Art. 2.
Per agevolare gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte dei privati, approvati dal Comitato I.M.I - E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre le 1948 n. 142, possono essere accordati finanziamenti dal l'I.M.I. nei limiti della somma indicata alla lettera a dell'art. 1 della presente legge.
Ai finanziamenti effettuati dall'I.M.I. sono estese le disposizioni della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 , in quanto applicabili.
Per agevolare gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte dei privati, approvati dal Comitato I.M.I - E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre le 1948 n. 142, possono essere accordati finanziamenti dal l'I.M.I. nei limiti della somma indicata alla lettera a dell'art. 1 della presente legge.
Ai finanziamenti effettuati dall'I.M.I. sono estese le disposizioni della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 , in quanto applicabili.