Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ridemovi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Guffanti e Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Michele Pozzato, Federica Stecca e Danilo Lo Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Emtransit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
quanto al ricorso introduttivo
(i) della Comunicazione prot. n. 2025 - 0359763/U del 1° luglio 2025 del Comune di Padova, Settore Mobilità, Servizio amministrativo sosta e TPL, a firma del Capo Settore Mobilità, ing. Antonio Zotta, avente ad oggetto “ Avviso per la Manifestazione d’interesse, avente la durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel comune di Padova e in alcuni Comuni della CO.ME.PA. Comunicazione ”, trasmessa a mezzo PEC in pari data, e relativa Segnatura, con cui è stata data notizia degli esiti della procedura esperita;
(ii) della Determinazione n. 2025/62/0080 del 30 giugno 2025 del Comune di Padova, Settore Mobilità, a firma del dirigente ad interim del Settore Mobilità, dott. Matteo Banfi, avente ad oggetto “ Approvazione degli esiti della valutazione delle manifestazioni d’interesse relative all’avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel Comune di Padova e in alcuni comuni della CO.ME.PA. ”, nella parte in cui approva la graduatoria della procedura esperita individuando quale operatore economico primo in graduatoria la società Emtransit s.r.l. (Dott) con un punteggio di 100 punti;
(iii) del verbale della Commissione tecnica del 22 maggio 2025 (1^ seduta) avente ad oggetto la constatazione delle candidature pervenute (prot. n. 0296041 del 29 maggio 2025), limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott);
(iv) del verbale della Commissione tecnica del 5 giugno 2025 (2^ seduta), intestato 1° verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse (prot. n. 0325921 del 12 giugno 2025), limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott);
(v) del verbale della Commissione tecnica del 12 giugno 2025 (3^ seduta), intestato 2° verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse (prot. n. 0327332 del 13 giugno 2025), limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott);
(vi) del verbale della Commissione tecnica del 18 giugno 2025 (4^ seduta), intestato 3° verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse (prot. n. 0333820 del 18 giugno 2025) e dei relativi allegati A), B) e C) contenenti le tabelle riportanti gli esiti delle valutazioni e l’attribuzione dei punteggi alle manifestazioni di interesse dei partecipanti alla procedura, limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott);
(vii) della richiesta di chiarimenti inviata dal Comune di Padova a Emtransit s.r.l. (Dott) in ordine alla sostenibilità del servizio proposto, di cui alla nota prot. n. 0333857 del 18 giugno 2025, di contenuto non noto, nonché delle eventuali altre comunicazioni intercorse con detto operatore economico in tale ambito, non note;
(viii) delle giustificazioni trasmesse da Emtransit s.r.l. (Dott) a sostegno della sostenibilità del servizio proposto, di cui alla nota agli atti n. 353898/prot. del 27 giugno 2025, di contenuto non noto, nonché delle eventuali altre comunicazioni intercorse tra l’amministrazione e il predetto operatore economico nell’ambito di tale subprocedimento di verifica e di eventuali altri documenti che siano stati all’uopo trasmessi, non noti;
(ix) della determinazione (o altro atto) del RUP con cui è stato ritenuto che le giustificazioni presentate da Emtransit s.r.l. (Dott) fossero sufficienti a garantire la sostenibilità del servizio proposto, non nota;
(x) delle risultanze delle verifiche tecniche esperite dal Comune di Padova in relazione alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott) e prodromiche all’individuazione della stessa Emtransit s.r.l. quale operatore che svolgerà il servizio, non note;
(xi) della determinazione del RUP di individuazione di Emtransit s.r.l. (Dott), quale soggetto idoneo a svolgere le attività integrate di noleggio di mobilità in sharing nel Comune di Padova e nei Comuni della Co.Me.Pa. a seguito della valutazione delle giustificazioni ricevute in ordine alla sostenibilità del servizio proposto alle condizioni economiche offerte, non nota;
(xii) per quanto occorrer possa, dell’“ Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA. per la durata di 3 anni ” datato 27 gennaio 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/2012 del 27 gennaio 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, dell’“ Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA. per la durata di 3 anni ” datato 28 marzo 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/0035 del 28 marzo 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, della deliberazione della giunta comunale n. 2024/0763 del 17 dicembre 2024 avente ad oggetto “ Approvazione degli indirizzi per la pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel comune di Padova e in alcuni comuni del CO.ME.PA ”), e della relazione tecnica recante “ Approvazione delle linee di indirizzo per l’individuazione, tramite Avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA .” costituente allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 2025/0174 del 25 marzo 2025, per mancata previsione dell’obbligo di presentazione del piano economico finanziario del servizio da svolgersi, laddove interpretati nel senso di consentire la partecipazione e l’aggiudicazione della procedura competitiva a manifestazioni di interesse, quale quella di Emtransit s.r.l. (Dott), che presentino indici di anomalia e/o di non sostenibilità sotto il profilo economico-finanziario;
