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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 711/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 711/2021, avente ad oggetto BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), promossa da: con sede in VIA SAC. 98051 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, c.f. , nata il [...] a [...], (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_3
) residente in [...], C.F._1 CP_4
nato a [...] P.G. 26.02 .1945 ( C.F. ) via Sac.
[...] C.F._2 CP_1
, e nata a [...] P.G. il 29.10.1946 (C.F.
[...] Controparte_5
) residente in [...] CP_1 difesi dall'avv. FORMICA FABRIZIO, c.f. , domiciliato in VIA G. RIZZO, C.F._4
80 98057 MILAZZO
ATTORE
CONTRO
con sede in Controparte_6
VIA SAN CARLO 16 41121 MODENA , c.f. , rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. SANTILANO GIUSEPPE, c.f. , domiciliato in Via Comunale S. C.F._5
Corrado 7 Cond. “S. Corrado Res” 98122 Messina
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
p.i. ), con sede in Napoli Controparte_7 P.IVA_3 alla Via Santa Brigida n. 39, e per essa con sede in Roma in via Controparte_8
Curtatone n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SURDI
ES, domiciliato in VIA AMMIRAGLIO GRAVINA 2/F PALERMO
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 22/4/2021 gli odierni attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/2021 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
[...]
ciascuno per quanto di competenza, della somma di € 77.443,89, oltre Controparte_9 interessi e spese. Lamentavano: 1) la carenza di prova scritta necessaria agli effetti degli artt. 633 e
634 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 1283 c.c. e l'usurarietà del tasso di interesse applicato;
3) la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990. Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/9/2021 si costituiva la Controparte_9
la quale deduceva l'infondatezza degli avversi motivi di opposizione. Con memoria del
[...]
7/8/2023 interveniva nel processo, in surroga del creditore opposto, la CP_7
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
È, anzitutto, infondato il primo motivo.
È, invero, assorbente il fatto che il credito opposto è fondato (non sul saldo debitore del contratto di conto corrente, ma) sull'inadempimento dei contratti di mutuo allegati, di talché, ai fini della relativa prova, sono stati prodotti i contratti sottoscritti (doc. 1 e 4 allegati al fascicolo monitorio), i piani di ammortamento (doc. 2 e 5 allegati al fascicolo monitorio) e gli estratti conto attestanti l'avvenuta erogazione (doc. 16 e 17 allegati al fascicolo monitorio), oltre che il contratto di fideiussione (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), sicché deve dirsi validamente resa la prova scritta utile e necessaria ai fini dell'avvio dell'azione monitoria;
ciò, peraltro, al netto dell'irrilevanza della censura de qua ai presenti fini, posto che l'opposizione ex art. 648 c.p.c. introduce un giudizio afferente al merito della pretesa azionata e non, invece, limitato alla verifica dei presupposti formali di adozione del titolo monitorio opposto.
È del pari infondato il secondo motivo di opposizione.
L'odierna opponente ha, in particolare, lamentato che, a differenza di quanto risultante dalla lettura del contratto, “[…] dall'analisi e da un ricalcolo di tutti reali i costi applicati ai finanziamenti, effettuato attraverso la risoluzione della semplice formula matematica sotto indicata, emerge invece di contro che il valore effettivo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) realmente applicato al contratto con il nr 972/4782295 ( già 06/209/8217395) è pari al 9,055 %, mentre al contratto nr 972/4782295 ( già 06/209/8217395) è pari al 8,00% entrambi diversi da quello pattuiti, in quanto nei TAEG indicati la banca non ha tenuto conto di tutti i costi che incidono ai fini del calcolo del tasso effettivo globale, e ciò in ossequio a quanto conformemente ritenuto dalla Pa Cassazione in base alla quale concorrono a determinare il TAEG e/o qualsiasi costo comunque convenuto al momento della sottoscrizione del contratto” (pag. 6 citazione), donde la conclusione Par secondo cui “L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell' (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso, mentre la non corretta indicazione del TAEG, ovvero l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, comporta, invece, la nullità della sola clausola afferente gli interessi (come nel caso che ci occupa)” (pag. 7 citazione).
