dal professionista prescelto) verrà coinvolta la figlia comune Pt_3
8. Le parti comunque concordano fin da ora che la figlia – in ogni caso e per almeno un Parte_3
anno dall'inizio del percorso genitoriale – non prenderà parte ad alcun percorso psicologico;
e anche laddove fosse consigliato dal Professionista prescelto il coinvolgimento della figlia, questa verrà
coinvolta – per espressa volontà dei genitori – effettivamente solo dopo il compimento del 15esimo
anno di età.
9. Le parti, previe indicazioni e monitoraggio del Professionista prescelto, concordano che le frequentazioni padre-figlia verranno effettuate con modalità e tempi da individuare a cura del
Professionista prescelto.
10. È confermato l'impegno e l'obbligo del Sig. al versamento – entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
– della somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia
[...]
, mediante bonifico su C/C intestato alla madre Sig.ra Tale somma verrà rivalutata Pt_3 Pt_2
annualmente secondo gli indici Istat.
11. La Sig.ra potrà beneficiare in via esclusiva dell'Assegno Unico e, a tal fine, il Sig. Pt_2 Pt_1
si impegna a fornire la documentazione necessaria;
le spese straordinarie per il mantenimento della figlia verranno sostenute dalle Parti in misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo del CNF. Pt_3
3 12. Le Parti dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra gli stessi intercorrenti e dichiarano pertanto di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro.
13. Le parti concordano che le spese legali saranno sostenute integralmente dal Sig. Pt_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio con rito civile contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 13.4.2010, in Comune di Casagiove (CE),
[...]
4 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casagiove (CE),
(anno 2010, atto n. 2, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casagiove (CE), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
5