(xiii) sempre per quanto occorrer possa, dell’“ Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della co.me.pa. per la durata di 3 anni ” datato 27 gennaio 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/2012 del 27 gennaio 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, dell’“ Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA. per la durata di 3 anni ” datato 28 marzo 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/0035 del 28 marzo 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, della deliberazione della giunta comunale n. 2024/0763 del 17 dicembre 2024 avente ad oggetto “ Approvazione degli indirizzi per la pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel comune di Padova e in alcuni comuni del CO.ME.PA. ”, e della relazione tecnica recante “ Approvazione delle linee di indirizzo per l’individuazione, tramite Avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA. ” costituente allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 2025/0174 del 25 marzo 2025, laddove interpretati nel senso di consentire agli operatori economici, una volta superato il limite di offerta agli utenti di almeno 45 minuti di utilizzo mensile della bicicletta a pedalata assistita e di almeno 15 utilizzi mensili del monopattino elettrico, di cui al criterio premiante sub 1 “ Tariffa ”, sub-criterio “1.1 “ Tariffa abbonamenti standard residenti e pendolari over 26 prezzo territorio di Padova e dei Comuni della CO.ME.PA. ”, di disattendere la tariffa ad abbonamento offerta e di applicare prezzi discrezionali non predeterminati e non calmierati;
(xiv) sempre per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso, per l’annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, conseguente, connesso, consequenziale e/o esecutivo, ancorché non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti
(xv) di tutti gli atti di cui al compendio impugnatorio già indicato nel ricorso introduttivo e, in particolare, dell’eventuale atto e/o provvedimento (nota/comunicazione/determinazione ecc.), ove esistente, in quanto allo stato non cognito, con cui il RUP ha ritenuto che le giustificazioni presentate da Emtransit s.r.l. – con la comunicazione prot. n. 353898 del 27 giugno 2025 e relativi allegati – fossero sufficienti a garantire la sostenibilità del servizio proposto;
(xvi) per quanto occorrer possa, della comunicazione di riscontro trasmessa da Emtransit s.r.l. al Comune di Padova prot. n. 353898 del 27 giugno 2025 comprensiva dei relativi allegati e, in particolare, del piano economico finanziario asseverato nel quale sono stati riportati i dati sulla cui base è stata asseritamente ritenuta la sostenibilità economica del servizio offerto da Emtransit s.r.l., in tanto in quanto inteso quale motivazione per relationem delle determinazioni del Comune di Padova di cui agli atti e provvedimenti già inseriti nel compendio impugnatorio;
(xvii) sempre per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso, per l’annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, conseguente, connesso, consequenziale e/o esecutivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la caducazione
del provvedimento autorizzativo e/o del contratto nella denegata ipotesi del relativo rilascio e/o della relativa stipulazione nelle more del ricorso e dei motivi aggiunti;
e per la condanna
dell’amministrazione a disporre il subentro nel provvedimento autorizzativo e/o nel contratto nonché nell’esecuzione del servizio oggetto della procedura;
o, in subordine, per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento per equivalente monetario dell’ingiusto danno subìto e subendo in conseguenza dell’esecuzione (anche solo parziale) dei provvedimenti impugnati, nel caso di impossibilità totale o parziale del risarcimento in forma specifica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e di Emtransit s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. ND ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Padova, con deliberazione di giunta comunale 17 dicembre 2024, n. 763, ha approvato gli indirizzi per la pubblicazione di un nuovo avviso per la manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel suo territorio e in quello di altri comuni limitrofi aderenti al sistema integrato di free floating .
Ulteriori specifiche tecniche sono state definite con la successiva deliberazione di giunta comunale 25 marzo 2025, n. 174.
Sulla scorta di tali linee generali, con determinazione dirigenziale 28 marzo 2025, n. 35, si è avuta l’approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse comprensivo dei criteri di valutazione.
In relazione a tale avviso, la società ricorrente, gestore uscente del servizio di bike sharing a flusso libero, ha presentato la propria manifestazione di interesse che, ai sensi dell’art. 3 del succitato avviso, è stata valutata insieme alle altre da un’apposita commissione sulla base dei criteri premianti individuati all’art. 21.
2. Con la comunicazione prot. n. 2025 - 0359763/U del 1° luglio 2025, il Comune ha dato notizia alla ricorrente della pubblicazione, avvenuta sull’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale, degli atti e dell’esito della valutazione relativa alle istanze pervenute per lo svolgimento del servizio in discorso.
La ricorrente ha così appreso che, all’esito delle valutazioni operate dalla commissione esaminatrice, era stato individuato, quale soggetto idoneo a svolgere le attività di cui all’avviso, l’operatore economico Emtransit s.r.l., con un punteggio complessivo pari a 100 punti, e che la stessa era risultata seconda classificata nella graduatoria finale, con 81,89 punti.
3. Dall’esame dei verbali della procedura, la ricorrente ha altresì realizzato che l’operatore primo classificato aveva ottenuto 22 punti per via del criterio premiante sub 1 “ Tariffa ”, sub-criterio 1.1 “ Tariffa abbonamenti standard residenti e pendolari over 26 prezzo territorio di Padova e dei Comuni della CO.ME.PA. ”.
Siffatto operatore risultava aver offerto, quale tariffa per l’abbonamento standard destinato ai residenti e ai pendolari over 26 , un prezzo di 0,02 euro al mese, con riferimento alle biciclette a pedalata assistita, e un prezzo di 0,50 euro al mese, con riferimento ai monopattini elettrici.
Dette tariffe, inferiori all’euro e sensibilmente inferiori a quelle offerte dagli altri concorrenti, avrebbero fatto sorgere il dubbio in capo alla ricorrente circa l’effettiva sostenibilità economica dell’offerta dell’altra società e la legittimità dei risultati della procedura concorrenziale esperita.
Sulla medesima questione si sarebbe interrogata anche la commissione tecnica che ha sollecitato il RUP a chiedere chiarimenti all’operatore risultato migliore in graduatoria circa la sostenibilità del servizio proposto.
Il RUP si sarebbe limitato ad acquisire le giustificazioni prodotte dall’Emtransit s.r.l. che poi avrebbe valutato positivamente.
La ricorrente ha quindi trasmesso, in data 14 luglio 2025, formale istanza di accesso agli atti ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 nonché ex artt. 22 e ss. legge 241/1990, in relazione a tutti gli atti della procedura in questione, ivi incluse le giustificazioni a sostegno della sostenibilità del servizio.
4. La stessa ricorrente, ricevuta una risposta interlocutoria dall’amministrazione comunale in data 16 luglio 2025, finalizzata a metterla a parte del fatto che la controinteressata era stata invitata a rendere note eventuali motivate ragioni ostative all’accesso esperito, ha quindi proposto gravame, con atto introduttivo notificato in data 28 luglio 2025 e depositato in data 31 luglio 2025, affidato a una sola elaborata doglianza (“ I. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e delle previsioni della relazione tecnica cui è sottoposta la procedura. Violazione del principio di par condicio competitorum. Violazione dell’art. 3 dell’avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento. illegittima omessa verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta aggiudicataria. carenza di motivazione ”) avanzando, nel contempo, plurime richieste: domanda di risarcimento del danno, domanda di caducazione del provvedimento autorizzativo, istanza cautelare e istanze istruttorie .
Nell’ambito della predetta doglianza, sono state formulate più censure sintetizzabili nei seguenti termini:
(i) l’offerta della società controinteressata presenterebbe incisivi profili di anomalia, in quanto le tariffe di abbonamento proposte sarebbero insufficienti a garantire la sostenibilità economico-finanziaria del servizio, essendo i prezzi proposti notevolmente inferiori al valore di mercato e alle tariffe fatte oggetto di offerta da parte della generalità degli altri operatori partecipanti, nonché insufficienti a coprire i costi fissi legati al servizio;
(ii) l’amministrazione resistente non avrebbe svolto un’istruttoria sufficientemente articolata e approfondita al fine di verificare i profili di anomalia dell’offerta in quanto la commissione si sarebbe limitata a segnalare al RUP la necessità di richiedere non meglio precisati “ chiarimenti all’operatore risultato migliore in graduatoria circa la sostenibilità del servizio proposto a tali condizioni ”;
(iii) i valori offerti dalla società controinteressata, con riferimento al sub-criterio 1.1, e il punteggio conseguentemente assegnato (22 punti) avrebbero determinato uno sbilanciamento sostanziale della graduatoria, consentendo di per sé soli al predetto operatore di ottenere un vantaggio competitivo sproporzionato rispetto agli altri partecipanti;
(iv) le previsioni dell’avviso pubblico non potrebbero essere interpretate nel senso di consentire agli operatori economici – una volta superato il limite di offerta agli utenti di almeno 45 minuti di utilizzo mensile della bicicletta a pedalata assistita e di almeno 15 utilizzi mensili del monopattino elettrico – di disattendere la tariffa ad abbonamento offerta e di applicare prezzi discrezionali non predeterminati e non calmierati.
5. La società controinteressata e il Comune intimato si sono costituiti in giudizio e, a mezzo di memorie, hanno controdedotto rispetto alla censura formulata nei riguardi della procedura svolta.
6. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare chiedendo che la causa fosse riunita al merito.
Il Presidente del Collegio – rilevata la mancata opposizione alla richiesta delle altre parti e sentite le stesse – ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per il giorno 8 gennaio 2026.
7. In data 25 settembre 2025, la ricorrente, dopo avere esaminato la documentazione prodotta dal Comune e dalla società controinteressata, ha depositato dei motivi aggiunti al fine di contestare la sostenibilità e la congruità dell’offerta della prima classificata attestata dal piano economico finanziario (PE) e dalla relazione di asseverazione allegata.
Nello specifico, nell’ambito sempre di un unico vizio-motivo, sono state censurate le determinazioni del Comune di Padova sotto ulteriori e concorrenti profili riferibili tutti alla politica tariffaria praticata dalla società controinteressata emergente dal predetto PE (“ Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e delle previsioni della relazione tecnica cui è sottoposta la procedura. Violazione del principio di par condicio competitorum . Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 3 dell’avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto e superficialità dell’istruttoria e sviamento. Illegittima omessa verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta aggiudicataria. Carenza di motivazione. Manifesta irragionevolezza ed erroneità delle valutazioni compiute dall’amministrazione ”).
8. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, prima della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di gravame, così come integrato nel ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, nonché par condicio tra concorrenti, i quali, seppure previsti per le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti pubblici, sarebbero applicabili alla procedura competitiva indetta dal Comune per affidare lo svolgimento del servizio in argomento.
In sintesi, l’offerta presentata dalla prima classificata, essendo caratterizzata da incisivi profili di anomalia, non sarebbe stata adeguatamente vagliata attraverso un’istruttoria sufficientemente articolata e approfondita per quanto concerne la sua effettiva sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario e non sarebbe in concreto sostenibile per via delle tariffe di molto inferiori a quelle indicate dagli altri operatori economici.
A detta della ricorrente, i valori offerti dalla società controinteressata, con riferimento al sub-criterio 1.1, e il punteggio conseguentemente assegnatole (22 punti) avrebbero consentito alla stessa di ottenere un vantaggio competitivo sproporzionato rispetto agli altri partecipanti.
In tale ottica, le previsioni dell’avviso pubblico non potrebbero essere interpretate nel senso di consentire agli operatori economici di disattendere la tariffa ad abbonamento offerta e di applicare prezzi discrezionali non predeterminati e non calmierati.
2. Il motivo è infondato.
La stretta connessione delle singole censure in cui lo stesso è stato strutturato induce a una trattazione unitaria dei singoli profili dedotti.
Innanzitutto, occorre richiamare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ nel caso in cui – per il contingentamento del numero di titoli disponibili – il rilascio delle autorizzazioni avvenga all’esito di una procedura comparativa tra gli interessati, non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie di un ordinario procedimento di autorizzazione devono essere declinate in rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui ogni procedura selettiva deve conformarsi per dirsi conforme ai principi costituzionali dell’azione amministrativa ” (Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2022, n. 1811).
Al di fuori di questo perimetro tracciato con assoluta chiarezza, per le procedure comparative come quella in argomento, non sussiste alcun obbligo in capo ad un’amministrazione di effettuare una verifica di congruità sulle offerte avanzate dai partecipanti.