Va, nondimeno, a tal proposito ricordato che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre Pa specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata
a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di Pa accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.” (Trib. Napoli sez. II, 05/05/2021, n. 4240; cfr. anche: Trib. Bari, sez. IV,
12/09/2024, n. 3812; Trib. Reggio Emilia, sez. II, 19/07/2024, n. 810; Trib. Cosenza sez. II,
15/04/2019, n. 797; Trib. Brindisi sez. I, 22/12/2021, n. 1699; cfr. inoltre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. I, 09/12/2021, n. 39169, secondo cui “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
In coerenza a ciò, allora, va rilevata la genericità della censura posta a fondamento della spiegata opposizione, posto che essa non si è concretata nella deduzione della illegittima applicazione di spese non pattuite (le spese elencate a pag. 10 appaiono, in effetti, essere quelle riportate nei documenti di sintesi sottoscritti dalla mutuataria), sicché rimane generica ed irrilevante ai presenti fini della sostenuta erroneità del TAEG applicato rispetto a quello indicato in contratto.
Da ultimo, è infondato altresì il motivo di opposizione afferente alla nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Si ricorda, infatti, che la nullità in questione è parziale e, dunque, rimane circoscritta alla clausola illegittima, senza perciò estendersi all'intero contratto in mancanza di apposita dimostrazione nella specie non fornita dalla parte di ciò onerata (cfr. Cass. civ., sez. un., 30/12/2021, n. 41994). Ne viene che, allora, in mancanza di apposita eccezione circa la violazione del termine ex art. 1957 c.c.
(cfr. Cass. civ., sez. III, 20/05/2024, n. 14011), la censura sollevata – quand'anche cioè si volesse predicare la invalidità delle clausole invocate – non ha in ogni caso l'effetto di travolgere la garanzia fideiussoria né, dunque, la fondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata in via monitoria.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014, al netto della fase istruttoria non espletata, tenuto conto del valore della causa (dato dal credito ingiunto) e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 711/2021, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che si CP_7 liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 08/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 711/2021, avente ad oggetto BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), promossa da: con sede in VIA SAC. 98051 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, c.f. , nata il [...] a [...], (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_3
) residente in [...], C.F._1 CP_4
nato a [...] P.G. 26.02 .1945 ( C.F. ) via Sac.
[...] C.F._2 CP_1
, e nata a [...] P.G. il 29.10.1946 (C.F.
[...] Controparte_5
) residente in [...] CP_1 difesi dall'avv. FORMICA FABRIZIO, c.f. , domiciliato in VIA G. RIZZO, C.F._4
80 98057 MILAZZO
ATTORE
CONTRO
con sede in Controparte_6
VIA SAN CARLO 16 41121 MODENA , c.f. , rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. SANTILANO GIUSEPPE, c.f. , domiciliato in Via Comunale S. C.F._5
Corrado 7 Cond. “S. Corrado Res” 98122 Messina
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
p.i. ), con sede in Napoli Controparte_7 P.IVA_3 alla Via Santa Brigida n. 39, e per essa con sede in Roma in via Controparte_8
Curtatone n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SURDI
ES, domiciliato in VIA AMMIRAGLIO GRAVINA 2/F PALERMO
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 22/4/2021 gli odierni attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/2021 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
[...]
ciascuno per quanto di competenza, della somma di € 77.443,89, oltre Controparte_9 interessi e spese. Lamentavano: 1) la carenza di prova scritta necessaria agli effetti degli artt. 633 e
634 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 1283 c.c. e l'usurarietà del tasso di interesse applicato;
3) la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990. Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/9/2021 si costituiva la Controparte_9
la quale deduceva l'infondatezza degli avversi motivi di opposizione. Con memoria del
[...]
7/8/2023 interveniva nel processo, in surroga del creditore opposto, la CP_7
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
È, anzitutto, infondato il primo motivo.