Ciò che l’ordinamento richiede è solo che la comparazione tra le istanze dei partecipanti sia effettuata nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e che la decisione amministrativa sulla graduatoria o sui criteri adottati sia adeguatamente motivata.
Certamente, in alcuni casi, anche fuori dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, potrebbe essere opportuno e financo obbligatorio, per via di norme specifiche di settore, che l’amministrazione esamini il rapporto tra costi e prestazioni ovvero verifichi l’idoneità tecnica ed economica della proposta ovvero esprima una motivazione puntuale sulle scelte comparate.
In altri termini, l’amministrazione, in una fase antecedente allo svolgimento della procedura, può porre a se stessa dei vincoli ovvero, qualora non si determini in tal senso, può modulare diversamente il proprio agere nel momento in cui è chiamata ad effettuare le valutazioni per assicurare il rispetto degli ineludibili e immanenti principi caratterizzanti tutte le competizioni tra operatori economici.
Nella fattispecie in esame, in assenza di specifici vincoli, l’ente locale, dopo la stesura di una graduatoria tra i partecipanti alla procedura indetta, ha ritenuto di dovere approfondire il contenuto dell’offerta della prima classificata attraverso delle interlocuzioni dirette con la medesima.
Infatti, a fronte della proposta particolarmente concorrenziale pervenuta dalla società controinteressata, il RUP ha prudentemente ravvisato la “ necessità di avere chiarimenti circa la sostenibilità del servizio proposto ” alle condizioni tariffarie indicate. In tal senso, l’operatore è stato invitato a “ fornire i dati quantitativi ed economici sulla base dei quali [era] sostenibile la tariffazione proposta ”.
In sostanza, detta richiesta ha avviato una fase interlocutoria né prevista dall’avviso né doverosa ex lege ma utile a profilare l’operatore economico e a vagliare la serietà della sua offerta; essa è stata riscontata dalla controinteressata con l’invio di un piano economico finanziario asseverato, contenente puntuali chiarimenti circa la sostenibilità della tariffa agevolata e indicazioni, più in generale, anche sul sistema tariffario proposto e sulle previsioni economico-finanziarie connesse all’investimento per l’erogazione del servizio di bike sharing nel Comune di Padova e negli undici Comuni della Conferenza Metropolitana di Padova (Co.Me.Pa.).
Dinanzi a tale piano, di elevato contenuto tecnico e di cui la società controinteressata ha sottolineato il valore derivante dall’asseverazione di una società di revisione, le incongruenze avrebbero dovuto essere palesi e immediatamente riconoscibili per potere sostenere la commissione di errori da parte del Comune nella fase istruttoria.
Nel caso di specie, l’ipotesi non si è inverata in quanto l’amministrazione si è trovata davanti a un atto che le ha subito consentito di rilevare la sostanziale positività di alcuni elementari indici di bilancio riferiti all’iniziativa imprenditoriale che hanno rafforzato il proprio processo decisionale.
Al riguardo, risultano significativi i richiami giurisprudenziali operati dalla difesa del Comune. Quest’ultima ha rammentato il principio pretorio, largamente applicato in seno alle procedure ad evidenza pubblica (caratterizzate da una disciplina più rigorosa), a mente del quale “ nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta ” (C.G.A. Sicilia, 13 ottobre 2025, n. 756). Non meno rilevante è pure il riferimento alle recenti posizioni espresse con riguardo specificamente al contenuto del succitato piano: “ Le valutazioni circa la sostenibilità del PE e dell’offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza ” (Cons. Stato, sez. V, Sentenza, 28 agosto 2025, n. 7127).
Tanto basta per ritenere priva di pregio la doglianza così come formulata nell’atto introduttivo.
Ad ogni buon conto, considerato che, nei motivi aggiunti, la ricorrente ha sviluppato degli specifici profili dell’originaria doglianza, si ritiene utile esaminare brevemente i medesimi al fine di appurare, se e in che misura, possano essere qualificati alla stregua di “ ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza ” del piano economico finanziario.
Sul punto, deve innanzitutto rilevarsi che l’esposizione dei profili di cui si discute non risulta piana e di agevole lettura; una loro sintesi e schematizzazione è, di contro, offerta dal Comune che distingue le censure relative alle previsioni degli abbonamenti e alla correttezza dei dati afferenti ai ricavi, da un lato, e quelle relative ai costi di personale, ricambi, magazzino e alle entrate da sponsorizzazioni, dall’altro.
Con riguardo al primo gruppo di censure – secondo cui il PE conterrebbe dati contrastanti ed errati, in quanto la previsione di una tariffa “a costo zero” comporterebbe una riduzione dei ricavi non suscettibile di trovare copertura attraverso le entrate derivanti dall’utilizzo di abbonamenti a consumo – si osserva che il modello tariffario proposto dalla controinteressata si articola in un’offerta promozionale molto vantaggiosa (“ abbonamento speciale destinato a residenti e pendolari over 26 ”) per un tempo limitato volta a favorire l’adesione al piano tariffario ordinario, il quale dovrebbe consentire il recupero dei minori introiti iniziali. In tale ambito, si è tenuto conto di plurimi fattori: (i) i dati sull’utilizzo dei veicoli elettrici e, in particolare, di quello dei monopattini nella città di Padova per il quale la controinteressata già svolgeva il servizio di noleggio; (ii) la stima dei ricavi basata sulla durata media della corsa distinta per ciascun veicolo ( e-bikes , monopattini, biciclette muscolari); (iii) le esperienze maturate in altre città ove è stato offerto il medesimo servizio.
Con riguardo al secondo gruppo di censure – secondo cui vi sarebbero errori e inesattezze circa i dati riportati nel PE relativi al costo di personale, ricambi, magazzino e alle entrate da sponsorizzazioni – si osserva che i rilievi attengono principalmente ad aspetti organizzativi e gestionali di natura aziendalistica molto opinabili. Gli stessi, tuttavia, sono riferiti a una società che, obiettivamente, da tempo opera nel settore a livello europeo e non ha registrato situazioni di difficoltà nel rimanere sul mercato. D’altro canto, la genericità delle singole contestazioni può apprezzarsi avendo riguardo, a titolo esemplificativo, all’asserita sottostima del costo dei pezzi di ricambio che, a detta della ricorrente, in modo apodittico, sarebbe molto inferiore a quello sostenuto da altri operatori.
In sintesi, fermo restando che per la procedura comparativa in questione non sussisteva l’obbligo di presentare un piano economico finanziario, quello prodotto dalla società prima classificata, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dall’amministrazione, non risulta affetto da manifesta illogicità o travisamento dei fatti essendo una tipica espressione di valutazioni complesse di sostenibilità economica e finanziaria della proposta, sulle quali il Comune ha comunque svolto un sufficiente approfondimento istruttorio.
Quanto alla censura formulata dalla ricorrente, secondo la quale l’avviso pubblico non potrebbe essere interpretato “ nel senso di consentire agli operatori economici, una volta superato il limite di offerta agli utenti di almeno 45 minuti di utilizzo mensile della bicicletta a pedalata assistita e di almeno 15 utilizzi mensili del monopattino elettrico, di disattendere la tariffa ad abbonamento offerta e di applicare prezzi discrezionali non predeterminati e non calmierati”, se ne deve rilevare la pretestuosità.
Qualsiasi operazione ermeneutica afferente a una legge di gara (ivi compresa quella regolatoria di una procedura comparativa) dev’essere orientata al favor partecipationis , ossia a privilegiare la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, evitando esclusioni non strettamente necessarie.
Nel caso in esame, qualora fosse risultata veramente oscura questa parte dell’avviso, gli altri partecipanti alla suddetta procedura avrebbero potuto interpellare l’amministrazione per ottenere chiarimenti, cosa che in concreto nessuno ha fatto. Va da sé, quindi, che la prospettazione dell’illegittimità dell’avviso, seppure solo di una sua parte, è solo un escamotage per superare un’interpretazione non gradita dalla ricorrente.
In definitiva, per gli atti impugnati, a dispetto di quanto ventilato nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, non può predicarsi alcun vizio tale da determinare il loro annullamento.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
4. In conseguenza della reiezione della domanda di annullamento proposta in via principale, va respinta anche la domanda di risarcimento dei danni, attesa l’assenza di un fatto dannoso qualificabile come ingiusto.
5. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti, da corrispondere in favore sia del Comune sia della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA AI, Presidente
NA RB, Primo Referendario
ND ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND ZO | IA AI |
IL SEGRETARIO