È, invero, assorbente il fatto che il credito opposto è fondato (non sul saldo debitore del contratto di conto corrente, ma) sull'inadempimento dei contratti di mutuo allegati, di talché, ai fini della relativa prova, sono stati prodotti i contratti sottoscritti (doc. 1 e 4 allegati al fascicolo monitorio), i piani di ammortamento (doc. 2 e 5 allegati al fascicolo monitorio) e gli estratti conto attestanti l'avvenuta erogazione (doc. 16 e 17 allegati al fascicolo monitorio), oltre che il contratto di fideiussione (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), sicché deve dirsi validamente resa la prova scritta utile e necessaria ai fini dell'avvio dell'azione monitoria;
ciò, peraltro, al netto dell'irrilevanza della censura de qua ai presenti fini, posto che l'opposizione ex art. 648 c.p.c. introduce un giudizio afferente al merito della pretesa azionata e non, invece, limitato alla verifica dei presupposti formali di adozione del titolo monitorio opposto.
È del pari infondato il secondo motivo di opposizione.
L'odierna opponente ha, in particolare, lamentato che, a differenza di quanto risultante dalla lettura del contratto, “[…] dall'analisi e da un ricalcolo di tutti reali i costi applicati ai finanziamenti, effettuato attraverso la risoluzione della semplice formula matematica sotto indicata, emerge invece di contro che il valore effettivo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) realmente applicato al contratto con il nr 972/4782295 ( già 06/209/8217395) è pari al 9,055 %, mentre al contratto nr 972/4782295 ( già 06/209/8217395) è pari al 8,00% entrambi diversi da quello pattuiti, in quanto nei TAEG indicati la banca non ha tenuto conto di tutti i costi che incidono ai fini del calcolo del tasso effettivo globale, e ciò in ossequio a quanto conformemente ritenuto dalla Pa Cassazione in base alla quale concorrono a determinare il TAEG e/o qualsiasi costo comunque convenuto al momento della sottoscrizione del contratto” (pag. 6 citazione), donde la conclusione Par secondo cui “L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell' (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso, mentre la non corretta indicazione del TAEG, ovvero l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, comporta, invece, la nullità della sola clausola afferente gli interessi (come nel caso che ci occupa)” (pag. 7 citazione).
Va, nondimeno, a tal proposito ricordato che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre Pa specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata
a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di Pa accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.” (Trib. Napoli sez. II, 05/05/2021, n. 4240; cfr. anche: Trib. Bari, sez. IV,
12/09/2024, n. 3812; Trib. Reggio Emilia, sez. II, 19/07/2024, n. 810; Trib. Cosenza sez. II,
15/04/2019, n. 797; Trib. Brindisi sez. I, 22/12/2021, n. 1699; cfr. inoltre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. I, 09/12/2021, n. 39169, secondo cui “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
In coerenza a ciò, allora, va rilevata la genericità della censura posta a fondamento della spiegata opposizione, posto che essa non si è concretata nella deduzione della illegittima applicazione di spese non pattuite (le spese elencate a pag. 10 appaiono, in effetti, essere quelle riportate nei documenti di sintesi sottoscritti dalla mutuataria), sicché rimane generica ed irrilevante ai presenti fini della sostenuta erroneità del TAEG applicato rispetto a quello indicato in contratto.
Da ultimo, è infondato altresì il motivo di opposizione afferente alla nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Si ricorda, infatti, che la nullità in questione è parziale e, dunque, rimane circoscritta alla clausola illegittima, senza perciò estendersi all'intero contratto in mancanza di apposita dimostrazione nella specie non fornita dalla parte di ciò onerata (cfr. Cass. civ., sez. un., 30/12/2021, n. 41994). Ne viene che, allora, in mancanza di apposita eccezione circa la violazione del termine ex art. 1957 c.c.
(cfr. Cass. civ., sez. III, 20/05/2024, n. 14011), la censura sollevata – quand'anche cioè si volesse predicare la invalidità delle clausole invocate – non ha in ogni caso l'effetto di travolgere la garanzia fideiussoria né, dunque, la fondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata in via monitoria.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014, al netto della fase istruttoria non espletata, tenuto conto del valore della causa (dato dal credito ingiunto) e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 711/2021, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che si CP_7 liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 08/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano